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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 4159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 4159 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso
[...]
l'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, , nato a [...] il [...], Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il ripristino del diritto all'indennizzo in rendita CP_2
siccome ridotto dal 47 %, già in godimento, al 35 % all'esito del procedimento di revisione conclusosi il 29 aprile 2022.
Fissata l'udienza di discussione, l' convenuto si è costituito ed ha concluso per il rigetto CP_1
del ricorso, dovendosi confermare la valutazione effettuata dai propri sanitari quanto alla riduzione dell'entità del danno correlato alle tecnopatie ed agli infortuni pregressi.
1 Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e debito studio Persona_1
dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 30 novembre 2024.
Tali argomentazioni, da intendersi qui integralmente richiamate, possono essere condivise siccome adeguatamente motivate sulla base della documentazione in atti e degli esiti della visita medico legale effettuata in sede peritale (peraltro esenti da rilievi critici ad opera delle parti e/o dei rispettivi consulenti).
Il dr. ha, in particolare, così concluso il suo elaborato peritale: Per_1
Il Sig. presenta “Deficit statico-dinamico della colonna lombosacrale con Parte_1
sofferenza radicolare su base spondilodiscoartrosica;
Tendinopatia inserzionale sovraspinato spalla destra e sinistra;
Epicondilite da tendinopatia inserzionale gomito destro e sinistro;
Deficit funzionale pollice destro e cicatrice polso destro;
Accorciamento e disassamento della gamba destra, lieve instabilità del ginocchio destro con ipomiotrofia satellite in esiti frattura gamba destra con presenza di vaste cicatrici distrofiche e discromiche a seguito dei quali ha riportato menomazioni dell'integrità psico-fisica valutabili nel 45% (quarantacinquepercento).
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al ripristino del maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un (maggior) danno biologico pari al 45 % a decorrere dalla disposta revisione.
L' deve perciò essere condannato al pagamento della rendita commisurata al maggior CP_2
danno accertato nella misura sopra descritta con decorrenza di legge dalla data disposta revisione, con interessi o con la rivalutazione monetaria ove più favorevole, decorrenti nei termini di legge, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto già eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le affezioni e/o lesioni pregresse.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/6, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, e per la parte restante restano a carico della parte convenuta e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con applicazione di valori prossimi a quelli minimi dello scaglione di valore di riferimento (ossia quello per gli importi fino a 52.000,00 euro) per le cause previdenziali
(assimilabili a quella in disamina), stante la limitata complessità della controversia, la sostanziale assenza di una fase istruttoria.
Spese di c.t.u. a carico dell' come liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
2 1. Dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno Parte_1
biologico del 45 % con decorrenza di legge dalla data della disposta revisione;
2. Condanna l' al pagamento della differenza tra i ratei scaduti e gli importi CP_2
eventualmente già erogati al ricorrente per le affezioni e gli infortuni già indennizzati, con gli accessori di legge come da parte motiva cui si rinvia;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in euro CP_2
4.000,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre accessori di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei difensori antistatari.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, come liquidate in CP_2
separato decreto.
Così deciso in Cagliari l'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 4159 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, presso
[...]
l'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023, , nato a [...] il [...], Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il ripristino del diritto all'indennizzo in rendita CP_2
siccome ridotto dal 47 %, già in godimento, al 35 % all'esito del procedimento di revisione conclusosi il 29 aprile 2022.
Fissata l'udienza di discussione, l' convenuto si è costituito ed ha concluso per il rigetto CP_1
del ricorso, dovendosi confermare la valutazione effettuata dai propri sanitari quanto alla riduzione dell'entità del danno correlato alle tecnopatie ed agli infortuni pregressi.
1 Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e debito studio Persona_1
dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 30 novembre 2024.
Tali argomentazioni, da intendersi qui integralmente richiamate, possono essere condivise siccome adeguatamente motivate sulla base della documentazione in atti e degli esiti della visita medico legale effettuata in sede peritale (peraltro esenti da rilievi critici ad opera delle parti e/o dei rispettivi consulenti).
Il dr. ha, in particolare, così concluso il suo elaborato peritale: Per_1
Il Sig. presenta “Deficit statico-dinamico della colonna lombosacrale con Parte_1
sofferenza radicolare su base spondilodiscoartrosica;
Tendinopatia inserzionale sovraspinato spalla destra e sinistra;
Epicondilite da tendinopatia inserzionale gomito destro e sinistro;
Deficit funzionale pollice destro e cicatrice polso destro;
Accorciamento e disassamento della gamba destra, lieve instabilità del ginocchio destro con ipomiotrofia satellite in esiti frattura gamba destra con presenza di vaste cicatrici distrofiche e discromiche a seguito dei quali ha riportato menomazioni dell'integrità psico-fisica valutabili nel 45% (quarantacinquepercento).
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto al ripristino del maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un (maggior) danno biologico pari al 45 % a decorrere dalla disposta revisione.
L' deve perciò essere condannato al pagamento della rendita commisurata al maggior CP_2
danno accertato nella misura sopra descritta con decorrenza di legge dalla data disposta revisione, con interessi o con la rivalutazione monetaria ove più favorevole, decorrenti nei termini di legge, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto già eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le affezioni e/o lesioni pregresse.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione di 1/6, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, e per la parte restante restano a carico della parte convenuta e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 con applicazione di valori prossimi a quelli minimi dello scaglione di valore di riferimento (ossia quello per gli importi fino a 52.000,00 euro) per le cause previdenziali
(assimilabili a quella in disamina), stante la limitata complessità della controversia, la sostanziale assenza di una fase istruttoria.
Spese di c.t.u. a carico dell' come liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
2 1. Dichiara che ha diritto di percepire una rendita commisurata ad un danno Parte_1
biologico del 45 % con decorrenza di legge dalla data della disposta revisione;
2. Condanna l' al pagamento della differenza tra i ratei scaduti e gli importi CP_2
eventualmente già erogati al ricorrente per le affezioni e gli infortuni già indennizzati, con gli accessori di legge come da parte motiva cui si rinvia;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in euro CP_2
4.000,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre accessori di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei difensori antistatari.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, come liquidate in CP_2
separato decreto.
Così deciso in Cagliari l'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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