TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/04/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10255/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.03.2025, lette le note scritte all'uopo depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 10255/2021
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Loredana Rocchetti e avv. Parte_1
Marica Pisanelli
Ricorrente
E
rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Bernardo Rinaldi e Avv. Filomena Persico
Resistente
e in persona del legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa come in atti CP_2 dall'avv. Bernardo Rinaldi e Avv. Filomena Persico
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato con mansioni di macellaio, dal 20.05.2014 al 15.01.2018, alle dipendenze della nonché, senza Controparte_1
1 soluzione di continuità e sempre con mansioni di macellaio, dal 16.01.2018 al
23.06.2020, alle dipendenze della CP_2
- di aver sempre lavorato, sia alle dipendenze della Controparte_1
che alle dipendenze della presso il
[...] CP_2
supermercato denominato CO, dapprima ubicato in NO (CE) alla via Marchesi
n. 24/30 e successivamente, a far data dalla metà del mese di luglio 2019, a seguito di chiusura della detta sede e trasferimento di tutto il personale, presso la nuova sede, denominato CO City, in NO (CE) al viale della Libertà n. 71;
- di aver svolto le medesime mansioni lavorative di macellaio e precisamente: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura, dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
- che il rapporto di lavoro cessava per dimissioni volontarie dell'istante con decorrenza dal 24.06.2020;
- che entrambe le società svolgono l'attività di distribuzione e vendita di prodotti alimentari e sono partecipate dal GN , rispettivamente socio Controparte_1
accomandatario della nonché socio e rappresentante legale della Controparte_1
CP_2
- che, durante l'intero periodo lavorativo, sia alle dipendenze della Controparte_1 che della ed anche subito dopo essere stato assunto da quest'ultima
[...] CP_2
società, ha sempre lavorato con le medesime modalità operative, svolgendo le medesime mansioni in favore del medesimo pacchetto clienti, che parimenti è transitato dalla vecchia alla nuova società senza soluzione di continuità utilizzando sempre gli stessi strumenti di lavoro, ossia i medesimi: coltelli, ceppi e taglieri, segaossi a nastro, pressa hamburger, tritacarne, affumicatore, insaccatrice manuale e impastatrice per carne ricevendo ordini e direttive sempre dal GN , Controparte_1
rispettivamente socio accomandatario della nonché socio e Controparte_1
rappresentante legale della presso lo stesso supermercato denominato CP_2
CO, con sede in NO (CE) alla via Marchesi n. 24/30, sede successivamente chiusa e trasferita, unitamente a tutto il personale, a far data dalla metà di luglio 2019 presso la nuova sede sita in NO (CE) al viale della Libertà n. 71 e tutti i dipendenti e/o collaboratori transitavano, senza soluzione di continuità, dalla Controparte_1
alla CP_2
- che sin dall'inizio del rapporto di lavoro veniva formalmente inquadrato presso entrambe le società come lavoratore part time, operaio 7° livello, pur lavorando full
2 time con ore di lavoro straordinarie quotidiane, svolgendo di fatto le mansioni di macellaio, per le quali è previsto l'inquadramento di operaio 4° livello dal C.C.N.L.
Commercio;
- che dal 20.05.2014 fino alla metà del mese di luglio 2019, ossia per tutto il periodo in cui ha svolto l'attività lavorativa presso il supermercato denominato CO sito in
NO (CE) alla via Marchesi n. 24/30, ha sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.30 nonché dalle ore 16.30 alle ore 20.30 percependo una retribuzione, inferiore a quella dovuta, pari ad euro 300,00 a settimana;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie nel mese di agosto;
- che dalla metà del mese di luglio 2019 al 23.06.2020, dopo la chiusura della vecchia sede e l'apertura della nuova sede del punto vendita in NO (CE) al viale della
Libertà n. 71, sempre denominato Supermercato CO (City), il ricorrente ha sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato e alternativamente la domenica (una domenica sì ed una domenica no) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nonché dalle ore 14.00 alle ore 20.30 percependo una retribuzione, inferiore a quella dovuta, pari ad euro 350,00 a settimana;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie nel mese di agosto;
- di non aver percepito tredicesima e quattordicesima mensilità né quanto dovuto per il lavoro straordinario prestato né il TFR;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro, sia alle dipendenze della Controparte_1
che della è sempre stato sottoposto alla direzione ed al controllo del
[...] CP_2
GN , rispettivamente socio accomandatario della Controparte_1 Controparte_1
nonché rappresentante legale e socio della ricevendo dallo stesso
[...] CP_2
ordini e direttive;
- che fin dall'inizio del rapporto lavorativo e per tutta la durata dello stesso, sia alle dipendenze della che della ha sempre dovuto Controparte_1 CP_2
giustificare eventuali assenze e/o ritardi;
Chiedeva pertanto di “
1. accertare e dichiarare che, in relazione al periodo
20.05.2014 al 23.06.2020, è sempre intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato full time, così come dedotto nella premessa del presente ricorso;
2. accertare e dichiarare, in ogni caso, in relazione al periodo 20.05.2014 al 23.06.2020, il diritto del ricorrente all'inquadramento full time nel 4° livello del C.C.N.L.
Commercio ovvero, in subordine, nel diverso livello ritenuto per legge e di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda, anche ai sensi
3 dell'art. 2112 c.c., tra la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante CP_2
p.t.; 4. conseguentemente all'accoglimento delle domande di cui ai precedenti capi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della complessiva somma, lorda di euro 143.567,17, così come quantificata negli allegati conteggi, che qui si abbiano in questa sede integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente ricorso, anche ai sensi degli art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., di cui la somma lorda di € 127.151,64 a titolo di differenze retributive, per le ore effettivamente lavorate, di 13° e 14 ° mensilità, di ferie non godute, di festività e di lavoro straordinario prestato
e non retribuito e la somma lorda di € 16.415,53 a titolo di TFR, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta dovuta per legge e di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo di CTU di cui si chiede sin d'ora la nomina, e condannare le convenute in solido tra loro, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle dette somme in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino all'effettivo saldo;
5. disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio nei limiti del provato;
6. condannare le società convenute, o chi per legge, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; 7. il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione così come per legge.”
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le società resistenti, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, e rinviata all'esito la causa per la decisione.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve in via preliminare essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalle resistenti;
al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che nel ricorso introduttivo sono chiaramente indicate sia le domande proposte che le ragioni poste a fondamento delle stesse.
Quanto al merito, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha chiesto preliminarmente di accertare l'intervenuto trasferimento di ramo d'azienda dalla Controparte_1
alla
[...] CP_2
In particolare, a sostegno di quanto affermato parte ricorrete ha dedotto che la prestazione lavorativa per le società datrici veniva effettuata con le medesime modalità
4 operative;
che presso entrambe svolgeva le medesime mansioni in favore del medesimo pacchetto clienti, che parimenti è transitato dalla vecchia alla nuova società senza soluzione di continuità; che per entrambe venivano utilizzati gli stessi strumenti di lavoro, ossia i medesimi: coltelli, ceppi e taglieri, segaossi a nastro, pressa hamburger, tritacarne, affumicatore, insaccatrice manuale e impastatrice per carne;
di aver ricevuto ordini e direttive sempre dal GN , rispettivamente socio Controparte_1
accomandatario della nonché socio e rappresentante legale della Controparte_1
presso lo stesso supermercato denominato CO, con sede in NO CP_2
(CE) alla via Marchesi n. 24/30, sede successivamente chiusa e trasferita, unitamente a tutto il personale, a far data dalla metà di luglio 2019 presso la nuova sede sita in
NO (CE) al viale della Libertà n. 71. Infine, in quanto tutti i dipendenti e/o collaboratori transitavano, senza soluzione di continuità, dalla alla Controparte_1
CP_2
Orbene, ritiene il giudicante di non poter condividere quanto dedotto da parte ricorrente, non risultando sussistenti nel caso di specie i presupposti per la applicabilità dell'art. 2112 cc.
Invero, dalle visure depositate in atti risulta che le due società condividono soltanto parte della compagine sociale in quanto il sig. è amministratore Controparte_1
unico della ed è socio accomandatario della CP_2 Controparte_1
Ancora, dalle predette visure si evince che le società hanno sedi legali differenti, nonché unità locali ubicate in diverse strade di NO, hanno diversa ragione sociale, diversa partita IVA, diversa nomenclatura, differente tipologia sociale (essendo la prima di persona, l'altra di capitali).
Inoltre, si osserva che neppure dalla istruttoria espletata è possibile desumere elementi a sostegno dell'applicabilità nel caso in esame dell'art. 2112 c.c., atteso che entrambi i testi escussi per parte ricorrente hanno fatto riferimento esclusivamente al periodo di lavoro svolto dal ricorrente per la società ovvero sino al 2018, Controparte_1 nulla deducendo quanto all'ulteriore periodo oggetto di lite, dal 2018 al 2020.
La domanda quindi non può trovare accoglimento.
Quanto alle ulteriori domande spiegate dal ricorrente nei confronti delle società resistenti, su un piano generale, si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad
5 accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta sussistente un rapporto di lavoro subordinato dal 20.05.2014 al 15.01.2018 alle dipendenze della
[...]
e dal 16.01.2018 al 23.06.2020, alle dipendenze della Controparte_1
CP_2
I punti controversi della vicenda riguardano: le mansioni, in quanto il ricorrente deduce di aver diritto ad un inquadramento diverso rispetto a quello previsto da contratto;
l'orario osservato, considerato che l'istante allega di aver lavorato per un maggior numero di ore e la mancata corresponsione delle spettanze relative, la mancata corresponsione della indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, e il TFR.
Ciò premesso, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il primo teste escusso per parte ricorrente, , ha Testimone_1 dichiarato: “indifferente; ho lavorato col ricorrente dal 2016 al 2018, lui era già lì quando sono arrivata, io sono stata assunta per aiutare lui in macelleria, era metà anno del 2016, forse ottobre, non ho avuto contenzioso con le resistenti, io sono stata poi trasferita ad altro CO, verso maggio- giugno 2018, che si trova in via Cairoli in
NO e lui è rimasto lì, adr 1: confermo, anche io, adr 2 vero, lo so perché comunque ci sentivamo anche dopo il mio trasferimento, sapevo dove era stato trasferito, adr 3 confermo, avevo le stesse mansioni sue, solo il disosso lo faceva sempre lui, adr 4 so che se ne è andato via lui, mi diceva che era troppo pesante il lavoro, gli orari, ecc, adr 5 vero adr 6 vero;
adr era lui a darci le direttive, adr 7 confermo adr 9 eravamo inquadrati come operai part time ma lavoravamo tutto il giorno, adr 10 posso rispondere dal 2016 in poi perché io ho iniziato nel 2016, come detto, l'orario era 7.30-
13.30 e poi 16-20.30, staccavamo solo per la pausa pranzo, così dal lunedì al sabato, avevamo tutti gli stessi orari, lui aveva 300 euro alla settimana, lo so perché parlavamo tra di noi, me l'ha detto lui, ci pagavano il sabato sera, in contanti, avevamo tutti una settimana di ferie all'anno tra luglio ed agosto, decisa dal sig. , non CP
abbiamo mai avuto 13esima né 14esima né tfr né straordinari, avevamo solo 100 euro a
a volte 150 euro, adr 11 per la nuova sede posso dire che il ricorrente lavorava Pt_2
a domenica alternate, oltre che dal lunedì al sabato, lo so perché ci sentivamo e me lo raccontava, il nuovo punto vendita so che era ad orario continuo ma loro facevano di pausa alternandosi ad ora di pranzo, io non ho mai lavorato lì ma mi raccontava così
6 non mi ha detto quanto percepiva, so che come prima non aveva tredicesima Pt_1
ecc. adr 12 come detto, adr 13 mai capitato permessi o assenze, anzi lui si anticipava sempre;
adr preciso che ho lavorato sino a maggio 2018 per il sig. , Controparte_1
a volte dava direttive anche la sorella di , è successo quando lui non c'era, il CP
sig. era socio col cognato, , non ricordo il cognome, era il marito CP Per_1 di sua sorella, parlo della;
nella che io sappia era l'unico socio”. CP_2 CP
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2
“indifferente; ho lavorato col sig. ero scaffalista presso la CO di via Pt_1
Marchesi, lavoravo per la il ricorrente ha lavorato un paio di anno dopo di CP
me, io ho iniziato nel 2012 e ho lavorato fino all'inizio del 2018 lì, con lui, lui lavorava ancora lì nel 2018, lui era il macellaio del supermercato, dopo sono andata a lavorare col cognato di perché si sono divisi per motivi personali, e ho CP
lavorato per in un altro supermercato, il ricorrente ha proseguito presso CP_3
la conad di viale della Libertà, lui so perché siamo rimasti in contatto, ci vedevamo dopo il lavoro con altri colleghi, lui è rimasto con , lui ha sempre fatto solo CP il macellaio, era che gli dava le direttive, l'ho visto dargli direttive, lui ha CP
utilizzato sempre gli stessi attrezzi, non sono mai andata all0'interno dopo perché non sono rimasta in buoni rapporti con , non ho mai avuto contenzioso con CP
, né con le società resistenti, l'apertura era alle 8 del mattino, noi ci CP
anticipavamo di 15 minuti circa rispetto all'orario di apertura poi chiudevamo alle
13.30 per la pausa pranzo e riaprivamo alle 16 e fino alle 20, tranne in estate quando la chiusura era alle 20.30.avevamo tutti lo stesso orario di lavoro, non facevamo turni, per un periodo è stato l'unico poi è stato affiancato da vari ragazzi che poi andavano via, lavoravamo tutti i giorni, tranne il giovedì pomeriggio, di chiusura del supermercato, e la domenica pomeriggio. Sabato con gli stessi orari che ho detto, la domenica solo la mattina, avevamo 7 giorni di ferie in estate, retribuite, il supermercato era aperto in quei giorni, andavamo in ferie a turno, l' andava in ferie pure lui Pt_1 una settimana concordata con , non prendevamo ferie durante l'anno, CP
avevamo la chiusura solo natalizia, non avevamo festivi se non Pasqua e Natale, lui aveva il pagamento ogni settimana, aveva 300 euro, era pagato il sabato sera in contanti, lo so perché ne parlavamo tra colleghi, capitava spesso che lui facesse straordinari, visto che lavorava da solo, spesso si prendeva le chiavi e apriva lui per organizzarsi il lavoro, non avevamo straordinari pagati, lui ci dava una regalia di 50 euro in sostituzione della tredicesima che ci spettava, la macelleria è vicino all'ufficio, il supermercato era molto piccolo e quindi ho visto dare i soldi al CP
7 ricorrente, era l'unico a dare i soldi e le direttive, andavo anche io alle 6 qualche volta
a fargli compagnia;
adr avv Rocchetti: preciso che non lavoravano con noi i siggri
e , non li conosco proprio;
posso dire che la Parte_3 Persona_2 CP
era di , io sapevo che era il socio di maggioranza poi so che si è separato CP
dal cognato, ed è nata la che ha continuato a gestire CP_3 CP_2
e invece la di con cui ho lavorato poi;
preciso che quando si CP Per_3 CP_3
sono sciolti non mi sono state date direttive, mi sono ritrovata a lavorare per CP_3
come me solo è passata al nuovo supermercato di ma Testimone_1 CP_3
come ho detto non abbiamo scelto noi;
il nuovo supermercato aveva attrezzi nuovi;
preciso che il vecchio supermercato in cui lavoravamo tutti è stato chiuso, e il nuovo supermercato, , aveva struttura e attrezzi nuovi. Gli altri dipendenti, diversi da me CP_2
e la , sono rimasti con ”. Tes_1 CP
Il teste escusso per parte resistente, , ha dichiarato: “indifferente; sono Testimone_3
cliente del supermercato CO che si trova in NO, non ricordo il nome della strada, si trova comunque vicino alla Pasticceria “la Grandiosa”, al momento mi sfugge il nome della strada. Mi reco circa un paio di volte alla settimana al supermercato, anche qualche volta in più, io lavoro in una logistica di alimentari, non avevo un orario preciso, dipendeva dai turni di lavoro, in genere prima di pranzo o prima di cena. Conosco il ricorrente perché ero cliente del supermercato ed andavo solo da lui a prendere la carne, chiedevo spesso di lui perché mi accontentava sempre, lo incontravo nel 2015-2018, più o meno in questi anni, non avevo giorni fissi in cui andavo, non posso ricordare i giorni precisi, non ricordo se c'era un codice comportamentale affisso nei locali per i dipendenti, ero cliente, se c'era non ci ho fatto caso, non so dire dei pagamenti, non so dire quanti dipendenti c'erano, l' era Pt_1
sempre al banco macelleria, alle volte chiamavo per chiedere se c'era l' Pt_1 perché mi piaceva come preparava la carne rispetto all'altro addetto, di cui non ricordo il nome, lui aveva dei turni e quindi chiamavo per farmi comunque preparare da lui la carne, anche se poi non c'era lui quando andavo, adr posso dire che alle volte in estate ricordo di essere andato anche verso le 20.15-20.30 ed erano ancora aperti, in inverno invece ricordo di averli trovati chiusi alla stessa ora alcune volte. Adr preciso che la strada la chiamano “via degli Americani”, non so dire il nome corretto quale sia, ci sono svincoli dell'asse mediano su questa strada. Adr preciso di essere andato anche a fare la spesa alla conad in NO vicino alla chiesa e di aver trovato l' Pt_1 preciso che all'inizio l'ho incontrato alla conad in NO vicino alla chiesa, pè
8 l'unica chiesa di NO, non ricordo però il nome della strada, poi l'ho Pt_1 trovato nella sede che ho detto sulla via degli americani”.
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la domanda relativa al superiore inquadramento, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass.
26234/2008 e Cass. 20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98;
4200/92).
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto parte ricorrente non indica le declaratorie dei livelli di inquadramento in esame, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte.
Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a riportare le mansioni di fatto svolte deducendo genericamente di aver diritto all'inquadramento nel livello IV e non specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23354/2018) secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per
9 ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado 4^ F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).- Cass. n. 8025/2003".
Ed ancora che "In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo" (Cass. 20523/2005). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano l'onere allegatorio incombente sul lavoratore che, non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)”.
Per tali ragioni, la domanda di differenze retributive legata al superiore inquadramento deve essere rigettata.
Quanto alla domanda relativa allo straordinario, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e
10 correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che all'esito della istruttoria, la domanda non possa trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate.
Per quanto riguarda poi la domanda relativa al mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Sul punto osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste.
Quanto infine all'omesso pagamento della 13ma mensilità, 14ma mensilità nonchè del
TFR, si osserva che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
11 Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, parte resistente ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente nei confronti della società e relativi CP Controparte_1
al periodo dal 20.05.2014 al 15.01.2018.
Deve ritenersi che, alla data di deposito del ricorso introduttivo, e in assenza di atti interruttivi, risulta maturata la prescrizione triennale dei crediti di 13ma e 14ma mensilità relative al suddetto periodo.
Non risulta invece maturata la prescrizione del TFR, non essendo trascorsi cinque anni tra la cessazione del rapporto di lavoro e la domanda.
La società deve pertanto essere Controparte_1
condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.135,44 a titolo di TFR.
Quanto al periodo dal 16.01.2018 al 23.06.2020 alle dipendenze della CP_2
parte resistente ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente la 13ma e la 14ma mensilità per il 2019, nonché € 525,18 quale saldo del TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, secondo il decisum, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma di € 8.135,44 a titolo di TFR;
- Rigetta per il resto;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 26.4.2025.
Si comunichi Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.03.2025, lette le note scritte all'uopo depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 10255/2021
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Loredana Rocchetti e avv. Parte_1
Marica Pisanelli
Ricorrente
E
rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Bernardo Rinaldi e Avv. Filomena Persico
Resistente
e in persona del legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa come in atti CP_2 dall'avv. Bernardo Rinaldi e Avv. Filomena Persico
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato con mansioni di macellaio, dal 20.05.2014 al 15.01.2018, alle dipendenze della nonché, senza Controparte_1
1 soluzione di continuità e sempre con mansioni di macellaio, dal 16.01.2018 al
23.06.2020, alle dipendenze della CP_2
- di aver sempre lavorato, sia alle dipendenze della Controparte_1
che alle dipendenze della presso il
[...] CP_2
supermercato denominato CO, dapprima ubicato in NO (CE) alla via Marchesi
n. 24/30 e successivamente, a far data dalla metà del mese di luglio 2019, a seguito di chiusura della detta sede e trasferimento di tutto il personale, presso la nuova sede, denominato CO City, in NO (CE) al viale della Libertà n. 71;
- di aver svolto le medesime mansioni lavorative di macellaio e precisamente: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura, dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
- che il rapporto di lavoro cessava per dimissioni volontarie dell'istante con decorrenza dal 24.06.2020;
- che entrambe le società svolgono l'attività di distribuzione e vendita di prodotti alimentari e sono partecipate dal GN , rispettivamente socio Controparte_1
accomandatario della nonché socio e rappresentante legale della Controparte_1
CP_2
- che, durante l'intero periodo lavorativo, sia alle dipendenze della Controparte_1 che della ed anche subito dopo essere stato assunto da quest'ultima
[...] CP_2
società, ha sempre lavorato con le medesime modalità operative, svolgendo le medesime mansioni in favore del medesimo pacchetto clienti, che parimenti è transitato dalla vecchia alla nuova società senza soluzione di continuità utilizzando sempre gli stessi strumenti di lavoro, ossia i medesimi: coltelli, ceppi e taglieri, segaossi a nastro, pressa hamburger, tritacarne, affumicatore, insaccatrice manuale e impastatrice per carne ricevendo ordini e direttive sempre dal GN , Controparte_1
rispettivamente socio accomandatario della nonché socio e Controparte_1
rappresentante legale della presso lo stesso supermercato denominato CP_2
CO, con sede in NO (CE) alla via Marchesi n. 24/30, sede successivamente chiusa e trasferita, unitamente a tutto il personale, a far data dalla metà di luglio 2019 presso la nuova sede sita in NO (CE) al viale della Libertà n. 71 e tutti i dipendenti e/o collaboratori transitavano, senza soluzione di continuità, dalla Controparte_1
alla CP_2
- che sin dall'inizio del rapporto di lavoro veniva formalmente inquadrato presso entrambe le società come lavoratore part time, operaio 7° livello, pur lavorando full
2 time con ore di lavoro straordinarie quotidiane, svolgendo di fatto le mansioni di macellaio, per le quali è previsto l'inquadramento di operaio 4° livello dal C.C.N.L.
Commercio;
- che dal 20.05.2014 fino alla metà del mese di luglio 2019, ossia per tutto il periodo in cui ha svolto l'attività lavorativa presso il supermercato denominato CO sito in
NO (CE) alla via Marchesi n. 24/30, ha sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.30 nonché dalle ore 16.30 alle ore 20.30 percependo una retribuzione, inferiore a quella dovuta, pari ad euro 300,00 a settimana;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie nel mese di agosto;
- che dalla metà del mese di luglio 2019 al 23.06.2020, dopo la chiusura della vecchia sede e l'apertura della nuova sede del punto vendita in NO (CE) al viale della
Libertà n. 71, sempre denominato Supermercato CO (City), il ricorrente ha sempre lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato e alternativamente la domenica (una domenica sì ed una domenica no) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nonché dalle ore 14.00 alle ore 20.30 percependo una retribuzione, inferiore a quella dovuta, pari ad euro 350,00 a settimana;
- di aver goduto di una sola settimana di ferie nel mese di agosto;
- di non aver percepito tredicesima e quattordicesima mensilità né quanto dovuto per il lavoro straordinario prestato né il TFR;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro, sia alle dipendenze della Controparte_1
che della è sempre stato sottoposto alla direzione ed al controllo del
[...] CP_2
GN , rispettivamente socio accomandatario della Controparte_1 Controparte_1
nonché rappresentante legale e socio della ricevendo dallo stesso
[...] CP_2
ordini e direttive;
- che fin dall'inizio del rapporto lavorativo e per tutta la durata dello stesso, sia alle dipendenze della che della ha sempre dovuto Controparte_1 CP_2
giustificare eventuali assenze e/o ritardi;
Chiedeva pertanto di “
1. accertare e dichiarare che, in relazione al periodo
20.05.2014 al 23.06.2020, è sempre intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato full time, così come dedotto nella premessa del presente ricorso;
2. accertare e dichiarare, in ogni caso, in relazione al periodo 20.05.2014 al 23.06.2020, il diritto del ricorrente all'inquadramento full time nel 4° livello del C.C.N.L.
Commercio ovvero, in subordine, nel diverso livello ritenuto per legge e di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda, anche ai sensi
3 dell'art. 2112 c.c., tra la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., e la in persona del legale rappresentante CP_2
p.t.; 4. conseguentemente all'accoglimento delle domande di cui ai precedenti capi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della complessiva somma, lorda di euro 143.567,17, così come quantificata negli allegati conteggi, che qui si abbiano in questa sede integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente ricorso, anche ai sensi degli art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., di cui la somma lorda di € 127.151,64 a titolo di differenze retributive, per le ore effettivamente lavorate, di 13° e 14 ° mensilità, di ferie non godute, di festività e di lavoro straordinario prestato
e non retribuito e la somma lorda di € 16.415,53 a titolo di TFR, ovvero nella diversa maggiore o minore misura ritenuta dovuta per legge e di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo di CTU di cui si chiede sin d'ora la nomina, e condannare le convenute in solido tra loro, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle dette somme in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino all'effettivo saldo;
5. disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio nei limiti del provato;
6. condannare le società convenute, o chi per legge, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; 7. il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione così come per legge.”
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le società resistenti, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, e rinviata all'esito la causa per la decisione.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve in via preliminare essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalle resistenti;
al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che nel ricorso introduttivo sono chiaramente indicate sia le domande proposte che le ragioni poste a fondamento delle stesse.
Quanto al merito, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha chiesto preliminarmente di accertare l'intervenuto trasferimento di ramo d'azienda dalla Controparte_1
alla
[...] CP_2
In particolare, a sostegno di quanto affermato parte ricorrete ha dedotto che la prestazione lavorativa per le società datrici veniva effettuata con le medesime modalità
4 operative;
che presso entrambe svolgeva le medesime mansioni in favore del medesimo pacchetto clienti, che parimenti è transitato dalla vecchia alla nuova società senza soluzione di continuità; che per entrambe venivano utilizzati gli stessi strumenti di lavoro, ossia i medesimi: coltelli, ceppi e taglieri, segaossi a nastro, pressa hamburger, tritacarne, affumicatore, insaccatrice manuale e impastatrice per carne;
di aver ricevuto ordini e direttive sempre dal GN , rispettivamente socio Controparte_1
accomandatario della nonché socio e rappresentante legale della Controparte_1
presso lo stesso supermercato denominato CO, con sede in NO CP_2
(CE) alla via Marchesi n. 24/30, sede successivamente chiusa e trasferita, unitamente a tutto il personale, a far data dalla metà di luglio 2019 presso la nuova sede sita in
NO (CE) al viale della Libertà n. 71. Infine, in quanto tutti i dipendenti e/o collaboratori transitavano, senza soluzione di continuità, dalla alla Controparte_1
CP_2
Orbene, ritiene il giudicante di non poter condividere quanto dedotto da parte ricorrente, non risultando sussistenti nel caso di specie i presupposti per la applicabilità dell'art. 2112 cc.
Invero, dalle visure depositate in atti risulta che le due società condividono soltanto parte della compagine sociale in quanto il sig. è amministratore Controparte_1
unico della ed è socio accomandatario della CP_2 Controparte_1
Ancora, dalle predette visure si evince che le società hanno sedi legali differenti, nonché unità locali ubicate in diverse strade di NO, hanno diversa ragione sociale, diversa partita IVA, diversa nomenclatura, differente tipologia sociale (essendo la prima di persona, l'altra di capitali).
Inoltre, si osserva che neppure dalla istruttoria espletata è possibile desumere elementi a sostegno dell'applicabilità nel caso in esame dell'art. 2112 c.c., atteso che entrambi i testi escussi per parte ricorrente hanno fatto riferimento esclusivamente al periodo di lavoro svolto dal ricorrente per la società ovvero sino al 2018, Controparte_1 nulla deducendo quanto all'ulteriore periodo oggetto di lite, dal 2018 al 2020.
La domanda quindi non può trovare accoglimento.
Quanto alle ulteriori domande spiegate dal ricorrente nei confronti delle società resistenti, su un piano generale, si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad
5 accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta sussistente un rapporto di lavoro subordinato dal 20.05.2014 al 15.01.2018 alle dipendenze della
[...]
e dal 16.01.2018 al 23.06.2020, alle dipendenze della Controparte_1
CP_2
I punti controversi della vicenda riguardano: le mansioni, in quanto il ricorrente deduce di aver diritto ad un inquadramento diverso rispetto a quello previsto da contratto;
l'orario osservato, considerato che l'istante allega di aver lavorato per un maggior numero di ore e la mancata corresponsione delle spettanze relative, la mancata corresponsione della indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, e il TFR.
Ciò premesso, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il primo teste escusso per parte ricorrente, , ha Testimone_1 dichiarato: “indifferente; ho lavorato col ricorrente dal 2016 al 2018, lui era già lì quando sono arrivata, io sono stata assunta per aiutare lui in macelleria, era metà anno del 2016, forse ottobre, non ho avuto contenzioso con le resistenti, io sono stata poi trasferita ad altro CO, verso maggio- giugno 2018, che si trova in via Cairoli in
NO e lui è rimasto lì, adr 1: confermo, anche io, adr 2 vero, lo so perché comunque ci sentivamo anche dopo il mio trasferimento, sapevo dove era stato trasferito, adr 3 confermo, avevo le stesse mansioni sue, solo il disosso lo faceva sempre lui, adr 4 so che se ne è andato via lui, mi diceva che era troppo pesante il lavoro, gli orari, ecc, adr 5 vero adr 6 vero;
adr era lui a darci le direttive, adr 7 confermo adr 9 eravamo inquadrati come operai part time ma lavoravamo tutto il giorno, adr 10 posso rispondere dal 2016 in poi perché io ho iniziato nel 2016, come detto, l'orario era 7.30-
13.30 e poi 16-20.30, staccavamo solo per la pausa pranzo, così dal lunedì al sabato, avevamo tutti gli stessi orari, lui aveva 300 euro alla settimana, lo so perché parlavamo tra di noi, me l'ha detto lui, ci pagavano il sabato sera, in contanti, avevamo tutti una settimana di ferie all'anno tra luglio ed agosto, decisa dal sig. , non CP
abbiamo mai avuto 13esima né 14esima né tfr né straordinari, avevamo solo 100 euro a
a volte 150 euro, adr 11 per la nuova sede posso dire che il ricorrente lavorava Pt_2
a domenica alternate, oltre che dal lunedì al sabato, lo so perché ci sentivamo e me lo raccontava, il nuovo punto vendita so che era ad orario continuo ma loro facevano di pausa alternandosi ad ora di pranzo, io non ho mai lavorato lì ma mi raccontava così
6 non mi ha detto quanto percepiva, so che come prima non aveva tredicesima Pt_1
ecc. adr 12 come detto, adr 13 mai capitato permessi o assenze, anzi lui si anticipava sempre;
adr preciso che ho lavorato sino a maggio 2018 per il sig. , Controparte_1
a volte dava direttive anche la sorella di , è successo quando lui non c'era, il CP
sig. era socio col cognato, , non ricordo il cognome, era il marito CP Per_1 di sua sorella, parlo della;
nella che io sappia era l'unico socio”. CP_2 CP
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_2
“indifferente; ho lavorato col sig. ero scaffalista presso la CO di via Pt_1
Marchesi, lavoravo per la il ricorrente ha lavorato un paio di anno dopo di CP
me, io ho iniziato nel 2012 e ho lavorato fino all'inizio del 2018 lì, con lui, lui lavorava ancora lì nel 2018, lui era il macellaio del supermercato, dopo sono andata a lavorare col cognato di perché si sono divisi per motivi personali, e ho CP
lavorato per in un altro supermercato, il ricorrente ha proseguito presso CP_3
la conad di viale della Libertà, lui so perché siamo rimasti in contatto, ci vedevamo dopo il lavoro con altri colleghi, lui è rimasto con , lui ha sempre fatto solo CP il macellaio, era che gli dava le direttive, l'ho visto dargli direttive, lui ha CP
utilizzato sempre gli stessi attrezzi, non sono mai andata all0'interno dopo perché non sono rimasta in buoni rapporti con , non ho mai avuto contenzioso con CP
, né con le società resistenti, l'apertura era alle 8 del mattino, noi ci CP
anticipavamo di 15 minuti circa rispetto all'orario di apertura poi chiudevamo alle
13.30 per la pausa pranzo e riaprivamo alle 16 e fino alle 20, tranne in estate quando la chiusura era alle 20.30.avevamo tutti lo stesso orario di lavoro, non facevamo turni, per un periodo è stato l'unico poi è stato affiancato da vari ragazzi che poi andavano via, lavoravamo tutti i giorni, tranne il giovedì pomeriggio, di chiusura del supermercato, e la domenica pomeriggio. Sabato con gli stessi orari che ho detto, la domenica solo la mattina, avevamo 7 giorni di ferie in estate, retribuite, il supermercato era aperto in quei giorni, andavamo in ferie a turno, l' andava in ferie pure lui Pt_1 una settimana concordata con , non prendevamo ferie durante l'anno, CP
avevamo la chiusura solo natalizia, non avevamo festivi se non Pasqua e Natale, lui aveva il pagamento ogni settimana, aveva 300 euro, era pagato il sabato sera in contanti, lo so perché ne parlavamo tra colleghi, capitava spesso che lui facesse straordinari, visto che lavorava da solo, spesso si prendeva le chiavi e apriva lui per organizzarsi il lavoro, non avevamo straordinari pagati, lui ci dava una regalia di 50 euro in sostituzione della tredicesima che ci spettava, la macelleria è vicino all'ufficio, il supermercato era molto piccolo e quindi ho visto dare i soldi al CP
7 ricorrente, era l'unico a dare i soldi e le direttive, andavo anche io alle 6 qualche volta
a fargli compagnia;
adr avv Rocchetti: preciso che non lavoravano con noi i siggri
e , non li conosco proprio;
posso dire che la Parte_3 Persona_2 CP
era di , io sapevo che era il socio di maggioranza poi so che si è separato CP
dal cognato, ed è nata la che ha continuato a gestire CP_3 CP_2
e invece la di con cui ho lavorato poi;
preciso che quando si CP Per_3 CP_3
sono sciolti non mi sono state date direttive, mi sono ritrovata a lavorare per CP_3
come me solo è passata al nuovo supermercato di ma Testimone_1 CP_3
come ho detto non abbiamo scelto noi;
il nuovo supermercato aveva attrezzi nuovi;
preciso che il vecchio supermercato in cui lavoravamo tutti è stato chiuso, e il nuovo supermercato, , aveva struttura e attrezzi nuovi. Gli altri dipendenti, diversi da me CP_2
e la , sono rimasti con ”. Tes_1 CP
Il teste escusso per parte resistente, , ha dichiarato: “indifferente; sono Testimone_3
cliente del supermercato CO che si trova in NO, non ricordo il nome della strada, si trova comunque vicino alla Pasticceria “la Grandiosa”, al momento mi sfugge il nome della strada. Mi reco circa un paio di volte alla settimana al supermercato, anche qualche volta in più, io lavoro in una logistica di alimentari, non avevo un orario preciso, dipendeva dai turni di lavoro, in genere prima di pranzo o prima di cena. Conosco il ricorrente perché ero cliente del supermercato ed andavo solo da lui a prendere la carne, chiedevo spesso di lui perché mi accontentava sempre, lo incontravo nel 2015-2018, più o meno in questi anni, non avevo giorni fissi in cui andavo, non posso ricordare i giorni precisi, non ricordo se c'era un codice comportamentale affisso nei locali per i dipendenti, ero cliente, se c'era non ci ho fatto caso, non so dire dei pagamenti, non so dire quanti dipendenti c'erano, l' era Pt_1
sempre al banco macelleria, alle volte chiamavo per chiedere se c'era l' Pt_1 perché mi piaceva come preparava la carne rispetto all'altro addetto, di cui non ricordo il nome, lui aveva dei turni e quindi chiamavo per farmi comunque preparare da lui la carne, anche se poi non c'era lui quando andavo, adr posso dire che alle volte in estate ricordo di essere andato anche verso le 20.15-20.30 ed erano ancora aperti, in inverno invece ricordo di averli trovati chiusi alla stessa ora alcune volte. Adr preciso che la strada la chiamano “via degli Americani”, non so dire il nome corretto quale sia, ci sono svincoli dell'asse mediano su questa strada. Adr preciso di essere andato anche a fare la spesa alla conad in NO vicino alla chiesa e di aver trovato l' Pt_1 preciso che all'inizio l'ho incontrato alla conad in NO vicino alla chiesa, pè
8 l'unica chiesa di NO, non ricordo però il nome della strada, poi l'ho Pt_1 trovato nella sede che ho detto sulla via degli americani”.
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la domanda relativa al superiore inquadramento, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass.
26234/2008 e Cass. 20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98;
4200/92).
Nel caso in esame, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in quanto parte ricorrente non indica le declaratorie dei livelli di inquadramento in esame, non procede alla comparazione tra il livello di formale inquadramento ed il livello superiore e non ha specificamente indicato il quid pluris che caratterizza quest'ultimo rispetto al livello di formale inquadramento e delle ragioni della sussumibilità in esso delle mansioni in concreto svolte.
Nel ricorso, infatti, parte ricorrente si limita a riportare le mansioni di fatto svolte deducendo genericamente di aver diritto all'inquadramento nel livello IV e non specifica per quali ragioni le mansioni svolte de facto, peraltro genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23354/2018) secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per
9 ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado 4^ F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto).- Cass. n. 8025/2003".
Ed ancora che "In tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 c.c.), in applicazione dei principi generali sul regime probatorio in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento. Ove sia assolutamente carente l'allegazione degli elementi di fatto circa l'inesatto adempimento, tale carenza, assumendo carattere pregiudiziale, fa sì che neppure possa censurarsi in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo" (Cass. 20523/2005). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, evidenziano l'onere allegatorio incombente sul lavoratore che, non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)”.
Per tali ragioni, la domanda di differenze retributive legata al superiore inquadramento deve essere rigettata.
Quanto alla domanda relativa allo straordinario, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e
10 correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che all'esito della istruttoria, la domanda non possa trovare accoglimento, non avendo parte ricorrente fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate.
Per quanto riguarda poi la domanda relativa al mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Sul punto osserva il Tribunale che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste.
Quanto infine all'omesso pagamento della 13ma mensilità, 14ma mensilità nonchè del
TFR, si osserva che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
11 Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, parte resistente ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente nei confronti della società e relativi CP Controparte_1
al periodo dal 20.05.2014 al 15.01.2018.
Deve ritenersi che, alla data di deposito del ricorso introduttivo, e in assenza di atti interruttivi, risulta maturata la prescrizione triennale dei crediti di 13ma e 14ma mensilità relative al suddetto periodo.
Non risulta invece maturata la prescrizione del TFR, non essendo trascorsi cinque anni tra la cessazione del rapporto di lavoro e la domanda.
La società deve pertanto essere Controparte_1
condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.135,44 a titolo di TFR.
Quanto al periodo dal 16.01.2018 al 23.06.2020 alle dipendenze della CP_2
parte resistente ha dato prova di aver corrisposto al ricorrente la 13ma e la 14ma mensilità per il 2019, nonché € 525,18 quale saldo del TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, secondo il decisum, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1
corrispondere al ricorrente la somma di € 8.135,44 a titolo di TFR;
- Rigetta per il resto;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.695,00 per compensi, oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 26.4.2025.
Si comunichi Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
12