Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40302/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Successivamente oggi 04/06/2025, innanzi alla dott.ssa Francesca M. Ferruta, sono comparsi:
per parte attrice/ricorrente l'avv. ROCHIRA GIUSEPPE, il quale chiede di discutere oggi la causa in quanto il giorno 30 maggio 2025 doveva subire un intervento allo
Ospedale Sant'Andrea di Roma, ragion per cui già dal giorno 28.5.2025 non poteva lasciare la Capitale.
per parte convenuta/ resistente l'avv. AMBROSINI ROBERTO il quale Ambrosini si oppone allo accoglimento della istanza in quanto non giustificato l'impedimento in quanto l'udienza di discussione era fissata il 28.5.2025, mentre l'intervento era fissato il 30.5.2025.
L'avv. Rochira precisa che già dal 22.5.2025, a causa di forti coliche renali, non poteva lasciare la Capitale.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, accoglie l'istanza e invita le parti alla discussione.
c.p.c.
Per parte opposta l'Avv. Ambrosini chiede il rigetto della opposizione si richiama alle difese in atti e ribadisce le conclusioni già rassegnate a verbale nel corso della precedente udienza.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, fissa per la lettura del Dispositivo l'odierna udienza alle ore 13.00.
Si dà atto che alle ore 12.53 l'udienza viene sospesa.
Ad ore 13.10 si riapre il verbale presenti i Procuratori delle Parti sopra indicati.
Si dà, altresì, atto della presenza all'odierna udienza dell'AUPP Dr. Alessandra
Riccardi.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40302/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sui figli di età minore
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. , Parte_3 C.F._3
nonché “in qualità di liquidatore e L.R.” della Controparte_2
(C.F.e P.I. ,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe ROCHIRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via Uberto Visconti di Modrone nr. 3;
PARTE OPPONENTE
contro (C.F. ), in persona del L.R. pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difeso dall'Avv. Roberto AMBROSINI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano via R. Gessi nr. 55;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: ricorso ex art. 668 C.P.C. Opposizione dopo la Convalida.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da p.v. della udienza in data odierna (4.6.2025) da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
Per parte opposta: come da p.v. della udienza in data odierna (4.6.2025) da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il ricorso ex art. 668 c.p.c. datato 29.10.2024 - riassegnato allo scrivente Giudice con Decreto del Presidente Dr Sammarro in data 18.12.2024 -, il
Decreto di fissazione della udienza datato 8.1.2025, il verbale delle udienze in data
3.2.2025 ed in data 28.5.2025, nonché le Ordinanze riservate emesse in data
31.3.2025 - con la quale è sata rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Ordinanza di Convalida dello Sfratto R.G. nr. 30240/2024 e cronologico nr. 8268/2024 emessa in data 11.9.2024 dal Giudice Dr Jacopo Blandini
e rigetta l'istanza di riunione della presente opposizione alla causa nr. 36100/2024 avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un contratto di comodato verbalmente concluso tra concluso tra in Parte_5
data 9.11.2023, con decorrenza 15.4.2024 e scadenza 31.7.2025 - in data 20.5.2025, in data 30.5.2025 e in data 4.6.2025, osserva: il presente procedimento è stato promosso dalla IG , in proprio, in Pt_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli di età minore e , nonché “ove occorra in qualità di liquidatore e L.R. della Pt_2 Parte_3
Società in liquidazione Giudiziale , nei confronti Parte_4
ed ha ad oggetto l' Ordinanza di Convalida dello Controparte_1
Sfratto R.G. nr. 30240/2024 e cronologico nr. 8268/2024 emessa in data 11.9.2024 dal Giudice Dr Jacopo Blandini nel procedimento promosso da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
, in persona del Curatore Dr;
[...] CP_4
tale è il provvedimento giudiziale che la parte opponente chiede di annullare, con ogni effetto e conseguenza di legge, evidenziando che l'intimazione di sfratto per morosità non le era mai stata notificata e che essa era relativa ad una asserita, ma inesistente, morosità, nonché di accertare la esistenza di un contratto verbale di comodato tra le parti sull'immobile sito in Cusago, località Monzoro, via Milano nr.
20, contratto che sarebbe stato concluso in data 9.11.2023, con decorrenza 15.4.2024
e scadenza 31.7.2025;
alla luce della documentazione prodotta dalla parte opposta, la IG
[...]
, all'epoca della udienza di convalida del 11.9.2024, era priva di poteri Pt_1
rappresentativi della Parte_4
GIUDIZIALE, atteso che Curatore di tale Società era stato nominato dal Tribunale di
Milano, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, in data 23.11.2023, il
Dr (cfr. Sentenza prodotta in atti); CP_4
pertanto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della IG è Pt_1
pienamente fondata, posto che la stessa non aveva alcun potere rappresentativo della
Società intimata;
pertanto, l'opposizione va rigettata;
stante la soccombenza, la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate in € 2.626,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 4.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta