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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2192/2022 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Parte_1
RI AR, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari prot. n. 425/2022, in data 21 febbraio 2022, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. prof. Sebastiano Bruno Caruso, che con l'avv. Massimo Buccioni la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2022, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti della cooperativa sociale esponendo: CP_1
- di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di operatore socio sanitario;
- di svolgere la propria attività presso il domicilio dei pazienti di volta in volta indicati dalla datrice di lavoro;
- di aver ricevuto sul proprio telefono, in data 22 ottobre 2021, un messaggio tramite l'applicazione denominata Whatsapp, con il quale la convenuta gli aveva comunicato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza dall'11 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre di quello stesso anno, perché non in possesso del certificato di vaccinazione “anti covid-19”;
- di aver manifestato la disponibilità a riprendere servizio con nota trasmessa alla datrice di lavoro a mezzo pec in data 2 gennaio 2022 e di aver altresì richiesto la corresponsione di un assegno alimentare;
pagina 1 di 12 - di non aver ricevuto risposta dalla cooperativa e di trovarsi ancora sospeso dal lavoro.
Ad avviso del ricorrente, la decisione datoriale avrebbe presentato numerosi profili di illegittimità.
Innanzitutto, il provvedimento di sospensione dell'ottobre 2021 non sarebbe stato emesso all'esito dell'iter procedimentale stabilito dall'art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, né quel procedimento sarebbe stato rinnovato dopo il 31 dicembre 2021 e il lavoratore sarebbe da allora stato sospeso di fatto, senza alcuna determinazione datoriale giustificativa.
Inoltre, non sarebbe stata compiuta “alcuna valutazione circa la possibilità di un impiego alternativo del lavoratore in mansioni che non implichino una diffusione del contagio”.
Alla stregua dei predetti rilievi, ha domandato al Tribunale di accertare Parte_1 il diritto alla riammissione in servizio, per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza o anche mansioni diverse, finanche di livello inferiore, e alla conservazione della retribuzione, con condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo retributivo o quantomeno di assegno alimentare o di risarcimento del danno.
Ritenendo, inoltre, la sospensione del rapporto pregiudizievole per ragioni economiche, per essere stato privato di ogni mezzo per garantire il sostentamento proprio e della famiglia, lo stesso ricorrente ha contestualmente formulato domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti della sentenza di merito.
La cooperativa sociale ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 61 del 3 ottobre 2022, le cui motivazioni di seguito si riportano:
“[…]
2.1. E' pacifico che la società resistente, in data 8 ottobre 2021, avesse diramato un comunicato con il quale si informava il personale dipendente che l'obbligo di vaccinazione gratuita anti SARS-CoV-2, “con l'entrata in vigore del Dl 122 del 10.09.2021” era stato
“esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attiva lavorativa all'interno di strutture residenziali, socio-sanitarie e socio assistenziali. Tale obbligo decorre dal prossimo 10 Ottobre 2021. Pertanto tutti i lavoratori, anche esterni, operanti all'interno delle strutture sopra individuate, a decorrere dal 10 ottobre 2021, dovranno essere dotati di certificazione di avvenuta vaccinazione e/o immunizzazione al virus Covid 19, certificazione che, ove richiesta, dovrà essere esibita al personale incaricato dall'azienda”.
Con la stessa comunicazione, veniva anche precisato che “ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 comma II° del Dl. 122/2021, possono accedere all'interno di strutture socio-sanitarie, residenziali e socio-assistenziali tutti i soggetti, anche esterni, che risultano esentati pagina 2 di 12 dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 e n.43366 del
25/09/2021. In tal caso, Ella è obbligato a produrre tempestivamente al Suo responsabile di impianto, idoneo certificato rilasciato dai soggetti abilitati (anche i Medici curanti) contenente:
- i dati identificativi (nome, cognome, data di nascita) - la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105” - la data di fine di validità della certificazione (allo stato attuale fino al 30/11/2021) […]”.
Successivamente, il 22 ottobre 2021, il ricorrente aveva ricevuto (e anche questa circostanza
è pacifica) una nota con la quale la datrice di lavoro gli aveva comunicato la sospensione dal servizio per non aver documentato la vaccinazione. La società aveva chiarito che la sospensione sarebbe durata “sino a quando ella quindi non esibirà quanto riferito sino al
31/12/2021 fatte salve eventuali proroghe e/o periodi di malattia”.
2.2. La decisione della parte resistente, di sospendere il ricorrente dal servizio e dalla retribuzione, per omesso assolvimento dell'obbligo vaccinale, pare verosimilmente legittima.
A partire dal 10 ottobre 2021, trovava applicazione l'art. 4 bis del d.l. n. 44/2021, inserito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 10 settembre 2021, n. 122, e successivamente sostituito dall'art.
2-bis del d.l. 6 agosto 2021, n. 111, coniato dalla legge di conversione 24 settembre 2021, n.
133.
L'art. 4 bis prevedeva che “dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (l'art. 1 bis, citato, riguarda a sua volta le “strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021”).
L'art. 4 bis, ferma l'esenzione dall'obbligo vaccinale per i soggetti fragili (“soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”), escludeva (e continua ad escludere anche nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3, e poi dall'art. 8, comma 2, del d.l. 24 marzo 2022, n. 24,
pagina 3 di 12 convertito dalla l. 19 maggio 2022, n. 52) l'obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro in favore dei soggetti inadempienti dell'obbligo vaccinale.
L'applicabilità dell'articolo di legge in parola anche al personale destinato a prestare servizio a domicilio è già stata affermata in passato da questo Tribunale (ordinanza n.
2690/2022 del 18 marzo 2022, est. dott. G. Murru, conosciuta dalle parti, perché prodotta in copia agli atti del fascicolo della resistente) sulla base di motivazioni pienamente condivisibili, alle quali si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
A tal riguardo è stato osservato che la norma, nella parte in cui estende l'obbligo vaccinale
a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa in “strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” assume una portata “quanto mai ampia soprattutto per effetto della introduzione dell'inciso finale mediante il quale il legislatore ha inteso evidenziare l'interesse primario dell'ordinamento rispetto alla tutela della persone in condizione di fragilità. Il testo previgente, infatti, si limitava ad individuare le strutture ove il personale addetto era tenuto a vaccinarsi (tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis) sicché la innovazione che consente di superare le obiezioni sollevate […] concerne proprio la presenza, in qualunque contesto ambientale, di soggetti meritevoli, a cagione della precaria condizione psicofisica, della massima protezione. Se così è appare quantomeno formalistica la tesi attorea che mira ad escludere dalle strutture che ospitano persone in situazione di fragilità il loro domicilio. A seguire tale ragionamento coloro che vengono supportati (sia con riguardo più diretto alla loro persona che attraverso servizi di ordine meramente materiale) presso la loro abitazione sarebbero meritevoli di un livello di tutela più attenuato sol perché il luogo fisico ove ricevono assistenza e cura non è una casa di cura ovvero una residenza sanitaria o, comunque, un luogo non strettamente privato. Osserva il Tribunale che la ratio della disciplina in disamina non pare affatto essere quella propugnata in ricorso ove si abbia riguardo al valore preminente tutelato, ossia la salute dei soggetti più deboli, rispetto alla quale il luogo ove essi si materialmente trovano costituisce un mero elemento accidentale”.
Dunque anche il ricorrente, alla luce delle considerazioni che precedono, sembra che dal 10 ottobre 2021 fosse interessato dall'obbligo legale di sottoporsi alla vaccinazione.
Si aggiunge che lo stesso lavoratore non ha dedotto una situazione che possa escludere il suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del d.l. 44/2021.
2.3. Il ricorrente ha lamentato anche l'irregolarità della procedura conclusa con il provvedimento di sospensione del proprio rapporto di lavoro.
L'art. 4 bis, al comma 4, prevedeva (nel testo vigente dal 10 ottobre 2021, prima delle modifiche apportate a partire dal d.l. 172/2021): “Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo pagina 4 di 12 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8.
La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10”.
Era stata in tal modo richiamata l'articolata procedura prevista dall'art. 4 del d.l. 44/2021 funzionale alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Non sembra, tuttavia, che le formalità descritte dall'art. 4 cit. siano state previste a pena di nullità dell'atto di accertamento della sospensione del rapporto di lavoro, la quale pare costituire un effetto discendente direttamente dall'omissione della vaccinazione, quando obbligatoria.
2.4. Non può infine essere condivisa la tesi secondo cui, scaduto il termine del 31 dicembre
2021, in assenza di nuove determinazioni datoriali, il lavoratore avrebbe riacquisito il diritto alla riammissione in servizio.
Infatti, come sopra già rilevato, allo stato il Tribunale reputa che la sospensione sia un effetto legale che discende dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2022, in forza dell'art. 8 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla l. 19 maggio 2022, n. 52.
3. Il ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale della normativa in scrutinio, per rapporto all'art. 36 Cost., e di compatibilità con la Risoluzione n. 2361 del Consiglio
d'Europa, artt.
7.3.1 e 7.3.2.
Tuttavia, l'art. 36 Cost., affermando il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, non impone affatto il mantenimento dell'obbligo retributivo in presenza di particolari situazioni nelle quali venga a mancare la prestazione del lavoratore per ragioni obiettive o imputabili allo stesso prestatore.
Quanto alla Risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021, è sufficiente osservare che questa, come tutte le risoluzioni del Consiglio d'Europa, non ha carattere vincolante per gli stati membri.
Inoltre, come già osservato dal Tribunale di Cagliari con la citata ordinanza n. 2690/2022 del 18 marzo 2022, “occorre osservare come la stessa suggerisca una campagna vaccinale non obbligatoria e mira a garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non voler essere vaccinato. Si tratta tuttavia di indicazioni che confermano come nell'ambito dell'esercizio del margine di apprezzamento riconosciuto a ciascuno Stato ogni limitazione imposta dagli ordinamenti nazionali a coloro pagina 5 di 12 che non intendano vaccinarsi contro il Covid-19, va ritenuta compatibile con la Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo se sussiste una giustificazione oggettiva e ragionevole che ne escluda la natura di discriminazione illegittima ai sensi dell'art. 14 CEDU”.
4. Con altro motivo di doglianza, il lavoratore ha sostenuto: “La sospensione dal lavoro prevista ex lege è inapplicabile sia per impossibilità di adempimento dell'obbligo e sia per violazione di norme comunitarie ed internazionali di rango superiore. L'obbligo di trattamento sanitario con tali farmaci è, altresì, inapplicabile per violazione di norme comunitarie sull'immissione in commercio di farmaci sperimentali che, di fatto, stanno provocando il dilagare del contagio. L'obbligo stesso, infine, se anche riguardasse dei veri vaccini e se anche questi fossero immessi lecitamente in commercio, sarebbe illegittimo per violazione dei canoni costituzionali e di principi sanciti dai trattati internazionali”.
A parte la genericità dell'affermazione circa la “violazione dei canoni costituzionali e di principi sanciti dai trattati internazionali”, si osserva che il ricorrente non ha indicato
l'esistenza di alcuno studio scientifico da cui si tragga la convinzione o anche solo l'indizio che si tratti di vaccini nocivi o inefficaci.
Per il resto, questo giudice reputa sufficiente richiamare le esaustive motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, in cui tra l'altro si legge: “La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza (v., tra tutte, proprio la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, ma anche la sentenza n. 258 del 23 giugno 1994, già richiamata, e la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. 32.5. Tutte queste condizioni, come si dirà meglio nell'esame delle singole questioni di costituzionalità proposte dagli appellanti, sono rispettate dalla vaccinazione obbligatoria ora introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. […] venendo al merito della censura, si deve rilevare che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini in uso, giova ripeterlo ancora una volta, sono state accertate in sede di autorizzazione condizionata, all'esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale, e non vi è ragione alcuna né gli appellanti hanno addotto, con la genericità delle loro deduzioni, validi e documentati argomenti confutativi per ritenere che il sacrificio imposto ad essi, con la vaccinazione obbligatoria, sia eccessivo, sproporzionato, nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici e,
pagina 6 di 12 comunque, che questo rischio, per quanto sconti, come si è più volte precisato, un margine di c.d. ignoto irriducibile (insito, nel resto, nell'utilizzo di un qualsivoglia farmaco), non rientri nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni […]”.
5. Approdando infine alla questione circa la spettanza dell'assegno alimentare, sostiene il ricorrente che il rifiuto di concederne l'erogazione violerebbe l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, e gli artt. 67 e 68, comma 7, del vigente C.C.N.L. – Comparto Sanità 2016-2018.
Verrebbero poi in rilievo il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e l'art. 36 Cost.
Invero, il lavoratore cita norme di legge e di contrattazione collettiva non pertinenti con il caso in esame.
L'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede solo per i dipendenti statali sospesi dal servizio per ragioni disciplinari un assegno alimentare per tutta la durata della misura sanzionatoria.
L'art. 92 estende la stessa erogazione assistenziale anche all'impiegato statale che sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, in ipotesi di gravi comportamenti di rilievo disciplinare.
Analoga disposizione non è prevista per altri dipendenti pubblici e fuori dai casi tassativamente individuati dalle norme in esame e, tantomeno, per i lavoratori privati.
L'art. 67 del C.C.N.L. del Comparto sanità per gli anni 2016/2018 regola l'ipotesi della
“sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare”, stabilendo al comma 1 che
“fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater comma 3 bis del
D.Lgs. 165/2001, l'Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione”, aggiungendo al comma 2 che “quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati”.
L'art. 68 dello stesso C.C.N.L. riguarda l'ipotesi del dipendente pubblico che, colpito da misura restrittiva della libertà personale, è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Ad esso “sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti” (comma
7).
Si tratta di norme di uno speciale comparto di contrattazione collettiva del pubblico
pagina 7 di 12 impiego, che nemmeno contemplano una condizione analoga a quella del ricorrente.
La resistente non avrebbe quindi potuto riconoscere il diritto all'assegno alimentare, durante il periodo di sospensione del rapporto, posto che nessuna delle norme di legge o di contrattazione collettiva citate stabilisce un simile rimedio assistenziale per il caso del ricorrente.
Non sembra, poi, che la scelta di non prevedere un assegno alimentare in favore dei dipendenti del settore privato sospesi dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4 bis del d.l. 44/2021 determini una violazione del principio di uguaglianza e quindi dell'art. 3 Cost., in raffronto al caso dei dipendenti pubblici sospesi dal servizio ai sensi degli artt. 82 e 92 d.P.R. n. 3/1957, trattandosi di situazioni sostanzialmente non comparabili e rientrando nella discrezionalità del legislatore l'opzione di attivare strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dal servizio per inidoneità alla mansione dipendente da una scelta del lavoratore (la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati).
L'altro parametro costituzionale che il ricorrente ritiene violato, l'art. 36, comma 1, Cost. non pare infine pertinente, posto che il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, come sopra rilevato, presuppone l'effettività della prestazione lavorativa, mentre è in linea con la natura sinallagmatica del contratto di lavoro subordinato la sospensione della retribuzione nei casi di sospensione del rapporto di lavoro legalmente contemplati”.
3. Successivamente alla decisione sul ricorso cautelare, è pacifico che il ricorrente sia stato riammesso spontaneamente in servizio dalla resistente, con decorrenza dal 2 novembre
2022 (cfr. memoria di parte convenuta del 29 dicembre 2022 e verbale d'udienza del 18 gennaio 2023).
4. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ritiene infatti il Tribunale di dover confermare le motivazioni contenute nell'ordinanza cautelare n. 61 del 3 ottobre 2022.
Valga solo aggiungere quanto segue.
4.1. Con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, era stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Più precisamente, l'ambito soggettivo era stato inizialmente limitato dal comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 agli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
pagina 8 di 12 socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. In sede di conversione, l'obbligo era stato riferito agli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie
e negli studi professionali”.
Al successivo comma 8 era stato stabilito che il datore di lavoro provvedesse ad adibire
“il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”, sicché solo quando non fosse stata possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non comportanti rischi di diffusione del contagio, non sarebbe spettata la retribuzione, né “altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
L'originario comma 10 dell'art. 4, con riguardo ai soggetti per i quali la vaccinazione dovesse essere omessa o differita, onerava invece il datore di lavoro di assegnare comunque i lavoratori a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, “senza decurtazione della retribuzione”.
L'obbligo vaccinale era stato poi esteso a tutti i lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, alle quali erano state anche assimilate “le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (art. 4-bis del d.l.
n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. 10 settembre 2021, n. 122, come sostituito dalla legge n.
133 del 2021, di conversione del d.l. n. 111 del 2021, con decorrenza dal 2 ottobre 2021).
Per quella tipologia di personale il comma 4 dell'art. 4-bis, nella versione introdotta dalla l. 24 settembre 2021, n. 133, aveva comportato, in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominati, e senza onere datoriale di adibire ad altre mansioni il lavoratore che non avesse voluto vaccinarsi (a differenza di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, dello stesso d.l. 44/2021).
Il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; ha esteso l'obbligo di vaccinazione, per quanto qui di interesse, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione;
ha mutato competenze e pagina 9 di 12 procedimento in ordine all'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale;
ha attribuito all'atto di accertamento dell'inadempimento, adottato da parte dell'ordine professionale territorialmente competente, “natura dichiarativa e non disciplinare”; ha ricondotto ad esso l'effetto della “immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie”; ha stabilito che “[p]er il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art. 4, comma 5); ha limitato l'obbligo datoriale di adibire a mansioni anche diverse con riguardo ai soli lavoratori ai quali, a causa di accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba essere omessa o differita (art. 5, comma 7).
A partire dal d.l. n. 172/2021, inoltre, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche ad altre categorie:
- al personale delle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (art. 4-ter del d.l.
n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito);
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionali e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (art. 4-ter cit.);
- al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (art. 4-ter cit.);
- al personale esercente a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del mministrazione penitenziaria e all'interno degli istituti penitenziari per Controparte_2 adulti e minori (art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e poi art. 4-ter.1);
- al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (art. 2, comma 1, lettera a, del d.l. n. 1 del 2022, come convertito);
- agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie (comma 1- bis dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dalla legge n. 3 del 2022, di conversione del d.l. n. 172 del 2021);
- agli ultracinquantenni (art. 4-quater del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. n. 1 del
2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2022). pagina 10 di 12 Quanto alla durata dell'obbligo vaccinale, questa è stata originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui all'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del
2020 (nell'ambito del quale erano stati individuati gli operatori sanitari e sociosanitari sia pubblici che privati tra le categorie prioritarie, in considerazione del rischio più elevato di esposizione all'infezione da COVID-19 e di trasmissione della stessa a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; è stata poi prorogata al 15 giugno 2022 per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato infine anticipato al 1° novembre 2022, con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.
4.2. Come osservato, la scelta inizialmente operata dal legislatore era stata quella di individuare in determinate categorie di lavoratori i destinatari dell'obbligo vaccinale, sancito a pena di sospensione del rapporto di lavoro, e di ammettere anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto aziendale, coloro che non si fossero sottoposti alla vaccinazione
(cfr. Corte cost. 9 ottobre 2023, n. 186).
Quella stessa scelta è stata poi progressivamente rimeditata, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, e il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo, cui appartiene il ricorrente.
Questi, in particolare, (la circostanza è pacifica) lavorava alle dipendenze della resistente come operatore socio sanitario, nell'ambito dell'appalto commissionato dal Comune di
Cagliari, avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed educativa, per la cura della persona e dell'ambiente di vita, rivolta ad anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili, ad adulti con carenti risorse personali o della rete familiare, presenti nel territorio della città di Cagliari.
Non v'è dubbio che il domicilio dei fruitori di quel servizio possa essere ricondotto al novero “delle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”.
Da ciò discende la correttezza della scelta della resistente di sospendere Parte_1 dal servizio, senza diritto alla retribuzione, nel periodo di vigenza della disciplina
[...] contenuta all'art. 4 bis più volte menzionata.
4.3. La Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale delle norme espresse dagli artt. 4 e 4 bis del d.l. 44/2021, anche nella parte in cui stabiliscono la sospensione dell'obbligo retributivo, ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, pagina 11 di 12 ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere (Corte Cost., 9 febbraio 2023, n. 15).
Con la stessa pronuncia, il Giudice delle Leggi ha anche escluso qualsiasi profilo di illegittimità della normativa in esame, nella parte in cui non contempla l'erogazione di un assegno alimentare a carico del datore di lavoro, in favore del lavoratore “che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
5. Considerata la assoluta novità e l'elevata complessità delle questioni interpretative sottoposte a cognizione del Tribunale, con riguardo al tempo di introduzione del giudizio, le spese processuali, anche con riguardo alla fase cautelare, devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 17 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2192/2022 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Parte_1
RI AR, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari prot. n. 425/2022, in data 21 febbraio 2022, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Catania, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. prof. Sebastiano Bruno Caruso, che con l'avv. Massimo Buccioni la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2022, ha agito in giudizio Parte_1 nei confronti della cooperativa sociale esponendo: CP_1
- di lavorare alle dipendenze della convenuta con qualifica di operatore socio sanitario;
- di svolgere la propria attività presso il domicilio dei pazienti di volta in volta indicati dalla datrice di lavoro;
- di aver ricevuto sul proprio telefono, in data 22 ottobre 2021, un messaggio tramite l'applicazione denominata Whatsapp, con il quale la convenuta gli aveva comunicato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza dall'11 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre di quello stesso anno, perché non in possesso del certificato di vaccinazione “anti covid-19”;
- di aver manifestato la disponibilità a riprendere servizio con nota trasmessa alla datrice di lavoro a mezzo pec in data 2 gennaio 2022 e di aver altresì richiesto la corresponsione di un assegno alimentare;
pagina 1 di 12 - di non aver ricevuto risposta dalla cooperativa e di trovarsi ancora sospeso dal lavoro.
Ad avviso del ricorrente, la decisione datoriale avrebbe presentato numerosi profili di illegittimità.
Innanzitutto, il provvedimento di sospensione dell'ottobre 2021 non sarebbe stato emesso all'esito dell'iter procedimentale stabilito dall'art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, né quel procedimento sarebbe stato rinnovato dopo il 31 dicembre 2021 e il lavoratore sarebbe da allora stato sospeso di fatto, senza alcuna determinazione datoriale giustificativa.
Inoltre, non sarebbe stata compiuta “alcuna valutazione circa la possibilità di un impiego alternativo del lavoratore in mansioni che non implichino una diffusione del contagio”.
Alla stregua dei predetti rilievi, ha domandato al Tribunale di accertare Parte_1 il diritto alla riammissione in servizio, per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza o anche mansioni diverse, finanche di livello inferiore, e alla conservazione della retribuzione, con condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo retributivo o quantomeno di assegno alimentare o di risarcimento del danno.
Ritenendo, inoltre, la sospensione del rapporto pregiudizievole per ragioni economiche, per essere stato privato di ogni mezzo per garantire il sostentamento proprio e della famiglia, lo stesso ricorrente ha contestualmente formulato domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti della sentenza di merito.
La cooperativa sociale ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 61 del 3 ottobre 2022, le cui motivazioni di seguito si riportano:
“[…]
2.1. E' pacifico che la società resistente, in data 8 ottobre 2021, avesse diramato un comunicato con il quale si informava il personale dipendente che l'obbligo di vaccinazione gratuita anti SARS-CoV-2, “con l'entrata in vigore del Dl 122 del 10.09.2021” era stato
“esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attiva lavorativa all'interno di strutture residenziali, socio-sanitarie e socio assistenziali. Tale obbligo decorre dal prossimo 10 Ottobre 2021. Pertanto tutti i lavoratori, anche esterni, operanti all'interno delle strutture sopra individuate, a decorrere dal 10 ottobre 2021, dovranno essere dotati di certificazione di avvenuta vaccinazione e/o immunizzazione al virus Covid 19, certificazione che, ove richiesta, dovrà essere esibita al personale incaricato dall'azienda”.
Con la stessa comunicazione, veniva anche precisato che “ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 comma II° del Dl. 122/2021, possono accedere all'interno di strutture socio-sanitarie, residenziali e socio-assistenziali tutti i soggetti, anche esterni, che risultano esentati pagina 2 di 12 dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 e n.43366 del
25/09/2021. In tal caso, Ella è obbligato a produrre tempestivamente al Suo responsabile di impianto, idoneo certificato rilasciato dai soggetti abilitati (anche i Medici curanti) contenente:
- i dati identificativi (nome, cognome, data di nascita) - la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui l'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105” - la data di fine di validità della certificazione (allo stato attuale fino al 30/11/2021) […]”.
Successivamente, il 22 ottobre 2021, il ricorrente aveva ricevuto (e anche questa circostanza
è pacifica) una nota con la quale la datrice di lavoro gli aveva comunicato la sospensione dal servizio per non aver documentato la vaccinazione. La società aveva chiarito che la sospensione sarebbe durata “sino a quando ella quindi non esibirà quanto riferito sino al
31/12/2021 fatte salve eventuali proroghe e/o periodi di malattia”.
2.2. La decisione della parte resistente, di sospendere il ricorrente dal servizio e dalla retribuzione, per omesso assolvimento dell'obbligo vaccinale, pare verosimilmente legittima.
A partire dal 10 ottobre 2021, trovava applicazione l'art. 4 bis del d.l. n. 44/2021, inserito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 10 settembre 2021, n. 122, e successivamente sostituito dall'art.
2-bis del d.l. 6 agosto 2021, n. 111, coniato dalla legge di conversione 24 settembre 2021, n.
133.
L'art. 4 bis prevedeva che “dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (l'art. 1 bis, citato, riguarda a sua volta le “strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021”).
L'art. 4 bis, ferma l'esenzione dall'obbligo vaccinale per i soggetti fragili (“soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”), escludeva (e continua ad escludere anche nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3, e poi dall'art. 8, comma 2, del d.l. 24 marzo 2022, n. 24,
pagina 3 di 12 convertito dalla l. 19 maggio 2022, n. 52) l'obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro in favore dei soggetti inadempienti dell'obbligo vaccinale.
L'applicabilità dell'articolo di legge in parola anche al personale destinato a prestare servizio a domicilio è già stata affermata in passato da questo Tribunale (ordinanza n.
2690/2022 del 18 marzo 2022, est. dott. G. Murru, conosciuta dalle parti, perché prodotta in copia agli atti del fascicolo della resistente) sulla base di motivazioni pienamente condivisibili, alle quali si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
A tal riguardo è stato osservato che la norma, nella parte in cui estende l'obbligo vaccinale
a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa in “strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” assume una portata “quanto mai ampia soprattutto per effetto della introduzione dell'inciso finale mediante il quale il legislatore ha inteso evidenziare l'interesse primario dell'ordinamento rispetto alla tutela della persone in condizione di fragilità. Il testo previgente, infatti, si limitava ad individuare le strutture ove il personale addetto era tenuto a vaccinarsi (tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis) sicché la innovazione che consente di superare le obiezioni sollevate […] concerne proprio la presenza, in qualunque contesto ambientale, di soggetti meritevoli, a cagione della precaria condizione psicofisica, della massima protezione. Se così è appare quantomeno formalistica la tesi attorea che mira ad escludere dalle strutture che ospitano persone in situazione di fragilità il loro domicilio. A seguire tale ragionamento coloro che vengono supportati (sia con riguardo più diretto alla loro persona che attraverso servizi di ordine meramente materiale) presso la loro abitazione sarebbero meritevoli di un livello di tutela più attenuato sol perché il luogo fisico ove ricevono assistenza e cura non è una casa di cura ovvero una residenza sanitaria o, comunque, un luogo non strettamente privato. Osserva il Tribunale che la ratio della disciplina in disamina non pare affatto essere quella propugnata in ricorso ove si abbia riguardo al valore preminente tutelato, ossia la salute dei soggetti più deboli, rispetto alla quale il luogo ove essi si materialmente trovano costituisce un mero elemento accidentale”.
Dunque anche il ricorrente, alla luce delle considerazioni che precedono, sembra che dal 10 ottobre 2021 fosse interessato dall'obbligo legale di sottoporsi alla vaccinazione.
Si aggiunge che lo stesso lavoratore non ha dedotto una situazione che possa escludere il suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del d.l. 44/2021.
2.3. Il ricorrente ha lamentato anche l'irregolarità della procedura conclusa con il provvedimento di sospensione del proprio rapporto di lavoro.
L'art. 4 bis, al comma 4, prevedeva (nel testo vigente dal 10 ottobre 2021, prima delle modifiche apportate a partire dal d.l. 172/2021): “Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo pagina 4 di 12 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8.
La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10”.
Era stata in tal modo richiamata l'articolata procedura prevista dall'art. 4 del d.l. 44/2021 funzionale alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Non sembra, tuttavia, che le formalità descritte dall'art. 4 cit. siano state previste a pena di nullità dell'atto di accertamento della sospensione del rapporto di lavoro, la quale pare costituire un effetto discendente direttamente dall'omissione della vaccinazione, quando obbligatoria.
2.4. Non può infine essere condivisa la tesi secondo cui, scaduto il termine del 31 dicembre
2021, in assenza di nuove determinazioni datoriali, il lavoratore avrebbe riacquisito il diritto alla riammissione in servizio.
Infatti, come sopra già rilevato, allo stato il Tribunale reputa che la sospensione sia un effetto legale che discende dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2022, in forza dell'art. 8 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla l. 19 maggio 2022, n. 52.
3. Il ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale della normativa in scrutinio, per rapporto all'art. 36 Cost., e di compatibilità con la Risoluzione n. 2361 del Consiglio
d'Europa, artt.
7.3.1 e 7.3.2.
Tuttavia, l'art. 36 Cost., affermando il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, non impone affatto il mantenimento dell'obbligo retributivo in presenza di particolari situazioni nelle quali venga a mancare la prestazione del lavoratore per ragioni obiettive o imputabili allo stesso prestatore.
Quanto alla Risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021, è sufficiente osservare che questa, come tutte le risoluzioni del Consiglio d'Europa, non ha carattere vincolante per gli stati membri.
Inoltre, come già osservato dal Tribunale di Cagliari con la citata ordinanza n. 2690/2022 del 18 marzo 2022, “occorre osservare come la stessa suggerisca una campagna vaccinale non obbligatoria e mira a garantire che nessuno sia discriminato per non essere vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non voler essere vaccinato. Si tratta tuttavia di indicazioni che confermano come nell'ambito dell'esercizio del margine di apprezzamento riconosciuto a ciascuno Stato ogni limitazione imposta dagli ordinamenti nazionali a coloro pagina 5 di 12 che non intendano vaccinarsi contro il Covid-19, va ritenuta compatibile con la Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo se sussiste una giustificazione oggettiva e ragionevole che ne escluda la natura di discriminazione illegittima ai sensi dell'art. 14 CEDU”.
4. Con altro motivo di doglianza, il lavoratore ha sostenuto: “La sospensione dal lavoro prevista ex lege è inapplicabile sia per impossibilità di adempimento dell'obbligo e sia per violazione di norme comunitarie ed internazionali di rango superiore. L'obbligo di trattamento sanitario con tali farmaci è, altresì, inapplicabile per violazione di norme comunitarie sull'immissione in commercio di farmaci sperimentali che, di fatto, stanno provocando il dilagare del contagio. L'obbligo stesso, infine, se anche riguardasse dei veri vaccini e se anche questi fossero immessi lecitamente in commercio, sarebbe illegittimo per violazione dei canoni costituzionali e di principi sanciti dai trattati internazionali”.
A parte la genericità dell'affermazione circa la “violazione dei canoni costituzionali e di principi sanciti dai trattati internazionali”, si osserva che il ricorrente non ha indicato
l'esistenza di alcuno studio scientifico da cui si tragga la convinzione o anche solo l'indizio che si tratti di vaccini nocivi o inefficaci.
Per il resto, questo giudice reputa sufficiente richiamare le esaustive motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, in cui tra l'altro si legge: “La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza (v., tra tutte, proprio la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, ma anche la sentenza n. 258 del 23 giugno 1994, già richiamata, e la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990), ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria. 32.5. Tutte queste condizioni, come si dirà meglio nell'esame delle singole questioni di costituzionalità proposte dagli appellanti, sono rispettate dalla vaccinazione obbligatoria ora introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. […] venendo al merito della censura, si deve rilevare che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini in uso, giova ripeterlo ancora una volta, sono state accertate in sede di autorizzazione condizionata, all'esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale, e non vi è ragione alcuna né gli appellanti hanno addotto, con la genericità delle loro deduzioni, validi e documentati argomenti confutativi per ritenere che il sacrificio imposto ad essi, con la vaccinazione obbligatoria, sia eccessivo, sproporzionato, nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici e,
pagina 6 di 12 comunque, che questo rischio, per quanto sconti, come si è più volte precisato, un margine di c.d. ignoto irriducibile (insito, nel resto, nell'utilizzo di un qualsivoglia farmaco), non rientri nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni […]”.
5. Approdando infine alla questione circa la spettanza dell'assegno alimentare, sostiene il ricorrente che il rifiuto di concederne l'erogazione violerebbe l'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, e gli artt. 67 e 68, comma 7, del vigente C.C.N.L. – Comparto Sanità 2016-2018.
Verrebbero poi in rilievo il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e l'art. 36 Cost.
Invero, il lavoratore cita norme di legge e di contrattazione collettiva non pertinenti con il caso in esame.
L'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede solo per i dipendenti statali sospesi dal servizio per ragioni disciplinari un assegno alimentare per tutta la durata della misura sanzionatoria.
L'art. 92 estende la stessa erogazione assistenziale anche all'impiegato statale che sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, in ipotesi di gravi comportamenti di rilievo disciplinare.
Analoga disposizione non è prevista per altri dipendenti pubblici e fuori dai casi tassativamente individuati dalle norme in esame e, tantomeno, per i lavoratori privati.
L'art. 67 del C.C.N.L. del Comparto sanità per gli anni 2016/2018 regola l'ipotesi della
“sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare”, stabilendo al comma 1 che
“fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater comma 3 bis del
D.Lgs. 165/2001, l'Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione”, aggiungendo al comma 2 che “quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati”.
L'art. 68 dello stesso C.C.N.L. riguarda l'ipotesi del dipendente pubblico che, colpito da misura restrittiva della libertà personale, è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Ad esso “sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti” (comma
7).
Si tratta di norme di uno speciale comparto di contrattazione collettiva del pubblico
pagina 7 di 12 impiego, che nemmeno contemplano una condizione analoga a quella del ricorrente.
La resistente non avrebbe quindi potuto riconoscere il diritto all'assegno alimentare, durante il periodo di sospensione del rapporto, posto che nessuna delle norme di legge o di contrattazione collettiva citate stabilisce un simile rimedio assistenziale per il caso del ricorrente.
Non sembra, poi, che la scelta di non prevedere un assegno alimentare in favore dei dipendenti del settore privato sospesi dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale ex art. 4 bis del d.l. 44/2021 determini una violazione del principio di uguaglianza e quindi dell'art. 3 Cost., in raffronto al caso dei dipendenti pubblici sospesi dal servizio ai sensi degli artt. 82 e 92 d.P.R. n. 3/1957, trattandosi di situazioni sostanzialmente non comparabili e rientrando nella discrezionalità del legislatore l'opzione di attivare strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dal servizio per inidoneità alla mansione dipendente da una scelta del lavoratore (la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati).
L'altro parametro costituzionale che il ricorrente ritiene violato, l'art. 36, comma 1, Cost. non pare infine pertinente, posto che il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, come sopra rilevato, presuppone l'effettività della prestazione lavorativa, mentre è in linea con la natura sinallagmatica del contratto di lavoro subordinato la sospensione della retribuzione nei casi di sospensione del rapporto di lavoro legalmente contemplati”.
3. Successivamente alla decisione sul ricorso cautelare, è pacifico che il ricorrente sia stato riammesso spontaneamente in servizio dalla resistente, con decorrenza dal 2 novembre
2022 (cfr. memoria di parte convenuta del 29 dicembre 2022 e verbale d'udienza del 18 gennaio 2023).
4. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ritiene infatti il Tribunale di dover confermare le motivazioni contenute nell'ordinanza cautelare n. 61 del 3 ottobre 2022.
Valga solo aggiungere quanto segue.
4.1. Con l'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, era stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Più precisamente, l'ambito soggettivo era stato inizialmente limitato dal comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 agli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
pagina 8 di 12 socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. In sede di conversione, l'obbligo era stato riferito agli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie
e negli studi professionali”.
Al successivo comma 8 era stato stabilito che il datore di lavoro provvedesse ad adibire
“il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”, sicché solo quando non fosse stata possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non comportanti rischi di diffusione del contagio, non sarebbe spettata la retribuzione, né “altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
L'originario comma 10 dell'art. 4, con riguardo ai soggetti per i quali la vaccinazione dovesse essere omessa o differita, onerava invece il datore di lavoro di assegnare comunque i lavoratori a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, “senza decurtazione della retribuzione”.
L'obbligo vaccinale era stato poi esteso a tutti i lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, alle quali erano state anche assimilate “le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità” (art. 4-bis del d.l.
n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. 10 settembre 2021, n. 122, come sostituito dalla legge n.
133 del 2021, di conversione del d.l. n. 111 del 2021, con decorrenza dal 2 ottobre 2021).
Per quella tipologia di personale il comma 4 dell'art. 4-bis, nella versione introdotta dalla l. 24 settembre 2021, n. 133, aveva comportato, in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominati, e senza onere datoriale di adibire ad altre mansioni il lavoratore che non avesse voluto vaccinarsi (a differenza di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, dello stesso d.l. 44/2021).
Il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; ha esteso l'obbligo di vaccinazione, per quanto qui di interesse, a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione;
ha mutato competenze e pagina 9 di 12 procedimento in ordine all'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale;
ha attribuito all'atto di accertamento dell'inadempimento, adottato da parte dell'ordine professionale territorialmente competente, “natura dichiarativa e non disciplinare”; ha ricondotto ad esso l'effetto della “immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie”; ha stabilito che “[p]er il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art. 4, comma 5); ha limitato l'obbligo datoriale di adibire a mansioni anche diverse con riguardo ai soli lavoratori ai quali, a causa di accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba essere omessa o differita (art. 5, comma 7).
A partire dal d.l. n. 172/2021, inoltre, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche ad altre categorie:
- al personale delle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (art. 4-ter del d.l.
n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito);
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionali e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (art. 4-ter cit.);
- al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (art. 4-ter cit.);
- al personale esercente a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del mministrazione penitenziaria e all'interno degli istituti penitenziari per Controparte_2 adulti e minori (art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e poi art. 4-ter.1);
- al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (art. 2, comma 1, lettera a, del d.l. n. 1 del 2022, come convertito);
- agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie (comma 1- bis dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dalla legge n. 3 del 2022, di conversione del d.l. n. 172 del 2021);
- agli ultracinquantenni (art. 4-quater del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dal d.l. n. 1 del
2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2022). pagina 10 di 12 Quanto alla durata dell'obbligo vaccinale, questa è stata originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui all'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del
2020 (nell'ambito del quale erano stati individuati gli operatori sanitari e sociosanitari sia pubblici che privati tra le categorie prioritarie, in considerazione del rischio più elevato di esposizione all'infezione da COVID-19 e di trasmissione della stessa a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; è stata poi prorogata al 15 giugno 2022 per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato infine anticipato al 1° novembre 2022, con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.
4.2. Come osservato, la scelta inizialmente operata dal legislatore era stata quella di individuare in determinate categorie di lavoratori i destinatari dell'obbligo vaccinale, sancito a pena di sospensione del rapporto di lavoro, e di ammettere anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto aziendale, coloro che non si fossero sottoposti alla vaccinazione
(cfr. Corte cost. 9 ottobre 2023, n. 186).
Quella stessa scelta è stata poi progressivamente rimeditata, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, e il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo, cui appartiene il ricorrente.
Questi, in particolare, (la circostanza è pacifica) lavorava alle dipendenze della resistente come operatore socio sanitario, nell'ambito dell'appalto commissionato dal Comune di
Cagliari, avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ed educativa, per la cura della persona e dell'ambiente di vita, rivolta ad anziani non autosufficienti o a rischio di perdita dell'autonomia, a persone disabili, ad adulti con carenti risorse personali o della rete familiare, presenti nel territorio della città di Cagliari.
Non v'è dubbio che il domicilio dei fruitori di quel servizio possa essere ricondotto al novero “delle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”.
Da ciò discende la correttezza della scelta della resistente di sospendere Parte_1 dal servizio, senza diritto alla retribuzione, nel periodo di vigenza della disciplina
[...] contenuta all'art. 4 bis più volte menzionata.
4.3. La Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale delle norme espresse dagli artt. 4 e 4 bis del d.l. 44/2021, anche nella parte in cui stabiliscono la sospensione dell'obbligo retributivo, ha condivisibilmente evidenziato che questo obbligo, in assenza di prestazione, può sorgere solo in presenza di mora credendi del datore di lavoro, pagina 11 di 12 ossia di rifiuto ingiustificato dell'attività lavorativa che, invece, il dipendente avrebbe potuto legittimamente rendere (Corte Cost., 9 febbraio 2023, n. 15).
Con la stessa pronuncia, il Giudice delle Leggi ha anche escluso qualsiasi profilo di illegittimità della normativa in esame, nella parte in cui non contempla l'erogazione di un assegno alimentare a carico del datore di lavoro, in favore del lavoratore “che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
5. Considerata la assoluta novità e l'elevata complessità delle questioni interpretative sottoposte a cognizione del Tribunale, con riguardo al tempo di introduzione del giudizio, le spese processuali, anche con riguardo alla fase cautelare, devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cagliari, 17 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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