TAR Roma, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 4159
TAR
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio di anonimato nella prova pratica

    Il Collegio ritiene la censura infondata, dato il carattere pratico della prova, finalizzata all'accertamento tecnico-pratico-professionale della candidata, e non ad un elaborato scritto astratto. La giurisprudenza ha confermato che una prova pratica può essere svolta anche in forma scritta, purché il suo contenuto sia volto a valutare la capacità di assumere comportamenti concreti.

  • Rigettato
    Somministrazione di una traccia non rientrante nel programma concorsuale (Turismo Emozionale)

    L'assunto è infondato. Il 'Turismo Emozionale', pur non essendo espressamente menzionato, rientra trasversalmente nei nuclei tematici richiesti, in quanto si riferisce a un'esperienza di viaggio che coinvolge il turista a livello emotivo, creando una connessione profonda con la destinazione. Tale argomento è presente nei testi di studio e in precedenti concorsi, dimostrando la sua attinenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 4159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4159
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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