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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3386/24
promosso da
- - (C.F. ), nato a [...], New Parte_1 CodiceFiscale_1
Jersey (Stati Uniti di America) il 04.01.1949 -;
- - (C.F. ), nato a [...], New Jersey Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Stati Uniti di America) il 31.05.1986;
- - (C.F. ), nata a [...], New Parte_2 CodiceFiscale_3
Jersey (Stati Uniti di America) il 07.10.1989;
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Liborio
GI (c.f. - pec: , CodiceFiscale_4 Email_1
dall'Avvocato Stabilito Peter Edward SOCKLER (c.f. - pec: CodiceFiscale_5
nel Foro di Palermo che agisce d'intesa con l'Avv. Liborio Email_2
GI, e dall'Avv. Giandomenico MURRO (c.f. - CodiceFiscale_6
pec: Email_3
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_1
il 20.11.1893 a Fanna (Pn).
Il non si è costituito pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 21.03.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“accertare e dichiarare lo stato di cittadinanza italiana jure sanguinis degli odierni ricorrenti: •
, nato a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 04.01.1949; • Parte_1
, nato a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 31.05.1986; • Controparte_1
, nata a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 07.10.1989. Parte_2
Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: LI GI Emesso C.F._7
Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 67b808722cca924b 12 − conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 12). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia del richiedente, né dell'avo.
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente. Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In vero la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 27.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3386/24
promosso da
- - (C.F. ), nato a [...], New Parte_1 CodiceFiscale_1
Jersey (Stati Uniti di America) il 04.01.1949 -;
- - (C.F. ), nato a [...], New Jersey Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Stati Uniti di America) il 31.05.1986;
- - (C.F. ), nata a [...], New Parte_2 CodiceFiscale_3
Jersey (Stati Uniti di America) il 07.10.1989;
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Liborio
GI (c.f. - pec: , CodiceFiscale_4 Email_1
dall'Avvocato Stabilito Peter Edward SOCKLER (c.f. - pec: CodiceFiscale_5
nel Foro di Palermo che agisce d'intesa con l'Avv. Liborio Email_2
GI, e dall'Avv. Giandomenico MURRO (c.f. - CodiceFiscale_6
pec: Email_3
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. nato Persona_1
il 20.11.1893 a Fanna (Pn).
Il non si è costituito pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 21.03.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“accertare e dichiarare lo stato di cittadinanza italiana jure sanguinis degli odierni ricorrenti: •
, nato a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 04.01.1949; • Parte_1
, nato a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 31.05.1986; • Controparte_1
, nata a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 07.10.1989. Parte_2
Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: LI GI Emesso C.F._7
Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: 67b808722cca924b 12 − conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 12). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia del richiedente, né dell'avo.
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali, la scelta dei ricorrenti è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente. Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dai richiedenti. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In vero la condizione di paralisi degli uffici consolari non può essere in alcun modo addebitabile all'odierna parte convenuta.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 27.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini