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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 13/02/2026, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2155/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14873/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600858 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12503/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.R.L. ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'annullabilità dell'avviso di accertamento n. TK3036600858/2024 per l'anno di imposta 2018, notificatogli il 25/07/2024 dall'Agenzia delle Entrate, con il quale quest'ultima gli aveva contestato di aver effettuato nel 2018
“numerosi versamenti” in qualità di cessionario/committente a favore di due società oggetto di accertamenti fiscali per frodi Iva, la Società_1 SRL e Società_2 SRL, i quali, all'esito di un'interlocuzione avviata a seguito di invito ad accertamento con adesione da parte dell'Ufficio, erano stati ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. Di conseguenza l'Agenzia aveva così accertato: un maggior reddito imponibile ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 40 D.P.R. n. 600/73, relativo a componenti negativi reddituali indebitamente dedotti relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti con le società suindicate;
un corrispondente maggior valore della produzione lorda ai fini IRAP, ai sensi degli art. 5 e 25 del D. Lgs. n. 446/97; un'imposta illegittimamente detratta ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R n. 633/72, su acquisti indebitamente dedotti ritenuti oggettivamente inesistenti. Deduce la società ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento anzidetto per: 1) violazione dell'art. 42, comma 2, Dpr 600/1973 e dell'art. 7, comma 12, l. n. 212/2000, non avendo l'Agenzia delle Entrate, successivamente all'anzidetta interlocuzione, emesso alcun PVC e non osservato il termine dilatorio di 60 giorni previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, impedendole così di poter usufruire delle sanzioni ridotte derivanti dall'adesione a detto PVC, e di aderire allo stesso;
2) violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto esso si era basato su risultanze di processi verbali emessi nei confronti di altri soggetti (Società_2 SRL e Società_1 SRLS), senza che tali documenti fossero stati allegati al PVC e all'accertamento;
3) violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo stata fornita la prova di quanto contestato dall'Ufficio, giacché la ricorrente aveva dimostrato la natura sostanziale delle operazioni commerciali sottese alle fatture emesse nei confronti della società fornitrici, producendo la prova cartacea dell'esecuzione del loro pagamento con bonifico ed assegni, con le registrazioni Iva, i conti mastro e i propri bilanci, dimostrando così la propria buona fede secondo gli insegnamenti forniti al riguardo anche dalla giurisprudenza unionale, e rendendo così privi di significato gli elementi su cui l'Ufficio aveva fondato il convincimento della sua consapevolezza dell'attività truffaldina posta in essere dalle società anzidette;
4) conseguente violazione del “nuovo onere probatorio contenuto nel nuovo art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992”, come modificato dalla legge n. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributario;
5) violazione delle disposizioni in tema di sanzioni, essendole state irrogate due volte sanzioni per la medesima infrazione. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, la quale ha controdedotto ribadendo ed argomentando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso giacché ricorreva la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti dell'oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali cui si riferivano le fatture contestate tali da ribaltare sulla ricorrente l'onere di provarne l'effettività e l'esistenza, prova non fornita poiché essa non poteva esser costituita dalla medesime fatture e dalla contabilità della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la produzione documentale probatoria in atti, e letti gli atti depositati dalle parti, la Corte ritiene che le censure mosse dalla parte ricorrente all'operato della resistente sono infondate.
Deve in primo luogo ritenersi insussistente la dedotta violazione dell'art. 42, comma 2, Dpr 600/1973 e dell'art. 7, comma 12, l. n. 212/2000, avuto riguardo al fatto che le misure relative all'emissione di Pvc ed all'osservanza del termine dilatorio contemplate da queste disposizioni sono previste nei soli casi di accertamenti, ispezioni e verifiche effettuate nei locali aziendali, e non quando esse, siano state poste in essere, come nel caso di specie, “a tavolino”, e cioè con interlocuzione svolta mediante questionari e comunicazioni a distanza (v. al riguardo Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24823). A diverse conclusioni non può pervenirsi nonostante che nella specie vengano in rilievo anche tributi c.d. armonizzati quali l'Iva, posto che, anche in tale evenienza, la mancata attivazione del contraddittorio non determina la nullità del provvedimento finale adottato dall'amministrazione se il contribuente non dimostra che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi tali da determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (così Cass. Sez. Un. Sentenza n. 21271 del 25/07/2025). In ogni caso deve rilevarsi che nel caso di specie l'obbligo del contraddittorio preventivo, con formalità rispettose della nuova previsione di cui all'art.
6-bis del d.lgs. n. 212/2000, è stato rispettato, avuto riguardo all'invito TK3I16600380/2024, notificato all'odierna ricorrente il 29/04/2024 al fine di avviare il procedimento di adesione art. 5 ter D.Lgs. n. 218/97, rispetto al quale la stessa ricorrente ha potuto interloquire dandovi riscontro nei termini desumibili dalla documentazione versata in atti. Infondata deve altresì ritersi la censura relativa all'inosservanza dell'obbligo di motivazione così come formulata dalla ricorrente;
consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, ha affermato che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (così Cass. n. 27800 del 30/10/2019, Cass. n. 7360 del 31/03/2011, nonché Cass. n. 8016 del 25/03/2024, secondo cui “ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova”, e più di recente Cass. n. 16625 del 21/06/2025, secondo cui “Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione”. Infondate devono poi ritenersi le censure sopra riportate sub 3), atteso che gli elementi valorizzati dall'Agenzia delle entrate, quali ad es. la mancata produzione dei contratti e della corrispondenza commerciale, e/o altra documentazione anche di natura extracontabile, relativi alle transazioni poste in essere dalla ricorrente con le società di cui sopra, fornitrici delle prestazioni indicate nelle fatture contestate (mediazione per l'acquisto di un box in Roma e lavori edilizi per la realizzazione di box da un locale preesistente), unitamente all'accertata indisponibilità in capo a tali società di personale, locali e strutture, ed all'assenza di bilanci d'esercizio, di dati patrimoniali e di registro, costituiscono indizi, gravi, precisi e concordanti per ritenere dimostrata la fittizietà delle operazioni commerciali fatturate e la consapevolezza della ricorrente in ordine alla fittizietà dei soggetti fornitori che hanno emesso tali fatture. A ciò occorre aggiungere che parte ricorrente, malgrado durante il predetto contradditorio preventivo avesse fatto riserva di produrre documentazione inerente i lavori che avevano condotto poi alla regolare vendita dei box frazionati, nulla ha poi comunicato al riguardo all'Ufficio, né tanto meno ha fatto deposito di tale documentazione in giudizio. Tali contegni avvalorano la conclusione sopra formulata, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto avere contezza dell'esecuzione dei lavori anzidetti, realizzati su immobili nella sua disponibilità da personale della società Società_2 SRL e con attrezzature dalla stessa detenute, delle quali però l'Agenzia delle entrate ha affermato, senza smentita alcuna, l'inesistenza. Nessun contratto di compravendita del box acquisito con la mediazione di Società_1 SRLS è stato esibito, né all'Ufficio, né a questa Corte, sicché anche per tale operazione risulta fondata la deduzione di inesistenza contenuta nell'atto impugnato. Alla luce di tali risultanze e considerazioni le giustificazioni fornite dalla ricorrente sono rimaste limitate all'esibizione della fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, e cioè ad elementi insufficienti ad assolvere all'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, trattandosi di elementi facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (così Cass. n. 36749/2021 e n. 11873/2018, nonché Cass. ord.11624 del 16 giugno 2020, richiamata dalla stessa ricorrente). L'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate conduce ad affermare l'infondatezza delle censure relative al riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta in caso di mancanza o di irregolarità nell'esecuzione di adempimento agli obblighi documentali e contabili di tipo formale, posto che nella specie non si versa in ipotesi di irregolarità formali, ma sostanziali, attinenti agli elementi costituitivi di tale diritto. Analoghe considerazioni possono farsi per la censura relativa al diritto alla detrazione in misura almeno forfettaria. Infondato infine deve ritenersi il motivo di impugnazione relativo alla illegittima duplicazione delle sanzioni, atteso che con esso si censura non tanto l'operato dell'Ufficio ma le stesse norme che prevedono le sanzioni in questione, affermandosi che non è possibile porre in essere l'una senza commettere anche l'altra, il che invece non è, e ciò in ragione dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. . 471 del 1997, e del quale è stata accertata la ricorrenza nella presente fattispecie. Dalla semplice lettura dell'atto impugnato si rileva altresì che il cumulo ex art. 12 di detto d.lgs. è stato operato, diversamente da quanto dedotto in ricorso. Alla luce di tali considerazioni ritiene la Corte che il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute da parte resistente che liquida in euro 4.000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 05.12.2025.
Il Relatore
MA De IO
Il Presidente
NI La AL
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente DE IORIS MARIO, Relatore ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14873/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036600858 IVA-ALIQUOTE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12503/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.R.L. ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'annullabilità dell'avviso di accertamento n. TK3036600858/2024 per l'anno di imposta 2018, notificatogli il 25/07/2024 dall'Agenzia delle Entrate, con il quale quest'ultima gli aveva contestato di aver effettuato nel 2018
“numerosi versamenti” in qualità di cessionario/committente a favore di due società oggetto di accertamenti fiscali per frodi Iva, la Società_1 SRL e Società_2 SRL, i quali, all'esito di un'interlocuzione avviata a seguito di invito ad accertamento con adesione da parte dell'Ufficio, erano stati ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. Di conseguenza l'Agenzia aveva così accertato: un maggior reddito imponibile ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 40 D.P.R. n. 600/73, relativo a componenti negativi reddituali indebitamente dedotti relativi alle operazioni oggettivamente inesistenti con le società suindicate;
un corrispondente maggior valore della produzione lorda ai fini IRAP, ai sensi degli art. 5 e 25 del D. Lgs. n. 446/97; un'imposta illegittimamente detratta ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R n. 633/72, su acquisti indebitamente dedotti ritenuti oggettivamente inesistenti. Deduce la società ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento anzidetto per: 1) violazione dell'art. 42, comma 2, Dpr 600/1973 e dell'art. 7, comma 12, l. n. 212/2000, non avendo l'Agenzia delle Entrate, successivamente all'anzidetta interlocuzione, emesso alcun PVC e non osservato il termine dilatorio di 60 giorni previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, impedendole così di poter usufruire delle sanzioni ridotte derivanti dall'adesione a detto PVC, e di aderire allo stesso;
2) violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto esso si era basato su risultanze di processi verbali emessi nei confronti di altri soggetti (Società_2 SRL e Società_1 SRLS), senza che tali documenti fossero stati allegati al PVC e all'accertamento;
3) violazione dell'art. 2697 c.c., non essendo stata fornita la prova di quanto contestato dall'Ufficio, giacché la ricorrente aveva dimostrato la natura sostanziale delle operazioni commerciali sottese alle fatture emesse nei confronti della società fornitrici, producendo la prova cartacea dell'esecuzione del loro pagamento con bonifico ed assegni, con le registrazioni Iva, i conti mastro e i propri bilanci, dimostrando così la propria buona fede secondo gli insegnamenti forniti al riguardo anche dalla giurisprudenza unionale, e rendendo così privi di significato gli elementi su cui l'Ufficio aveva fondato il convincimento della sua consapevolezza dell'attività truffaldina posta in essere dalle società anzidette;
4) conseguente violazione del “nuovo onere probatorio contenuto nel nuovo art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992”, come modificato dalla legge n. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributario;
5) violazione delle disposizioni in tema di sanzioni, essendole state irrogate due volte sanzioni per la medesima infrazione. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, la quale ha controdedotto ribadendo ed argomentando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso giacché ricorreva la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti dell'oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali cui si riferivano le fatture contestate tali da ribaltare sulla ricorrente l'onere di provarne l'effettività e l'esistenza, prova non fornita poiché essa non poteva esser costituita dalla medesime fatture e dalla contabilità della società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la produzione documentale probatoria in atti, e letti gli atti depositati dalle parti, la Corte ritiene che le censure mosse dalla parte ricorrente all'operato della resistente sono infondate.
Deve in primo luogo ritenersi insussistente la dedotta violazione dell'art. 42, comma 2, Dpr 600/1973 e dell'art. 7, comma 12, l. n. 212/2000, avuto riguardo al fatto che le misure relative all'emissione di Pvc ed all'osservanza del termine dilatorio contemplate da queste disposizioni sono previste nei soli casi di accertamenti, ispezioni e verifiche effettuate nei locali aziendali, e non quando esse, siano state poste in essere, come nel caso di specie, “a tavolino”, e cioè con interlocuzione svolta mediante questionari e comunicazioni a distanza (v. al riguardo Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24823). A diverse conclusioni non può pervenirsi nonostante che nella specie vengano in rilievo anche tributi c.d. armonizzati quali l'Iva, posto che, anche in tale evenienza, la mancata attivazione del contraddittorio non determina la nullità del provvedimento finale adottato dall'amministrazione se il contribuente non dimostra che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi tali da determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (così Cass. Sez. Un. Sentenza n. 21271 del 25/07/2025). In ogni caso deve rilevarsi che nel caso di specie l'obbligo del contraddittorio preventivo, con formalità rispettose della nuova previsione di cui all'art.
6-bis del d.lgs. n. 212/2000, è stato rispettato, avuto riguardo all'invito TK3I16600380/2024, notificato all'odierna ricorrente il 29/04/2024 al fine di avviare il procedimento di adesione art. 5 ter D.Lgs. n. 218/97, rispetto al quale la stessa ricorrente ha potuto interloquire dandovi riscontro nei termini desumibili dalla documentazione versata in atti. Infondata deve altresì ritersi la censura relativa all'inosservanza dell'obbligo di motivazione così come formulata dalla ricorrente;
consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, ha affermato che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (così Cass. n. 27800 del 30/10/2019, Cass. n. 7360 del 31/03/2011, nonché Cass. n. 8016 del 25/03/2024, secondo cui “ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova”, e più di recente Cass. n. 16625 del 21/06/2025, secondo cui “Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione”. Infondate devono poi ritenersi le censure sopra riportate sub 3), atteso che gli elementi valorizzati dall'Agenzia delle entrate, quali ad es. la mancata produzione dei contratti e della corrispondenza commerciale, e/o altra documentazione anche di natura extracontabile, relativi alle transazioni poste in essere dalla ricorrente con le società di cui sopra, fornitrici delle prestazioni indicate nelle fatture contestate (mediazione per l'acquisto di un box in Roma e lavori edilizi per la realizzazione di box da un locale preesistente), unitamente all'accertata indisponibilità in capo a tali società di personale, locali e strutture, ed all'assenza di bilanci d'esercizio, di dati patrimoniali e di registro, costituiscono indizi, gravi, precisi e concordanti per ritenere dimostrata la fittizietà delle operazioni commerciali fatturate e la consapevolezza della ricorrente in ordine alla fittizietà dei soggetti fornitori che hanno emesso tali fatture. A ciò occorre aggiungere che parte ricorrente, malgrado durante il predetto contradditorio preventivo avesse fatto riserva di produrre documentazione inerente i lavori che avevano condotto poi alla regolare vendita dei box frazionati, nulla ha poi comunicato al riguardo all'Ufficio, né tanto meno ha fatto deposito di tale documentazione in giudizio. Tali contegni avvalorano la conclusione sopra formulata, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto avere contezza dell'esecuzione dei lavori anzidetti, realizzati su immobili nella sua disponibilità da personale della società Società_2 SRL e con attrezzature dalla stessa detenute, delle quali però l'Agenzia delle entrate ha affermato, senza smentita alcuna, l'inesistenza. Nessun contratto di compravendita del box acquisito con la mediazione di Società_1 SRLS è stato esibito, né all'Ufficio, né a questa Corte, sicché anche per tale operazione risulta fondata la deduzione di inesistenza contenuta nell'atto impugnato. Alla luce di tali risultanze e considerazioni le giustificazioni fornite dalla ricorrente sono rimaste limitate all'esibizione della fatture o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, e cioè ad elementi insufficienti ad assolvere all'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, trattandosi di elementi facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (così Cass. n. 36749/2021 e n. 11873/2018, nonché Cass. ord.11624 del 16 giugno 2020, richiamata dalla stessa ricorrente). L'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate conduce ad affermare l'infondatezza delle censure relative al riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta in caso di mancanza o di irregolarità nell'esecuzione di adempimento agli obblighi documentali e contabili di tipo formale, posto che nella specie non si versa in ipotesi di irregolarità formali, ma sostanziali, attinenti agli elementi costituitivi di tale diritto. Analoghe considerazioni possono farsi per la censura relativa al diritto alla detrazione in misura almeno forfettaria. Infondato infine deve ritenersi il motivo di impugnazione relativo alla illegittima duplicazione delle sanzioni, atteso che con esso si censura non tanto l'operato dell'Ufficio ma le stesse norme che prevedono le sanzioni in questione, affermandosi che non è possibile porre in essere l'una senza commettere anche l'altra, il che invece non è, e ciò in ragione dell'elemento specializzante, costituito dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. . 471 del 1997, e del quale è stata accertata la ricorrenza nella presente fattispecie. Dalla semplice lettura dell'atto impugnato si rileva altresì che il cumulo ex art. 12 di detto d.lgs. è stato operato, diversamente da quanto dedotto in ricorso. Alla luce di tali considerazioni ritiene la Corte che il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute da parte resistente che liquida in euro 4.000 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 05.12.2025.
Il Relatore
MA De IO
Il Presidente
NI La AL