Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2838/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2838 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1973 e residente in [...] Cannobio (VB), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corrado Iacopino, C.F. , che lo rappresenta e difende C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. ER Bazzoni C.F. , presso C.F._3
cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._4
13/09/1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Brizio, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
in data 29/05/1999 e iscritta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cannobio: Anno
1999, Parte II, N° 5, Serie A, ordinando al l'annotazione dell'emananda Parte_2
sentenza alle seguenti condizioni:
2) ciascuno dei coniugi dichiara di espressamente di essere economicamente autosufficiente e di non avere alcuna pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) DICHIARARE che il figlio minore ER continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in via condivisa, Lo stesso trascorrerà con ciascuno di essi uguale periodo di tempo, pur fissando la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre.
In particolare dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al martedì mattina successivo rimarrà presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori, in considerazione che trascorreranno con il figlio ER egual misura di tempo, contribuiranno direttamente al mantenimento ordinario del medesimo, quando si trova con loro.
DICHIARARE che per il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario nel periodo in cui sarà con presso l'uno o l'altro genitore.
DICHIARARE che le spese straordinarie per entrambi i figli siano sostenute dal padre il quale si farà carico di queste ultime nella misura del 100%. Tale onere assunto dal padre in ordine alle spese straordinarie sostenute per ciascuno dei figli andrà da intendersi a far tempo dal luglio 2024;
DICHIARARE che il padre si impegna, a regolamentazione dei rapporti economici intercorsi fra i coniugi, al versamento della somma di € 30.000,00 entro il 31.12.2024 e l'ulteriore somma di € 15.000,00 entro il 31.3.2025
COMPENSAZIONE spese legali fra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 17/12/2024, hiedevano Parte_1 CP_1 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/05/1999, nel comune di Cannobio (VB).
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita, ai sensi dell'art 127ter cpc, dal deposito di note scritte e, all'esito, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio concordatario in data 29/05/1999, nel comune di Cannobio, e si sono separati consensualmente in data 17.6.2020, con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che il marito si impegna, a regolamentazione dei rapporti economici intercorsi fra i coniugi, al versamento della somma di € 30.000,00 entro il 31.12.2024 e l'ulteriore somma di € 15.000,00 entro il 31.3.2025
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 29/05/1999, nel comune di Cannobio (VB), trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del medesimo Comune all'anno 1999, Parte II, n 5, Serie A affida il figlio minore ER ad entrambi i genitori in via condivisa;
lo stesso trascorrerà con ciascun genitore uguale periodo di tempo, ed avrà residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
in particolare, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al martedì mattina successivo, il minore dovrà rimanere presso l'abitazione della madre;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del minore, quando si trova con loro;
pone, inoltre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario per il figlio , nel periodo in cui sarà con presso l'uno o l'altro genitore;
Per_1
pone, a carico del padre, le spese straordinarie per entrambi i figli, nella misura del 100%.
Tale onere assunto dal padre in ordine alle spese straordinarie sostenute per ciascuno dei figli andrà da intendersi a far tempo dal luglio 2024
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 06/05/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco