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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3156/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3156/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SPINA GIUSI C.F._1
ALESSIA, giusta procura in atti;
E
, nata ad [...] il [...], (c.f.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. SCALIA VENERA C.F._2
LISA ROSARIA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege - pagina 1 di 4 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 04.07.2024
e premettendo di avere avuto una Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nata la figlia
(n. il 10.02.2023), hanno chiesto all'adito Tribunale la Persona_1
regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore – confermata con note congiunte in sostituzione dell'udienza del
30.10.2024 – alle seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, nell'abitazione di Santa Venerina, Via Umberto I n.
16 C/1, condotta in locazione dalla signora;
Per_1
2) Il signor attualmente domiciliato e residente presso l'immobile Per_1 sopra indicato, si impegna a lasciare libera la casa da beni ed oggetti personali entro e non oltre mesi due dalla sottoscrizione del presente accordo, trasferendo, contestualmente la propria residenza presso altro domicilio;
3) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori si impegnano a tenere un atteggiamento collaborativo e rispettoso del ruolo genitoriale reciprocamente ricoperto, informando e rendendo partecipe l'altro genitore di tutti gli aspetti principali e di vita quotidiana della figlia;
pagina 2 di 4 4) Le parti concordano che il padre, sig. , potrà tenere Parte_1 con sé la piccola ogni qualvolta gli sarà possibile, dandone Per_1
comunicazione alla madre, continuando in tal modo a collaborare nella crescita e gestione quotidiana delle attività della figlia minore e garantendo a quest'ultima di mantenere un rapporto continuativo, sano ed equilibrato con entrambi i genitori.
In mancanza di accordo tra le parti, viene comunque stabilito che il padre potrà tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del padre e tenendo in considerazione anche la tenera età della figlia minore con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola (asilo) fino alle ore 19:30; al momento, vista la tenera età, la minore non pernotterà presso l'abitazione del padre.
Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà l'intera giornata, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo l'una con il padre, l'altra con la madre;
durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà l'intera giornata comprensive un anno del giorno di Natale e quello successivo del Capodanno
l'una con il padre, l'altra con la madre;
nel periodo estivo, al momento tenuta in considerazione la tenera età della minore, non sono previste vacanze con il pernotto insieme al padre;
5) Le parti concordano che il padre, sig. , corrisponderà Parte_1
alla madre, SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_2 mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese Persona_1 straordinarie, come specificate e regolate dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Catania. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre;
pagina 3 di 4 6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata Persona_1
ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando nella causa n. 3156/2024 RGVG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori Persona_1 alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3156/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SPINA GIUSI C.F._1
ALESSIA, giusta procura in atti;
E
, nata ad [...] il [...], (c.f.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. SCALIA VENERA C.F._2
LISA ROSARIA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege - pagina 1 di 4 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 04.07.2024
e premettendo di avere avuto una Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nata la figlia
(n. il 10.02.2023), hanno chiesto all'adito Tribunale la Persona_1
regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore – confermata con note congiunte in sostituzione dell'udienza del
30.10.2024 – alle seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, nell'abitazione di Santa Venerina, Via Umberto I n.
16 C/1, condotta in locazione dalla signora;
Per_1
2) Il signor attualmente domiciliato e residente presso l'immobile Per_1 sopra indicato, si impegna a lasciare libera la casa da beni ed oggetti personali entro e non oltre mesi due dalla sottoscrizione del presente accordo, trasferendo, contestualmente la propria residenza presso altro domicilio;
3) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori si impegnano a tenere un atteggiamento collaborativo e rispettoso del ruolo genitoriale reciprocamente ricoperto, informando e rendendo partecipe l'altro genitore di tutti gli aspetti principali e di vita quotidiana della figlia;
pagina 2 di 4 4) Le parti concordano che il padre, sig. , potrà tenere Parte_1 con sé la piccola ogni qualvolta gli sarà possibile, dandone Per_1
comunicazione alla madre, continuando in tal modo a collaborare nella crescita e gestione quotidiana delle attività della figlia minore e garantendo a quest'ultima di mantenere un rapporto continuativo, sano ed equilibrato con entrambi i genitori.
In mancanza di accordo tra le parti, viene comunque stabilito che il padre potrà tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del padre e tenendo in considerazione anche la tenera età della figlia minore con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola (asilo) fino alle ore 19:30; al momento, vista la tenera età, la minore non pernotterà presso l'abitazione del padre.
Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà l'intera giornata, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo l'una con il padre, l'altra con la madre;
durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà l'intera giornata comprensive un anno del giorno di Natale e quello successivo del Capodanno
l'una con il padre, l'altra con la madre;
nel periodo estivo, al momento tenuta in considerazione la tenera età della minore, non sono previste vacanze con il pernotto insieme al padre;
5) Le parti concordano che il padre, sig. , corrisponderà Parte_1
alla madre, SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_2 mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre al pagamento del 50% delle spese Persona_1 straordinarie, come specificate e regolate dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Catania. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla madre;
pagina 3 di 4 6) Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le superiori pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidata Persona_1
ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando nella causa n. 3156/2024 RGVG;
Dispone che sia affidata ad entrambi i genitori Persona_1 alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 4 di 4