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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 10/06/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6662/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita Parte_1
e difesa dall'Avv. CASORIA CIRO, con il quale elettivamente domicilia in
Camposano, alla via Provinciale 5^ trav. 2, appellante
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. SEPE GIACOMO, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Parco
Margherita 3, appellata avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n. 600/19, pubblicata il 30.4.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con atto di appello ritualmente notificato, operante nel Parte_1
settore della produzione, distribuzione e consulenza in materia di automazione industriale, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/15, avente ad oggetto il mancato pagamento per prestazioni di fornitura merci, rese dalla stessa in favore della società opponente, odierna appellata, nonché il parziale insoluto di cui a nota di credito emessa in favore dell'opponente per merce resa e relativa domanda restitutoria.
L'istante ha dunque chiesto la riforma della sentenza di prime cure, previo accertamento del credito de quo e conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opponente al pagamento della somma ingiunta, pari ad € 3.705,47.
Si è costituita in giudizio la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
o0o
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di pag. 2/9 essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ad errata valutazione delle risultanze istruttorie – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Venendo al merito, posto che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione
(nella specie, non risulta gravato il capo di sentenza che statuisce sulla domanda spiegata in primo grado dall'odierna appellata, avente ad oggetto il credito per spese di sostituzione dei raccordi non idonei), l'appello è infondato e deve essere rigettato, pur dovendosi di seguito integrare le succinte motivazioni rese dal giudice di prime cure.
E' necessario, anzitutto, sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
pag. 3/9 ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
pag. 4/9 Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della Pt_1
propria pretesa, mentre PFG, opponente, era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Calando i predetti principi nel caso di specie, se da un lato l'impresa appellante ha assolto al proprio onere probatorio per tabulas, allegando copia conforme delle fatture con il dettaglio degli elementi relativi alle merci addebitate e regolarmente consegnate presso il luogo convenuto (cfr. documenti di trasporto in atti e comunque trattasi di circostanza incontestata), d'altro lato l'appellata ha prontamente contestato alla prima, con nota del 20.3.2014 in atti, la conformità all'uso pattuito di taluni innesti consegnati (a nulla rilevando che trattasi di beni relativi a commesse diverse rispetto a quelle oggetto di ingiunzione), procedendo poi al reso
(circostanza pacifica), cui seguiva rimborso parziale, giusta applicazione unilaterale di svalutazione del 50% dei costi oltre 10% per mancanza di imballaggi originali (cfr. nota di accompagnamento alla nota di credito n. 212 del 3.9.2014), Pt_1
Ed invero, appaiono evidententemente incontestabili, e risultano comunque pacifiche, le vicende negoziali intercorse tra le parti e tanto anche sulla scorta della circostanza per la quale, a fronte della denunzia dei vizi dei pag. 5/9 beni acquistati da parte della appellata, la provvedeva – come detto – Pt_1
ad accettarne il reso ed a restituirne parte del prezzo pagato, con ciò inconfutabilmente riconoscendo il vizio della merce fornita e il relativo diritto alla garanzia, di talché non possono che essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. sollevate da parte appellante.
Come noto, infatti, secondo il primo capoverso della suddetta disposizione,
“la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”. Va rilevato, poi, che la dedotta prescrizione del diritto alla garanzia non è nel caso di specie idonea a paralizzare l'azione avversa, giacché formulata in modo affatto generico e contraddittorio, senza indicazione precisa del relativo termine iniziale di decorrenza.
Per altro profilo, parte appellata ha documentalmente provato il pagamento in acconto di € 2.000,00 della fornitura per cui è lite, a mezzo bonifico bancario (cfr. contabile in atti). A tale ultimo proposito, va osservato che, se da un lato non risulta alcuna imputazione del pagamento da parte del debitore, neppure si rinviene in atti idonea quietanza del venditore Pt_1
con corretta imputazione del pagamento ex art. 1195 c.c..
Al riguardo, valga solo osservare che, secondo giurisprudenza oramai consolidata sul tema (cfr. Cass. civ. n. 917 del 16 gennaio 2013), “quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal
pag. 6/9 debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza”.
Ciò posto, nel caso di specie non sussiste prova che l'appellata abbia accettato l'imputazione del pagamento invocata da parte appellante, avendo, peraltro, tempestivamente contestato nel primo atto difensivo l'imputazione medesima. Né risulta in atti alcuna specifica quietanza, non potendo certo rilevare in tal senso una mail della datata 27.5.2014 Pt_1
(di cui è stata contestata la ricezione), a fronte del pagamento effettuato dalla società appellata con bonifico bancario del successivo 11.6.2014.
In definitiva, corrette paiono le conclusioni cui è giunto il giudice di pace il quale, premesso quanto accaduto per quanto concerne la fornitura dei raccordi e la loro restituzione perché non compatibili, ha ritenuto che dal decreto ingiuntivo andasse detratta la cifra di cui al bonifico, in assenza di formale imputazione di pagamento con rilascio della quietanza al debitore.
Il giudice di prime cure ha, per altro verso, correttamente ritenuto che, ricevuti in restituzione i raccordi, la avrebbe dovuto emettere nota di Pt_1
credito per € 7.167,30 e non per € 3.225,29, con una differenza a credito della PFG di € 3.941,01. Infatti, la aveva calcolato in restituzione Pt_1
per ogni raccordo da 3/8 € 4,7070, e per ogni raccordo da ½ € 5,8590
pag. 7/9 Cont laddove questi erano stati pagati dalla per € 10,46 ed € 13,02 (cfr. ordine del 10.10.2012 e nota di credito in atti), per cui l'appellante Pt_1
avrebbe dovuto accreditare alla PFG per i 360 innesti da 3/8 l'importo di €
3.765,60 (oltre iva) e per gli innesti da ½ € 2.109,24 (oltre iva) e così per complessivi € 7.167,30.
Ebbene il giudice di pace, per quanto diffusamente sopra esposto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dal totale delle fatture insolute indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad €
7.282,98, ha giustamente detratto € 7.167,30, ovvero l'importo corrispondente all'esatto valore delle merci di cui alla più volte citata nota di credito – emessa in seguito alla restituzione dei raccordi incompatibili – nonché € 2.000,00 di cui al bonifico effettuato dall'appellata, ed è così correttamente pervenuto ad un
contro
-credito, in favore della
[...]
pari ad € 1.883,32. Controparte_1
Da tanto discende il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che
[...]
liquida in € 852,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come pag. 8/9 per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) condanna l'appellante al versamento, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Nola, 10/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 10/06/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6662/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita Parte_1
e difesa dall'Avv. CASORIA CIRO, con il quale elettivamente domicilia in
Camposano, alla via Provinciale 5^ trav. 2, appellante
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. SEPE GIACOMO, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via del Parco
Margherita 3, appellata avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n. 600/19, pubblicata il 30.4.2019, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con atto di appello ritualmente notificato, operante nel Parte_1
settore della produzione, distribuzione e consulenza in materia di automazione industriale, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/15, avente ad oggetto il mancato pagamento per prestazioni di fornitura merci, rese dalla stessa in favore della società opponente, odierna appellata, nonché il parziale insoluto di cui a nota di credito emessa in favore dell'opponente per merce resa e relativa domanda restitutoria.
L'istante ha dunque chiesto la riforma della sentenza di prime cure, previo accertamento del credito de quo e conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opponente al pagamento della somma ingiunta, pari ad € 3.705,47.
Si è costituita in giudizio la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
o0o
In via del tutto preliminare, deve evidenziarsi che risulta pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c..
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di pag. 2/9 essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente per violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo ad errata valutazione delle risultanze istruttorie – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi.
o0o
Venendo al merito, posto che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione
(nella specie, non risulta gravato il capo di sentenza che statuisce sulla domanda spiegata in primo grado dall'odierna appellata, avente ad oggetto il credito per spese di sostituzione dei raccordi non idonei), l'appello è infondato e deve essere rigettato, pur dovendosi di seguito integrare le succinte motivazioni rese dal giudice di prime cure.
E' necessario, anzitutto, sottolineare come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
pag. 3/9 ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
pag. 4/9 Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava alla dimostrare la fonte della Pt_1
propria pretesa, mentre PFG, opponente, era tenuta a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Calando i predetti principi nel caso di specie, se da un lato l'impresa appellante ha assolto al proprio onere probatorio per tabulas, allegando copia conforme delle fatture con il dettaglio degli elementi relativi alle merci addebitate e regolarmente consegnate presso il luogo convenuto (cfr. documenti di trasporto in atti e comunque trattasi di circostanza incontestata), d'altro lato l'appellata ha prontamente contestato alla prima, con nota del 20.3.2014 in atti, la conformità all'uso pattuito di taluni innesti consegnati (a nulla rilevando che trattasi di beni relativi a commesse diverse rispetto a quelle oggetto di ingiunzione), procedendo poi al reso
(circostanza pacifica), cui seguiva rimborso parziale, giusta applicazione unilaterale di svalutazione del 50% dei costi oltre 10% per mancanza di imballaggi originali (cfr. nota di accompagnamento alla nota di credito n. 212 del 3.9.2014), Pt_1
Ed invero, appaiono evidententemente incontestabili, e risultano comunque pacifiche, le vicende negoziali intercorse tra le parti e tanto anche sulla scorta della circostanza per la quale, a fronte della denunzia dei vizi dei pag. 5/9 beni acquistati da parte della appellata, la provvedeva – come detto – Pt_1
ad accettarne il reso ed a restituirne parte del prezzo pagato, con ciò inconfutabilmente riconoscendo il vizio della merce fornita e il relativo diritto alla garanzia, di talché non possono che essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. sollevate da parte appellante.
Come noto, infatti, secondo il primo capoverso della suddetta disposizione,
“la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”. Va rilevato, poi, che la dedotta prescrizione del diritto alla garanzia non è nel caso di specie idonea a paralizzare l'azione avversa, giacché formulata in modo affatto generico e contraddittorio, senza indicazione precisa del relativo termine iniziale di decorrenza.
Per altro profilo, parte appellata ha documentalmente provato il pagamento in acconto di € 2.000,00 della fornitura per cui è lite, a mezzo bonifico bancario (cfr. contabile in atti). A tale ultimo proposito, va osservato che, se da un lato non risulta alcuna imputazione del pagamento da parte del debitore, neppure si rinviene in atti idonea quietanza del venditore Pt_1
con corretta imputazione del pagamento ex art. 1195 c.c..
Al riguardo, valga solo osservare che, secondo giurisprudenza oramai consolidata sul tema (cfr. Cass. civ. n. 917 del 16 gennaio 2013), “quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal
pag. 6/9 debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza”.
Ciò posto, nel caso di specie non sussiste prova che l'appellata abbia accettato l'imputazione del pagamento invocata da parte appellante, avendo, peraltro, tempestivamente contestato nel primo atto difensivo l'imputazione medesima. Né risulta in atti alcuna specifica quietanza, non potendo certo rilevare in tal senso una mail della datata 27.5.2014 Pt_1
(di cui è stata contestata la ricezione), a fronte del pagamento effettuato dalla società appellata con bonifico bancario del successivo 11.6.2014.
In definitiva, corrette paiono le conclusioni cui è giunto il giudice di pace il quale, premesso quanto accaduto per quanto concerne la fornitura dei raccordi e la loro restituzione perché non compatibili, ha ritenuto che dal decreto ingiuntivo andasse detratta la cifra di cui al bonifico, in assenza di formale imputazione di pagamento con rilascio della quietanza al debitore.
Il giudice di prime cure ha, per altro verso, correttamente ritenuto che, ricevuti in restituzione i raccordi, la avrebbe dovuto emettere nota di Pt_1
credito per € 7.167,30 e non per € 3.225,29, con una differenza a credito della PFG di € 3.941,01. Infatti, la aveva calcolato in restituzione Pt_1
per ogni raccordo da 3/8 € 4,7070, e per ogni raccordo da ½ € 5,8590
pag. 7/9 Cont laddove questi erano stati pagati dalla per € 10,46 ed € 13,02 (cfr. ordine del 10.10.2012 e nota di credito in atti), per cui l'appellante Pt_1
avrebbe dovuto accreditare alla PFG per i 360 innesti da 3/8 l'importo di €
3.765,60 (oltre iva) e per gli innesti da ½ € 2.109,24 (oltre iva) e così per complessivi € 7.167,30.
Ebbene il giudice di pace, per quanto diffusamente sopra esposto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dal totale delle fatture insolute indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad €
7.282,98, ha giustamente detratto € 7.167,30, ovvero l'importo corrispondente all'esatto valore delle merci di cui alla più volte citata nota di credito – emessa in seguito alla restituzione dei raccordi incompatibili – nonché € 2.000,00 di cui al bonifico effettuato dall'appellata, ed è così correttamente pervenuto ad un
contro
-credito, in favore della
[...]
pari ad € 1.883,32. Controparte_1
Da tanto discende il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che
[...]
liquida in € 852,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come pag. 8/9 per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di fattone anticipo;
c) condanna l'appellante al versamento, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Nola, 10/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 9/9