Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 988
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione in quanto l'agente della riscossione ha riconosciuto l'avvenuto annullamento, seppur non definitivo, della cartella presupposta.

  • Inammissibile
    Sospensione cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto inammissibile e infondata tale eccezione in quanto la ricorrente non ha fornito prova della sospensione, producendo documenti non pertinenti.

  • Inammissibile
    Omessa notifica cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile per genericità e contraddittorietà, oltre che infondata nel merito, dato che l'agente della riscossione ha documentato la notifica delle cartelle a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, dato che dalla notifica delle cartelle all'intimazione non è decorso il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio

    La Corte ha ritenuto la richiesta incomprensibile e infondata, non essendo documentata l'esistenza né la rilevanza del giudizio invocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 988
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 988
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo