Ordinanza collegiale 27 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16359 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
-del Decreto Direttoriale recante n. 0001666 ed allegato elenco, pubblicato in data 24 ottobre 2022, emesso dal Direttore Generale presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IV Personale Scolastico, Formazione del Personale, Innovazione Tecnologica nelle Scuole) - di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (innovato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022), classe di concorso B019 (Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera), per le Regioni Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
-dell'esito della prova pratica del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (e successive integrazioni) per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per posto comune (CLASSE B019), gestita dalla regione Lazio;
-dell'esito della prova orale (nel cui ambito rientra anche la prova pratica) del «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23», classe di concorso B019, gestita dalla regione Lazio;
-del punteggio numerico assegnato alla concorrente, in esito alle prove ut supra;
-dei quesiti di prova orale incentrati sul "Turismo Emozionale", fuori programma rispetto a quanto prescritto dall'Allegato A di cui alla lex specialis;
-dei verbali di valutazione, dagli estremi non conosciuti, delle prove pratica/orale sostenute;
-ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento delle prove orali/pratiche, nella parte in cui possano interpretarsi quali lesive degli interessi dell'aspirante al ruolo;
-ove occorra e per quanto di interesse, del bando relativo al «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 05 gennaio 2022 n. 23»;
- del riscontro negativo pervenuto, a mezzo – pec in data 20.12.2022, protoc. 50436 del 20-12-2022, a seguito di richiesta di ostensione dei nominativi di parte controinteressata (accesso agli atti a mezzo pec);
-di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, anche potenzialmente ostativo agli interessi della ricorrente.
Trattasi di provvedimenti lesivi in quanto - in violazione del diritto ad una valutazione “effettivamente meritocratica” e, con specifico riferimento “alla prova concorsuale pratica”, del principio di anonimato - hanno precluso l'avanzamento concorsuale.
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE:
Del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di merito dei vincitori, ovvero a essere ammessa ad una nuova sessione suppletiva di prova pratica/orale di fronte a commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, docente della scuola secondaria, ha partecipato, per la classe di insegnamento B019, al Concorso nazionale ordinario di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 (successivamente innovato dal Decreto Ministeriale n. 326 del 09 novembre 2021), indirizzando la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Ha, quindi, sostenuto, in data 05 luglio 2022, la prova pratica, consistente nella realizzazione, con elaborato scritto, di un piano di promozione e vendita di un prodotto turistico in base ai dati forniti dalla Commissione. L’istante ha riportato, al termine delle espletate prove (pratica e orale), il punteggio pari a 67/100 (voto per la prova pratica pari a 68, per la prova orale 66; media delle due prove 67/100), così collocandosi sotto la soglia d’idoneità, pari a 70/100.
La ricorrente insorge, quindi, avverso i risultati della prova, ed i provvedimenti conseguenti di approvazione della graduatoria concorsuale: lo svolgimento della prova pratica si sarebbe caratterizzato da gravi irregolarità, consistenti nella violazione del principio dell’anonimato e segretezza delle prove concorsuali; sarebbe poi stata somministrata, ai candidati, nel corso della prova orale, una traccia non rientrante tra le materie di esame.
In particolare, terminata la sessione d’esame dedicata alla prova pratica, di durata pari a 6 ore, veniva imposto, ai candidati, di inserire il proprio nome e cognome sia sulla copia cartacea dell’elaborato che sul file salvato al pc; veniva, inoltre, estratta, come prova orale, una lezione simulata sulla tematica del "turismo emozionale”, argomento “non rientrante nel programma concorsuale di cui all’Allegato A (in particolare pagina 196 di cui all’allegato 5, dove, con riferimento alla classe B019, si fa riferimento al turismo balneare, di montagna, culturale, enogastronomico, religioso, di benessere, al mercato turistico nazionale, al turismo integrato, turismo sostenibile e turismo congressuale, mai al turismo emozionale).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e Ricerca, depositando documentazione.
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocatisi utilmente in graduatoria.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 23 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati contestando precipuamente l’assenza dell’anonimato nello svolgimento della prova pratica del concorso e la non afferenza, al programma di esame, del tema assegnato alla prova orale.
Le censure sono infondate.
Nel caso che ci occupa, il bando di concorso, nel disciplinare lo svolgimento delle prove, ha previsto, all’art. 8, con particolare riferimento alla prova orale, che “l’Allegato A al Decreto Ministeriale individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo, è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento”.
La ricorrente ha, quindi, partecipato alla selezione di personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso AB19, Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera, gestita dalla regione Lazio.
Per tale classe di concorso, l’Allegato A al bando ha stabilito che la prova pratica consistesse “nella realizzazione di un piano di promozione e vendita di un prodotto turistico in base ai dati forniti dalla Commissione. La prova dovrà essere corredata da una relazione che indichi i criteri seguiti e gli strumenti utilizzati. Il tema oggetto della prova sarà estratto a sorte per ciascun concorrente da una serie preparata dalla Commissione, tenendo conto degli strumenti disponibili, e potrà riguardare uno dei seguenti temi: - Realizzazione di un pacchetto turistico di outgoing che tenga conto delle tendenze del mercato e dei bisogni della clientela specifica, oltre che degli strumenti necessari per promuovere la vendita dello stesso. - - - Realizzazione di un portale turistico del proprio territorio che miri a valorizzare le risorse geografiche, storiche, culturali, artistiche ed enogastronomiche, mettendo in risalto le strutture ricettive esistenti e che individui gli eventi principali organizzati sul territorio. Realizzazione di un piano di promozione e vendita del proprio albergo che metta in risalto le caratteristiche principali della struttura, i servizi offerti e le peculiarità del territorio in cui è inserito. Realizzazione di un pacchetto turistico congressuale, che metta in risalto gli strumenti di lavoro di cui dispone la struttura ricettiva, i servizi ausiliari collegati, nonché gli elementi di svago e di sviluppo culturale connessi all’evento congressuale. La prova dovrà essere svolta in base ai dati forniti dalla Commissione e potrà consistere nella realizzazione di un sito web o di una presentazione in power point o in flash; la prova dovrà essere comunque corredata da una relazione tecnica, che metta in evidenza gli strumenti di marketing utilizzati, con particolare riguardo alla strumentazione digitale e al web marketing”.
Ai candidati è stato messo, quindi, a disposizione un PC individuale con il software necessario a creare una “presentazione in power point” e una cartella con circa 400 immagini cui accedere per supportare ed arricchire la presentazione stessa
Ciò premesso, e passando al caso che ci occupa, a seguito dell’estrazione della traccia n.8, alla candidata è stato chiesto di “… ipotizzare un pacchetto alberghiero gourmet, della durata di 6gg/5 notti, basato su piatti tipici della tua zona e rivolto ai tuoi clienti per incrementare la presenza nei periodi di bassa e media stagione... crea una proposta promozionale da inviare a tutti i tuoi clienti per comunicare l’iniziativa”. Il tutto mediante presentazione in Power point con massimo 6 slide.
Orbene, la ricorrente deduce che sarebbe stato violato il principio dell’anonimato in quanto i candidati, dopo lo svolgimento di tale prova pratica, procedevano ad inserire il proprio nome e cognome sia sulla copia cartacea dell’elaborato che sul file salvato al pc.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata visto il carattere pratico della prova in contestazione. Alla ricorrente, infatti, non è stato richiesto lo svolgimento di un elaborato scritto ma di dare prova della capacità di dimostrare le proprie competenze pratiche. La prova in argomento, quindi, era diretta all’accertamento “tecnico-pratico-professionale” della candidata.
Né la ricorrente adduce elementi di segno opposto.
Ed invero, è stato ribadito in giurisprudenza che “La prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto, capacità che essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste” (Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344).
Venendo, quindi, all’esame del secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la materia Turismo Emozionale non rientrerebbe tra le materie oggetto di prova concorsuale.
L’assunto è infondato.
Si intende, generalmente, per turismo emozionale, una esperienza di viaggio che non si limita alla semplice visita di un territorio ma che coinvolge il turista in esperienze ulteriori, anche strettamente personalizzate, volte alla creazione di una intima connessione tra l’individuo ed i luoghi e la destinazione prescelta. Il turismo emozionale si sostanzia, invero, in una più profonda esperienza individuale di viaggio, che tiene conto delle emozioni del turista e della sua persona, e non solo degli aspetti esteriori e tangibili del turismo tradizionalmente inteso.
Alla ricorrente, quindi, è stato assegnato il compito di illustrare, ai suoi potenziali studenti di una classe IV del corso di accoglienza turistica, una riflessione sulla componente emozionale che il “nuovo turista” ricerca.
Tale prova non può ritenersi estranea alle materie di esame, come definite nell’Allegato A (in particolare pagina 196 di cui all’allegato 5, dove, con riferimento alla classe B019, si fa riferimento al turismo balneare, di montagna, culturale, enogastronomico, religioso, di benessere, al mercato turistico nazionale, al turismo integrato, turismo sostenibile e turismo congressuale) in quanto, seppur non espressamente menzionato tra di esse, deve ritenersi comunque rientrante all’interno dei nuclei tematici richiesti ai candidati per essere a questi trasversale.
Il Ministero resistente, nel costituirsi in giudizio, ha tra l’altro rilevato che nei libri di testo è presente l’argomento (tra i tanti, LA ME e CI LI, Benvenuti compact 2 biennio/5 anno, Ed Pearson Paramond, A Mainardi, Nuova professione accoglienza, ed. Hoepli 2021). L’argomento è stato trattato anche nel Concorso Straordinario DD 510/2020 laddove una delle cinque domande sottoposte ai candidati era il Turismo Esperienziale, anch‘esso non letteralmente elencato nell’allegato C) (ove vengono riportati i nuclei oggetto del concorso, intesi come macroaree) ma proposto in quanto rientrante, in modo trasversale, nei nuclei tematici richiesti ai candidati. Anche nella prova relativa all’Esame di Stato 2019 è stato sottoposto l’argomento “Turismo delle radici” rientrante nell’area del turismo Culturale.
Per quanto esposto, il ricorso deve, quindi, essere respinto.
La natura della controversia giustifica, oltremodo, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OM, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
IO AL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | LE OM |
IL SEGRETARIO