TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9236/2023 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Maria Amorese;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Giuseppe Castriotta;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva con propria nota del 16.09.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27.07.2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1
La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col n Bari il CP_1
14.01.2005 e che dalla loro unione erano nati i figli e , nati rispettivamente il Per_1 Per_2
25.07.2005 ed il 22.01.2008. Chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso di sé nella casa coniugale di proprietà dei coniugi su cui grava un mutuo cointestato, che venisse posto a carico del marito un contributo al mantenimento della prole di complessivi € 1.000,00 mensili (ovvero € 500,00 mensili per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'Assegno Unico Universale. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando Controparte_1 dichiararsi l'addebito della separazione a carico della moglie, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre nella casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'Assegno Unico Universale. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 22.12.2023, il Presidente F.F. , con ordinanza del 04.01.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad ambedue i genitori con suo collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale Per_2 in favore della moglie, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a decorrere da agosto 2023 a carico del padre l'onere di versare a titolo di contributo paterno per il mantenimento dei figli € 340,00 mensili (€ 170,00 per ogni figlio), oltre all'adeguamento annuale Istat, all'Assegno Unico Universale ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. Veniva emessa in data 06.02.2024 la sentenza non definitiva n. 597/2024 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 09.09.2025. All'udienza figurata del 10.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 16.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.07.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 09.09.2025;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9236/2023 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Maria Amorese;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Giuseppe Castriotta;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva con propria nota del 16.09.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27.07.2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito Controparte_1
La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col n Bari il CP_1
14.01.2005 e che dalla loro unione erano nati i figli e , nati rispettivamente il Per_1 Per_2
25.07.2005 ed il 22.01.2008. Chiedeva che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso di sé nella casa coniugale di proprietà dei coniugi su cui grava un mutuo cointestato, che venisse posto a carico del marito un contributo al mantenimento della prole di complessivi € 1.000,00 mensili (ovvero € 500,00 mensili per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'Assegno Unico Universale. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando Controparte_1 dichiararsi l'addebito della separazione a carico della moglie, l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso la madre nella casa coniugale, di regolamentare il diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'Assegno Unico Universale. All'esito della loro comparizione personale all'udienza presidenziale del 22.12.2023, il Presidente F.F. , con ordinanza del 04.01.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore ad ambedue i genitori con suo collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale Per_2 in favore della moglie, regolamentava il diritto di visita paterno e poneva a decorrere da agosto 2023 a carico del padre l'onere di versare a titolo di contributo paterno per il mantenimento dei figli € 340,00 mensili (€ 170,00 per ogni figlio), oltre all'adeguamento annuale Istat, all'Assegno Unico Universale ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. Veniva emessa in data 06.02.2024 la sentenza non definitiva n. 597/2024 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, le parti davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 09.09.2025. All'udienza figurata del 10.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 16.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.07.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 09.09.2025;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato