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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 908/2025
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI TO Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI ZI TA Consigliere rel. – est. ha pronunciato il seguente
ORDINANZA nel procedimento in epigrafe
TRA
con il patrocinio dell'avv. Domenico Maldarelli Parte_1 Appellante contro in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 CP_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., in persona del suo
[...] Controparte_3
Sindaco p.t., in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 CP_5
, in persona del suo Presidente p.t., in persona del suo legale
[...] Controparte_6 rappresentante p.t.
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO
Interventore necessario
INDIFESO " in persona del suo Referente p.t. CP_7 CP_8
Altro reclamato contumace
Oggetto: reclamo ex art. 283, co. 8 D. Lgs. 14/2019 avverso il decreto in proc. nr. 3/2025 emesso dal Tribunale di Trani con cui è stata respinta la domanda di accesso alla procedura di esdebitazione.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Con distinto atto il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 28 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti private rassegnate in modalità cartolare.
Fatto e diritto
1. Il reclamo in scrutinio è proposto contro il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 e ss. CCII pronunciato dal Tribunale di Trani – Sezione
Fallimentare (R. G. 3/2025), comunicato dalla Cancelleria in data 29 aprile 2024.
La reclamante ha mosso una serie di censure alla decisione invocandone l'annullamento con conseguente positivo apprezzamento dell'istanza, omologazione del piano e vittoria di spese.
2. Nessuno dei reclamati si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
3. La Corte d'Appello non è competente a decidere sul reclamo proposto.
Non sfugge al Collegio che, con precedenti pronunce, era stato dato ingresso al rimedio in scrutinio dinanzi a questo plesso giudiziario, tuttavia, la lettura sistematica degli artt. 283, co. 8 e
124 C.C.I.I., come novellati con D. Lgs. 136/2024, non consente di ritenere proponibile il reclamo dinanzi alla Corte di Appello.
Ed infatti, in forza del rinvio operato dall'attuale art. 283, co. 8 C.C.I.I. all'art. 124 C.C.I.I.
(entrambi novellati dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, come detto), il reclamo alla Corte di
Appello è proponibile solo se il provvedimento da reclamare è stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale.
Se, invece, come nella specie, il provvedimento è stato emesso dal Giudice delegato, il reclamo va proposto al Tribunale in composizione collegiale.
Tale lettura è confortata dal fatto che il previgente art. 283, co. 8, C.C.I.I. prevedeva l'opponibilità del decreto sulla domanda di esdebitazione dinanzi al Tribunale che, investitone, poteva confermarlo o revocarlo con provvedimento soggetto a reclamo ex art. 50 C.C.I.I. (arg. ex art. 283, co. 8 cit. previgente), vale a dire dinanzi alla Corte di Appello.
Scomparsa la precedente disciplina, l'attuale rinvio tra il richiamato 283, co. 8 e il 124, come novellati, non lascia spazio all'impugnazione del decreto del giudice delegato dinanzi alla Corte di Appello.
4. Circa il contenuto della decisione da adottare, nella giurisprudenza di legittimità si fronteggiano due orientamenti contrapposti.
Secondo il primo orientamento, l'erronea individuazione del plesso giudiziario competente a pagina 2 di 4 scrutinare il reclamo non consente il 'salvataggio' dell'impugnazione non potendo operare il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame a un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cd. "traslatio iudicii", dal momento che detto principio non trova applicazione in caso di incompetenza per grado, e, di conseguenza, non opera nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, o viceversa. A tale orientamento conseguirebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che quindi non potrebbe essere riassunta davanti al giudice competente (cfr. Cass. Sez. 1, 12/06/1999, n.
5814, Rv. 527373 – 01, conf. Sez. 1, Sentenza n. 18716 del 06/09/2007 (Rv. 600410 - 01) e
Sez. 3, Sentenza n. 2709 del 10/02/2005 (Rv. 581313 - 01) e, ancora, Cass. Sez. 6, 05/03/2018, n.
5092, Rv. 649140 – 01).
A tale orientamento se ne contrappone uno più recente a tenore del quale l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii” (cfr. Cass. Sez. 6, 21/07/2020, n.
15463, Rv. 658735 – 01 e, in seguito, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24870 del 2024).
L'adesione della Corte a tale secondo orientamento, di maggiore garanzia per gli interessi sottesi al reclamo, dà causa alla declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Trani, in composizione collegiale.
5. Circa il regolamento delle spese, non v'è da provvedere su quelle del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 283, co. 8, C.C.I.I. proposto da in data 28/05/2025 Parte_1 avverso il decreto del Tribunale di Trani emesso in proc. nr. 3/2025 in data 24/04/2025 e comunicato in data 29/04/2025, così provvede:
1) declina la competenza sul reclamo in favore del Tribunale di Trani;
2) assegna alle parti il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ritenuto competente;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 ottobre 2025
pagina 3 di 4 Il Consigliere est.
RI ZI TA
Il Presidente
RI TO
pagina 4 di 4
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI TO Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI ZI TA Consigliere rel. – est. ha pronunciato il seguente
ORDINANZA nel procedimento in epigrafe
TRA
con il patrocinio dell'avv. Domenico Maldarelli Parte_1 Appellante contro in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 CP_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., in persona del suo
[...] Controparte_3
Sindaco p.t., in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_4 CP_5
, in persona del suo Presidente p.t., in persona del suo legale
[...] Controparte_6 rappresentante p.t.
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO
Interventore necessario
INDIFESO " in persona del suo Referente p.t. CP_7 CP_8
Altro reclamato contumace
Oggetto: reclamo ex art. 283, co. 8 D. Lgs. 14/2019 avverso il decreto in proc. nr. 3/2025 emesso dal Tribunale di Trani con cui è stata respinta la domanda di accesso alla procedura di esdebitazione.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Con distinto atto il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 28 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti private rassegnate in modalità cartolare.
Fatto e diritto
1. Il reclamo in scrutinio è proposto contro il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 e ss. CCII pronunciato dal Tribunale di Trani – Sezione
Fallimentare (R. G. 3/2025), comunicato dalla Cancelleria in data 29 aprile 2024.
La reclamante ha mosso una serie di censure alla decisione invocandone l'annullamento con conseguente positivo apprezzamento dell'istanza, omologazione del piano e vittoria di spese.
2. Nessuno dei reclamati si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
3. La Corte d'Appello non è competente a decidere sul reclamo proposto.
Non sfugge al Collegio che, con precedenti pronunce, era stato dato ingresso al rimedio in scrutinio dinanzi a questo plesso giudiziario, tuttavia, la lettura sistematica degli artt. 283, co. 8 e
124 C.C.I.I., come novellati con D. Lgs. 136/2024, non consente di ritenere proponibile il reclamo dinanzi alla Corte di Appello.
Ed infatti, in forza del rinvio operato dall'attuale art. 283, co. 8 C.C.I.I. all'art. 124 C.C.I.I.
(entrambi novellati dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, come detto), il reclamo alla Corte di
Appello è proponibile solo se il provvedimento da reclamare è stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale.
Se, invece, come nella specie, il provvedimento è stato emesso dal Giudice delegato, il reclamo va proposto al Tribunale in composizione collegiale.
Tale lettura è confortata dal fatto che il previgente art. 283, co. 8, C.C.I.I. prevedeva l'opponibilità del decreto sulla domanda di esdebitazione dinanzi al Tribunale che, investitone, poteva confermarlo o revocarlo con provvedimento soggetto a reclamo ex art. 50 C.C.I.I. (arg. ex art. 283, co. 8 cit. previgente), vale a dire dinanzi alla Corte di Appello.
Scomparsa la precedente disciplina, l'attuale rinvio tra il richiamato 283, co. 8 e il 124, come novellati, non lascia spazio all'impugnazione del decreto del giudice delegato dinanzi alla Corte di Appello.
4. Circa il contenuto della decisione da adottare, nella giurisprudenza di legittimità si fronteggiano due orientamenti contrapposti.
Secondo il primo orientamento, l'erronea individuazione del plesso giudiziario competente a pagina 2 di 4 scrutinare il reclamo non consente il 'salvataggio' dell'impugnazione non potendo operare il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame a un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cd. "traslatio iudicii", dal momento che detto principio non trova applicazione in caso di incompetenza per grado, e, di conseguenza, non opera nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, o viceversa. A tale orientamento conseguirebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che quindi non potrebbe essere riassunta davanti al giudice competente (cfr. Cass. Sez. 1, 12/06/1999, n.
5814, Rv. 527373 – 01, conf. Sez. 1, Sentenza n. 18716 del 06/09/2007 (Rv. 600410 - 01) e
Sez. 3, Sentenza n. 2709 del 10/02/2005 (Rv. 581313 - 01) e, ancora, Cass. Sez. 6, 05/03/2018, n.
5092, Rv. 649140 – 01).
A tale orientamento se ne contrappone uno più recente a tenore del quale l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii” (cfr. Cass. Sez. 6, 21/07/2020, n.
15463, Rv. 658735 – 01 e, in seguito, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24870 del 2024).
L'adesione della Corte a tale secondo orientamento, di maggiore garanzia per gli interessi sottesi al reclamo, dà causa alla declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Trani, in composizione collegiale.
5. Circa il regolamento delle spese, non v'è da provvedere su quelle del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 283, co. 8, C.C.I.I. proposto da in data 28/05/2025 Parte_1 avverso il decreto del Tribunale di Trani emesso in proc. nr. 3/2025 in data 24/04/2025 e comunicato in data 29/04/2025, così provvede:
1) declina la competenza sul reclamo in favore del Tribunale di Trani;
2) assegna alle parti il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ritenuto competente;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 28 ottobre 2025
pagina 3 di 4 Il Consigliere est.
RI ZI TA
Il Presidente
RI TO
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