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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1688/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.1697/2017 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 22.9.2017
TRA
, in persona del Sindaco p.t. con sede in Forchia (BN), alla Via Umberto I ( Parte_1
C.F. n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Zollo (C.F.: ) P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2 nato a [...] il [...] ( C.F.: rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 dall' Avv.Bernardino Noviello (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 6.11.2012 il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.144/2012 emesso dal Tribunale di Benevento-Sezione Distaccata di Airola, con cui era stato condannato al pagamento, in favore della dell'importo di euro 246.107,00 CP_1 oltre interessi e spese, per l'omesso pagamento del IV e V SAL relativi al contratto di appalto 7/2005 con riferimento alle fatture n.4 del 7.9.2010 di euro 114.495,00 oltre IVA relativa al IV SAL e n.3 del
13.9.2011 di euro 131.612,00 oltre IVA relativa al V SAL.
Deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644
c.p.c. in quanto il decreto era stato depositato il 7.6.2012 e notificato solo il 26.9.2012e nel merito Parte eccepiva che il IV non era stato pagato in quanto era risultata una irregolarità del per Pt_3
l'importo acclarato di euro 27.062,54 per contributi non versati all' , di euro 8520,20 per CP_4 contributi cassa edile ed era risultata una irregolarità nel versamento dei contributi che non era CP_5 stata ancora quantificata;
quanto al V SAL eccepiva oltre alla irregolarità contributiva, che i lavori non erano stati completati in conformità al progetto, come da nota del direttore dei lavori del 6.8.2012, per cui con nota del 9.10.2012 aveva comunicato alla l'avvio del procedimento per CP_1
l'annullamento in autotutela della determina n.37 del 20.9.2011 con cui era stato approvato il V SAL ed in data 11.10.2012 aveva provveduto all'annullamento in autotutela della determina.
Deduceva altresì la non debenza degli interessi moratori e concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la che eccepiva che il IV ed il V SAL erano stati approvati dal e CP_1 Pt_1 quindi dovevano essere pagati e che la delibera di annullamento della delibera di approvazione del V
SAL era illegittima in quanto adottata senza comunicazione dell'avvio del procedimento. In subordine chiedeva il pagamento degli importi dovuti, detratte le somme oggetto di inadempienza contributiva.
Interveniva volontariamente in giudizio la quale creditore pignorante presso il Controparte_3 terzo Comune di Forchia per i debiti della che chiedeva accertarsi l'esistenza del credito CP_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto per ottenerne l'assegnazione in sede esecutiva.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, dichiarava inefficace ex art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo, dichiarava l'esistenza dei crediti della nei confronti del pari ad euro CP_1 Parte_1
131.612,00 oltre iva ed interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo per il V SAL e pari ad euro 114.495,00 oltre IVA per il IV SAL e condannava il al pagamento della Parte_1 somma di euro 131.612,00 oltre IVA ed interessi salva l'esistenza di vincoli di natura reale.
2 In particolare dava atto che nelle more del giudizio di primo grado l'intero importo del era Pt_4 stato pagato nell'ambito di procedure esecutive presso terzi concluse con ordinanze di assegnazione, per cui accertava la sola esistenza del credito di euro 114.495,00 oltre IVA.
Quanto alla somma dovuta per il V SAL disapplicava la delibera di annullamento in autotutela ritenendola illegittima in quanto resa senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e senza fornire la prova che il tenore dell'atto sarebbe rimasto immutato ( secondo quanto previsto dall'art. 21 octies L.241/90); riteneva, altresì, che il provvedimento di approvazione del V SAL fosse stato regolarmente assunto sulla base della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori ed accettata senza riserve dalla appaltatrice e che inoltre la aveva erogato l'ultima Controparte_6 tranche del finanziamento in base alla documentazione approvata dall'ente comunale. Riteneva, altresì, che la contestazione della difformità dei lavori fosse stata genericamente allegata.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il che eccepiva di aver Parte_1 regolarmente notificato l'atto di avvio del procedimento di annullamento e che in ogni caso risultava provato dalla documentazione agli atti che il provvedimento non poteva avere contenuto diverso, poiché fondato sulla nota del direttore dei lavori che aveva convocato anche la società per un sopralluogo ed aveva accertato che i lavori eseguiti non erano conformi al progetto;
che pertanto la delibera di annullamento della delibera di approvazione del V SAL era legittima;
che l'ultima tranche del finanziamento non era stata erogata dalla in quanto non vi era il certificato di regolare CP_6 esecuzione dei lavori, il collaudo finale e la rendicontazione finale;
che anche il teste escusso aveva attestato la non conformità di alcune opere al progetto.
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione della sentenza e nel merito l'accoglimento dell'impugnazione, la riforma della sentenza appellata, vinte le spese.
Si costituiva la che eccepiva che il 9.3.2012 era stato liquidato dalla CP_1 Controparte_6 il rateo relativo al IV e V SAL sulla base della documentazione approvata dal che ogni Pt_1 verifica sulla regolarità delle opere era già stata compiuta in sede di collaudo e che pertanto la delibera di annullamento era illegittima.
Pur ritualmente citata non si costituiva la Controparte_3
Rigettata la richiesta di sospensione della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 17.6.2025 era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va dato atto che con provvedimento reso all'udienza del 10.7.2018 è stata dichiarata la contumacia della Controparte_3
Sempre in via preliminare si osserva che con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento ha dato atto della esistenza del credito pari ad euro 114.495,00 oltre IVA, dovuto a seguito della approvazione del , ed ha accertato la sussistenza del credito relativo al per l'importo di euro 131.612, Pt_4 Pt_5
00 oltre IVA ed interessi condannando il al pagamento di quest'ultima somma in Parte_1
Parte quanto la somma dovuta per il IV era già stata versata dal nell'ambito delle Parte_1 procedure esecutive presso terzi, in favore dei creditori della CP_1
L'appello verte esclusivamente sulla debenza della somma oggetto del V SAL;
pertanto, deve ritenersi che la statuizione del giudice di prime cure relativa all'accertamento della esistenza del credito di euro 114.495,00 oltre IVA per il e non oggetto di impugnazione, sia passata in giudicato. Pt_4
Quanto alla somma oggetto del V SAL, il Comune appellante afferma la legittimità della delibera dell'11.10.2012 con cui era stata revocata la delibera n.37 del 20.9.2011 che aveva approvato il V
SAL.
In particolare, deduce che l'avvio del procedimento era stato ritualmente comunicato all'appaltatrice, che in applicazione del disposto di cui all'art. 21 octies L.241/1990, anche in caso di tardiva o omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento di revoca era da ritenersi valido in quanto non avrebbe potuto avere un diverso contenuto e che le motivazioni relative alla non corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto erano sufficienti a giustificare la revoca della delibera di approvazione del V SAL.
Ha poi riferito anche che l'ultima tranche del finanziamento della non sarebbe Controparte_6 stato versato perché mancava la documentazione finale, il certificato di ultimazione dei lavori ed il collaudo delle opere.
Ad avviso della Corte, a prescindere da ogni valutazione relativa al formale rispetto delle regole del procedimento amministrativo ex art. 21 octies L.241/1990, la revoca dell'approvazione del V SAL non è giustificata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in data 6.8.2012, il direttore dei lavori avrebbe trasmesso una nota in cui comunicava che le opere eseguite non risultavano conformi al progetto.
Tale contestazione risulta generica ed anche tardiva, in quanto intervenuta molti mesi dopo l'approvazione del (avvenuta con delibera n.37 del 30.9.2011), ed è dunque da ritenersi Pt_5 inidonea a fondare il provvedimento di revoca, che ad avviso del appellante avrebbe precluso Pt_1 il pagamento del . Pt_5
4 Il non ha fornito alcuna prova della effettività del difetto di conformità delle opere al Pt_1 progetto, non avendo in primo luogo allegato ed in secondo luogo documentato quali siano i difetti delle lavorazioni eseguite ed in che termini le opere siano risultate difformi.
Anche la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 16 giugno
2016 è inidonea a fornire la prova della sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere, in quanto le affermazioni del teste escusso appaiono assolutamente generiche.
A tanto si aggiunga che, a prescindere dal mancato pagamento del rateo finale del finanziamento da parte della risulta invece approvato (circostanza incontestata tra le parti) il Controparte_6 pagamento, da parte della in favore del del terzo rateo del Controparte_6 Parte_1 finanziamento regionale, relativo proprio agli importi del V SAL.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
Quanto alla domanda relativa agli interessi di mora formulata dall'appellato con la comparsa di costituzione, va dato atto che la sentenza appellata ha statuito la debenza degli interessi legali dalla domanda monitoria e sul punto l'appellato non ha proposto appello incidentale, concludendo per il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, in favore della e liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati CP_1 dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati come modificato con D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – tenuto conto del valore della causa ( euro 246.107,00)- nell'importo di euro 7200,00 per compensi professionali ed euro 1080,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
Nulla va statuito per le spese nei confronti della stante la contumacia. Controparte_3
Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di appello promosso dal nei confronti Parte_1 della e della definitivamente pronunciando: CP_1 Controparte_3 rigetta l'appello; condanna il alla rifusione, in favore della delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro 7200,00 per compensi professionali ed euro 1080,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa;
5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 2 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1688/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.1697/2017 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 22.9.2017
TRA
, in persona del Sindaco p.t. con sede in Forchia (BN), alla Via Umberto I ( Parte_1
C.F. n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Zollo (C.F.: ) P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Dott. CP_1 P.IVA_2 CP_2 nato a [...] il [...] ( C.F.: rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 dall' Avv.Bernardino Noviello (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato il 6.11.2012 il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.144/2012 emesso dal Tribunale di Benevento-Sezione Distaccata di Airola, con cui era stato condannato al pagamento, in favore della dell'importo di euro 246.107,00 CP_1 oltre interessi e spese, per l'omesso pagamento del IV e V SAL relativi al contratto di appalto 7/2005 con riferimento alle fatture n.4 del 7.9.2010 di euro 114.495,00 oltre IVA relativa al IV SAL e n.3 del
13.9.2011 di euro 131.612,00 oltre IVA relativa al V SAL.
Deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644
c.p.c. in quanto il decreto era stato depositato il 7.6.2012 e notificato solo il 26.9.2012e nel merito Parte eccepiva che il IV non era stato pagato in quanto era risultata una irregolarità del per Pt_3
l'importo acclarato di euro 27.062,54 per contributi non versati all' , di euro 8520,20 per CP_4 contributi cassa edile ed era risultata una irregolarità nel versamento dei contributi che non era CP_5 stata ancora quantificata;
quanto al V SAL eccepiva oltre alla irregolarità contributiva, che i lavori non erano stati completati in conformità al progetto, come da nota del direttore dei lavori del 6.8.2012, per cui con nota del 9.10.2012 aveva comunicato alla l'avvio del procedimento per CP_1
l'annullamento in autotutela della determina n.37 del 20.9.2011 con cui era stato approvato il V SAL ed in data 11.10.2012 aveva provveduto all'annullamento in autotutela della determina.
Deduceva altresì la non debenza degli interessi moratori e concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la che eccepiva che il IV ed il V SAL erano stati approvati dal e CP_1 Pt_1 quindi dovevano essere pagati e che la delibera di annullamento della delibera di approvazione del V
SAL era illegittima in quanto adottata senza comunicazione dell'avvio del procedimento. In subordine chiedeva il pagamento degli importi dovuti, detratte le somme oggetto di inadempienza contributiva.
Interveniva volontariamente in giudizio la quale creditore pignorante presso il Controparte_3 terzo Comune di Forchia per i debiti della che chiedeva accertarsi l'esistenza del credito CP_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto per ottenerne l'assegnazione in sede esecutiva.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, dichiarava inefficace ex art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo, dichiarava l'esistenza dei crediti della nei confronti del pari ad euro CP_1 Parte_1
131.612,00 oltre iva ed interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo per il V SAL e pari ad euro 114.495,00 oltre IVA per il IV SAL e condannava il al pagamento della Parte_1 somma di euro 131.612,00 oltre IVA ed interessi salva l'esistenza di vincoli di natura reale.
2 In particolare dava atto che nelle more del giudizio di primo grado l'intero importo del era Pt_4 stato pagato nell'ambito di procedure esecutive presso terzi concluse con ordinanze di assegnazione, per cui accertava la sola esistenza del credito di euro 114.495,00 oltre IVA.
Quanto alla somma dovuta per il V SAL disapplicava la delibera di annullamento in autotutela ritenendola illegittima in quanto resa senza preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e senza fornire la prova che il tenore dell'atto sarebbe rimasto immutato ( secondo quanto previsto dall'art. 21 octies L.241/90); riteneva, altresì, che il provvedimento di approvazione del V SAL fosse stato regolarmente assunto sulla base della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori ed accettata senza riserve dalla appaltatrice e che inoltre la aveva erogato l'ultima Controparte_6 tranche del finanziamento in base alla documentazione approvata dall'ente comunale. Riteneva, altresì, che la contestazione della difformità dei lavori fosse stata genericamente allegata.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il che eccepiva di aver Parte_1 regolarmente notificato l'atto di avvio del procedimento di annullamento e che in ogni caso risultava provato dalla documentazione agli atti che il provvedimento non poteva avere contenuto diverso, poiché fondato sulla nota del direttore dei lavori che aveva convocato anche la società per un sopralluogo ed aveva accertato che i lavori eseguiti non erano conformi al progetto;
che pertanto la delibera di annullamento della delibera di approvazione del V SAL era legittima;
che l'ultima tranche del finanziamento non era stata erogata dalla in quanto non vi era il certificato di regolare CP_6 esecuzione dei lavori, il collaudo finale e la rendicontazione finale;
che anche il teste escusso aveva attestato la non conformità di alcune opere al progetto.
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione della sentenza e nel merito l'accoglimento dell'impugnazione, la riforma della sentenza appellata, vinte le spese.
Si costituiva la che eccepiva che il 9.3.2012 era stato liquidato dalla CP_1 Controparte_6 il rateo relativo al IV e V SAL sulla base della documentazione approvata dal che ogni Pt_1 verifica sulla regolarità delle opere era già stata compiuta in sede di collaudo e che pertanto la delibera di annullamento era illegittima.
Pur ritualmente citata non si costituiva la Controparte_3
Rigettata la richiesta di sospensione della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 17.6.2025 era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va dato atto che con provvedimento reso all'udienza del 10.7.2018 è stata dichiarata la contumacia della Controparte_3
Sempre in via preliminare si osserva che con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento ha dato atto della esistenza del credito pari ad euro 114.495,00 oltre IVA, dovuto a seguito della approvazione del , ed ha accertato la sussistenza del credito relativo al per l'importo di euro 131.612, Pt_4 Pt_5
00 oltre IVA ed interessi condannando il al pagamento di quest'ultima somma in Parte_1
Parte quanto la somma dovuta per il IV era già stata versata dal nell'ambito delle Parte_1 procedure esecutive presso terzi, in favore dei creditori della CP_1
L'appello verte esclusivamente sulla debenza della somma oggetto del V SAL;
pertanto, deve ritenersi che la statuizione del giudice di prime cure relativa all'accertamento della esistenza del credito di euro 114.495,00 oltre IVA per il e non oggetto di impugnazione, sia passata in giudicato. Pt_4
Quanto alla somma oggetto del V SAL, il Comune appellante afferma la legittimità della delibera dell'11.10.2012 con cui era stata revocata la delibera n.37 del 20.9.2011 che aveva approvato il V
SAL.
In particolare, deduce che l'avvio del procedimento era stato ritualmente comunicato all'appaltatrice, che in applicazione del disposto di cui all'art. 21 octies L.241/1990, anche in caso di tardiva o omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento di revoca era da ritenersi valido in quanto non avrebbe potuto avere un diverso contenuto e che le motivazioni relative alla non corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto erano sufficienti a giustificare la revoca della delibera di approvazione del V SAL.
Ha poi riferito anche che l'ultima tranche del finanziamento della non sarebbe Controparte_6 stato versato perché mancava la documentazione finale, il certificato di ultimazione dei lavori ed il collaudo delle opere.
Ad avviso della Corte, a prescindere da ogni valutazione relativa al formale rispetto delle regole del procedimento amministrativo ex art. 21 octies L.241/1990, la revoca dell'approvazione del V SAL non è giustificata.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in data 6.8.2012, il direttore dei lavori avrebbe trasmesso una nota in cui comunicava che le opere eseguite non risultavano conformi al progetto.
Tale contestazione risulta generica ed anche tardiva, in quanto intervenuta molti mesi dopo l'approvazione del (avvenuta con delibera n.37 del 30.9.2011), ed è dunque da ritenersi Pt_5 inidonea a fondare il provvedimento di revoca, che ad avviso del appellante avrebbe precluso Pt_1 il pagamento del . Pt_5
4 Il non ha fornito alcuna prova della effettività del difetto di conformità delle opere al Pt_1 progetto, non avendo in primo luogo allegato ed in secondo luogo documentato quali siano i difetti delle lavorazioni eseguite ed in che termini le opere siano risultate difformi.
Anche la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 16 giugno
2016 è inidonea a fornire la prova della sussistenza dei vizi e dei difetti delle opere, in quanto le affermazioni del teste escusso appaiono assolutamente generiche.
A tanto si aggiunga che, a prescindere dal mancato pagamento del rateo finale del finanziamento da parte della risulta invece approvato (circostanza incontestata tra le parti) il Controparte_6 pagamento, da parte della in favore del del terzo rateo del Controparte_6 Parte_1 finanziamento regionale, relativo proprio agli importi del V SAL.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
Quanto alla domanda relativa agli interessi di mora formulata dall'appellato con la comparsa di costituzione, va dato atto che la sentenza appellata ha statuito la debenza degli interessi legali dalla domanda monitoria e sul punto l'appellato non ha proposto appello incidentale, concludendo per il rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, in favore della e liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati CP_1 dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati come modificato con D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – tenuto conto del valore della causa ( euro 246.107,00)- nell'importo di euro 7200,00 per compensi professionali ed euro 1080,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
Nulla va statuito per le spese nei confronti della stante la contumacia. Controparte_3
Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di appello promosso dal nei confronti Parte_1 della e della definitivamente pronunciando: CP_1 Controparte_3 rigetta l'appello; condanna il alla rifusione, in favore della delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in euro 7200,00 per compensi professionali ed euro 1080,00 per spese generali di rappresentanza e di difesa;
5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 2 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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