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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 670/2025
RG., promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Marco Parrinello del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Mazara del Vallo (TP), Via Roma, n. 92;
RICORRENTE contro
, Cod. Fisc. , con PA P.IVA_1
sede in Strada Alessandria n. 14, Cap 43122 - Parma (PR);
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 23.06.2025 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 PA
, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] “- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 16/03/2024 al 14/11/2024;
- Ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del
CCNL di settore o, in subordine, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., dalla resistente, il pagamento del saldo delle retribuzioni e l'indennità di mancato preavviso;
- Per gli effetti, condannare, la resistente al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 2.846,42, di cui € 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni ed € 160,35
a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del debito al soddisfo;
- Per l'effetto, condannare, la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 350,00 a titolo di risarcimento delle spese legali stragiudiziali;
- Pertanto, condannare l'odierna resistente al pagamento della complessiva somma pari ad € 3.196,42, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla sola parte retributiva, dalla maturazione del debito al soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.2. Pur ritualmente evocato, il non si PA
costituiva in giudizio;
di talché, all'udienza del 31 luglio 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 31.07.2025, dopo la discussione, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. Nella fattispecie in controversia, è provato per tabulas:
- che il sig. è stato assunto dal con contratto di Parte_1 PA
lavoro a tempo determinato, full time per quaranta (40) ore settimanali, dal 16/03/2024 al 14/11/2024 (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che, in virtù del contratto stipulato, il ricorrente ha ricoperto la qualifica di “operaio”, mansione di “aiuto cameriere” inquadrato al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi
(doc. 4 fasc. parte ricorrente), per un monte ore pari a 40 ore settimanali (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che tale rapporto si è concluso con le dimissioni per giusta causa rassegnate dal dipendente, in virtù dei mancati pagamenti degli emolumenti al medesimo spettanti
(doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che, in data 04/01/2025, il lavoratore ha contestato l'omesso pagamento delle ultime retribuzioni nonché il pagamento dell'indennità per il mancato preavviso stante le dimissioni per giusta causa rassegnate dallo stesso, e, pertanto, ha diffidato il datore di lavoro a corrispondere tutte le spettanze ancora dovute per l'intercorso rapporto di lavoro (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che il datore di lavoro, a mezzo del suo procuratore, ha manifestato la volontà di conciliare la complessiva vicenda, riconoscendo una somma a saldo e stralcio, rateizzata, in favore del sig. Pt_1
- che, in particolare, il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza a favore del lavoratore, a titolo di saldo sulle retribuzione maturate e di indennità di mancato preavviso, di una somma pari ad euro 2.846,42, e, pertanto, ha inviato comunicazione a mezzo mail recante l'offerta omnia di € 3.196,42 - di cui € 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni ed € 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre € 350,00
a titolo di contributo per le spese stragiudiziali sostenute dal lavoratore (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che il lavoratore ha accettato tale offerta (doc. 7 fasc. parte ricorrente); - che, tuttavia, parte datoriale si è successivamente sottratta alla sottoscrizione dell'atto transattivo predisposto (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
2.3. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017).
Dall'attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass.
2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
2.4. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio osserva questo giudicante che il ricorrente, in virtù della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, ha provato per tabulas l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il e il CCNL che ha regolato il rapporto PA
di lavoro.
Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, il convenuto avrebbe dovuto provare di avere CP_1
adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
Il convenuto, invece, è rimasto contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratto al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dal ricorrente con riferimento alle seguenti somme, che risultano dalle buste paga emesse dal resistente (e CP_1
che sono stati, peraltro, riconosciuti dalla stessa parte datoriale):
- euro 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni;
- euro 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso.
In relazione all'indennità di mancato preavviso, il diritto al pagamento del predetto emolumento, nei termini previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, trova fondamento, oltreché nella documentazione prodotta dal ricorrente dalla quale si evince che il lavoratore si è dimesso per giusta causa (doc. 4 fasc. parte ricorrente); anche nel riconoscimento espresso di tale debenza effettuato dal datore di lavoro (doc.
7 fasc. parte ricorrente). Va, pertanto, accolta anche la domanda di pagamento della predetta indennità proposta dal ricorrente con riferimento alla somma di euro 160,35.
Conclusivamente il , va, dunque, condannato a corrispondere a PA
le seguenti somme: Parte_1
- euro 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni;
- euro 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del
13 febbraio 2013, nonché, più di recente, Cass., . sez. lav., n. 12566 del 29 maggio
2014, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito).
Ne consegue che - solo ove il datore di lavoro fornisca la prova del pagamento all' CP_2
dei contributi previdenziali alla scadenza, così regolarizzando la posizione contributiva del lavoratore - la condanna avrà ad oggetto somme al lordo delle ritenute fiscali ma al netto di quelle previdenziali;
ma ciò non accaduto nel caso di specie. Sui crediti del ricorrente vanno, altresì, corrisposti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n.
38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
2.5. Sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore in sede stragiudiziale per l'assistenza ricevuta dall'avvocato.
Sul punto, va, invero, richiamato dal principio di diritto enunciato dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26368/2022 in tema di responsabilità civile da circolazione – ma, all'evidenza, suscettibile di applicazione generalizzata – secondo cui “il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 1.101 a €
5.200): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in complessivi Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a favore
[...]
del ricorrente, le seguenti somme:
- euro 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni;
- euro 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso.
2. Condanna, inoltre, il , in persona PA
del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, a favore del lavoratore, delle spese dal medesimo sostenute in sede stragiudiziale per l'assistenza ricevuta, per un importo complessivamente pari ad euro 350,00.
3. Condanna in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore di Pt_1
spese che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 31 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 670/2025
RG., promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Marco Parrinello del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Mazara del Vallo (TP), Via Roma, n. 92;
RICORRENTE contro
, Cod. Fisc. , con PA P.IVA_1
sede in Strada Alessandria n. 14, Cap 43122 - Parma (PR);
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 23.06.2025 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 PA
, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] “- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 16/03/2024 al 14/11/2024;
- Ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del
CCNL di settore o, in subordine, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., dalla resistente, il pagamento del saldo delle retribuzioni e l'indennità di mancato preavviso;
- Per gli effetti, condannare, la resistente al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 2.846,42, di cui € 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni ed € 160,35
a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del debito al soddisfo;
- Per l'effetto, condannare, la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 350,00 a titolo di risarcimento delle spese legali stragiudiziali;
- Pertanto, condannare l'odierna resistente al pagamento della complessiva somma pari ad € 3.196,42, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla sola parte retributiva, dalla maturazione del debito al soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.2. Pur ritualmente evocato, il non si PA
costituiva in giudizio;
di talché, all'udienza del 31 luglio 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 31.07.2025, dopo la discussione, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. Nella fattispecie in controversia, è provato per tabulas:
- che il sig. è stato assunto dal con contratto di Parte_1 PA
lavoro a tempo determinato, full time per quaranta (40) ore settimanali, dal 16/03/2024 al 14/11/2024 (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che, in virtù del contratto stipulato, il ricorrente ha ricoperto la qualifica di “operaio”, mansione di “aiuto cameriere” inquadrato al VI livello del CCNL Pubblici Esercizi
(doc. 4 fasc. parte ricorrente), per un monte ore pari a 40 ore settimanali (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che tale rapporto si è concluso con le dimissioni per giusta causa rassegnate dal dipendente, in virtù dei mancati pagamenti degli emolumenti al medesimo spettanti
(doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che, in data 04/01/2025, il lavoratore ha contestato l'omesso pagamento delle ultime retribuzioni nonché il pagamento dell'indennità per il mancato preavviso stante le dimissioni per giusta causa rassegnate dallo stesso, e, pertanto, ha diffidato il datore di lavoro a corrispondere tutte le spettanze ancora dovute per l'intercorso rapporto di lavoro (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che il datore di lavoro, a mezzo del suo procuratore, ha manifestato la volontà di conciliare la complessiva vicenda, riconoscendo una somma a saldo e stralcio, rateizzata, in favore del sig. Pt_1
- che, in particolare, il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza a favore del lavoratore, a titolo di saldo sulle retribuzione maturate e di indennità di mancato preavviso, di una somma pari ad euro 2.846,42, e, pertanto, ha inviato comunicazione a mezzo mail recante l'offerta omnia di € 3.196,42 - di cui € 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni ed € 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre € 350,00
a titolo di contributo per le spese stragiudiziali sostenute dal lavoratore (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che il lavoratore ha accettato tale offerta (doc. 7 fasc. parte ricorrente); - che, tuttavia, parte datoriale si è successivamente sottratta alla sottoscrizione dell'atto transattivo predisposto (doc. 8 fasc. parte ricorrente).
2.3. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017).
Dall'attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass.
2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
La busta paga, in sintesi, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, sempre che sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
2.4. Venendo, quindi, al merito del presente giudizio osserva questo giudicante che il ricorrente, in virtù della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, ha provato per tabulas l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il e il CCNL che ha regolato il rapporto PA
di lavoro.
Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, il convenuto avrebbe dovuto provare di avere CP_1
adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
Il convenuto, invece, è rimasto contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratto al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dal ricorrente con riferimento alle seguenti somme, che risultano dalle buste paga emesse dal resistente (e CP_1
che sono stati, peraltro, riconosciuti dalla stessa parte datoriale):
- euro 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni;
- euro 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso.
In relazione all'indennità di mancato preavviso, il diritto al pagamento del predetto emolumento, nei termini previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, trova fondamento, oltreché nella documentazione prodotta dal ricorrente dalla quale si evince che il lavoratore si è dimesso per giusta causa (doc. 4 fasc. parte ricorrente); anche nel riconoscimento espresso di tale debenza effettuato dal datore di lavoro (doc.
7 fasc. parte ricorrente). Va, pertanto, accolta anche la domanda di pagamento della predetta indennità proposta dal ricorrente con riferimento alla somma di euro 160,35.
Conclusivamente il , va, dunque, condannato a corrispondere a PA
le seguenti somme: Parte_1
- euro 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni;
- euro 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del
13 febbraio 2013, nonché, più di recente, Cass., . sez. lav., n. 12566 del 29 maggio
2014, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito).
Ne consegue che - solo ove il datore di lavoro fornisca la prova del pagamento all' CP_2
dei contributi previdenziali alla scadenza, così regolarizzando la posizione contributiva del lavoratore - la condanna avrà ad oggetto somme al lordo delle ritenute fiscali ma al netto di quelle previdenziali;
ma ciò non accaduto nel caso di specie. Sui crediti del ricorrente vanno, altresì, corrisposti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n.
38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
2.5. Sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore in sede stragiudiziale per l'assistenza ricevuta dall'avvocato.
Sul punto, va, invero, richiamato dal principio di diritto enunciato dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26368/2022 in tema di responsabilità civile da circolazione – ma, all'evidenza, suscettibile di applicazione generalizzata – secondo cui “il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 1.101 a €
5.200): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in complessivi Euro 2.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a favore
[...]
del ricorrente, le seguenti somme:
- euro 2.686,07 a titolo di saldo delle retribuzioni;
- euro 160,35 a titolo di indennità di mancato preavviso.
2. Condanna, inoltre, il , in persona PA
del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, a favore del lavoratore, delle spese dal medesimo sostenute in sede stragiudiziale per l'assistenza ricevuta, per un importo complessivamente pari ad euro 350,00.
3. Condanna in persona del legale PA
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore di Pt_1
spese che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 31 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri