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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3201/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Naso
E
, In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Alessandra Molfese
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
13.032,45 di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5999/2020, pubblicata in data 7.10.2020 e, per l'effetto, condanna il in persona del Ministro pro- CP_3 tempore, a corrispondere al medesimo la somma di € 1.452,32, Pt_1
pagina 1 di 5 illegittimamente trattenuta a titolo di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991, dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare alla parte CP_3 CP_2 ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 900,00-per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, dipendente del a tempo indeterminato dall'1.09.2011 con la qualifica di Assistente Tecnico, attualmente in servizio presso l'I.T. Michelangelo
Buonarroti di Frascati, premesso di avere introdotto con esito favorevole un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e il pagamento delle relative differenze retributive, conviene in giudizio dinanzi alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Velletri il lamentando che, Controparte_1 dal cedolino di stipendio del mese di marzo 2024 con cui gli sono state corrisposte le differenze retributive di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5999/2020, risultano illegittimamente eseguite trattenute previdenziali ad oggi non recuperate. In particolare, come risulta dai due prospetti riassuntivi della in atti, Controparte_4
l'Amministrazione scolastica, in maniera del tutto immotivata, gli ha trattenuto € 590,60
(così liquidando in suo favore la somma di € 4.780,50 il luogo di quella effettivamente dovuta pari ad € 5.384,93) nonché ulteriori € 852,72 (così liquidando in suo favore la somma di € 6.794,76) il luogo di quella effettivamente dovuta pari ad € 7.647,48.
Sostiene, quindi, che sulla somma lorda di € 13.032,45 -oggetto della pronuncia di condanna- sono state operate trattenute previdenziali pari alla somma complessiva di €
1.452,32, per cui, di fatto, gli è stata pagata la somma netta e non quella lorda. Chiede, quindi, al Tribunale adito, di condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione della somma € 1.452,32 oltre interessi e rivalutazione.
Il si costituisce in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione dell'AGO e il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, la gestione delle operazioni di pagamento, ivi comprese le scelte quantificatorie, sono realizzate sul sistema NOIPA la cui gestione è demandata interamente ed esclusivamente al Controparte_5
Nel merito chiede che il rigetto del ricorso per la sua
[...] infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 2 di 5 La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dal procuratore della parte ricorrente. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento CP_1 del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato in quanto tali CP_1 ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e
Cass. SS.UU. n. 3032/2011). Inoltre la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato economico di personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ragioneria dello Stato - agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dall'Amministrazione scolastica.
Nel merito osserva il giudicante che il presente giudizio impone di affrontare la nota questione della cd lordizzazione.
A livello normativo è bene rammentare che la L. 218/1952, avente ad oggetto il
“Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti” dispone, all'art. 23 che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”. Si tratta, quindi, di una norma che ha carattere latu senso punitivo ponendo a carico del datore di lavoro inadempiente non solo la quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore. La norma, pertanto, non trova applicazione solo qualora il ritardo non sia imputabile al datore di lavoro.
L'art. 19 comma 1 (Pagamento dei contributi) stabilisce, inoltre, che “
1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo”.
Con riferimento alla data di scadenza per effettuare il versamento, l'art. 18 D.lgs.
241/1997 stabilisce che il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza.
pagina 3 di 5 Con specifico riferimento alle somme riconosciute al lavoratore in forza di sentenza, si osserva che l' con la circolare n. 6/2014 richiamata dal procuratore del ricorrente, CP_6 preso atto del consolidato orientamento della Cassazione in materia, ha riconosciuto come le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità
e la colpa dell'inadempimento (Cass. n. 17507/2008). Non trova, quindi, applicazione l'art. 2115 c.c. per cui, il mancato versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti, comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro che non può rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. di Cassazione è, quindi, il seguente:
“l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258
e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014,). Nelle ultime sentenze innanzi richiamate si precisa, altresì, che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto eventualmente concretamente percepito del lavoratore.
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato, valutato alla luce dell'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, deve, quindi, concludersi che la somma dovuta dal lavoratore a titolo di contribuzione previdenziale si trasforma in posta avente natura retributiva, per cui , così come disposto dal Tribunale di Roma con la Parte_1
pagina 4 di 5 sentenza n. 5999/2020 pubblicata il 7.10.2020, divenuta definitiva, aveva diritto ad ottenere il pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma lorda € 13.032,45
(pari alla somma di € 20.035,54 detratti gli € 7.003,09 precedentemente riconosciuti).
Ne consegue che l'Amministrazione scolastica convenuta ha illegittimamente operato trattenute previdenziali pari alla somma complessiva di € 1.452,32, di cui il ricorrente ha diritto alla restituzione, maggiorata degli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dal dì del dovuto al saldo.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3201/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Naso
E
, In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente
Rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to Alessandra Molfese
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
13.032,45 di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5999/2020, pubblicata in data 7.10.2020 e, per l'effetto, condanna il in persona del Ministro pro- CP_3 tempore, a corrispondere al medesimo la somma di € 1.452,32, Pt_1
pagina 1 di 5 illegittimamente trattenuta a titolo di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991, dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare alla parte CP_3 CP_2 ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 900,00-per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, dipendente del a tempo indeterminato dall'1.09.2011 con la qualifica di Assistente Tecnico, attualmente in servizio presso l'I.T. Michelangelo
Buonarroti di Frascati, premesso di avere introdotto con esito favorevole un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e il pagamento delle relative differenze retributive, conviene in giudizio dinanzi alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Velletri il lamentando che, Controparte_1 dal cedolino di stipendio del mese di marzo 2024 con cui gli sono state corrisposte le differenze retributive di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5999/2020, risultano illegittimamente eseguite trattenute previdenziali ad oggi non recuperate. In particolare, come risulta dai due prospetti riassuntivi della in atti, Controparte_4
l'Amministrazione scolastica, in maniera del tutto immotivata, gli ha trattenuto € 590,60
(così liquidando in suo favore la somma di € 4.780,50 il luogo di quella effettivamente dovuta pari ad € 5.384,93) nonché ulteriori € 852,72 (così liquidando in suo favore la somma di € 6.794,76) il luogo di quella effettivamente dovuta pari ad € 7.647,48.
Sostiene, quindi, che sulla somma lorda di € 13.032,45 -oggetto della pronuncia di condanna- sono state operate trattenute previdenziali pari alla somma complessiva di €
1.452,32, per cui, di fatto, gli è stata pagata la somma netta e non quella lorda. Chiede, quindi, al Tribunale adito, di condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione della somma € 1.452,32 oltre interessi e rivalutazione.
Il si costituisce in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione dell'AGO e il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che, la gestione delle operazioni di pagamento, ivi comprese le scelte quantificatorie, sono realizzate sul sistema NOIPA la cui gestione è demandata interamente ed esclusivamente al Controparte_5
Nel merito chiede che il rigetto del ricorso per la sua
[...] infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 2 di 5 La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dal procuratore della parte ricorrente. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento CP_1 del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato in quanto tali CP_1 ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e
Cass. SS.UU. n. 3032/2011). Inoltre la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato economico di personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ragioneria dello Stato - agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto disposto dall'Amministrazione scolastica.
Nel merito osserva il giudicante che il presente giudizio impone di affrontare la nota questione della cd lordizzazione.
A livello normativo è bene rammentare che la L. 218/1952, avente ad oggetto il
“Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti” dispone, all'art. 23 che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”. Si tratta, quindi, di una norma che ha carattere latu senso punitivo ponendo a carico del datore di lavoro inadempiente non solo la quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore. La norma, pertanto, non trova applicazione solo qualora il ritardo non sia imputabile al datore di lavoro.
L'art. 19 comma 1 (Pagamento dei contributi) stabilisce, inoltre, che “
1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo”.
Con riferimento alla data di scadenza per effettuare il versamento, l'art. 18 D.lgs.
241/1997 stabilisce che il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza.
pagina 3 di 5 Con specifico riferimento alle somme riconosciute al lavoratore in forza di sentenza, si osserva che l' con la circolare n. 6/2014 richiamata dal procuratore del ricorrente, CP_6 preso atto del consolidato orientamento della Cassazione in materia, ha riconosciuto come le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità
e la colpa dell'inadempimento (Cass. n. 17507/2008). Non trova, quindi, applicazione l'art. 2115 c.c. per cui, il mancato versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti, comporta l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro che non può rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Il principio di diritto affermato dalla S.C. di Cassazione è, quindi, il seguente:
“l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere
d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258
e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014,). Nelle ultime sentenze innanzi richiamate si precisa, altresì, che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto eventualmente concretamente percepito del lavoratore.
Alla luce del quadro normativo innanzi richiamato, valutato alla luce dell'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, deve, quindi, concludersi che la somma dovuta dal lavoratore a titolo di contribuzione previdenziale si trasforma in posta avente natura retributiva, per cui , così come disposto dal Tribunale di Roma con la Parte_1
pagina 4 di 5 sentenza n. 5999/2020 pubblicata il 7.10.2020, divenuta definitiva, aveva diritto ad ottenere il pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma lorda € 13.032,45
(pari alla somma di € 20.035,54 detratti gli € 7.003,09 precedentemente riconosciuti).
Ne consegue che l'Amministrazione scolastica convenuta ha illegittimamente operato trattenute previdenziali pari alla somma complessiva di € 1.452,32, di cui il ricorrente ha diritto alla restituzione, maggiorata degli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dal dì del dovuto al saldo.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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