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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 04 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1611 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Olivio Sozzi n. 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo n. 22 presso lo studio dell'avv.
Francesco Gueli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Parte_2
Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.02.2024, il ricorrente ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 25.01.2024 la notificazione della
1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293 80 2023 00036283 000, che impugnava relativamente ai seguenti atti: CP_
1. cartella di pagamento n. 293 2012 00008512 32 000, contributi VS , con la quale veniva richiesto il pagamento di € 3.375,25. CP_
2. avviso di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, contributi VS , con il quale veniva richiesto il pagamento di € 19.659,73. CP_
3. avviso di addebito n. 593 2016 00027593 64 000, contributi VS , c con il quale veniva richiesto il pagamento di € 3.977,99. CP_
4. avviso di addebito n. 593 2016 00069768 17 000, contributi VS , con il quale veniva richiesto il pagamento o di € 2.734,66.
Il ricorrente, eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione anche successiva all'eventuale regolare notifica dei citati atti, la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 e, previa sospensione, chiedeva l'annullamento per prescrizione delle somme, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la carenza di giurisdizione con riferimento alla tipologia dell'atto impugnato di competenza del giudice tributario;
la carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi inerenti le fasi successivi all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'Agente della Riscossione, cui chiedeva l'integrazione del contraddittorio. Precisava, come da relazione istruttoria, che “- n. 29320120000851232000, cartella non rinvenuta nei Ns archivi;
trattandosi di periodo contributivo 2008 la cartella è stata emessa dall' , in capo alla quale ricadeva la Parte_2 competenza per gli accertamenti di tale natura per gli anni 2006/2007/2008 (in attesa di riscontro da parte del competente funzionario AdE). - n. 59320130006949978000 mancato pagamento contributi fissi IV rata 2008,
IV rata 2009, IV rata 2010, I-II-III-IV rata 2011, I-II-III-IV rata 2012, I-II rata 2013, parzialmente stralciato, la prima notifica non è andata a buon fine, rinotif. via PEC il 16.01.2016; - n. 59320160002759364000 mancato pagamento contributi fissi IV rata 2014, I-II rata 2015; notif. il 13.05.2016; - n. 59320160006976817000 mancato pagamento contributi fissi III-IV rata 2015; notif. 13.11.2016;”. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza dell'8.05.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza dell'11.12.2024 rilevato che la cartella di pagamento n. 293 2012 00008512 32 000, risultava emessa dall'Agente della Riscossione nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania, per contributi previdenziali. Veniva disposto l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti di tale ente, nonché l veniva onerata del deposito dei file in formato “eml” della notifica degli avvisi di addebito in contestazione.
2 Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , eccependo la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva e produceva gli atti relativi alla notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa differita come da provvedimenti in atti, veniva chiamata all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo la causa documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevata l'integrità del contraddittorio, poiché sulla posizione dell' Controparte_2
, incide il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione n. 7514/2022, nella quale
[...] testualmente si legge “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva
a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso
l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione
a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si
3 facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
4 Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/95) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo e la prescrizione successiva alla notifica degli atti prodromici alla comunicazione di fermo amministrativo, proponendo quindi anche un'opposizione all'esecuzione. CP_ Va preliminarmente rilevato la tardività della costituzione dell' , tuttavia questo giudicante – anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità - ritiene di fare ricorso ai poteri di cui all'art. 421 c.p.c. e di acquisire la documentazione allegata alla costituzione del predetto ente.
Ciò premesso va detto che la causa può decidersi sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), tralasciando i rilievi di carattere formale che integrano i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sebbene tempestivamente proposti, tranne che per il profilo relativo alla notifica degli atti prodromici, e di quelli interruttivi, che hanno riflessi sull'eccezione da esaminare.
5 CP_ Quanto all'eccezione di prescrizione, va rilevato come dalla documentazione, versata in atti dall' e trasmessa dall'Agente della Riscossione, sia dall' , risulta che la prodromica cartella di Parte_2 pagamento n. 293 2012 00008512 32 000, non risulta regolarmente notificata, poiché il procedimento notificatorio non si è completato, in quanto, dopo il deposito nella casa comunale in data 03.07.2012, la spedizione della raccomandata informativa n. 61120308236-4 non è pervenuta all'indirizzo del destinatario perché non rinvenuto all'indirizzo indicato e ciò in disparte la questione del soggetto privato che ha provveduto alla spedizione di tale atto, in relazione al quale si richiama la sentenza n. 8416/2019, delle Sezioni Unite della
Suprema Corte.
Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dei contributi, che essendo relativi al reddito oltre il minimale per l'anno 2008, decorre dal 06.07.2009 (essendo la scadenza del 16.06.2009 prorogata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del 04.06.2009).
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, n. 593 2016 00027593 64 000 e n. 593 CP_ 2016 00069768 17 000, si evidenzia come l non ha ottemperato a quanto disposto da questo giudicante con l'ordinanza dell'11.12.2024 ovvero non ha fornito la prova della notifica a mezzo p.e.c. dei predetti atti con il deposito dei file eml. CP_ Più precisamente, deve ritenersi nulla la notifica dei suindicati avvisi di addebito per non avere l , provato il processo di notificazione mediante p.e.c. attraverso la produzione della ricevuta di consegna tramite file
“eml” o “msg”. L' ha prodotto, infatti, per i predetti avvisi di addebito, soltanto dei files “xml” che non CP_1 consentono di verificare, mancando qualunque indicazione che permetta di collegare l'atto notificato all'avviso di addebito, quale sia stato l'atto notificato.
Sul punto, questo giudicante rileva che l'applicazione del disposto della sentenza della Suprema Corte n.
25819 del 31.10.2017, fatto fino a questo momento, risulta ormai superato dalla giurisprudenza successiva della stessa Corte (v. Ordinanza 08.06.2023 n. 16189) e recepita anche dalla giurisprudenza di questa sezione (v. Tribunale Catania sentenza n. 1453/2024) cui si intende aderire e dare continuità.
Conseguentemente, anche per tali atti, il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dei contributi e, CP_ secondo quanto precisato dall' , con l'avviso di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, IV^ rata 2008, IV^ rata 2009, IV^ rata 2010, I^,II^,III^ e IV^ rata 2011, I^,II^,III^ e
IV^ rata 2012, I^ e II^ rata 2013; con l'avviso di addebito n. 593 2016 00027593 64 000, veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, IV^ rata 2014, I^ e II^ rata 2015; con l'avviso di addebito n. 593 2016 00069768
17 000, veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, III^ e IV^ rata 2015, quindi dalla scadenza del pagamento delle singole rate indicate in detti atti.
Nonostante la formale nullità della notificazione dei suindicati atti, va tuttavia rilevato come parte ricorrente era a conoscenza della loro esistenza, poiché in data 20.04.2017 ha presentato istanza di Rottamazione ai sensi
6 del D.L. 193/2016, Prot. n. 16300530, e quindi ciò preclude la formulazione dell'eccezione di mancata conoscenza degli atti e della prescrizione.
Sulla valenza dell'istanza di rateizzazione e/o rottamazione in relazione alla prescrizione, pare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, anche in recente arresto (Cfr.: Cassazione civile, sez. I., Ord. 08/04/2024, n. 9221) dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui “… il contenuto delle istanze non è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta
è che le istanze sono state presentate;
la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.
Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). … 3.1.- È, invece, irrilevante, … che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si
è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza
l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”
Giurisprudenza di legittimità, allo stato pacifica, poiché conferma quanto statuito in precedenti pronunciamenti,
(Cfr.: Cass., Sez.
6 - L, ordinanza 29/12/2015 n. 26013; Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327 che richiama Cass. 24555/2010).
Quindi la stessa ha valenza interruttiva della prescrizione, che dal 20.04.2017, è iniziata a decorrere nuovamente, non avendo fornito prova di pagamenti relativi a tale atto.
Né utilmente può dirsi interrotto il termine prescrizionale dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90003214 45 000, in data 22.07.2022, poiché anche con riferimento a tale atto non è dimostrato il completamento del processo notificatorio, mancando dopo il deposito presso la casa comunale, la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.).
7 Alla luce di quanto sopra esposto e ribadito che il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento dei contributi, per quanto riguarda la cartella di pagamento il termine prescrizionale decorre dal
06.07.2009 ed è quindi maturato il 06.07.2014.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, IV^ rata 2008, IV^ rata 2009, IV^ rata 2010, I^,II^,III^ e IV^ rata 2011, I^,II^,III^ e IV^ rata 2012,
I^ e II^ rata 2013, la prescrizione è maturata rispettivamente il 16.02.2014, 16.02.2015, 16.02.2016,
16.05.2016, 16.08.2016, 16.11.2016, 16.02.2017, 16.05.2017, 16.08.2017, 16.11.2017, 16.02.2018,
16.05.2018 e 16.08.2018.
Per l'avviso di addebito n. 593 2016 00027593 64 000, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi fissi,
IV^ rata 2014, I^ e II^ rata 2015, la prescrizione è maturata rispettivamente il 16.02.2020, 16.05.2020 e
16.08.2020.
Per l'avviso di addebito n. 593 2016 00069768 17 000, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi fissi,
III^ e IV^ rata 2015, la prescrizione è maturata rispettivamente 16.11.2020 e 16.02.2021.
Orbene, sul decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione, che andava a scadere il 16.02.2020,
16.05.2020, 16.08.2020, 16.11.2020 e 16.02.2021, assume rilevanza la sospensione dei termini prescrizionali.
Pertanto, alla data della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avvenuta
25.01.2024, e ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli articoli 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), pari a complessivi 311 giorni, il termine di prescrizione era già decorso, il 23.12.2020, 23.03.2021, 23.06.2021, 23.09.2021 e 23.12.2021.
Ne consegue che devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi reclamati con i suddetti atti.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, stante le considerazioni complessive sulle domande ed eccezioni, questo giudicante ritiene che sussistano ragioni che consentono la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.02.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell , in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara estinto per prescrizione il credito vantato dall' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., incorporato nella cartella di pagamento n. 293 2022
[...]
8 90003214 45 000 e negli avvisi di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, n. 593 2016 00027593 64 000 e n. 593 2016 00069768 17 000, e per l'effetto dichiara priva di effetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293 80 2023 00036283 000, relativamente a tale credito.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 04.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 04 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1611 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Olivio Sozzi n. 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo n. 22 presso lo studio dell'avv.
Francesco Gueli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Parte_2
Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
14.02.2024, il ricorrente ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 25.01.2024 la notificazione della
1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293 80 2023 00036283 000, che impugnava relativamente ai seguenti atti: CP_
1. cartella di pagamento n. 293 2012 00008512 32 000, contributi VS , con la quale veniva richiesto il pagamento di € 3.375,25. CP_
2. avviso di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, contributi VS , con il quale veniva richiesto il pagamento di € 19.659,73. CP_
3. avviso di addebito n. 593 2016 00027593 64 000, contributi VS , c con il quale veniva richiesto il pagamento di € 3.977,99. CP_
4. avviso di addebito n. 593 2016 00069768 17 000, contributi VS , con il quale veniva richiesto il pagamento o di € 2.734,66.
Il ricorrente, eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione anche successiva all'eventuale regolare notifica dei citati atti, la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/1999 e, previa sospensione, chiedeva l'annullamento per prescrizione delle somme, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale eccepiva la carenza di giurisdizione con riferimento alla tipologia dell'atto impugnato di competenza del giudice tributario;
la carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi inerenti le fasi successivi all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'Agente della Riscossione, cui chiedeva l'integrazione del contraddittorio. Precisava, come da relazione istruttoria, che “- n. 29320120000851232000, cartella non rinvenuta nei Ns archivi;
trattandosi di periodo contributivo 2008 la cartella è stata emessa dall' , in capo alla quale ricadeva la Parte_2 competenza per gli accertamenti di tale natura per gli anni 2006/2007/2008 (in attesa di riscontro da parte del competente funzionario AdE). - n. 59320130006949978000 mancato pagamento contributi fissi IV rata 2008,
IV rata 2009, IV rata 2010, I-II-III-IV rata 2011, I-II-III-IV rata 2012, I-II rata 2013, parzialmente stralciato, la prima notifica non è andata a buon fine, rinotif. via PEC il 16.01.2016; - n. 59320160002759364000 mancato pagamento contributi fissi IV rata 2014, I-II rata 2015; notif. il 13.05.2016; - n. 59320160006976817000 mancato pagamento contributi fissi III-IV rata 2015; notif. 13.11.2016;”. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza dell'8.05.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza dell'11.12.2024 rilevato che la cartella di pagamento n. 293 2012 00008512 32 000, risultava emessa dall'Agente della Riscossione nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania, per contributi previdenziali. Veniva disposto l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti di tale ente, nonché l veniva onerata del deposito dei file in formato “eml” della notifica degli avvisi di addebito in contestazione.
2 Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , eccependo la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva e produceva gli atti relativi alla notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa differita come da provvedimenti in atti, veniva chiamata all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo la causa documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va rilevata l'integrità del contraddittorio, poiché sulla posizione dell' Controparte_2
, incide il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione n. 7514/2022, nella quale
[...] testualmente si legge “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva
a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso
l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione
a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si
3 facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
4 Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/95) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo e la prescrizione successiva alla notifica degli atti prodromici alla comunicazione di fermo amministrativo, proponendo quindi anche un'opposizione all'esecuzione. CP_ Va preliminarmente rilevato la tardività della costituzione dell' , tuttavia questo giudicante – anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità - ritiene di fare ricorso ai poteri di cui all'art. 421 c.p.c. e di acquisire la documentazione allegata alla costituzione del predetto ente.
Ciò premesso va detto che la causa può decidersi sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), tralasciando i rilievi di carattere formale che integrano i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sebbene tempestivamente proposti, tranne che per il profilo relativo alla notifica degli atti prodromici, e di quelli interruttivi, che hanno riflessi sull'eccezione da esaminare.
5 CP_ Quanto all'eccezione di prescrizione, va rilevato come dalla documentazione, versata in atti dall' e trasmessa dall'Agente della Riscossione, sia dall' , risulta che la prodromica cartella di Parte_2 pagamento n. 293 2012 00008512 32 000, non risulta regolarmente notificata, poiché il procedimento notificatorio non si è completato, in quanto, dopo il deposito nella casa comunale in data 03.07.2012, la spedizione della raccomandata informativa n. 61120308236-4 non è pervenuta all'indirizzo del destinatario perché non rinvenuto all'indirizzo indicato e ciò in disparte la questione del soggetto privato che ha provveduto alla spedizione di tale atto, in relazione al quale si richiama la sentenza n. 8416/2019, delle Sezioni Unite della
Suprema Corte.
Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dei contributi, che essendo relativi al reddito oltre il minimale per l'anno 2008, decorre dal 06.07.2009 (essendo la scadenza del 16.06.2009 prorogata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del 04.06.2009).
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, n. 593 2016 00027593 64 000 e n. 593 CP_ 2016 00069768 17 000, si evidenzia come l non ha ottemperato a quanto disposto da questo giudicante con l'ordinanza dell'11.12.2024 ovvero non ha fornito la prova della notifica a mezzo p.e.c. dei predetti atti con il deposito dei file eml. CP_ Più precisamente, deve ritenersi nulla la notifica dei suindicati avvisi di addebito per non avere l , provato il processo di notificazione mediante p.e.c. attraverso la produzione della ricevuta di consegna tramite file
“eml” o “msg”. L' ha prodotto, infatti, per i predetti avvisi di addebito, soltanto dei files “xml” che non CP_1 consentono di verificare, mancando qualunque indicazione che permetta di collegare l'atto notificato all'avviso di addebito, quale sia stato l'atto notificato.
Sul punto, questo giudicante rileva che l'applicazione del disposto della sentenza della Suprema Corte n.
25819 del 31.10.2017, fatto fino a questo momento, risulta ormai superato dalla giurisprudenza successiva della stessa Corte (v. Ordinanza 08.06.2023 n. 16189) e recepita anche dalla giurisprudenza di questa sezione (v. Tribunale Catania sentenza n. 1453/2024) cui si intende aderire e dare continuità.
Conseguentemente, anche per tali atti, il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza dei contributi e, CP_ secondo quanto precisato dall' , con l'avviso di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, IV^ rata 2008, IV^ rata 2009, IV^ rata 2010, I^,II^,III^ e IV^ rata 2011, I^,II^,III^ e
IV^ rata 2012, I^ e II^ rata 2013; con l'avviso di addebito n. 593 2016 00027593 64 000, veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, IV^ rata 2014, I^ e II^ rata 2015; con l'avviso di addebito n. 593 2016 00069768
17 000, veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, III^ e IV^ rata 2015, quindi dalla scadenza del pagamento delle singole rate indicate in detti atti.
Nonostante la formale nullità della notificazione dei suindicati atti, va tuttavia rilevato come parte ricorrente era a conoscenza della loro esistenza, poiché in data 20.04.2017 ha presentato istanza di Rottamazione ai sensi
6 del D.L. 193/2016, Prot. n. 16300530, e quindi ciò preclude la formulazione dell'eccezione di mancata conoscenza degli atti e della prescrizione.
Sulla valenza dell'istanza di rateizzazione e/o rottamazione in relazione alla prescrizione, pare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, anche in recente arresto (Cfr.: Cassazione civile, sez. I., Ord. 08/04/2024, n. 9221) dal quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui “… il contenuto delle istanze non è rilevante al fine di riconoscerne, o escluderne, la valenza di atto interruttivo. 2.1.- Quel che conta
è che le istanze sono state presentate;
la ricorrente riferisce anche che esse sono state seguite da parziali pagamenti.
Questa Corte è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n.
37389/22). … 3.1.- È, invece, irrilevante, … che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si
è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza
l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”
Giurisprudenza di legittimità, allo stato pacifica, poiché conferma quanto statuito in precedenti pronunciamenti,
(Cfr.: Cass., Sez.
6 - L, ordinanza 29/12/2015 n. 26013; Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2017, n. 10327 che richiama Cass. 24555/2010).
Quindi la stessa ha valenza interruttiva della prescrizione, che dal 20.04.2017, è iniziata a decorrere nuovamente, non avendo fornito prova di pagamenti relativi a tale atto.
Né utilmente può dirsi interrotto il termine prescrizionale dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90003214 45 000, in data 22.07.2022, poiché anche con riferimento a tale atto non è dimostrato il completamento del processo notificatorio, mancando dopo il deposito presso la casa comunale, la spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.).
7 Alla luce di quanto sopra esposto e ribadito che il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento dei contributi, per quanto riguarda la cartella di pagamento il termine prescrizionale decorre dal
06.07.2009 ed è quindi maturato il 06.07.2014.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi fissi, IV^ rata 2008, IV^ rata 2009, IV^ rata 2010, I^,II^,III^ e IV^ rata 2011, I^,II^,III^ e IV^ rata 2012,
I^ e II^ rata 2013, la prescrizione è maturata rispettivamente il 16.02.2014, 16.02.2015, 16.02.2016,
16.05.2016, 16.08.2016, 16.11.2016, 16.02.2017, 16.05.2017, 16.08.2017, 16.11.2017, 16.02.2018,
16.05.2018 e 16.08.2018.
Per l'avviso di addebito n. 593 2016 00027593 64 000, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi fissi,
IV^ rata 2014, I^ e II^ rata 2015, la prescrizione è maturata rispettivamente il 16.02.2020, 16.05.2020 e
16.08.2020.
Per l'avviso di addebito n. 593 2016 00069768 17 000, con cui veniva richiesto il pagamento di contributi fissi,
III^ e IV^ rata 2015, la prescrizione è maturata rispettivamente 16.11.2020 e 16.02.2021.
Orbene, sul decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione, che andava a scadere il 16.02.2020,
16.05.2020, 16.08.2020, 16.11.2020 e 16.02.2021, assume rilevanza la sospensione dei termini prescrizionali.
Pertanto, alla data della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, avvenuta
25.01.2024, e ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli articoli 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), pari a complessivi 311 giorni, il termine di prescrizione era già decorso, il 23.12.2020, 23.03.2021, 23.06.2021, 23.09.2021 e 23.12.2021.
Ne consegue che devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi reclamati con i suddetti atti.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, stante le considerazioni complessive sulle domande ed eccezioni, questo giudicante ritiene che sussistano ragioni che consentono la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.02.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell , in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara estinto per prescrizione il credito vantato dall' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., incorporato nella cartella di pagamento n. 293 2022
[...]
8 90003214 45 000 e negli avvisi di addebito n. 593 2013 00069499 78 000, n. 593 2016 00027593 64 000 e n. 593 2016 00069768 17 000, e per l'effetto dichiara priva di effetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293 80 2023 00036283 000, relativamente a tale credito.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania all'udienza del 04.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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