CASS
Sentenza 18 ottobre 2021
Sentenza 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2021, n. 28638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28638 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.g. n. 9235/2020 proposto da: ERREGIESSE S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via ES ZA 3, presso lo studio dell'avvocato Angelo MARTUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato ES RO OL;
- ricorrente -
contro COMUNE DI TARANTO,
- intimato -
avverso la sentenza n. 408/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere ALDO CARRATO;
Civile Sent. Sez. U Num. 28638 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 18/10/2021 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
udito l'avvocato Angelo MARTUCCI per delega dell'avvocato ES RO OL. FATTI DI CAUSA 1. Con contratto a rogito del Vice-Segretario Generale del Comune di AN del 26 gennaio 2004 fu aggiudicato all'Impresa TT Fondazioni s.r.l. e al suo legale rappresentante, in regime di Project Financing, l'affidamento della progettazione, costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di AN, sito in località "Talsano". Con successiva +ota del 16 1 giugno 2004 la società aggiudicataria comunicò al Dirigente R.C. Progetti speciali nonché al R.U.P. l'avvenuta costituzione della prevista società di progetto denominata GI s.r.I., di cui l'Amministrazione comunale prese atto con delibera di G.C. dell'8 luglio 2005. Il cantiere fu materialmente consegnato nel 2005, anche se i lavori effettivi iniziarono nel 2006 e nei primi giorni del 2007 la struttura cominciò ad essere utilizzata. Con successivo atto del 19 febbraio 2010 fu stipulato un contratto aggiuntivo tra il Comune di AN e la citata società GI. A seguito di sopravvenute contestazioni relative allo svolgimento del contratto il Comune di AN, in persona del Dirigente del Settore lavori Pubblici e Patrimonio, contestò alla società GI alcuni inadempimenti con adozione della determina n. 80 del 20 febbraio 2013 e, in pari data, la Giunta comunale adottò la delibera n. 16 con la quale si prendeva atto dell'avvenuta risoluzione di diritto dello stesso contratto e della dichiarazione di decadenza della convenzione intercorsa tra le parti. Con ulteriori due ordinanze il Comune di AN, richiamandosi all'art. 823, comma 2, c.c., ordinò alla GI di rilasciare in suo favore la struttura cimiteriale e, in data 26 giugno 2013, la stessa venne estromessa (con modalità descritta come "manu militari") dalla disponibilità e dalla gestione di tale struttura, come da verbale di consegna. 2 2. Avverso tale comportamento posto in essere dal Comune di AN la società Essegiesse propose, in data 4 giugno 2014, dinanzi al Tribunale di AN, ricorso per reintegrazione nel possesso del complesso cimiteriale. Il citato Tribunale, nella resistenza del suddetto Comune, con sentenza del 24 luglio 2017, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che il Comune di AN aveva agito ai sensi dell'art. 832 cpv. c.c. in via di autotutela amministrativa ed in forza dei provvedimenti autoritativi del 14 marzo 2014 e del 2 maggio 2013, a loro volta conseguenti alla delibera di G.C. n. 16 del 20 marzo 2013 e non ponendo in essere una mera attività materiale (ovvero esercitando un abuso di potere), totalmente svincolata da un'attività provvedimentale del predetto ente locale. 3. Decidendo sull'appello proposto dalla GI s.r.l. e nella costituzione del Comune di AN e nella contumacia degli appellati, la Corte di appello di Lecce-sez. dist. di AN, con sentenza n. 408/2019 (depositata il 10 agosto 2019), rigettava il gravame e confermava l'impugnata sentenza, regolando le spese giudiziali del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte territoriale reiterava le stesse argomentazioni già evidenziate dal primo giudice e, quindi, rilevava la correttezza della soluzione accolta nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando essa al giudice amministrativo. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ai sensi degli artt. 360 n. 1) e 362 c.p.c., la GI s.r.l. . Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Il difensore della società ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1) e 362 c.p.c. - l'erroneità dell'impugnata decisione dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 3 Al riguardo sostiene che, una volta ricondotta la controversa vicenda nell'ambito di un "project financing" avente ad oggetto l'affidamento dei richiamati interventi riguardanti il cimitero del Comune di AN e conclusasi la parte avente natura pubblicistica con l'aggiudicazione dei relativi lavori, per tutte le ragioni di contestazioni successive, attinenti alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, si sarebbe dovuta ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, avente tale fase mera natura privatistica, secondo la ripartizione indicata negli artt. 37-bis e segg. dell'allora vigente legge n. 109/1994. Pertanto, poiché la condotta spoliativa posta in essere dal Comune di AN (ancorché sulla base delle determinazioni dirigenziali e delle delibere della Giunta comunale ricordate in narrativa, di cui si chiedeva la disapplicazione in via incidentale) si inseriva nella fase attuativa del rapporto tra le parti, avrebbe dovuto, nel caso di specie, essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel non aver la Corte di appello considerato che i provvedimenti amministrativi adottati in via di autotutela durante la fase esecutiva del "project financing" erano stati presi in carenza di potere, ragion per cui la condotta materiale di spossessamento non poteva ritenersi ricollegabile all'emissione di formali provvedimenti della P.A. emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti. 3. Ritengono queste Sezioni unite che il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, ravvisandosi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla controversia oggetto di contestazione. Occorre, infatti, rilevare che, nel caso di specie, la domanda dell'odierna società ricorrente - proposta dinanzi al Tribunale ordinario di AN - era 4 rivolta all'ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168 c.c. contro l'esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un'asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti. Invero, dal "petitum sostanziale" dedotto con l'iniziale domanda possessoria (v. la relativa riproduzione riportata pag. 5 del ricorso proposto dinanzi a queste SU), si evince inequivocamente che la GI aveva configurato come spoglio la condotta materiale ascritta al Comune di AN "previo accertamento e dichiarazione incidenter tantum dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti" siccome adottati in carenza di potere ed incidenti sulla fase privatistica del "project financing" di cui alla convenzione intercorsa tra le parti nel 2004 ed integrata con atto aggiuntivo nel 2010. In particolare, deve evidenziarsi come l'intervento del Comune di AN si sia venuto a concretizzare nella fase di svolgimento del rapporto, con l'adozione di una determina con la quale era stata dichiarata l'intenzione di ottenere la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., con un'iniziativa perciò unilaterale dell'ente territoriale sulla base di un meccanismo di natura privatistica, ragion per cui, attraverso questo atto e la conseguente immissione in possesso della struttura cimiteriale (denunciata come illegittima dalla ricorrente), lo stesso ente ha dimostrato di aver agito secondo le regole del diritto privato contrattuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione della conseguente tutela possessoria azionata dalla società oggi ricorrente. E ciò sulla scorta della configuratasi carenza di potere in concreto in capo al citato Comune che, in quanto tale, non avrebbe consentito il ricorso del medesimo ad avvalersi legittimamente della facoltà prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., come erroneamente ritenuto dalla Corte tarantina. 5 Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all'aggiudicazione dell'opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all'esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n. 5504/2020). E, con riferimento al caso di specie, è emerso che, proprio nel corso dell'esecuzione del rapporto (derivante dal presupposto contratto di appalto concluso a seguito di procedura di affidamento in regime di project financing relativo alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento e alla gestione del cimitero di AN in località "Talsano") e in dipendenza di contrasti insortci tra le parti, il Comune di AN ebbe a procedere prima alla diffida ad adempiere in data 23 marzo 2011 e, poi, alla determina n. 80 del 20 febbraio 2013 con cui il dirigente comunale dichiarò la convenzione "risolta di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.", con pronuncia di decadenza dalla concessione, cui seguì la conforme presa d'atto da parte della Giunta comunale con deliberazione in pari data. Appare evidente che tali atti del citato Comune afferivano alla fase privatistica del conseguente rapporto contrattuale in cui le parti si collocavano in una posizione paritetica e lo stesso fatto di essersi testualmente avvalso del rimedio previsto dall'art. 1454 c.c. in funzione della successiva risoluzione del contratto rende manifesto l'intento dello stesso Comune di aver voluto dar seguito a strumenti non dotati di natura auto ritativa. 6 4. In definitiva, dal complesso delle argomentazioni svolte, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia possessoria introdotta dalla società ricorrente nei confronti del Comune di AN, con il conseguente accoglimento del primo motivo ed il correlato assorbimento del secondo. Da ciò derivano la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi dell'art. 382, comma 1, c.p.c., al Tribunale ordinario di AN, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa al Tribunale civile di AN, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 14 settembre 2021.
- ricorrente -
contro COMUNE DI TARANTO,
- intimato -
avverso la sentenza n. 408/2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere ALDO CARRATO;
Civile Sent. Sez. U Num. 28638 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 18/10/2021 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
udito l'avvocato Angelo MARTUCCI per delega dell'avvocato ES RO OL. FATTI DI CAUSA 1. Con contratto a rogito del Vice-Segretario Generale del Comune di AN del 26 gennaio 2004 fu aggiudicato all'Impresa TT Fondazioni s.r.l. e al suo legale rappresentante, in regime di Project Financing, l'affidamento della progettazione, costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di AN, sito in località "Talsano". Con successiva +ota del 16 1 giugno 2004 la società aggiudicataria comunicò al Dirigente R.C. Progetti speciali nonché al R.U.P. l'avvenuta costituzione della prevista società di progetto denominata GI s.r.I., di cui l'Amministrazione comunale prese atto con delibera di G.C. dell'8 luglio 2005. Il cantiere fu materialmente consegnato nel 2005, anche se i lavori effettivi iniziarono nel 2006 e nei primi giorni del 2007 la struttura cominciò ad essere utilizzata. Con successivo atto del 19 febbraio 2010 fu stipulato un contratto aggiuntivo tra il Comune di AN e la citata società GI. A seguito di sopravvenute contestazioni relative allo svolgimento del contratto il Comune di AN, in persona del Dirigente del Settore lavori Pubblici e Patrimonio, contestò alla società GI alcuni inadempimenti con adozione della determina n. 80 del 20 febbraio 2013 e, in pari data, la Giunta comunale adottò la delibera n. 16 con la quale si prendeva atto dell'avvenuta risoluzione di diritto dello stesso contratto e della dichiarazione di decadenza della convenzione intercorsa tra le parti. Con ulteriori due ordinanze il Comune di AN, richiamandosi all'art. 823, comma 2, c.c., ordinò alla GI di rilasciare in suo favore la struttura cimiteriale e, in data 26 giugno 2013, la stessa venne estromessa (con modalità descritta come "manu militari") dalla disponibilità e dalla gestione di tale struttura, come da verbale di consegna. 2 2. Avverso tale comportamento posto in essere dal Comune di AN la società Essegiesse propose, in data 4 giugno 2014, dinanzi al Tribunale di AN, ricorso per reintegrazione nel possesso del complesso cimiteriale. Il citato Tribunale, nella resistenza del suddetto Comune, con sentenza del 24 luglio 2017, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che il Comune di AN aveva agito ai sensi dell'art. 832 cpv. c.c. in via di autotutela amministrativa ed in forza dei provvedimenti autoritativi del 14 marzo 2014 e del 2 maggio 2013, a loro volta conseguenti alla delibera di G.C. n. 16 del 20 marzo 2013 e non ponendo in essere una mera attività materiale (ovvero esercitando un abuso di potere), totalmente svincolata da un'attività provvedimentale del predetto ente locale. 3. Decidendo sull'appello proposto dalla GI s.r.l. e nella costituzione del Comune di AN e nella contumacia degli appellati, la Corte di appello di Lecce-sez. dist. di AN, con sentenza n. 408/2019 (depositata il 10 agosto 2019), rigettava il gravame e confermava l'impugnata sentenza, regolando le spese giudiziali del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte territoriale reiterava le stesse argomentazioni già evidenziate dal primo giudice e, quindi, rilevava la correttezza della soluzione accolta nel senso del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando essa al giudice amministrativo. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ai sensi degli artt. 360 n. 1) e 362 c.p.c., la GI s.r.l. . Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Il difensore della società ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1) e 362 c.p.c. - l'erroneità dell'impugnata decisione dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 3 Al riguardo sostiene che, una volta ricondotta la controversa vicenda nell'ambito di un "project financing" avente ad oggetto l'affidamento dei richiamati interventi riguardanti il cimitero del Comune di AN e conclusasi la parte avente natura pubblicistica con l'aggiudicazione dei relativi lavori, per tutte le ragioni di contestazioni successive, attinenti alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, si sarebbe dovuta ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, avente tale fase mera natura privatistica, secondo la ripartizione indicata negli artt. 37-bis e segg. dell'allora vigente legge n. 109/1994. Pertanto, poiché la condotta spoliativa posta in essere dal Comune di AN (ancorché sulla base delle determinazioni dirigenziali e delle delibere della Giunta comunale ricordate in narrativa, di cui si chiedeva la disapplicazione in via incidentale) si inseriva nella fase attuativa del rapporto tra le parti, avrebbe dovuto, nel caso di specie, essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel non aver la Corte di appello considerato che i provvedimenti amministrativi adottati in via di autotutela durante la fase esecutiva del "project financing" erano stati presi in carenza di potere, ragion per cui la condotta materiale di spossessamento non poteva ritenersi ricollegabile all'emissione di formali provvedimenti della P.A. emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti. 3. Ritengono queste Sezioni unite che il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, ravvisandosi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla controversia oggetto di contestazione. Occorre, infatti, rilevare che, nel caso di specie, la domanda dell'odierna società ricorrente - proposta dinanzi al Tribunale ordinario di AN - era 4 rivolta all'ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168 c.c. contro l'esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un'asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti. Invero, dal "petitum sostanziale" dedotto con l'iniziale domanda possessoria (v. la relativa riproduzione riportata pag. 5 del ricorso proposto dinanzi a queste SU), si evince inequivocamente che la GI aveva configurato come spoglio la condotta materiale ascritta al Comune di AN "previo accertamento e dichiarazione incidenter tantum dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti" siccome adottati in carenza di potere ed incidenti sulla fase privatistica del "project financing" di cui alla convenzione intercorsa tra le parti nel 2004 ed integrata con atto aggiuntivo nel 2010. In particolare, deve evidenziarsi come l'intervento del Comune di AN si sia venuto a concretizzare nella fase di svolgimento del rapporto, con l'adozione di una determina con la quale era stata dichiarata l'intenzione di ottenere la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., con un'iniziativa perciò unilaterale dell'ente territoriale sulla base di un meccanismo di natura privatistica, ragion per cui, attraverso questo atto e la conseguente immissione in possesso della struttura cimiteriale (denunciata come illegittima dalla ricorrente), lo stesso ente ha dimostrato di aver agito secondo le regole del diritto privato contrattuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione della conseguente tutela possessoria azionata dalla società oggi ricorrente. E ciò sulla scorta della configuratasi carenza di potere in concreto in capo al citato Comune che, in quanto tale, non avrebbe consentito il ricorso del medesimo ad avvalersi legittimamente della facoltà prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., come erroneamente ritenuto dalla Corte tarantina. 5 Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all'aggiudicazione dell'opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all'esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n. 5504/2020). E, con riferimento al caso di specie, è emerso che, proprio nel corso dell'esecuzione del rapporto (derivante dal presupposto contratto di appalto concluso a seguito di procedura di affidamento in regime di project financing relativo alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento e alla gestione del cimitero di AN in località "Talsano") e in dipendenza di contrasti insortci tra le parti, il Comune di AN ebbe a procedere prima alla diffida ad adempiere in data 23 marzo 2011 e, poi, alla determina n. 80 del 20 febbraio 2013 con cui il dirigente comunale dichiarò la convenzione "risolta di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.", con pronuncia di decadenza dalla concessione, cui seguì la conforme presa d'atto da parte della Giunta comunale con deliberazione in pari data. Appare evidente che tali atti del citato Comune afferivano alla fase privatistica del conseguente rapporto contrattuale in cui le parti si collocavano in una posizione paritetica e lo stesso fatto di essersi testualmente avvalso del rimedio previsto dall'art. 1454 c.c. in funzione della successiva risoluzione del contratto rende manifesto l'intento dello stesso Comune di aver voluto dar seguito a strumenti non dotati di natura auto ritativa. 6 4. In definitiva, dal complesso delle argomentazioni svolte, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia possessoria introdotta dalla società ricorrente nei confronti del Comune di AN, con il conseguente accoglimento del primo motivo ed il correlato assorbimento del secondo. Da ciò derivano la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi dell'art. 382, comma 1, c.p.c., al Tribunale ordinario di AN, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa al Tribunale civile di AN, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 14 settembre 2021.