Decreto cautelare 9 novembre 2019
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2019
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, decreto cautelare 09/11/2019, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2019
N. 00238/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00462/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2019, proposto da
ER RT SI, IN RI EL, EL Di ID, IO ID De RT, RI CC, AR Di DO, LE FE, RE NI, AN AC, BI TO, CO TO, NO IE, NO BI, AR CC, ID MA, IA OT, NO TO, UE FI, IA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Costanzo D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Giulianova, via Ruetta Bompadre n. 8/A;
contro
Comune di Giulianova non costituito in giudizio;
nei confronti
Prefettura di Teramo - Ufficio Territoriale del Governo, Commissario Ad Acta Dott. Edoardo D'Alascio Presso Prefettura di Teramo non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Ricorso per l'annullamento e/o la revoca, previa sospensione dell'efficacia, della ordinanza sindacale di sgombero n. 139 del 20/06/2019 emessa dal Comune di Giulianova, nonché del presupposto Provvedimento del Commissario ad acta del 07/06/2019 Prot. Prefettura di Teramo n. 370673, e degli atti presupposti e/o conseguenti e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il modulo con cui è stata “fleggata” la casella relativa all'istanza di misure cautelari monocratiche.
Considerato sul piano processuale che:
-- né nel ricorso e né in via autonoma risulta espressamente formulata, e ritualmente motivata, la richiesta di decreto ex art. 56 c.p.a.;
-- che nessun rilievo in tal senso può assumere la circostanza per cui nel modulo di deposito del ricorso risulta sbarrata con il “si” la casella relativa alla “domanda cautelare monocratica”, in quanto il modulo è semplicemente ricognitivo degli elementi processualmente essenziali contenuti del ricorso depositato e non ha effetti costitutivi o comunque sostitutivi dell’istanza ed art. 56 c.p.a. .
P.Q.M.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2019, non essendovi luogo a provvedere sul resto.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila il giorno 9 novembre 2019.
| Il Presidente |
| Umberto Realfonzo |
IL SEGRETARIO