TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 4022/2024 pendente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNI DIONIGI, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TI MB (PG), Via dei Tigli, 28/D RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA BELLACHIOMA, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, Via R. Gallenga n. 48 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.7.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nata a [...], il [...] e Parte_1 Controparte_1
3.1980, hanno contratto matrimonio c data 29.09.2007 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di pagina 1 di 6 Stato Civile del medesimo Comune all'Anno 2007, Numero 317, Parte 2, serie A). Dall'unione sono nati i figli , il 20.07.2010 e in data 11.4.2018. Per_1 Per_2
Il nucleo familiare ha fissato la residenza inizialmente in abitazione di proprietà dei coniugi sita in Perugia, fraz. S. Martino in Campo, via Deruta n. 16, oggetto di procedura esecutiva e si è successivamente trasferito in abitazione di proprietà della madre del sig. concessa in comodato gratuito. CP_1 so al Tribunale di Perugia ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge. Ha esposto che dopo aver scoperto, nel mese di luglio del 2023, che il marito aveva instaurato una relazione con altra donna, il rapporto matrimoniale si è deteriorato ed è diventata intollerabile la convivenza tant'è che, in accordo con il coniuge, si è trasferita, dal mese di marzo del 2024, unitamente ai figli minori, nel Comune di Torgiano, dove ha preso in locazione appartamento, previa stipula di regolare contratto di locazione con canone mensile di euro 420,00, lasciando l'abitazione familiare nella disponibilità del marito. Ha rappresentato, con riguardo alle condizioni economiche, di svolgere attività di lavoro quale addetta alle vendite di Eurospin con un reddito annuo Controparte_2 medio di €16.000,00 e una retribuzione mensile media netta di €1.300,00/1.400,00; di non essere proprietaria o comproprietaria di beni immobili o mobili registrati;
di percepire in via esclusiva l'Assegno Unico universale per entrambi i figli per complessivi €560,00 mensili, oltre all'indennità NP di frequenza per la MI
, portatrice di handicap, per €230,00 al mese, erogata da ottobre a giugno. Per_1
Quanto al marito ha dichiarato che lo stesso svolge attività lavorativa quale guardia giurata presso la Vigilanza MB Mondialpol S.p.a., con un reddito annuo pari a circa 14.000,00 euro e, ancora, di essere gravata di esposizioni debitorie ( in solido, quanto alla somma di euro 80.535,51 relativa a finanziamento per l'acquisto dell'abitazione familiare poi sottoposta procedura esecutiva, in solido con il coniuge). Ha rappresentato, inoltre, che i figli attualmente vedono in modo regolare il padre.
Ha chiesto, in punto di condizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, possibilità per il padre di vederli ed incontrarli due giorni a settimana, contributo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, suddivisione delle spese straordinarie in misura pari al 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre. Ha chiesto, inoltre, che sia prevista la percezione esclusiva dell'assegno unico da parte della madre così come dell'indennità di frequenza riconosciuta dall'NP in favore della IG MI . Per_1
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. che non Controparte_1 si è opposto alla domanda di separazione. Ha contestato, con riguardo alle domande accessorie, la quantificazione del contributo di mantenimento per i figli richiesta dalla ricorrente e della suddivisione delle spese straordinarie. Ha dedotto, sul punto, che tali richieste non tengono conto della circostanza che la moglie – che percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli e l'indennità di frequenza per la IG – ha Per_1 un reddito annuo pari ad oltre 18.000,00 euro a fronte del suo minor reddito di 14.000,00. Ha esposto, inoltre, che le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale pur avendo, subito dopo, la moglie, presentato ricorso in sede giurisdizionale contenziosa. Ha chiesto che il Tribunale, pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponga l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, previsione della percezione per intero dell'assegno unico per i figli da parte della madre pagina 2 di 6 unitamente all'indennità di frequenza corrisposta dall'NP in favore della IG
. Per_1
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti che hanno, sostanzialmente, confermato le loro rispettive posizioni difensive.
Il giudice preso atto del contrasto esistente tra le parti con esclusivo riguardo alla determinazione del contributo di mantenimento per i figli e delle spese straordinarie, ha invitato le stesse a valutare la possibilità di soluzione “ bonaria” sulla determinazione del contributo paterno nella somma di euro 360,00 mensili ( 180,00 per ciascun figlio) e nella divisione al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno dichiarato di essere d'accordo su tale proposta ed hanno chiesto che sia adottata decisione definitiva.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti riportati sia nel ricorso introduttivo, sia nella comparsa di costituzione e risposta dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, infatti, le parti vivono ormai da tempo e di comune accordo separate e anche dalle dichiarazioni rese in udienza emerge la comune volontà dei partners di non riconciliarsi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti,nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il MI (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza). Nel caso in esame le parti hanno entrambe chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori e non sono emersi, in corso di causa né dalle dichiarazioni rese in udienza, elementi sintomatici di inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore all'esercizio della responsabilità genitoriale sicchè va disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori. Per quanto riguarda l'audizione dei minori si è ritenuto superfluo, in ragione della mancanza di contrasti tra le parti con riguardo all'affidamento ( e collocamento) dei minori e al sostanziale accordo raggiunto in giudizio procedervi.
La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter cod. civ., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il MI sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18131/2013). Come anche ha affermato la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619), allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile.
pagina 3 di 6 Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che le parti hanno entrambe chiesto che i due minori siano collocati presso la madre e che tale domanda possa essere accolta apparendo funzionale alle esigenze dei due minori che già dal mese di marzo del 2024 vivono stabilmente con la madre, in abitazione sita in Torgiano ed hanno, dunque acquisito “ nuove” abitudini di vita che non vi è ragione di mutare.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre si ricorda, in via generale, che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Nel caso in esame le parti hanno concordato sulla possibilità, per il padre, di vedere ed incontrare i figli minori due giorni a settimana, senza, tuttavia, specificare alcunchè con riguardo ai fine settimana e ai periodi delle vacanze estive. Si ritiene pertanto necessario, trattandosi di materia nella quale l'autorità giudiziaria ha ampi poteri ufficiosi, “ integrare” l'accordo delle parti secondo i criteri suindicati. Si dispone, pertanto, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, da concordarsi tra le parti e che, nel solo caso di disaccordo, si indicano nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'orario di uscita di scuola sino all'ora di cena ( salvo diverso accordo tra i genitori) e un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina, dall'orario di uscita di scuola ovvero dalle h.10.00 del mattino sino all'ora di cena della domenica. Tale regolamentazione dovrà tener conto degli orari di lavoro del padre. Per il periodo delle vacanze estive si prevede che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno 10 giorni, anche necessariamente non continuativi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Per il periodo natalizio si prevede che i minori trascorrano con ciascun genitore almeno 5 giorni, anche necessariamente non continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del 25 e del 26 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio, compatibilmente con gli orari di lavoro “ notturno” del padre;
per il periodo pasquale i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche necessariamente non continuativi ma comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorsi dai minori con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza. Le parti potranno di comune accordo “ derogare” la disciplina di massima disposta dal Tribunale.
4. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori le parti hanno concordato, nel corso del giudizio, sulla determinazione del contributo di mantenimento ordinario a carico del padre nella somma di euro 360,00 mensili ( 180,00 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente e nella suddivisione al 50% delle spese straordinarie, secondo la proposta formulata dal giudice. Tale previsione può essere confermata posto che sempre secondo l'accordo delle parti gli assegni unici per i due figli saranno percepiti in via esclusiva dalla sola madre così come l'indennità di frequenza corrisposta dall'NP
pagina 4 di 6 in favore della IG MI , somme di cui si deve, dunque, tener conto nella Per_1 determinazione quantitativa ributo periodico dovuto dal padre.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PG), il 16/07/1985 e 03.1980, i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Perugia, in data 29.09.2007 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Perugia all'Anno 2007, Numero 317, Parte 2, serie A).
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento residenziale presso la ma
3) Dispone – salvo diverso accordo delle parti - che il padre vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, da concordarsi tra le parti e che, nel solo caso di disaccordo, si indicano nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'orario di uscita di scuola sino all'ora di cena ( salvo diverso accordo tra i genitori) e un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina, dall'orario di uscita di scuola ovvero dalle h.10.00 del mattino sino all'ora di cena della domenica, compatibilmente con gli orari di lavoro paterni. Per il periodo delle vacanze estive si prevede che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno 10 giorni, anche necessariamente non continuativi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Per il periodo natalizio si prevede che i minori trascorrano con ciascun genitore almeno 5 giorni, anche necessariamente non continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del 25 e del 26 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio, compatibilmente con gli orari di lavoro “ notturno” del padre;
per il periodo pasquale i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche necessariamente non continuativi ma comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorsi dai minori con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza.
4) Pone a carico di contributo di mantenimento periodico per i Controparte_1 figli minori di vi ( 180,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre collocataria e al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti.
5) Dispone che l'assegno unico per i figli minori e l'indennità di frequenza corrisposta dall'NP in favore della IG MI siano percepite in via esclusiva dalla Per_1 madre collocataria.
6) Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del presente dispositivo ( limitatamente al capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia per le annotazioni di legge. pagina 5 di 6 Dichiara le spese di lite interamente compensate
Perugia, 23.7.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 4022/2024 pendente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNI DIONIGI, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TI MB (PG), Via dei Tigli, 28/D RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA BELLACHIOMA, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, Via R. Gallenga n. 48 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.7.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nata a [...], il [...] e Parte_1 Controparte_1
3.1980, hanno contratto matrimonio c data 29.09.2007 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di pagina 1 di 6 Stato Civile del medesimo Comune all'Anno 2007, Numero 317, Parte 2, serie A). Dall'unione sono nati i figli , il 20.07.2010 e in data 11.4.2018. Per_1 Per_2
Il nucleo familiare ha fissato la residenza inizialmente in abitazione di proprietà dei coniugi sita in Perugia, fraz. S. Martino in Campo, via Deruta n. 16, oggetto di procedura esecutiva e si è successivamente trasferito in abitazione di proprietà della madre del sig. concessa in comodato gratuito. CP_1 so al Tribunale di Perugia ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge. Ha esposto che dopo aver scoperto, nel mese di luglio del 2023, che il marito aveva instaurato una relazione con altra donna, il rapporto matrimoniale si è deteriorato ed è diventata intollerabile la convivenza tant'è che, in accordo con il coniuge, si è trasferita, dal mese di marzo del 2024, unitamente ai figli minori, nel Comune di Torgiano, dove ha preso in locazione appartamento, previa stipula di regolare contratto di locazione con canone mensile di euro 420,00, lasciando l'abitazione familiare nella disponibilità del marito. Ha rappresentato, con riguardo alle condizioni economiche, di svolgere attività di lavoro quale addetta alle vendite di Eurospin con un reddito annuo Controparte_2 medio di €16.000,00 e una retribuzione mensile media netta di €1.300,00/1.400,00; di non essere proprietaria o comproprietaria di beni immobili o mobili registrati;
di percepire in via esclusiva l'Assegno Unico universale per entrambi i figli per complessivi €560,00 mensili, oltre all'indennità NP di frequenza per la MI
, portatrice di handicap, per €230,00 al mese, erogata da ottobre a giugno. Per_1
Quanto al marito ha dichiarato che lo stesso svolge attività lavorativa quale guardia giurata presso la Vigilanza MB Mondialpol S.p.a., con un reddito annuo pari a circa 14.000,00 euro e, ancora, di essere gravata di esposizioni debitorie ( in solido, quanto alla somma di euro 80.535,51 relativa a finanziamento per l'acquisto dell'abitazione familiare poi sottoposta procedura esecutiva, in solido con il coniuge). Ha rappresentato, inoltre, che i figli attualmente vedono in modo regolare il padre.
Ha chiesto, in punto di condizioni accessorie, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, possibilità per il padre di vederli ed incontrarli due giorni a settimana, contributo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, suddivisione delle spese straordinarie in misura pari al 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre. Ha chiesto, inoltre, che sia prevista la percezione esclusiva dell'assegno unico da parte della madre così come dell'indennità di frequenza riconosciuta dall'NP in favore della IG MI . Per_1
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. che non Controparte_1 si è opposto alla domanda di separazione. Ha contestato, con riguardo alle domande accessorie, la quantificazione del contributo di mantenimento per i figli richiesta dalla ricorrente e della suddivisione delle spese straordinarie. Ha dedotto, sul punto, che tali richieste non tengono conto della circostanza che la moglie – che percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli e l'indennità di frequenza per la IG – ha Per_1 un reddito annuo pari ad oltre 18.000,00 euro a fronte del suo minor reddito di 14.000,00. Ha esposto, inoltre, che le parti avevano raggiunto un accordo stragiudiziale pur avendo, subito dopo, la moglie, presentato ricorso in sede giurisdizionale contenziosa. Ha chiesto che il Tribunale, pronunciata la separazione personale dei coniugi, disponga l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, previsione di contributo di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, previsione della percezione per intero dell'assegno unico per i figli da parte della madre pagina 2 di 6 unitamente all'indennità di frequenza corrisposta dall'NP in favore della IG
. Per_1
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti che hanno, sostanzialmente, confermato le loro rispettive posizioni difensive.
Il giudice preso atto del contrasto esistente tra le parti con esclusivo riguardo alla determinazione del contributo di mantenimento per i figli e delle spese straordinarie, ha invitato le stesse a valutare la possibilità di soluzione “ bonaria” sulla determinazione del contributo paterno nella somma di euro 360,00 mensili ( 180,00 per ciascun figlio) e nella divisione al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno dichiarato di essere d'accordo su tale proposta ed hanno chiesto che sia adottata decisione definitiva.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti riportati sia nel ricorso introduttivo, sia nella comparsa di costituzione e risposta dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, infatti, le parti vivono ormai da tempo e di comune accordo separate e anche dalle dichiarazioni rese in udienza emerge la comune volontà dei partners di non riconciliarsi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti,nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il MI (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza). Nel caso in esame le parti hanno entrambe chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori e non sono emersi, in corso di causa né dalle dichiarazioni rese in udienza, elementi sintomatici di inadeguatezza dell'uno o dell'altro genitore all'esercizio della responsabilità genitoriale sicchè va disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori. Per quanto riguarda l'audizione dei minori si è ritenuto superfluo, in ragione della mancanza di contrasti tra le parti con riguardo all'affidamento ( e collocamento) dei minori e al sostanziale accordo raggiunto in giudizio procedervi.
La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter cod. civ., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il MI sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18131/2013). Come anche ha affermato la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619), allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile.
pagina 3 di 6 Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che le parti hanno entrambe chiesto che i due minori siano collocati presso la madre e che tale domanda possa essere accolta apparendo funzionale alle esigenze dei due minori che già dal mese di marzo del 2024 vivono stabilmente con la madre, in abitazione sita in Torgiano ed hanno, dunque acquisito “ nuove” abitudini di vita che non vi è ragione di mutare.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre si ricorda, in via generale, che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Nel caso in esame le parti hanno concordato sulla possibilità, per il padre, di vedere ed incontrare i figli minori due giorni a settimana, senza, tuttavia, specificare alcunchè con riguardo ai fine settimana e ai periodi delle vacanze estive. Si ritiene pertanto necessario, trattandosi di materia nella quale l'autorità giudiziaria ha ampi poteri ufficiosi, “ integrare” l'accordo delle parti secondo i criteri suindicati. Si dispone, pertanto, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, da concordarsi tra le parti e che, nel solo caso di disaccordo, si indicano nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'orario di uscita di scuola sino all'ora di cena ( salvo diverso accordo tra i genitori) e un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina, dall'orario di uscita di scuola ovvero dalle h.10.00 del mattino sino all'ora di cena della domenica. Tale regolamentazione dovrà tener conto degli orari di lavoro del padre. Per il periodo delle vacanze estive si prevede che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno 10 giorni, anche necessariamente non continuativi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Per il periodo natalizio si prevede che i minori trascorrano con ciascun genitore almeno 5 giorni, anche necessariamente non continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del 25 e del 26 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio, compatibilmente con gli orari di lavoro “ notturno” del padre;
per il periodo pasquale i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche necessariamente non continuativi ma comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorsi dai minori con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza. Le parti potranno di comune accordo “ derogare” la disciplina di massima disposta dal Tribunale.
4. Per quanto riguarda il mantenimento dei minori le parti hanno concordato, nel corso del giudizio, sulla determinazione del contributo di mantenimento ordinario a carico del padre nella somma di euro 360,00 mensili ( 180,00 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente e nella suddivisione al 50% delle spese straordinarie, secondo la proposta formulata dal giudice. Tale previsione può essere confermata posto che sempre secondo l'accordo delle parti gli assegni unici per i due figli saranno percepiti in via esclusiva dalla sola madre così come l'indennità di frequenza corrisposta dall'NP
pagina 4 di 6 in favore della IG MI , somme di cui si deve, dunque, tener conto nella Per_1 determinazione quantitativa ributo periodico dovuto dal padre.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede :
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PG), il 16/07/1985 e 03.1980, i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Perugia, in data 29.09.2007 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Perugia all'Anno 2007, Numero 317, Parte 2, serie A).
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento residenziale presso la ma
3) Dispone – salvo diverso accordo delle parti - che il padre vedere e tenere con sé i figli almeno due giorni a settimana, da concordarsi tra le parti e che, nel solo caso di disaccordo, si indicano nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dall'orario di uscita di scuola sino all'ora di cena ( salvo diverso accordo tra i genitori) e un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina, dall'orario di uscita di scuola ovvero dalle h.10.00 del mattino sino all'ora di cena della domenica, compatibilmente con gli orari di lavoro paterni. Per il periodo delle vacanze estive si prevede che ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di almeno 10 giorni, anche necessariamente non continuativi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Per il periodo natalizio si prevede che i minori trascorrano con ciascun genitore almeno 5 giorni, anche necessariamente non continuativi, comprensivi, ad anni alterni, del 25 e del 26 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio, compatibilmente con gli orari di lavoro “ notturno” del padre;
per il periodo pasquale i minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche necessariamente non continuativi ma comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorsi dai minori con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza.
4) Pone a carico di contributo di mantenimento periodico per i Controparte_1 figli minori di vi ( 180,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese alla madre collocataria e al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti.
5) Dispone che l'assegno unico per i figli minori e l'indennità di frequenza corrisposta dall'NP in favore della IG MI siano percepite in via esclusiva dalla Per_1 madre collocataria.
6) Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del presente dispositivo ( limitatamente al capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia per le annotazioni di legge. pagina 5 di 6 Dichiara le spese di lite interamente compensate
Perugia, 23.7.2025 Il Presidente
Loredana Giglio
pagina 6 di 6