TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16505 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51793 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Desiderio, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Cutonilli, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 1775/2024 pubbl. il 31/01/2024 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo l'accordo rassegnato dalle parti (all'udienza del 17.01.2024), secondo il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , economicamente autonomo, e confermata la somma di Per_1
€ 150 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma, oltre Per_2 il 50% delle spese straordinarie.
In data 5.12.2024 il ricorrente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva fosse disposto, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne la revoca del contributo paterno per il suo mantenimento Per_2
Nelle more della notificazione del presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, la signora proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1181/2024 CP_1
(N.R.G. 57130/2024) emesso dal Tribunale di Roma il 25 gennaio 2024, ottenuto dal sig. per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli Parte_1 Per_1 e il giudizio di opposizione si concludeva in data 11/03/2025 con un accordo Per_2
(conciliazione n. cronol. 3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, cfr. all. 7 memorie depositate in data 30.10.2025) ove le parti definivano i loro rapporti prevedendo, nel verbale di conciliazione (cronol n. 3592/2025), che “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni e , ormai autosufficienti”. Per_1 Per_2
Si costituiva nel presente giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto Pt_2 dedotto dall'ex marito, deduceva che la figlia terminato il percorso di studi, Per_2 aveva iniziato a svolgere lavori saltuari e/o part time come commessa, continuando a vivere con la madre e il fratello nella casa familiare. Tanto premesso, parte Per_1 resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni assunte in sede divorzile.
All'udienza del 04.11.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Il ricorrente, attesa l'avvenuta conciliazione, in modifica delle conclusioni originariamente rassegnate, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese legali e ai sensi dell'art. 96 co. 1), 3) e 4) c.p.c. essendosi opposta alla domanda di revoca dell'assegno per la figlia nonostante il contenuto del verbale di conciliazione.
Osserva il Collegio
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre circa la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne. Per_2
La ragazza, come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, dopo aver conseguito la laurea triennale in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell'Ambiente, ha altresì frequentato proficuamente un ulteriore corso universitario di Computer grafica, ha iniziato a svolgere lavori saltuari part time come commessa, da ultimo ha un impiego part-time e a tempo determinato come commessa, con stipendio netto mensile di € 800 (con scadenza nel dicembre 2025). dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del
04.11.2025 è emerso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la quota del 50% delle spese straordinarie, le parti, accordandosi, avevano concluso nel senso che entrambi i figli erano diventati autonomi (cfr. accordo di conciliazione n. cronol.
3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, all. 7 memorie depositate in data
30.10.2025): “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni e Per_1
, ormai autosufficienti”. Per_2
Orbene, avuto riguardo delle dichiarazioni di entrambe le parti, è indubbio che l'età della ragazza, la circostanza che la stessa, terminato il percorso di studi, abbia deciso di entrare nel mondo del lavoro, siano circostanze tali da comportare la revoca del contributo per il suo mantenimento. Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr.
Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Del resto,
l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché
i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente (cfr.
Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ.
2.9.1996 n.
7990; Cass. civ.
7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ.
7.4.2006 n. 8221). Secondo il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v. anche Cass. n. 12952/2016).
Il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo gravante sul sig. di Parte_1 provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dal mese Per_2 successivo al deposito del ricorso (gennaio 2025).
Con riguardo alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della controparte alle spese di lite il Collegio, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alle varie circostanze relative ai figli, avuto altresì riguardo alla perdurante precarietà lavorativa della figlia e alle dichiarazioni rese da parte resistente, dispone che le stesse debbano essere Per_2 compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
51793/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico , in modifica della sentenza Parte_3
n. 1775/2024 pubbl. il 31/01/2024 del Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso presentato dal sig. e per l'effetto dichiara cessato Parte_1 l'obbligo sullo stesso gravante di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autonoma con decorrenza dal mese successivo al deposito Per_2 del ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi