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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6617/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011881605 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027336528000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027777971000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230029591774000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033741703000 TARES 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006613881001 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006725986000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012498357000 RITENUTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240023698587000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/9/2025 s.r.l. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259011881605 notificata in data 28/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 172.728,87 sul presupposto di diverse cartelle di pagamento. Eccepiva: avvenuto annullamento della cartella n. 29520240038084172000 mediante sentenza 1058 del 24/2/2025; avvenuta sospensione delle cartelle nn. 29520220030280605000 notificata il 01/02/2023 per IVA 2017, 29520220033298350000 notificata il 12/12/2022 per IVA 2018, 29520230001982102000 notificata il 17/02/2023 per IRAP 2019,
29520230006409710000 notificata il 21/04/2023 per IRPEF 2018, 29520230021377955000 notificata il
23/06/2023 per IVA 2020 con ordinanza del 23/12/2024 in pendenza di giudizio n. 3633/24. Invocava la sospensione del giudizio in attesa di definizione di altro giudizio pendente avente n. 7323/24. Omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione; “mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso per genericità, estraneità dell'ufficio a precedenti giudizi, insussistenza di collegamento tra il presente giudizio e quello avente n. 7323/2024
(relativo ad altro soggetto); difetto di legittimazione passiva;
inesistenza di un obbligo di esibizione delle cartelle;
insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione evidenziando che il giudizio relativo alla cartella
29520240038084172000, definito in primo grado con sentenza 1058/25, era oggetto di appello;
inammissibilità del ricorso;
avvenuta notifica delle cartelle presupposte;
insussistenza della prescrizione.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in minima parte fondato. L'eccezione relativa alla cartella n. 29520240038084172000 deve ritenersi fondata per avvenuto riconoscimento da parte della resistente. La ricorrente assume di avere impugnato detta cartella e che la stessa sarebbe stata annullata con sentenza 1058 del 24/2/2025. Omette totalmente di produrre detta sentenza. Circostanza che indurrebbe al rigetto dell'eccezione. Tuttavia la resistente agente della riscossione ha riconosciuto la circostanza, pur affermando che la sentenza sarebbe stata oggetto di appello. L'avvenuto annullamento, ancorchè non definitivo, della cartella determina la inefficacia (temporanea) della stessa.
Talchè deve accogliersi il ricorso, limitatamente a detta pretesa.
L'eccezione relativa alle cartelle nn. 29520220030280605000, 29520220033298350000, 29520230001982102000,
29520230006409710000, 29520230021377955000 è incomprensibile, inammissibile e infondata. La ricorrente assume di avere impugnato dette cartelle (non si comprende come se al tempo stesso se ne afferma l'omessa notifica), e che le stesse sarebbero oggetto di sospensiva. La ricorrente, tuttavia, omette di dimostrare l'assunto, dal momento che non deposita nessun tipo di provvedimento idoneo a provare la circostanza. Riversa in atti copia di un'ordinanza del 11/12/2024 relativa, però, alla sospensione di una intimazione di pagamento avente n. 29520249011083337, talchè l'asserita sospensione è solo apoditticamente (oltre che confusamente) affermata. Deposita, poi, copia di una sentenza n. 216/2026 mediante la quale, peraltro per cavilli giuridici, viene annullata, espressamente, un'intimazione n.
29520249011083337, non le cartelle menzionate dal ricorrente.
Peraltro, quand'anche l'intimazione oggetto di sospensione ricomprendesse le cartelle in esame, è evidente che, come espressamente indicato in sentenza, l'annullamento concernerebbe unicamente l'intimazione ed i suoi effetti, non la pretesa tributaria e le cartelle presupposte. Sicchè la sentenza impedirebbe all'Amministrazione solo di avviare procedure esecutive sulla base dell'intimazione, ma non di emettere nuovi atti di intimazione fondati sui titoli presupposti.
Quanto alla invocazione della sospensione del giudizio in attesa di definizione di altro avente n. 7323/24, la richiesta è del tutto incomprensibile: l'esistenza di un siffatto giudizio non è documentata, come non ne è documentata la rilevanza e l'inerenza rispetto al presente giudizio.
Quanto al resto le eccezioni sono inammissibili e, comunque, infondate.
Quanto all'eccezione di difetto di procura, formulata in udienza, la stessa appare scarsamente comprensibile: la resistente ha depositato in atti valida procura rilasciata dall'Amministrazione, sicchè non si comprende cos'altro dovrebbe depositare.
Ove poi la confusa eccezione fosse diretta a contestare la circostanza che l'Amministrazione si sia avvalsa di un difensore del libero foro – prescindendosi dal fatto che non è dato comprendere quale sia l'interesse della parte ad una siffatta eccezione, deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate
Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate Riscossione), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, validamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2018; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da AD (peraltro diversa da Nominativo_2), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra AD e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità oltre che contraddittorietà. L'intimazione è stata emessa sul presupposto di 14 atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi;
peraltro in maniera assolutamente contraddittoria, dal momento che, per un verso afferma l'omessa notifica degli atti presupposti, per altro verso assume l'impugnazione di taluni atti. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv.
546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
L'eccezione, comunque, sarebbe infondata al limite della temerarietà.
L'intimazione è emessa sul presupposto di 14 cartelle. Al netto di quella n. 29520240038084172000, le cartelle intimate sono:
- 29520220030280605000 notificata il 01/02/2023;
- 29520220033298350000 notificata il 12/12/2022;
- 29520230001982102000 notificata il 17/02/2023;
- 29520230006409710000 notificata il 21/04/2023; - 29520230021377955000 notificata il 23/06/2023;
- 29520230027336528000 notificata il 14.07.2023;
- 29520230027777971000 notificata il 26.07.2023;
- 29520230029591774000 notificata il 26.09.2023;
- 29520230033741703000 notificata il 16.01.2024;
- 29520240006613881001 notificata il 13.03.2024;
- 29520240006725986000 notificata il 13.03.2024;
- 29520240012498357000 notificata il 22.04.2024;
- 29520240023698587000 notificata il 30.04.2024.
Come documentato dall'agente della riscossione (con attestazione di conformità, sebbene l'attestazione non fosse necessaria, essendo versati in atti i documenti informatici originali) le cartelle sono state notificate.
Peraltro, notificate a mezzo pec, come da files versati in atti.
Discende l'infondatezza e temerarietà dell'eccezione (generica) di omessa notifica. Discende, altresì,
l'insussistenza della eccezione di prescrizione, dal momento che, come evidente, dalla data di notifica di ciascuna cartella alla notifica dell'intimazione impugnata, nessun termine di prescrizione è decorso.
Il ricorso, pertanto, al netto di quanto sopra osservato, deve essere rigettato. In ragione della minima soccombenza reciproca (€ 30.229,84 su 172.728,87), le spese di lite vanno compensate in ragione del 20%; quanto al resto poste a carico del ricorrente, soccombente principale. Anche in ragione della temerarietà della maggior parte delle eccezioni, le spese vanno quantificate in € 8.000,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, annullando gli effetti dell'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 29520240038084172000. Rigetta, quanto al resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 20%, liquida in € 6.400,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6617/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011881605 -
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027336528000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230027777971000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230029591774000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033741703000 TARES 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006613881001 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006725986000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240012498357000 RITENUTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240023698587000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/9/2025 s.r.l. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259011881605 notificata in data 28/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 172.728,87 sul presupposto di diverse cartelle di pagamento. Eccepiva: avvenuto annullamento della cartella n. 29520240038084172000 mediante sentenza 1058 del 24/2/2025; avvenuta sospensione delle cartelle nn. 29520220030280605000 notificata il 01/02/2023 per IVA 2017, 29520220033298350000 notificata il 12/12/2022 per IVA 2018, 29520230001982102000 notificata il 17/02/2023 per IRAP 2019,
29520230006409710000 notificata il 21/04/2023 per IRPEF 2018, 29520230021377955000 notificata il
23/06/2023 per IVA 2020 con ordinanza del 23/12/2024 in pendenza di giudizio n. 3633/24. Invocava la sospensione del giudizio in attesa di definizione di altro giudizio pendente avente n. 7323/24. Omessa notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione; “mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo inammissibilità del ricorso per genericità, estraneità dell'ufficio a precedenti giudizi, insussistenza di collegamento tra il presente giudizio e quello avente n. 7323/2024
(relativo ad altro soggetto); difetto di legittimazione passiva;
inesistenza di un obbligo di esibizione delle cartelle;
insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione evidenziando che il giudizio relativo alla cartella
29520240038084172000, definito in primo grado con sentenza 1058/25, era oggetto di appello;
inammissibilità del ricorso;
avvenuta notifica delle cartelle presupposte;
insussistenza della prescrizione.
La ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in minima parte fondato. L'eccezione relativa alla cartella n. 29520240038084172000 deve ritenersi fondata per avvenuto riconoscimento da parte della resistente. La ricorrente assume di avere impugnato detta cartella e che la stessa sarebbe stata annullata con sentenza 1058 del 24/2/2025. Omette totalmente di produrre detta sentenza. Circostanza che indurrebbe al rigetto dell'eccezione. Tuttavia la resistente agente della riscossione ha riconosciuto la circostanza, pur affermando che la sentenza sarebbe stata oggetto di appello. L'avvenuto annullamento, ancorchè non definitivo, della cartella determina la inefficacia (temporanea) della stessa.
Talchè deve accogliersi il ricorso, limitatamente a detta pretesa.
L'eccezione relativa alle cartelle nn. 29520220030280605000, 29520220033298350000, 29520230001982102000,
29520230006409710000, 29520230021377955000 è incomprensibile, inammissibile e infondata. La ricorrente assume di avere impugnato dette cartelle (non si comprende come se al tempo stesso se ne afferma l'omessa notifica), e che le stesse sarebbero oggetto di sospensiva. La ricorrente, tuttavia, omette di dimostrare l'assunto, dal momento che non deposita nessun tipo di provvedimento idoneo a provare la circostanza. Riversa in atti copia di un'ordinanza del 11/12/2024 relativa, però, alla sospensione di una intimazione di pagamento avente n. 29520249011083337, talchè l'asserita sospensione è solo apoditticamente (oltre che confusamente) affermata. Deposita, poi, copia di una sentenza n. 216/2026 mediante la quale, peraltro per cavilli giuridici, viene annullata, espressamente, un'intimazione n.
29520249011083337, non le cartelle menzionate dal ricorrente.
Peraltro, quand'anche l'intimazione oggetto di sospensione ricomprendesse le cartelle in esame, è evidente che, come espressamente indicato in sentenza, l'annullamento concernerebbe unicamente l'intimazione ed i suoi effetti, non la pretesa tributaria e le cartelle presupposte. Sicchè la sentenza impedirebbe all'Amministrazione solo di avviare procedure esecutive sulla base dell'intimazione, ma non di emettere nuovi atti di intimazione fondati sui titoli presupposti.
Quanto alla invocazione della sospensione del giudizio in attesa di definizione di altro avente n. 7323/24, la richiesta è del tutto incomprensibile: l'esistenza di un siffatto giudizio non è documentata, come non ne è documentata la rilevanza e l'inerenza rispetto al presente giudizio.
Quanto al resto le eccezioni sono inammissibili e, comunque, infondate.
Quanto all'eccezione di difetto di procura, formulata in udienza, la stessa appare scarsamente comprensibile: la resistente ha depositato in atti valida procura rilasciata dall'Amministrazione, sicchè non si comprende cos'altro dovrebbe depositare.
Ove poi la confusa eccezione fosse diretta a contestare la circostanza che l'Amministrazione si sia avvalsa di un difensore del libero foro – prescindendosi dal fatto che non è dato comprendere quale sia l'interesse della parte ad una siffatta eccezione, deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate
Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate Riscossione), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, validamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2018; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da AD (peraltro diversa da Nominativo_2), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra AD e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
L'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità oltre che contraddittorietà. L'intimazione è stata emessa sul presupposto di 14 atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi;
peraltro in maniera assolutamente contraddittoria, dal momento che, per un verso afferma l'omessa notifica degli atti presupposti, per altro verso assume l'impugnazione di taluni atti. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv.
546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
L'eccezione, comunque, sarebbe infondata al limite della temerarietà.
L'intimazione è emessa sul presupposto di 14 cartelle. Al netto di quella n. 29520240038084172000, le cartelle intimate sono:
- 29520220030280605000 notificata il 01/02/2023;
- 29520220033298350000 notificata il 12/12/2022;
- 29520230001982102000 notificata il 17/02/2023;
- 29520230006409710000 notificata il 21/04/2023; - 29520230021377955000 notificata il 23/06/2023;
- 29520230027336528000 notificata il 14.07.2023;
- 29520230027777971000 notificata il 26.07.2023;
- 29520230029591774000 notificata il 26.09.2023;
- 29520230033741703000 notificata il 16.01.2024;
- 29520240006613881001 notificata il 13.03.2024;
- 29520240006725986000 notificata il 13.03.2024;
- 29520240012498357000 notificata il 22.04.2024;
- 29520240023698587000 notificata il 30.04.2024.
Come documentato dall'agente della riscossione (con attestazione di conformità, sebbene l'attestazione non fosse necessaria, essendo versati in atti i documenti informatici originali) le cartelle sono state notificate.
Peraltro, notificate a mezzo pec, come da files versati in atti.
Discende l'infondatezza e temerarietà dell'eccezione (generica) di omessa notifica. Discende, altresì,
l'insussistenza della eccezione di prescrizione, dal momento che, come evidente, dalla data di notifica di ciascuna cartella alla notifica dell'intimazione impugnata, nessun termine di prescrizione è decorso.
Il ricorso, pertanto, al netto di quanto sopra osservato, deve essere rigettato. In ragione della minima soccombenza reciproca (€ 30.229,84 su 172.728,87), le spese di lite vanno compensate in ragione del 20%; quanto al resto poste a carico del ricorrente, soccombente principale. Anche in ragione della temerarietà della maggior parte delle eccezioni, le spese vanno quantificate in € 8.000,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, annullando gli effetti dell'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 29520240038084172000. Rigetta, quanto al resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che, previa compensazione in ragione del 20%, liquida in € 6.400,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.