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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 9551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9551 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
n. 9839/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Stefania Starace Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmela Mariani, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Napoli, alla Piazza Garibaldi 118.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 7 dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 105 del 20/02/2023, notificato in data 25/03/2023, rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dal ricorrente indicata in epigrafe, cittadino nigeriano, e ciò in base al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sezione Napoli in data 20/03/2023.
Con ricorso depositato il 20/04/2023, la ricorrente si opponeva tempestivamente a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale, dunque, di accertare il diritto alla protezione speciale, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto questorile, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
impugnando le avverse richieste.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale resa in data 19/05/2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'esito della fase di merito;
acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 06/11/2024.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata in data 09/09/2022.
Trova applicazione il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame, non pagina 2 di 7 avendo ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n.
50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo pagina 3 di 7 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un pagina 4 di 7 lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Venendo alla disamina del caso concreto, va premesso che il diniego del Questore si pagina 5 di 7 fonda sul parere negativo emesso in data 21/02/2020 dalla Commissione Territoriale.
Quest'ultima si è pronunciata affermando l'insussistenza nella fattispecie in esame dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.Lgs. n. 286/98, non avendo il richiedente prodotto documentazione attestante una sua effettiva integrazione nel tessuto socio economico del Paese di accoglienza.
Le conclusioni rassegnate dalla Commissione nel proprio parere non risultano condivisibili alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.
Ed invero, oltre ad un risalente rapporto di lavoro nel settore dell'allevamento a far data dal 04/05/2018, il ricorrente ha dato prova di essere stato assunto presso la a far data dall'01/07/2022 (cfr. comunicazione UNILAV, CUD 2023) Controparte_3
rapporto che doveva terminare in data 31/12/2022 ma che ha avuto seguito anche nel successivo anno 2023 con proroga sino al mese di giugno 2024 (comunicazione di proroga e buste paga)
Non vi è dubbio, pertanto, che l'istante ha portato a compimento un consistente percorso di integrazione lavorativa, e dunque anche sociale, nel territorio nazionale tenuto conto del prolungato rapporto di lavoro instaurato in modo continuativo sin dal 2022 alle dipendenze della medesima società.
Tutto ciò rilevato rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i., poiché il rimpatrio violerebbe i suoi fondamentali diritti alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea
Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Soccorrono i presupposti per dichiarare compensate le spese processuali tenuto pagina 6 di 7 conto che la pronuncia si basa anche su circostanze sopravvenute all'instaurazione della lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Napoli;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, d.lgs.
286/1998, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al
Questore per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Stefania Starace Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9839 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
, nato in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Carmela Mariani, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Napoli, alla Piazza Garibaldi 118.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 7 dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 105 del 20/02/2023, notificato in data 25/03/2023, rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dal ricorrente indicata in epigrafe, cittadino nigeriano, e ciò in base al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno Sezione Napoli in data 20/03/2023.
Con ricorso depositato il 20/04/2023, la ricorrente si opponeva tempestivamente a tale decisione, censurandone il merito e affermando la sussistenza dei requisiti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Chiedeva all'adito Tribunale, dunque, di accertare il diritto alla protezione speciale, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio sulla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto questorile, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
impugnando le avverse richieste.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale resa in data 19/05/2023, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'esito della fase di merito;
acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 06/11/2024.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata in data 09/09/2022.
Trova applicazione il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, regime da applicarsi alla fattispecie in esame, non pagina 2 di 7 avendo ingresso le disposizioni del “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n.
50/2023, applicabile a tutte le istanze presentate a far data dall'11/03/2023
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo pagina 3 di 7 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un pagina 4 di 7 lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Nel caso di specie, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Venendo alla disamina del caso concreto, va premesso che il diniego del Questore si pagina 5 di 7 fonda sul parere negativo emesso in data 21/02/2020 dalla Commissione Territoriale.
Quest'ultima si è pronunciata affermando l'insussistenza nella fattispecie in esame dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.Lgs. n. 286/98, non avendo il richiedente prodotto documentazione attestante una sua effettiva integrazione nel tessuto socio economico del Paese di accoglienza.
Le conclusioni rassegnate dalla Commissione nel proprio parere non risultano condivisibili alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente.
Ed invero, oltre ad un risalente rapporto di lavoro nel settore dell'allevamento a far data dal 04/05/2018, il ricorrente ha dato prova di essere stato assunto presso la a far data dall'01/07/2022 (cfr. comunicazione UNILAV, CUD 2023) Controparte_3
rapporto che doveva terminare in data 31/12/2022 ma che ha avuto seguito anche nel successivo anno 2023 con proroga sino al mese di giugno 2024 (comunicazione di proroga e buste paga)
Non vi è dubbio, pertanto, che l'istante ha portato a compimento un consistente percorso di integrazione lavorativa, e dunque anche sociale, nel territorio nazionale tenuto conto del prolungato rapporto di lavoro instaurato in modo continuativo sin dal 2022 alle dipendenze della medesima società.
Tutto ciò rilevato rende l'istante inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. t.u.i., poiché il rimpatrio violerebbe i suoi fondamentali diritti alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea
Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
Soccorrono i presupposti per dichiarare compensate le spese processuali tenuto pagina 6 di 7 conto che la pronuncia si basa anche su circostanze sopravvenute all'instaurazione della lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Napoli;
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, d.lgs.
286/1998, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al
Questore per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente
Dott. Mario Suriano
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