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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 566/2025 vertente
TRA
(C.F ), nata a Chiaromonte (PZ) in [...] 14 Parte_1 C.F._1 agosto 1984, con il patrocinio dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA, giusta procura in atti
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025 ; per il P.M. in data 15.7.2025: “Esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025 i ricorrenti hanno rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 11 giugno 2017 in EN (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Francavilla in Sinni dell'anno 2017 al n. 9, parte II, serie A); - che dall'unione è nata la figlia n. a Bari il 9 agosto 2018); Per_1
- che la casa familiare era stata fissata in Francavilla in Sinni (PZ), in stabile di proprietà della madre del CP_1
- che l'unione è andata in crisi ed è ormai segnata da contrasti insanabili;
-che in data 22.7.2024 il Tribunale di Lagonegro omologava la loro separazioni alle condizioni concordate;
-che la separazione si è protratta senza alcuna riconciliazione. Per queste ragioni hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
«1) Le parti vivranno separate, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva. Per_1
2) La casa coniugale, ad eccezione del piano terra, sita in Francavilla in Sinni (PZ), alla Via vigna Chiesa, rimane assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora che continuerà a Pt_1 viverla con la figlia minore sino a quando la stessa non si trovi in una condizione economica Per_1 sufficiente a poter sostenere le spese di locazione di altra abitazione, mentre il sig abiterà CP_1 solo il piano terra di detta casa dotato di ingresso indipendente.
3) la figlia minore rimarrà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sulla minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c, le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, all'istruzione, al la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà, essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
4) I tempi di frequentazione della minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre terrà con sé la minore uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16:30 fino alla domenica sera alle ore 21 :00 - nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 15 giugno e fino alle ore 23:00 dal 16 giugno al 31 agosto;
due pomeriggi infrasettimanali, già individuati nel martedì e nel giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21 :00 dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno, dalle ore 16:30 alle ore 23 :00 dal 16 giugno al 14 settembre di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, 7 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno con la madre, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
durante le festività pasquali, 4 giorni consecutivi, alternando, di an no in anno con la madre, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la minore due settimane, una prima settimana nel mese di luglio ed una seconda settimana nel mese di agosto, dando comunicazione alla madre, dei relativi periodi, entro il 15 giugno di ogni anno. Si specifica che il padre, ai fini dell'esercizio del proprio diritto dovere di visita, preleverà la minore dalla abitazione materna e quivi la riaccompagnerà. 5) Stante la presenza di prole minore, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art 337 sexies c.c. dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentori di 15 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Rimane inteso che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della minore per le difficoltà di reperire il soggetto.
6) Il signor verserà alla signora , destinato al mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1 di importo pari ad Euro 250,00. Detta somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 Per_1 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. Detta somma è concordata tra le parti considerando che il deve farsi carico di un canone di locazione di altra abitazione con relative utenze e quanto CP_1 ne consegue;
7) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore dall'altro genitore, previa esibizione del preventivo e/o della ricevuta di spesa. Quanto alla loro classificazione, le parti dichiarano di aderire alla elencazione contenuta nelle "linee guida" assunte dal nella data del 29 Controparte_2 novembre 2017.
8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione da parte dell'altro.
9) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore». Le parti con atto del 20.10.2025 rinunciavano a comparire in udienza chiedendo la pronuncia di cessazione alle condizioni concordate. Il P.M. in data 15.7.2025 così concludeva: “Esprime parere favorevole”. La domanda merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi in sede Presidenziale per la fase di separazione ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione come dimostra il deposito in atti. Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio alle condizioni suesposte ed escluso la possibilità di riconciliazione. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e all'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
- Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente Rel./Est. dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 566/2025 vertente
TRA
(C.F ), nata a Chiaromonte (PZ) in [...] 14 Parte_1 C.F._1 agosto 1984, con il patrocinio dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SORACE CINZIA ANTONIA, giusta procura in atti
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025 ; per il P.M. in data 15.7.2025: “Esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025 i ricorrenti hanno rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data 11 giugno 2017 in EN (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Francavilla in Sinni dell'anno 2017 al n. 9, parte II, serie A); - che dall'unione è nata la figlia n. a Bari il 9 agosto 2018); Per_1
- che la casa familiare era stata fissata in Francavilla in Sinni (PZ), in stabile di proprietà della madre del CP_1
- che l'unione è andata in crisi ed è ormai segnata da contrasti insanabili;
-che in data 22.7.2024 il Tribunale di Lagonegro omologava la loro separazioni alle condizioni concordate;
-che la separazione si è protratta senza alcuna riconciliazione. Per queste ragioni hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
«1) Le parti vivranno separate, serbandosi reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore la più serena crescita fisica, psichica ed emotiva. Per_1
2) La casa coniugale, ad eccezione del piano terra, sita in Francavilla in Sinni (PZ), alla Via vigna Chiesa, rimane assegnata, con quanto in essa contenuto, alla signora che continuerà a Pt_1 viverla con la figlia minore sino a quando la stessa non si trovi in una condizione economica Per_1 sufficiente a poter sostenere le spese di locazione di altra abitazione, mentre il sig abiterà CP_1 solo il piano terra di detta casa dotato di ingresso indipendente.
3) la figlia minore rimarrà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sulla minore, pertanto, sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Inoltre, in applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c, le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'educazione, all'istruzione, al la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà, essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
4) I tempi di frequentazione della minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene che il padre terrà con sé la minore uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16:30 fino alla domenica sera alle ore 21 :00 - nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 15 giugno e fino alle ore 23:00 dal 16 giugno al 31 agosto;
due pomeriggi infrasettimanali, già individuati nel martedì e nel giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21 :00 dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno, dalle ore 16:30 alle ore 23 :00 dal 16 giugno al 14 settembre di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, 7 giorni consecutivi, alternando, di anno in anno con la madre, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
durante le festività pasquali, 4 giorni consecutivi, alternando, di an no in anno con la madre, il giorno di Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la minore due settimane, una prima settimana nel mese di luglio ed una seconda settimana nel mese di agosto, dando comunicazione alla madre, dei relativi periodi, entro il 15 giugno di ogni anno. Si specifica che il padre, ai fini dell'esercizio del proprio diritto dovere di visita, preleverà la minore dalla abitazione materna e quivi la riaccompagnerà. 5) Stante la presenza di prole minore, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art 337 sexies c.c. dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentori di 15 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Rimane inteso che la mancata comunicazione obbligherà al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della minore per le difficoltà di reperire il soggetto.
6) Il signor verserà alla signora , destinato al mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1 di importo pari ad Euro 250,00. Detta somma, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 Per_1 di ogni mese, verrà rivalutata ogni anno in relazione alla svalutazione intervenuta nell'anno precedente in base agli indici ISTAT. Detta somma è concordata tra le parti considerando che il deve farsi carico di un canone di locazione di altra abitazione con relative utenze e quanto CP_1 ne consegue;
7) Ciascuno dei genitori concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore dall'altro genitore, previa esibizione del preventivo e/o della ricevuta di spesa. Quanto alla loro classificazione, le parti dichiarano di aderire alla elencazione contenuta nelle "linee guida" assunte dal nella data del 29 Controparte_2 novembre 2017.
8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione da parte dell'altro.
9) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore». Le parti con atto del 20.10.2025 rinunciavano a comparire in udienza chiedendo la pronuncia di cessazione alle condizioni concordate. Il P.M. in data 15.7.2025 così concludeva: “Esprime parere favorevole”. La domanda merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi in sede Presidenziale per la fase di separazione ed essendo passata in giudicato la sentenza di separazione come dimostra il deposito in atti. Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio alle condizioni suesposte ed escluso la possibilità di riconciliazione. Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e all'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 - Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
- Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente Rel./Est. dott.ssa Antonella Tedesco