CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 57/2024 r.g.c.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConSIliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliato in Biella, via delle Rose n. 2, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Francesca Delmastro delle Vedove in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Varese, Via Rucellai n. 18, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Cossu che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellata avverso la sentenza emessa in data 7.07.2023. n. 264/2023 (repert. n. 572/2023 del 13.07.23) dal Tribunale di Biella, in ordine all'opposizione al Decreto Ingiuntivo 34/2021, R.G.N. 28/2021, emesso in data 25.1.2021 dal Tribunale di Biella.
dato atto che il Procuratore Generale non intende presentare le proprie conclusioni nella causa sopraindicata;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza (svoltasi in data 13.12.2024) in particolare, Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata nella causa RG: 341/2021 emessa dal Tribunale di Biella, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Antonella D'Ettorre, depositata in cancelleria in data 7.07.2023, pubblicata in data 13.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1)IN PRINCIPALITA': Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 34/2021, emesso dall'Ecc.mo Tribunale di Biella, nella persona dell'Ecc.mo Giudice Dott.ssa Maria Donata Gambarone, in data 25.1.2021 e notificato in data 8.2.2021 per le ragioni sopra esposte;
2)IN VIA SUBORDINATA: Limitare la condanna alle spese del convenuto a quanto ritenuto provato nei limiti di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Biella;
3)NEL MERITO: Nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda dell'appellante formulata ai capi che precedono, dando atto che il SI. ha CP_2 provveduto a corrispondere alla SI.ra la somma di euro 6.149,42= in CP_1 forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con bonifico del 22.08.2022 (doc.3), di cui euro 5216,00= a titolo di capitale ed euro 933,42= per spese legali ed euro 2480,50=a titolo di spese legali in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado con bonifico del 19.07.2023 (doc.4), voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino condannare l'appellata alla restituzione ex art.336 c.p.c. all'appellante della somma di euro 5.2160,00=a titolo di capitale ed euro 3.413,92=a titolo di spese legali o di quella veriore somma in giudizio accertanda;
IN VIA RICONVENZIONALE: a) Dir tenuta e condannare la SI.ra al risarcimento del Controparte_1 danno cagionato al SI. per non aver potuto usufruire CP_2 dell'assicurazione con conseguente danno pari alla condanna eventualmente inferta allo stesso per il pagamento delle spese mediche che avrebbero potute essere rimborsate dall'assicurazione sanitaria e dunque per € 2.700,00=; b) Dir tenuta e condannare la SI.ra al pagamento della Controparte_1 somma di € 2.428,74= secondo i calcoli di cui alla narrativa che precede, dai punti a) a f); c) Dir tenuta e condannare la SI.ra per lite temeraria ex art. Controparte_1
96 c.p.c. in correlazione alla temerarietà della domanda avanzata per le spese mediche sanitarie avendo la medesima la precisa consapevolezza che le stesse potessero essere rimborsate dall'assicurazione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via Istruttoria: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino rimettere la causa in istruttoria previa ammissione ed espletamento delle prove così come dedotte ed articolate nella memoria ex art.183, 6° comma c.p.c. n.2 IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed alle spese legali relative alla fase monitoria”.
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte
-Rigettare l'Appello proposto da perché inammissibile ed infondato Parte_2 in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
-Condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti onorari del giudizio, oltre iva e Cpa.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO
CHE il Tribunale di Biella, con decreto n. 34/2021 (R.G.N. 28/2021), su ricorso della SI.ra , ingiungeva al SI. il pagamento della somma CP_1 CP_2 complessiva di € 5.216,60, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione a favore della medesima a titolo di rimborso della quota di competenza delle spese straordinarie (spese mediche e dentistiche non coperte dal SNN e dall'assicurazione, spese specialistiche, spese scolastiche, ludiche e sportive), effettuate dalla madre nell'interesse del figlio delle parti, nato il [...], Per_1 non avendo il padre provveduto al versamento delle medesime, suddivise al 50% tra le parti in seguito alla sentenza n. 602/2017 del 21.12.2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
CHE il SI. proponeva opposizione avverso il decreto, contestando la CP_2 richiesta avversaria ed evidenziando la non corrispondenza delle spese straordinarie al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Biella, e, in ogni caso, rispetto alla sentenza di divorzio. In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno subito per la mancata attivazione della polizza per cause imputabili all'ex coniuge;
CHE la convenuta opposta si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione;
CHE con la sentenza qui appellata il Tribunale di Biella rigettava l'opposizione proposta dal SI. e condannava il medesimo alla rifusione delle spese di CP_2 lite in favore della convenuta opposta SI.ra , liquidate nella complessiva CP_1 somma di € 1.700,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14, IVA e CPA. Argomentava, in particolare, il Primo Giudice che l'opposizione doveva essere respinta in quanto i singoli esborsi erano stati effettuati nell'interesse dell'allora minore - valutazione della rispondenza delle spese all'interesse del minore riservata al Giudice di merito - in applicazione dei criteri fissati nella sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 21.12.2017 (n. 602/2017), ove si leggeva che:
“per spese straordinarie devono intendersi: spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN e dell'assicurazione, spese specialistiche per cui è già in cura per la Per_1 sua dislessia;
spese scolastiche (tasse scolastiche, libri ed equipaggiamento iniziale, gite scolastiche, trasporto pubblico quotidiano per e da e la scuola, eventuali insegnanti di sostegno anche privati qualora suggeriti dalla scuola, eventuale materiale collegato alla sua dislessia), ludiche sportive se desiderate dal ragazzo, equipaggiamento mento per uno sport all'anno”. Emergevano, in particolare, i seguenti esborsi:
- le fatture del 5.12.2018 per un importo di € 2.400,00 e del 18.10.2018 per un importo di € 300,00, riferite a spese mediche odontoiatriche non coperte dal SSN e, pertanto, rientrati nelle statuizioni del provvedimento giudiziale;
- i documenti di cui al doc. 4, riferiti a prescrizioni mediche (ticket pagati all' per le visite dermatologiche e altre visite Controparte_3 mediche, nonché quattro scontrini di farmacia non riferiti a farmaci da banco) e, pertanto, rientranti nelle statuizioni del provvedimento giudiziale;
- le spese per l'associazione dislessia, pari ad € 40,00 all'anno, anch'esse rientranti nelle statuizioni del provvedimento giudiziale ove si faceva riferimento “a spese specialistiche per cui è già in cura per la sua Per_1 dislessia”;
- le spese di iscrizione scolastica ed autobus le quali risultavano documentate tramite copia dei bonifici e ricevute di vendita;
- le spese per lezioni private che potevano rientrare nelle spese scolastiche considerata anche la necessità di un insegnante di sostegno in favore di
Per_1
- le spese per il cellulare rientranti nelle spese ludiche e non superflue, essendo lo stesso ormai dotazione propria di qualsiasi persona;
- le spese per il computer potendosi considerare, quest'ultime, come spese scolastiche visto l'universale uso del web anche in ambito scolastico. Riteneva, inoltre, il Giudicante non fondata l'eccezione sollevata dal SI. CP_2 relativa al Protocollo d'Intesa presso il Tribunale di Biella posto che, come detto, vi era esatta corrispondenza tra le spese di cui la madre chiedeva il rimborso e le statuizioni del provvedimento giudiziale e non vi era alcun riferimento al Protocollo il cui richiamo, difatti, era da intendersi come mera prassi ed elemento deflattivo del contenzioso. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal SI.
, osservava il Primo Giudice che la stessa doveva ritenersi infondata, posto CP_2 che non risultava provato, in ottemperanza a quanto previsto nel provvedimento di divorzio al punto 5 (“Il SI. si impegna a far pervenire alla SI. CP_2 CP_1 copia integrale della polizza assicurativa e delle modalità di accesso online relative alla SI. entro il 30.11.2017”), che l'opponente avesse trasmesso alla CP_1 convenuta opposta la copia integrale di tale polizza assicurativa che, al contrario, ben avrebbe potuto dirimere e/o evitare i contrasti che avevano determinato la lite;
si evidenziava, infine, che le spese per colonia estiva e per vestiario non rientrano nelle statuizioni di cui alla sentenza divorzile citata;
CHE avverso la sentenza interponeva tempestivo appello il SI. , il quale CP_2 chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Tribunale di Biella;
in via subordinata, chiedeva limitarsi la propria condanna al pagamento delle spese straordinarie per il figlio limitatamente a quanto ritenuto provato secondo il Protocollo di Intesa con il Tribunale di Biella, dandosi atto delle somme già corrisposte alla SI.ra ; in via riconvenzionale, CP_1 chiedeva condannarsi la SI.ra al pagamento della somma di € 2.700,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno cagionato al SI. per non aver lo stesso CP_2 potuto usufruire dell'assicurazione sanitaria per le spese mediche. Lamentava, in particolare, l'appellante l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Primo Giudice, in spregio ai principi che disciplinavano l'onere probatorio, aveva riconosciuto come dovute alla SI.ra , le somme relative ad esborsi in assenza di preventivo CP_1 accordo con il SI. . Più nel dettaglio, precisava che, con riferimento alle CP_2 spese mediche, e, in particolare, a quelle odontoiatriche effettuate per il figlio, non vi era mai stato il preventivo accordo tra le parti, anzi, il SI. aveva CP_2 motivato il proprio dissenso proprio in virtù della possibilità di attivare l'assicurazione sanitaria per ottenerne il relativo rimborso. Avuto riguardo alle spese per l'acquisto di un computer per si doleva, invece, che il Primo Per_1
Giudice avesse riconosciuto la debenza del 50% della somma asseritamente sostenuta dalla SI.ra , pari a ben € 804,97, nonostante il figlio fosse già CP_1 in possesso di un altro computer. Contestava, poi, anche l'addebito delle spese relative all'iscrizione del figlio all'Associazione “dislessia”, posto che, detta spesa, non rivestiva i caratteri della necessità e dell'urgenza tale da giustificare, secondo l'appellante, la scelta unilaterale della madre di affrontare tali spese senza coinvolgere in alcun modo il padre. Avuto riguardo alle spese scolastiche e per l'abbonamento dell'autobus, si doleva che, pur non avendo egli mai sollevato alcuna questione sul punto, comunque non vi era documentazione valida tale da consentire al SI. la possibilità di scaricarle fiscalmente. Ribadiva, ancora, CP_2 che neppure le spese relative alle lezioni private per il figlio erano mai state previamente concordate;
anzi, segnalava sul punto che la sentenza di divorzio aveva previsto il rimborso da parte del padre delle spese sostenute per “eventuali insegnanti di sostegno anche privati qualora suggeriti dalla scuola” e non certo il rimborso delle spese sostenute per “lezioni private”. Secondo l'appellante, infine, non rivestivano i caratteri della straordinarietà neppure le spese relative all'acquisto di un nuovo cellulare. Evidenziava, in secondo luogo, la fondatezza della propria domanda riconvenzionale. Faceva presente, in particolare, l'impossibilità di scaricare fiscalmente le spese straordinarie detraibili relative al figlio a causa della mancata consegna, da parte della SI.ra , di tutte le fatture intestate a La CP_1 Per_1 madre, infatti, solo nel 2021 aveva inviato gli scontrini e le ricevute fiscali riferite alle annualità 2017, 2018, 2019, e lo stesso, pertanto, non aveva potuto procedere alle detrazioni previste dalla legge. Di conseguenza, rappresentava che il danno dallo stesso patito era pari ad € 2.428,74, ed era così composto:
- € 210,00 “quale voce di danno per l'impossibilità di portare in deduzione le spese mediche, scolastiche sino alla data di transazione a seguito della notifica dell'atto di precetto e determinata calcolando per difetto il 30% della somma effettivamente esborsata di euro 700,00”;
- € 853,46 “a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità di portare in detrazione le spese mediche ed odontoiatriche relative alla presente procedura e dunque rappresentante il 30% di euro 2.844,67= (144,87= per spese mediche ed euro 2700,000 per spese odontoiatriche)”
- € 259,39 “a titolo di risarcimento del danno cagionato all'appellante per l'impossibilità di portare in detrazione le spese relative al trasporto, all'iscrizione scolastica ed ai pc portatili acquistati dal 2014 ad oggi e dunque rappresentante il 18% di euro 1.365,19= (data da euro 227,25= di iscrizione scolastica, euro 476,00= di abbonamento pullman, euro 402,49= pc fisso, euro 259,45=pc portatile dal 2014)”;
- € 197,74 “pari al 50% delle spese sostenute dal SI. per la polizza assicurativa di CP_2 responsabilità civile e assistenza per il figlio dagli anni 2014 al 2020”;
- € 500,00 “pari al 50% delle spese sostenute dal SI. per la colonia marina estiva per CP_2 gli anni 2016 e 2017”;
- € 408,16 “pari al 100% delle spese sostenute dal SI. per il vestiario non fornito dalla CP_2 madre durante i periodi di permanenza del figlio dal padre” L'appellante, pertanto, insisteva nelle proprie richieste e concludeva come in epigrafe;
CHE si costituiva in giudizio la parte appellata SI.ra , contestando tutte le CP_1 censure avanzate e chiedendo la conferma della sentenza gravata, evidenziando che il Tribunale di Biella aveva correttamente rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal SI. . CP_2
L'appellata, in particolare, si richiamava integralmente alle proprie difese versate in primo grado, ribadendo che: con riferimento alle spese mediche odontoiatriche contestate non vi era stata alcuna violazione, si trattava, infatti, di spese già pagate nel loro intero ammontare dalla SI.ra e di cui ella richiedeva il CP_1 rimborso al 50% (contrariamente a quanto addotto dalla controparte, la stessa aveva sempre inviato al SI. , sin dal 2018, tutta la documentazione CP_2 necessaria per l'attivazione dell'assicurazione e, solo al rifiuto del SI. di CP_1 pagare dette spese, essa era stata costretta ad intraprendere, nel 2021, l'azione giudiziaria per ottenere tali somme); con riferimento poi alle altre spese mediche diverse da quelle odontoiatriche, precisava che il “doc. 4” di cui al decreto ingiuntivo, riportava dettagliatamente le prescrizioni mediche, i ticket pagati all' per le visite dermatologiche di ed altre visite Controparte_3 Per_1 mediche, tutte intestate al SI. e consegnate in copia allo stesso;
avuto CP_2 riguardo poi alla contestata spesa per il computer, riferiva che la scelta dell'acquisto di un computer fisso derivava dalla necessità di permettere al figlio di sviluppare la propria attitudine per l'informatica, tenuto anche conto che i portatili di cui era in possesso erano inutilizzabili;
per le spese relative all'iscrizione all'Associazione “dislessia” (reputate “non urgenti” dal padre), invece, la parte appellata rinviava alla Relazione Psicologica del 21.01.2015 (redatta dalla dott.ssa del Poliambulatorio ASL Piemonte), la quale, al contrario, Testimone_1 aveva evidenziato il “Disturbo specifico nell'apprendimento ( F81 – ICD10) riconducibile a Dislessia, Disortografia, disgrafia, discalculia e vissuti emotivi associati a paterni comportamentali conseguenti a problematiche relazionali gravi nel contesto familiare ristretto…” di cui il figlio soffriva e che, pertanto, necessitava attenzioni;
quanto alle spese di iscrizione scolastica e abbonamento autobus, precisava che ella aveva sempre debitamente inviato al SI. le relative CP_2 ricevute di pagamento effettuate;
per quanto concernevano le spese per le lezioni private, l'appellata rinviava infine al Piano Educativo Individualizzato 2021/2022 dell'Istituto scolastico frequentato da il quale aveva evidenziato il totale Per_1 disinteresse del padre per la vita scolastica del figlio e, conseguentemente, la mancata conoscenza da parte del SI. delle eSIenze del figlio, nonché CP_2
l'eSIenza per il minore di un insegnante di sostegno. In ordine, poi, alla domanda formulata dalla controparte in via riconvenzionale di risarcimento danni, evidenziava l'appellata che la sentenza impugnata risultava sul punto ben motivata. La SI.ra , infatti, ribadiva che sino dal 2018 CP_1 aveva richiesto il pagamento delle spese straordinarie al SI. , il quale, per i CP_2 successivi tre anni, avevo addotto scuse non ottemperando al suo dovere. La SI.ra si richiamava, pertanto, alle argomentazioni già svolte in primo CP_1 grado, precisando ulteriormente che ormai da quattro anni, il SI. aveva CP_2 interrotto ogni rapporto con il figlio Per_1
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 13.12.2024, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello deve essere respinto, con piena conferma nel merito della sentenza appellata (senza necessità di ulteriore attività istruttoria), per le ragioni di cui di seguito.
In primo luogo, concordando pienamente con quanto già rilevato dal primo Giudice, occorre osservarsi che il titolo, fonte dell'obbligazione da cui è scaturito il decreto ingiuntivo in oggetto, è costituito dalla sentenza divorzile, frutto di conclusioni congiunte tra le parti. Sono state le stesse, quindi, che nella loro autonomia negoziale, nell'anno 2017, hanno previsto quali fossero le spese da intendersi come straordinarie (ut supra già indicate) da porsi al 50% tra i due genitori, a prescindere da un previo accordo sulle stesse, considerate quindi intrinsecamente corrispondenti all'interesse del minore. Del tutto subvalente risulta pertanto il riferimento di parte appellante al Protocollo di intesa del Tribunale di Biella, laddove superato dalla autonoma e specifica statuizione congiunta delle parti, Protocollo quindi da considerarsi, nel caso di specie, come opportunamente già osservato dal Giudice a quo, quale “mera prassi ed elemento deflattivo del contenzioso”. Orbene, la piena corrispondenza all'interesse del minore (quali spese straordinarie da imputarsi al 50% tra i due genitori) è stata analiticamente evidenziata dal primo Giudice per ogni singola tipologia di voce di spesa (sul punto, amplius, si rinvia alla sentenza appellata quale parte integrante del presente provvedimento) e la Corte ne condivide la valutazione di rispondenza all'interesse del minore, valutazione riservata al giudice di merito.
A titolo di mero esempio, è per l'interesse del minore che la madre ha versato il contributo all'associazione che si occupa della dislessia del figlio (patologia accertata come da documenti in atti); analogamente, pacificamente corrispondono all'interesse del minore le spese di iscrizione scolastica e di trasporto (né rileva, in questa sede, la loro utilizzabilità fiscale ai fini della deducibilità paterna, quanto piuttosto il loro oggetto e l'essere state comunicate e documentate all'ex coniuge); così, attinenti all'interesse del minore risultano essere le spese per lezioni private, sol che si ricordi che la documentazione (scolastica e psicologica in atti, cfr. doc 12 e 13 di parte appellata) rappresenta le difficoltà psicologiche, il disturbo specifico dell'apprendimento, e la necessità di un insegnante di sostegno in favore dell'allora minore, elementi tutti che dimostrano quanto anche un insegnante privato di supporto potesse essere utile al figlio delle parti per tentare di superare le predette complessive criticità, anche di natura scolastica. Nello stesso orizzonte si prefigura l'interesse del minore al possesso personale di un cellulare e di un computer, entrambi ad oggi strumenti praticamente indispensabili per un adolescente sia per lo sviluppo della socializzazione sia per le attività scolastiche e ludiche.
Venendo alle spese mediche ed in particolare alle contestate spese odontoiatriche, occorre rilevarsi, in primo luogo che la corrispondenza delle stesse all'interesse del minore e la loro utilità per il ragazzo risultano dalla valutazione medica effettuata dal professionista, senz'altro prevalente su apprezzamenti personali di soggetti non specialisti quali i genitori. Risulta inoltre agli atti (cfr. doc. 17 di parte appellata) che tali spese vennero comunicate al padre già all'inizio del 2018 (ed egli si rifiutò di contribuirvi, contestandone l'urgenza, peraltro non richiesta dal titolo, che si limita ad indicare la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori sulla base di varie, tipologie includendo esplicitamente quelle dentistiche) mentre, evidentemente, la comunicazione delle fatture di pagamento del saldo potè avvenire solo al completamento dell'attività medico-dentistica, alla fine del 2018 (doc. 4 di parte appellante). Né appare dirimente la questione del potenziale rimborso assicurativo da parte dell'assicurazione paterna, atteso che non solo non è provato che la parte appellante si sia efficacemente operata per mettere a conoscenza l'appellata di tutte le metodologie burocratiche ed informatiche a ciò necessarie in modo tempestivo né è stato provato che, in ogni caso, se la stessa assicurazione fosse stata attivata la predetta avrebbe in concreto coperto integralmente la spesa oppure anche solo in parte (in questo secondo caso non è stato in alcun modo il quantum dell'importo eventualmente rimborsabile). Tale ultima considerazione rileva anche al fine del rigetto della domanda riconvenzionale, azionata dall'appellante, di risarcimento del danno per la mancata fruizione dell'assicurazione in oggetto, difettando la suddetta prova dell'an e del quantum dell'eventuale rimborso assicurativo.
Deve, quindi, pienamente confermarsi il decreto ingiuntivo appellato (come già confermato nel primo grado di merito), con consequenziale rigetto sia della domanda principale di merito sia della subordinata nonché della richiesta di condanna della parte appellata alla restituzione all'appellante di quanto dallo stesso già versato a titolo di capitale e di spese legali.
Infine, rileva la Corte doversi dichiarare inammissibile la richiesta di condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 2.428,74 per le voci di cui ai punti da a) ad f) dell'appello, in quanto trattasi di domande risarcitorie e/o di rimborso non connesse ex art. 40 c.p.c., attinendo le stesse a circostanze e presupposti di fatto antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo (25.1.2021) o, addirittura, al sorgere dello stesso titolo su cui si fonda la domanda ossia alla sentenza di divorzio su conclusioni congiunte, pubblicata in data 28.12.2017 (si vedano, in particolare, le voci sub c),d),e)).
Alla luce di tutto quanto sopra rilevato è evidente che difettano altresì i presupposti per l'invocata condanna della parte appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Alla piena soccombenza dell'appellante segue la condanna dello stesso delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Pertanto, la parte appellante, SI. , soccombente, va condannata al Parte_2 pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellata, SI.ra , Controparte_1 spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 6.149,42+€ 2.428,74=8.578,16), da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 7.07.2023. n. 264/2023 (repert. n. 572/2023 del 13.07.23) dal Tribunale di Biella, in ordine all'opposizione al Decreto Ingiuntivo 34/2021, R.G.N. 28/2021, emesso in data 25.1.2021 dal Tribunale di Biella, proposto da nei confronti di , Parte_2 Controparte_1
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, SI. , al pagamento delle spese Parte_2 sostenute per la lite dall'appellata, SI.ra , spese che vengono Controparte_1 liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia, in base al petitum (€ 6.149,42+€ 2.428,74=8.578,16), da € 5.200,01 ad € 26.000,00, pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per fase studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, SI. , a versare un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 16.4.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO