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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice monocratico dr.ssa Valentina Gigante, lette le note scritte tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1213/2024 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Costantino Maglione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Santa Maria Capua Vetere alla Trav. Mario Fiore, n.32; intimante
E
P.I.: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Curti (CE) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Aurora n.20°;
(intimata – contumace)
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la ditta in persona del l.r.p.t., chiedendo Parte_1 Controparte_1 convalidarsi nei riguardi di quest'ultima lo sfratto dall'immobile sito in Santa Maria C.V. alla Via
Antonino Pio s.n.c. (al Catasto al f. 5, p.lla 5468, sub 3), locatole ad uso deposito verso il pagamento di un canone mensile di euro 500,00. L'istante all'uopo ha dedotto di essere subentrato all'originario locatore da intese raggiunte nell'ambito del procedimento possessorio n. Controparte_2
r.g.a.c. 3258/2022- lamentando quindi l'omesso pagamento, da parte della conduttrice, del canone relativo alle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024.
All'udienza del 7.2.24, parte intimante ha dato atto che, successivamente alla notifica dell'atto di intimazione, l'intimata ha fatto pervenire, rispettivamente in data 4.1.24 e 12.1.24, Controparte_1 due bonifici di euro 500,00, nulla versando, tuttavia, per le competenze legali. Ha rappresentato di aver quindi domandato alla società il pagamento delle predette spese, con l'espresso avvertimento che, in difetto del pagamento entro ulteriori giorni cinque, si sarebbe provveduto ad iscrivere la causa al ruolo e a chiedere, all'udienza di prima comparizione, pronuncia di cessata materia del contendere.
La scrivente, nella contumacia dell'intimata, ha disposto il mutamento del rito, assegnando termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione nonché termine per la notifica all'intimata del provvedimento di mutamento.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata, l'intimante ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
*******
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia della società la quale, Controparte_1
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Sempre preliminarmente, si dà atto della procedibilità della domanda, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo (cfr. verbale 25.3.24).
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l'intimante dato atto dell'intervenuto pagamento della mora inizialmente contestata e non avendo lo stesso insistito per la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.
Occorre allora esprimersi, ai fini delle spese di lite, sulla soccombenza virtuale, valutando a tal fine l'accoglibilità nel merito della domanda proposta (cfr. ex plurimis, Cass. civ. 1950/2003).
In proposito, giova succintamente premettere che, ai fini della pronuncia di risoluzione, occorre un inadempimento che, avuto riguardo all'interesse della parte, non sia di scarsa importanza (art. 1455
c.c.). Tale valutazione spetta al Giudice adito, tenuto a verificare, sul piano oggettivo, se l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto nonché, su quello soggettivo, se il comportamento di entrambe le parti possa, in relazione alle particolarità del caso concreto, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Venendo al caso di specie, dalle allegazioni dell'intimante, in alcun modo smentite dall'intimato, rimasto contumace, risulta che la morosità contestata, sanata successivamente alla notifica dell'atto di intimazione (del 2.1.24), consistesse in due mensilità. Ebbene, tale inadempimento può senz'altro reputarsi grave, atteso che l'omesso pagamento di plurimi canoni alla scadenza pattuita costituisce la violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, atta ad incidere in modo apprezzabile sull'economia del rapporto (cfr. Cass. Civ. 18 marzo 2003 n. 3964).
Per quanto di ragione, stante la gravità dell'inadempimento inizialmente contestato, la domanda di risoluzione avrebbe trovato accoglimento;
pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite -di seguito liquidate in ragione del valore della causa, dell'attività processuale concretamente svolta e del tenore delle difese espletata- vanno interamente poste a carico della società intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della società in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'intimante che liquida in euro 48,50 per spese vive ed euro 420,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 10 gennaio 2025
Il giudice dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile -, nella persona del Giudice monocratico dr.ssa Valentina Gigante, lette le note scritte tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1213/2024 r.g.a.c. e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Costantino Maglione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Santa Maria Capua Vetere alla Trav. Mario Fiore, n.32; intimante
E
P.I.: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Curti (CE) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Aurora n.20°;
(intimata – contumace)
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la ditta in persona del l.r.p.t., chiedendo Parte_1 Controparte_1 convalidarsi nei riguardi di quest'ultima lo sfratto dall'immobile sito in Santa Maria C.V. alla Via
Antonino Pio s.n.c. (al Catasto al f. 5, p.lla 5468, sub 3), locatole ad uso deposito verso il pagamento di un canone mensile di euro 500,00. L'istante all'uopo ha dedotto di essere subentrato all'originario locatore da intese raggiunte nell'ambito del procedimento possessorio n. Controparte_2
r.g.a.c. 3258/2022- lamentando quindi l'omesso pagamento, da parte della conduttrice, del canone relativo alle mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024.
All'udienza del 7.2.24, parte intimante ha dato atto che, successivamente alla notifica dell'atto di intimazione, l'intimata ha fatto pervenire, rispettivamente in data 4.1.24 e 12.1.24, Controparte_1 due bonifici di euro 500,00, nulla versando, tuttavia, per le competenze legali. Ha rappresentato di aver quindi domandato alla società il pagamento delle predette spese, con l'espresso avvertimento che, in difetto del pagamento entro ulteriori giorni cinque, si sarebbe provveduto ad iscrivere la causa al ruolo e a chiedere, all'udienza di prima comparizione, pronuncia di cessata materia del contendere.
La scrivente, nella contumacia dell'intimata, ha disposto il mutamento del rito, assegnando termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione nonché termine per la notifica all'intimata del provvedimento di mutamento.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata, l'intimante ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
*******
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia della società la quale, Controparte_1
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Sempre preliminarmente, si dà atto della procedibilità della domanda, risultando correttamente esperito il procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo (cfr. verbale 25.3.24).
Ciò posto, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l'intimante dato atto dell'intervenuto pagamento della mora inizialmente contestata e non avendo lo stesso insistito per la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.
Occorre allora esprimersi, ai fini delle spese di lite, sulla soccombenza virtuale, valutando a tal fine l'accoglibilità nel merito della domanda proposta (cfr. ex plurimis, Cass. civ. 1950/2003).
In proposito, giova succintamente premettere che, ai fini della pronuncia di risoluzione, occorre un inadempimento che, avuto riguardo all'interesse della parte, non sia di scarsa importanza (art. 1455
c.c.). Tale valutazione spetta al Giudice adito, tenuto a verificare, sul piano oggettivo, se l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto nonché, su quello soggettivo, se il comportamento di entrambe le parti possa, in relazione alle particolarità del caso concreto, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Venendo al caso di specie, dalle allegazioni dell'intimante, in alcun modo smentite dall'intimato, rimasto contumace, risulta che la morosità contestata, sanata successivamente alla notifica dell'atto di intimazione (del 2.1.24), consistesse in due mensilità. Ebbene, tale inadempimento può senz'altro reputarsi grave, atteso che l'omesso pagamento di plurimi canoni alla scadenza pattuita costituisce la violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, atta ad incidere in modo apprezzabile sull'economia del rapporto (cfr. Cass. Civ. 18 marzo 2003 n. 3964).
Per quanto di ragione, stante la gravità dell'inadempimento inizialmente contestato, la domanda di risoluzione avrebbe trovato accoglimento;
pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite -di seguito liquidate in ragione del valore della causa, dell'attività processuale concretamente svolta e del tenore delle difese espletata- vanno interamente poste a carico della società intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della società in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
2) Dichiara cessata la materia del contendere;
3) Condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'intimante che liquida in euro 48,50 per spese vive ed euro 420,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 10 gennaio 2025
Il giudice dr.ssa Valentina Gigante