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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/12/2024, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 667/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 03/12/2024, alle ore 12:10 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. PERUCCO PAOLO;
Parte_1 Per è presente l'avv. CARAVELLI ROSA Controparte_1 in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio.
Parte ricorrente dichiara che il conteggio è stato effettuato sulla base della Circolare n. 132/2016, all. 1 e sulle circolari in atti (all. 1 della circolare 61 del 2022). La ricorrente ha seguito le circolari prodotte per il calcolo. CP_
Parte ricorrente fa presente che il parametro non sarebbe stato stabilito dalla Circolare n. 87 per la prima volta, ma sarebbe oggetto del decreto ministeriale richiamato. La circolare sarebbe citata a conferma del corretto uso del criterio della mobilità del periodo di riferimento dalla stessa Corte di Appello di Milano, all. 15 prodotto nel ricorso. La sentenza citata richiamerebbe a correttezza del criterio la circolare n. 87 del 2023. CP_ Il Giudice chiede chiarimenti sulle sentenze prodotte da sub doc. n. 8 fasc. res.
Parte ricorrente reputa le sentenze aventi ad oggetto fatt e differenti rispetto a quanto oggetto di causa. CP_
Parte resistente avv. Caravelli, ritiene che siano state citate, le dette sentenze, per una correlazione per estendere il pri ivi esposto a tale nuova materia.
Parte ricorrente riconosce che è stato effettuato il pagamento di € 766,02 in corso di causa e riconosce che CP_ tale somma deve essere detratta dal petitum preteso come eccepito da Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BORDONE Parte_1 C.F._1
PER FELICE ( ), dall'avv. C.F._2
PERUCCO PAOLO ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di C.F._3 procura in calce all'att Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 è eletti iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 22/08/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...] respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: accertata e CP_ dichiarata l'illegittimità e/o la natura discriminatoria del ricalcolo e della liquidazione operati da a seguito e sulla base delle indicazioni di cui al parere ministeriale 2365/2021 ed al suo messaggio 1336/21, delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della ricorrente, per il periodo 1.2.2022 / CP_ 31.7.2023, condannare il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 7.652,93, ovvero della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per prestazione integrativa o, in alternativa, a titolo di risarcimento del danno e misura perequativa in conseguenza della discriminazione subita. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
ha addotto: Parte_1
- di essere stata dipendente di in amministrazione straordinaria sino alla data del Controparte_2
31.07.2023, in forza di contratto part time verticale al 75%, con la qualifica di assistente di volo;
1 - del trattamento di integrazione salariale per i giorni di sospensione dalla prestazione di lavoro, in particolare per il periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023, nei giorni indicati nel prospetto di cui al ricorso, con la precisazione che dal 15.10.2021 il collocamento in Cigs sarebbe stato a zero ore;
- dell'erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito con Decreto n. 95269 del 07.04.2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
CP_
- del tenore dell'art. 5 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 95269 e della successiva Circolare n.
132 del 14.07.2016, introduttive del parametro temporale per la quantificazione della prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 5 comma 1 lett. a) del
Decreto), consistente nella garanzia del trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario (art. 5 comma 2 del Decreto); della finalità di tale integrazione (art. 5 comma 3 del Decreto), ovvero che la retribuzione lorda complessiva sia rapportata al numero di ore o di giornate, per il personale navigante retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore subisca una decurtazione del beneficio previsto;
- del parere n. 2365 del 23.03.2021 con cui l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche CP_ Sociali considerava quanto manifestato da (e dal successivo messaggio n. 1336 del 30.03.2021), ovvero di prendere in considerazione quale periodo di riferimento ai fini del calcolo della prestazione il periodo rappresentato dai dodici mesi anteriori al gennaio 2020, escludendo dal calcolo il periodo successivo a gennaio 2020, sino alla conclusione dell'emergenza pandemica;
- del supposto recupero delle prestazioni erogate da parte dell' e dunque della decurtazione della CP_1 prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione straordinaria patita dalla ricorrente;
CP_
- della contestazione mossa alle prestazioni integrative erogate da in quanto inferiori rispetto al dovuto a seguito di un presunto ricalcolo che avrebbe omesso di considerare la sterilizzazione dei periodi di mancata prestazione di lavoro, con erronea individuazione della finestra temporale di riferimento dei
12 mesi utili a determinare la retribuzione lorda di riferimento;
- delle rispettive assenze dal lavoro per visita medica, congedo parentale, fruizione di ferie, oltre che del part time, nei dodici mesi antecedenti dicembre 2019 e negli ultimi quattro mesi dell'anno 2018; al riguardo, CP_ la ricorrente contesta che non abbia correttamente individuato la finestra temporale dei dodici mesi al fine di determinare la retribuzione lorda su cui computare la prestazione integrativa e che l'applicazione del Decreto Ministeriale e della sterilizzazione dovrebbe condurre ad un diverso periodo di riferimento
2 utile, che la stessa ravvisa nei primi 8 mesi dell'anno 2018 e nei mesi da febbraio a maggio dell'anno 2016 in quanto lavorati;
- del precedente favorevole del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 2986 del 25.09.2023, che le avrebbe riconosciuto le differenze economiche per le prestazioni integrative erogate dal 01.01.2020 al
31.01.2022; CP_
- della domanda nel presente giudizio di condanna di al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023, pari a complessivi € 7.652,93.
Ha concluso come sopra, dolendosi della illegittimità e della natura discriminatoria del ricalcolo nella CP_ liquidazione delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per il periodo 01.02.2022 – 31.07.2023 per i giorni indicati, in considerazione dello stato di maternità.
Si è ritualmente costituito in giudizio , Controparte_1 argomentando sull'inoltro dei dati retributivi effettuato da che avrebbe comportato CP_2 Controparte_3 un ricalcolo delle prestazioni a fronte della minore retribuzione oraria, pari ad € 8,42, richiamando l'art. 1 comma 132 della L. n. 234/2021 introduttivo della percentuale del 60% della retribuzione lorda di riferimento per la prestazione integrativa a carico del Fondo di Solidarietà, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma
2 del D.M. n. 95269/2016, eccependo che per il 2023 le prestazioni erogate alla ricorrente si sarebbero azzerate in forza dell'art. 1 comma 132 della L. n. 234/2021, eccependo la decurtazione dell'importo accreditato alla ricorrente pari ad € 766,02, eccependo l'entrata in vigore della Circolare n. 87/2023 che avrebbe chiarito le modalità di calcolo e sulla quale non potrebbero sorgere i dubbi interpretativi sorti con le precedenti circolari, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.04.2016 n. 95269 ha istituito il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 1)(v. doc. n. 2 fasc. ric.).
Il Fondo ha lo scopo di assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese del trasporto aereo ex art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 148/2015 (come la ricorrente) la protezione del reddito da eventi come la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa nei casi in cui opera una integrazione salariale.
Il Fondo eroga una prestazione integrativa del trattamento di CIGS (art. 5 comma 1, lett. a) tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media
3 delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario (art. 5 comma 2).
La retribuzione deve essere rapportata al numero di giornate retribuite in quel medesimo periodo (art. 5 comma 3). Per i lavoratori con part – time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa (art. 5 comma 3).
La Circolare n. 132 del 2016, oltre ad indicare i criteri operativi di presentazione delle domande per via CP_1 telematica, precisa, per quel che rileva, che (art. 5 comma 2): “i periodo di mancata prestazione (malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda) – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – saranno sterilizzati e, quindi, non entreranno nel calcolo della retribuzione media di riferimento” (v. doc. n. 3 fasc. ric.).
Il messaggio n. 1336 del 30.03.2021, su parere del Ministero del Lavoro del 30.03.2021, n. 2365, CP_1 aggiunge che, data la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello di settore, determinata dalla – al tempo- crisi pandemica, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del fondo, il cui periodo ricada, in tutto o in parte, nell'arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020. Il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato al fine dell'individuazione della retribuzione di riferimento (docc. nn. 4 e 5 fasc. ric.).
Lo scopo del Fondo, dunque, è quello di garantire ai lavoratori sospesi di percepire non meno dell'80% della retribuzione effettivamente percepita durante l'ordinario svolgimento delle abituali mansioni.
Con successivo messaggio n. 2545 del 08.07.2021 l' ha fornito indicazioni operative sulla CP_1 CP_1 procedura amministrativa per la comunicazione e l'inserimento in procedura dei dati retributivi. CP_ La Circolare n. 61 del 24.05.2022 chiarisce le modalità di comunicazione ad dei dati inerenti la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o giornate) effettivamente svolte, nonché la neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione nel periodo di riferimento (doc. n. 13 fasc. ric., paragrafo 3).
Con successiva Circolare n. 87 del 17.10.2023, con riguardo al “periodo mobile”, l'Istituto precisa che dal CP_1 primo di aprile del 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 95269/2016 sull'individuazione del periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda.
La predetta Circolare fornisce chiarimenti su quello che è il periodo utile previsto dall'art. 5, comma 2,
4 indicando che (paragrafo 2): “il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili. Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell'istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti.
Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all'ultima retribuzione utile CP_ percepita dal lavoratore” (v. doc. n. 9 fasc. .
La Circolare n. 87/2023 fa salvo quanto già previsto con la Circolare n. 132/2016 circa la finestra temporale di osservazione per le domande presentate anteriormente alla sua vigenza, confermando l'individuazione del periodo mobile a ritroso, fino a concorrenza della finestra di dodici mesi di retribuzioni mensili utili per attività di lavoro prestata.
Lo stesso Decreto Interministeriale del 2016, del resto, prevede il medesimo periodo temporale di riferimento, pari ai dodici mesi antecedenti la richiesta.
È evidente, dunque, che la retribuzione da prendere a riferimento è quella percepita “in costanza di attività lavorativa piena” e che non devono considerarsi i periodi per i quali la prestazione di lavoro è mancata “per qualsiasi ragione”.
Ciò detto, non è in contestazione che la società abbia rivolto istanza in data Controparte_4
14.01.2021 ed abbia ottenuto l'accesso alle prestazioni del Fondo per i dipendenti (compresa la ricorrente), per il periodo di riferimento oggetto del giudizio.
Non è nemmeno in contestazione che la società datrice di lavoro abbia comunicato ad i dati retributivi CP_1
CP_ per le delibere FTCG concernenti il periodo pandemico. riconosce che, in applicazione del messaggio n. 1336/2021, fu operato un ricalcolo della retribuzione lorda di riferimento e della retribuzione oraria, effetto della neutralizzazione del periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell'emergenza pandemica
(v. prospetto della memoria difensiva).
La ricorrente ha dimostrato che nel corso del periodo temporale di riferimento non ha svolto alcuna attività di lavoro per la società, sia perché in maternità, sia perché in ferie, per visita medica, come risulta altresì dalle CP_ buste paga prodotte e relativi “specchi attività personale” (doc. n. 7 e n. 8 fasc. ric.). non contesta nello specifico la circostanza ex art. 115 primo co. c.p.c., che deve ritenersi dimostrata.
Dalla neutralizzazione necessaria dei periodi di mancata prestazione lavorativa della ricorrente discende la necessità di considerare – quale periodo temporale utile per determinare la retribuzione di riferimento- i 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio dell'astensione e, quindi, il periodo settembre 2018 – dicembre 2019.
Il Tribunale di Milano ha avuto modo di pronunciarsi in precedenza sulla questione con sentenza di
5 accoglimento n. 2986/2023 (r.g. 5082/2022) resa tra le stesse parti per un periodo differente, rinviando ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. al precedente conforme dello stesso Tribunale, sentenza n.
1735/2023, pubblicata in data 17.05.2023 (cfr. doc. n. 9 fasc. ric.).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento: la sentenza del Tribunale di Milano è stata resa all'esito di un giudizio che vedeva le stesse parti e identiche questioni giuridiche (solo il periodo era differente). CP_ Altresì, ad onta di quanto addotto da la ricorrente ha applicato quanto previsto dal Decreto
Interministeriale del 2016 e poi confermato dalla recente Circolare n. 87 del 17.10.2023 riprodotta. CP_1
I precedenti giurisprudenziali di merito prodotti dall' sub doc. n. 8 (a-b-c-d-e-f-g) riguardano una CP_1 diversa fattispecie che non è chiaro che attinenza abbia con il caso di specie (trattasi di una ripetizione di indebito di prestazioni connesse a sentenze di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato).
Piuttosto, è evidente che applicando i principi espressi dalla Circolare n. 132/2016 (art. 5 comma CP_1 secondo), richiamata dalla Circolare n. 87/2023, occorre non considerare nel calcolo della retribuzione di riferimento i periodi nei quali il lavoratore non è impiegato sotto il profilo lavorativo da parte dell'azienda.
Stando al D.M. n. 95268/16 ed alla Circolare n. 132/16, i periodi nei quali la ricorrente non ha reso la prestazione di lavoro devono essere sterilizzati e non possono entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
La necessaria neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione lavorativa da parte della ricorrente nei dodici mesi precedenti il 2020, non avendo la ricorrente lavorato nell'arco temporale dal settembre del 2018 al mese di dicembre del 2019, impone di prendere in considerazione quale periodo temporale “mobile” di riferimento per il calcolo della retribuzione lorda, il periodo lavorato immediatamente precedente l'inizio dell'astensione per congedo di maternità della durata di dodici mesi, ovvero i mesi da gennaio ad agosto del
2018, pari ad otto mesi ed i primi ulteriori quattro mesi lavorati del 2016, da febbraio a maggio del 2016, la ricorrente non avendo lavorato da giugno 2016 a dicembre 2017.
Nel caso di specie, ripetesi, la ricorrente è rimasta assente per congedo di maternità come risulta dalle buste paga prodotte e come sopra esposto.
La procedura di considerazione “mobile” del periodo di riferimento di dodici mesi è del tutto coerente con l'art. 5 commi 2 e 3 del D.M. n. 95269/2016, che, infatti, nel prevedere che la prestazione integrativa della erogata dal Fondo sia tale da garantire un 80% della retribuzione lorda di riferimento, sancisce che la CP_5 retribuzione sia risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta.
La procedura è del tutto coerente con quanto confermato dallo stesso nella circolare n. 87/2023 sopra CP_1 richiamata.
6 Dunque, la domanda merita accoglimento e deve essere accertata l'erroneità della base di calcolo utilizzata da per liquidare la prestazione integrativa a carico del “Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e CP_1 del sistema aeroportuale”, in relazione al periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023. CP_ Con riferimento al conteggio, la ricorrente mostra di fare applicazione della Circolare n. 132/2016 e considera l'aumento percentuale nella misura del 73%.
La ricorrente ha determinato la retribuzione media giornaliera assumendo quale periodo “mobile” di CP_ riferimento, in ossequio alla Circolare i dodici mesi di attività lavorativa precedenti al periodo di assenza dal lavoro, ovvero febbraio – maggio del 2016 e gennaio – agosto del 2018, considerando nel computo le mensilità aggiuntive, come prevede l'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 95269/2016.
La retribuzione media giornaliera di riferimento è stata moltiplicata per i giorni di trattamento di Cigs, detraendo dall'importo così ottenuto il trattamento effettivamente erogato dal Fondo, oltre alla quota base CP_ erogata a titolo di (doc. n. 10 fasc. ric.).
Il conteggio di parte prodotto mostra di considerare l'aumento percentuale suddetto, le giornate lavorabili nel mese, le giornate di integrazione salariale. La differenza tra la prestazione integrativa erogata e quella da erogare per il periodo di riferimento (febbraio 2022 – luglio 2023) ammonta ad € 7.652,93, importo dal quale CP_ devono essere decurtati € 766,02 corrisposti da CP_ In conclusione, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo residuo di
€ 6.886,91 per il periodo 01.02.2022 – 31.07.2023, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. BORDONE ANDREA, dell'avv. PERONE
FERDINANDO FELICE, dell'avv. PERUCCO PAOLO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'erroneità della base di calcolo utilizzata da per la liquidazione delle prestazioni integrative CP_1 del “Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale” in relazione al periodo dal
01.02.2022 al 31.07.2023 e per l'effetto,
- condanna a corrispondere alla ricorrente l'importo rideterminato di € 6.886,91, oltre interessi legali CP_1
7 dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari, avv.
BORDONE, avv. PERONE, avv. PERUCCO.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
8
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 03/12/2024, alle ore 12:10 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. PERUCCO PAOLO;
Parte_1 Per è presente l'avv. CARAVELLI ROSA Controparte_1 in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio.
Parte ricorrente dichiara che il conteggio è stato effettuato sulla base della Circolare n. 132/2016, all. 1 e sulle circolari in atti (all. 1 della circolare 61 del 2022). La ricorrente ha seguito le circolari prodotte per il calcolo. CP_
Parte ricorrente fa presente che il parametro non sarebbe stato stabilito dalla Circolare n. 87 per la prima volta, ma sarebbe oggetto del decreto ministeriale richiamato. La circolare sarebbe citata a conferma del corretto uso del criterio della mobilità del periodo di riferimento dalla stessa Corte di Appello di Milano, all. 15 prodotto nel ricorso. La sentenza citata richiamerebbe a correttezza del criterio la circolare n. 87 del 2023. CP_ Il Giudice chiede chiarimenti sulle sentenze prodotte da sub doc. n. 8 fasc. res.
Parte ricorrente reputa le sentenze aventi ad oggetto fatt e differenti rispetto a quanto oggetto di causa. CP_
Parte resistente avv. Caravelli, ritiene che siano state citate, le dette sentenze, per una correlazione per estendere il pri ivi esposto a tale nuova materia.
Parte ricorrente riconosce che è stato effettuato il pagamento di € 766,02 in corso di causa e riconosce che CP_ tale somma deve essere detratta dal petitum preteso come eccepito da Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione.
Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BORDONE Parte_1 C.F._1
PER FELICE ( ), dall'avv. C.F._2
PERUCCO PAOLO ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di C.F._3 procura in calce all'att Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 è eletti iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 22/08/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...] respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: accertata e CP_ dichiarata l'illegittimità e/o la natura discriminatoria del ricalcolo e della liquidazione operati da a seguito e sulla base delle indicazioni di cui al parere ministeriale 2365/2021 ed al suo messaggio 1336/21, delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della ricorrente, per il periodo 1.2.2022 / CP_ 31.7.2023, condannare il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 7.652,93, ovvero della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per prestazione integrativa o, in alternativa, a titolo di risarcimento del danno e misura perequativa in conseguenza della discriminazione subita. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
ha addotto: Parte_1
- di essere stata dipendente di in amministrazione straordinaria sino alla data del Controparte_2
31.07.2023, in forza di contratto part time verticale al 75%, con la qualifica di assistente di volo;
1 - del trattamento di integrazione salariale per i giorni di sospensione dalla prestazione di lavoro, in particolare per il periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023, nei giorni indicati nel prospetto di cui al ricorso, con la precisazione che dal 15.10.2021 il collocamento in Cigs sarebbe stato a zero ore;
- dell'erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito con Decreto n. 95269 del 07.04.2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
CP_
- del tenore dell'art. 5 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 95269 e della successiva Circolare n.
132 del 14.07.2016, introduttive del parametro temporale per la quantificazione della prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 5 comma 1 lett. a) del
Decreto), consistente nella garanzia del trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario (art. 5 comma 2 del Decreto); della finalità di tale integrazione (art. 5 comma 3 del Decreto), ovvero che la retribuzione lorda complessiva sia rapportata al numero di ore o di giornate, per il personale navigante retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore subisca una decurtazione del beneficio previsto;
- del parere n. 2365 del 23.03.2021 con cui l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche CP_ Sociali considerava quanto manifestato da (e dal successivo messaggio n. 1336 del 30.03.2021), ovvero di prendere in considerazione quale periodo di riferimento ai fini del calcolo della prestazione il periodo rappresentato dai dodici mesi anteriori al gennaio 2020, escludendo dal calcolo il periodo successivo a gennaio 2020, sino alla conclusione dell'emergenza pandemica;
- del supposto recupero delle prestazioni erogate da parte dell' e dunque della decurtazione della CP_1 prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione straordinaria patita dalla ricorrente;
CP_
- della contestazione mossa alle prestazioni integrative erogate da in quanto inferiori rispetto al dovuto a seguito di un presunto ricalcolo che avrebbe omesso di considerare la sterilizzazione dei periodi di mancata prestazione di lavoro, con erronea individuazione della finestra temporale di riferimento dei
12 mesi utili a determinare la retribuzione lorda di riferimento;
- delle rispettive assenze dal lavoro per visita medica, congedo parentale, fruizione di ferie, oltre che del part time, nei dodici mesi antecedenti dicembre 2019 e negli ultimi quattro mesi dell'anno 2018; al riguardo, CP_ la ricorrente contesta che non abbia correttamente individuato la finestra temporale dei dodici mesi al fine di determinare la retribuzione lorda su cui computare la prestazione integrativa e che l'applicazione del Decreto Ministeriale e della sterilizzazione dovrebbe condurre ad un diverso periodo di riferimento
2 utile, che la stessa ravvisa nei primi 8 mesi dell'anno 2018 e nei mesi da febbraio a maggio dell'anno 2016 in quanto lavorati;
- del precedente favorevole del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza n. 2986 del 25.09.2023, che le avrebbe riconosciuto le differenze economiche per le prestazioni integrative erogate dal 01.01.2020 al
31.01.2022; CP_
- della domanda nel presente giudizio di condanna di al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023, pari a complessivi € 7.652,93.
Ha concluso come sopra, dolendosi della illegittimità e della natura discriminatoria del ricalcolo nella CP_ liquidazione delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per il periodo 01.02.2022 – 31.07.2023 per i giorni indicati, in considerazione dello stato di maternità.
Si è ritualmente costituito in giudizio , Controparte_1 argomentando sull'inoltro dei dati retributivi effettuato da che avrebbe comportato CP_2 Controparte_3 un ricalcolo delle prestazioni a fronte della minore retribuzione oraria, pari ad € 8,42, richiamando l'art. 1 comma 132 della L. n. 234/2021 introduttivo della percentuale del 60% della retribuzione lorda di riferimento per la prestazione integrativa a carico del Fondo di Solidarietà, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma
2 del D.M. n. 95269/2016, eccependo che per il 2023 le prestazioni erogate alla ricorrente si sarebbero azzerate in forza dell'art. 1 comma 132 della L. n. 234/2021, eccependo la decurtazione dell'importo accreditato alla ricorrente pari ad € 766,02, eccependo l'entrata in vigore della Circolare n. 87/2023 che avrebbe chiarito le modalità di calcolo e sulla quale non potrebbero sorgere i dubbi interpretativi sorti con le precedenti circolari, contestando le avverse pretese in quanto infondate, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.04.2016 n. 95269 ha istituito il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 1)(v. doc. n. 2 fasc. ric.).
Il Fondo ha lo scopo di assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese del trasporto aereo ex art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 148/2015 (come la ricorrente) la protezione del reddito da eventi come la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa nei casi in cui opera una integrazione salariale.
Il Fondo eroga una prestazione integrativa del trattamento di CIGS (art. 5 comma 1, lett. a) tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media
3 delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario (art. 5 comma 2).
La retribuzione deve essere rapportata al numero di giornate retribuite in quel medesimo periodo (art. 5 comma 3). Per i lavoratori con part – time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa (art. 5 comma 3).
La Circolare n. 132 del 2016, oltre ad indicare i criteri operativi di presentazione delle domande per via CP_1 telematica, precisa, per quel che rileva, che (art. 5 comma 2): “i periodo di mancata prestazione (malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda) – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – saranno sterilizzati e, quindi, non entreranno nel calcolo della retribuzione media di riferimento” (v. doc. n. 3 fasc. ric.).
Il messaggio n. 1336 del 30.03.2021, su parere del Ministero del Lavoro del 30.03.2021, n. 2365, CP_1 aggiunge che, data la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello di settore, determinata dalla – al tempo- crisi pandemica, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del fondo, il cui periodo ricada, in tutto o in parte, nell'arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell'emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020. Il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato al fine dell'individuazione della retribuzione di riferimento (docc. nn. 4 e 5 fasc. ric.).
Lo scopo del Fondo, dunque, è quello di garantire ai lavoratori sospesi di percepire non meno dell'80% della retribuzione effettivamente percepita durante l'ordinario svolgimento delle abituali mansioni.
Con successivo messaggio n. 2545 del 08.07.2021 l' ha fornito indicazioni operative sulla CP_1 CP_1 procedura amministrativa per la comunicazione e l'inserimento in procedura dei dati retributivi. CP_ La Circolare n. 61 del 24.05.2022 chiarisce le modalità di comunicazione ad dei dati inerenti la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o giornate) effettivamente svolte, nonché la neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione nel periodo di riferimento (doc. n. 13 fasc. ric., paragrafo 3).
Con successiva Circolare n. 87 del 17.10.2023, con riguardo al “periodo mobile”, l'Istituto precisa che dal CP_1 primo di aprile del 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 95269/2016 sull'individuazione del periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda.
La predetta Circolare fornisce chiarimenti su quello che è il periodo utile previsto dall'art. 5, comma 2,
4 indicando che (paragrafo 2): “il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili. Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell'istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti.
Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all'ultima retribuzione utile CP_ percepita dal lavoratore” (v. doc. n. 9 fasc. .
La Circolare n. 87/2023 fa salvo quanto già previsto con la Circolare n. 132/2016 circa la finestra temporale di osservazione per le domande presentate anteriormente alla sua vigenza, confermando l'individuazione del periodo mobile a ritroso, fino a concorrenza della finestra di dodici mesi di retribuzioni mensili utili per attività di lavoro prestata.
Lo stesso Decreto Interministeriale del 2016, del resto, prevede il medesimo periodo temporale di riferimento, pari ai dodici mesi antecedenti la richiesta.
È evidente, dunque, che la retribuzione da prendere a riferimento è quella percepita “in costanza di attività lavorativa piena” e che non devono considerarsi i periodi per i quali la prestazione di lavoro è mancata “per qualsiasi ragione”.
Ciò detto, non è in contestazione che la società abbia rivolto istanza in data Controparte_4
14.01.2021 ed abbia ottenuto l'accesso alle prestazioni del Fondo per i dipendenti (compresa la ricorrente), per il periodo di riferimento oggetto del giudizio.
Non è nemmeno in contestazione che la società datrice di lavoro abbia comunicato ad i dati retributivi CP_1
CP_ per le delibere FTCG concernenti il periodo pandemico. riconosce che, in applicazione del messaggio n. 1336/2021, fu operato un ricalcolo della retribuzione lorda di riferimento e della retribuzione oraria, effetto della neutralizzazione del periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell'emergenza pandemica
(v. prospetto della memoria difensiva).
La ricorrente ha dimostrato che nel corso del periodo temporale di riferimento non ha svolto alcuna attività di lavoro per la società, sia perché in maternità, sia perché in ferie, per visita medica, come risulta altresì dalle CP_ buste paga prodotte e relativi “specchi attività personale” (doc. n. 7 e n. 8 fasc. ric.). non contesta nello specifico la circostanza ex art. 115 primo co. c.p.c., che deve ritenersi dimostrata.
Dalla neutralizzazione necessaria dei periodi di mancata prestazione lavorativa della ricorrente discende la necessità di considerare – quale periodo temporale utile per determinare la retribuzione di riferimento- i 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio dell'astensione e, quindi, il periodo settembre 2018 – dicembre 2019.
Il Tribunale di Milano ha avuto modo di pronunciarsi in precedenza sulla questione con sentenza di
5 accoglimento n. 2986/2023 (r.g. 5082/2022) resa tra le stesse parti per un periodo differente, rinviando ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. al precedente conforme dello stesso Tribunale, sentenza n.
1735/2023, pubblicata in data 17.05.2023 (cfr. doc. n. 9 fasc. ric.).
Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento: la sentenza del Tribunale di Milano è stata resa all'esito di un giudizio che vedeva le stesse parti e identiche questioni giuridiche (solo il periodo era differente). CP_ Altresì, ad onta di quanto addotto da la ricorrente ha applicato quanto previsto dal Decreto
Interministeriale del 2016 e poi confermato dalla recente Circolare n. 87 del 17.10.2023 riprodotta. CP_1
I precedenti giurisprudenziali di merito prodotti dall' sub doc. n. 8 (a-b-c-d-e-f-g) riguardano una CP_1 diversa fattispecie che non è chiaro che attinenza abbia con il caso di specie (trattasi di una ripetizione di indebito di prestazioni connesse a sentenze di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato).
Piuttosto, è evidente che applicando i principi espressi dalla Circolare n. 132/2016 (art. 5 comma CP_1 secondo), richiamata dalla Circolare n. 87/2023, occorre non considerare nel calcolo della retribuzione di riferimento i periodi nei quali il lavoratore non è impiegato sotto il profilo lavorativo da parte dell'azienda.
Stando al D.M. n. 95268/16 ed alla Circolare n. 132/16, i periodi nei quali la ricorrente non ha reso la prestazione di lavoro devono essere sterilizzati e non possono entrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
La necessaria neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione lavorativa da parte della ricorrente nei dodici mesi precedenti il 2020, non avendo la ricorrente lavorato nell'arco temporale dal settembre del 2018 al mese di dicembre del 2019, impone di prendere in considerazione quale periodo temporale “mobile” di riferimento per il calcolo della retribuzione lorda, il periodo lavorato immediatamente precedente l'inizio dell'astensione per congedo di maternità della durata di dodici mesi, ovvero i mesi da gennaio ad agosto del
2018, pari ad otto mesi ed i primi ulteriori quattro mesi lavorati del 2016, da febbraio a maggio del 2016, la ricorrente non avendo lavorato da giugno 2016 a dicembre 2017.
Nel caso di specie, ripetesi, la ricorrente è rimasta assente per congedo di maternità come risulta dalle buste paga prodotte e come sopra esposto.
La procedura di considerazione “mobile” del periodo di riferimento di dodici mesi è del tutto coerente con l'art. 5 commi 2 e 3 del D.M. n. 95269/2016, che, infatti, nel prevedere che la prestazione integrativa della erogata dal Fondo sia tale da garantire un 80% della retribuzione lorda di riferimento, sancisce che la CP_5 retribuzione sia risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta.
La procedura è del tutto coerente con quanto confermato dallo stesso nella circolare n. 87/2023 sopra CP_1 richiamata.
6 Dunque, la domanda merita accoglimento e deve essere accertata l'erroneità della base di calcolo utilizzata da per liquidare la prestazione integrativa a carico del “Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e CP_1 del sistema aeroportuale”, in relazione al periodo dal 01.02.2022 al 31.07.2023. CP_ Con riferimento al conteggio, la ricorrente mostra di fare applicazione della Circolare n. 132/2016 e considera l'aumento percentuale nella misura del 73%.
La ricorrente ha determinato la retribuzione media giornaliera assumendo quale periodo “mobile” di CP_ riferimento, in ossequio alla Circolare i dodici mesi di attività lavorativa precedenti al periodo di assenza dal lavoro, ovvero febbraio – maggio del 2016 e gennaio – agosto del 2018, considerando nel computo le mensilità aggiuntive, come prevede l'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 95269/2016.
La retribuzione media giornaliera di riferimento è stata moltiplicata per i giorni di trattamento di Cigs, detraendo dall'importo così ottenuto il trattamento effettivamente erogato dal Fondo, oltre alla quota base CP_ erogata a titolo di (doc. n. 10 fasc. ric.).
Il conteggio di parte prodotto mostra di considerare l'aumento percentuale suddetto, le giornate lavorabili nel mese, le giornate di integrazione salariale. La differenza tra la prestazione integrativa erogata e quella da erogare per il periodo di riferimento (febbraio 2022 – luglio 2023) ammonta ad € 7.652,93, importo dal quale CP_ devono essere decurtati € 766,02 corrisposti da CP_ In conclusione, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'importo residuo di
€ 6.886,91 per il periodo 01.02.2022 – 31.07.2023, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. BORDONE ANDREA, dell'avv. PERONE
FERDINANDO FELICE, dell'avv. PERUCCO PAOLO, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'erroneità della base di calcolo utilizzata da per la liquidazione delle prestazioni integrative CP_1 del “Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale” in relazione al periodo dal
01.02.2022 al 31.07.2023 e per l'effetto,
- condanna a corrispondere alla ricorrente l'importo rideterminato di € 6.886,91, oltre interessi legali CP_1
7 dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari, avv.
BORDONE, avv. PERONE, avv. PERUCCO.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 3 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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