Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1948, n. 1520
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 gennaio 1949
Art. 4.
I funzionari di cancelleria e segreteria mantenuti in funzione a norma del precedente art. 3, saranno dimessi dal servizio anche prima del termine stabilito in detto articolo, a cominciare dai piu' anziani, in dipendenza di altrettante promozioni conferite nel corrispondente grado.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1949