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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12969/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 12969/2018 e 252/2019 R.G.A.C. assegnate in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA Contr (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Pacilio Ciro (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù di procure in calce agli atti di citazione di entrambi i giudizi riuniti
ATTRICE-OPPONENTE
E
(c.f.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli alla Via F. Fracanzano n. 31, presso lo studio dell'Avv. Cubuzio Paolo Mario
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procure in C.F._2 calce alle comparse di costituzione e risposta depositate nell'ambito di entrambi i giudizi riuniti;
CONVENUTA-OPPOSTA NONCHE' c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Tuccillo Luigi (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procure in calce alle comparse di costituzione e risposte depositate nell'ambito dei giudizi riuniti
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/12/2024.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 1 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte e introduttivo del giudizio iscritto al n. 12969/2018 r.g. di questo Tribunale, la società Parte_2 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la
[...]
(da adesso ed in seguito ) per ivi Controparte_2 CP_2 sentirla dichiarare responsabile dell'inadempimento contrattuale per negligente esecuzione del servizio di vigilanza svolto in favore dell'attrice nel periodo dal 1° al
21 agosto 2018.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva: — di aver iniziato nell'aprile 2018, quale impresa attiva nella costruzione di medie strutture commerciali, la realizzazione di un immobile a Giugliano in Campania alla via Pigna per LIDL Italia;
— dopo un primo furto subito il 1° agosto 2018, la società ha ritenuto necessario un servizio di vigilanza e ha stipulato un contratto con la per la
CP_2 sorveglianza armata notturna e diurna del cantiere;
— nonostante il conferimento dell'incarico, la subiva ulteriori due furti l'8 e il 21 agosto 2018, con Parte_2 danni significativi ai cavi elettrici e agli impianti;
— in conseguenza di ciò, contestava alla l'inadempimento del servizio reso e rifiutava il pagamento delle
CP_2 fatture per la sorveglianza, chiedendo, di contro, un risarcimento per i danni subiti a causa dei furti e quantificati in una propria perizia di parte;
— più in particolare, riferiva di aver attivato precedentemente ai furti, una polizza assicurativa a parziale copertura dei danni subiti, ma che spettasse alla l'obbligo di risarcire
CP_2 il residuo di tali danni quantificati in circa 140.000,00 euro;
— inoltre, Parte_1 contestava alcune fatture emesse da e relative a servizi di vigilanza
CP_2 resi in un luogo diverso dal cantiere e quelle che addebitavano il costo di due guardie armate invece di una, come pattuito;
— da ultimo, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo determinante o la riduzione del dovuto per dolo incidente, sostenendo che avesse fornito un servizio diverso da quello pattuito
CP_2
(personale non qualificato e assenza di guardia armata).
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare esservi inadempimento del servizio di vigilanza da parte della società
per il periodo che va dal 1 al 21 agosto 2018 e conseguente CP_2 inesistenza del diritto al pagamento di somme e/riduzione;
- accertare e dichiarare che la società convenuta obbligata al risarcimento danni come quantificati nella perizia di parte prodotta, salvo CTU, per inadempimento
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 2 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
al servizio di vigilanza a seguito dei furti avvenuti il 7 e 21 agosto 2018, per la determinazione dei quali vi è necessità di verifica di quanto corrisponderà e se corrisponderà la compagnia assicuratrice con la quale parte attrice è assicurata, salvo differenze a calcolarsi dovute e comunque mancato ristoro dello scoperto del
10%, della franchigia di euro 5.000,00, il tutto tenendo conto del successivo subingresso ex art. 1916 cod.civ. contro il responsabile dei danni con conseguente dichiarazione di legittimo esercizio del diritto, in via giurisdizionale, dell'eccezione di inadempimento al pagamento delle fatture n. 1133 relativa al mese di agosto c.a. per curo 12.600,16, n, 1250 di settembre per euro 12.297,60, n.
1400 di ottobre per euro 18.856,32 e n. 30494 di novembre (fino al giorno 9) per euro 5.180,12, per un totale di complessivi euro 49.561,32, anche per poter eccepire, sia pur in compensazione, il relativo credito di parte attrice, per la parte che residua e non risarcita (compreso scoperto e franchigia) con il credito di parte convenuta e per la misura effettivamente ad essa spettante, giusta quanto dedotto ai punti I, Il e IV della premessa del presente atto;
⁃ accertare e determinare in ogni caso l'effettivo determinazione del dovuto per attribuzione di costi per due guardie armate in quanto mai chiesto il relativo servizio e per la misura effettivamente ad essa spettante, giusta quanto dedotto ai punti da I a V della premessa del presente atto. Con riserva di richiedere ulteriori danni anche a seguito di determinazioni della committente.
- Il tutto con condanna alle spese e competenze professionali di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 05/02/2019, si costituiva nell'ambito del predetto giudizio, altresì in riconvenzionale, la convenuta
, la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_2
e prodotto, eccepiva: — in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto privo di contenuti sostanziali, ovvero dell'esposizione dei fatti e quindi non comprensibile alla controparte;
— nel merito, sul presunto inadempimento del servizio di vigilanza (1-21 agosto 2018), evidenziava come l'attrice non avesse mai sollevato contestazioni sull'esecuzione e l'efficacia del servizio reso, ma al contrario pretendesse l'annullamento delle fatture di agosto solo a seguito della richiesta di pagamento del 13 novembre 2018; — sul preteso risarcimento per i furti del 7 e 21 Agosto 2018 e sulla validità probatoria della perizia di controparte, contestava gli asseriti danni, il nesso causale e l'ipotesi CP_2 di una responsabilità imputabile alla società di vigilanza, deducendo, altresì, che se il servizio fosse stato così inefficace, controparte non avrebbe continuato ad avvalersene fino a novembre 2018; — sulle modalità di esecuzione del servizio di vigilanza, la convenuta contestava l'avversa richiesta di annullamento del contratto per dolo determinante o di riduzione del prezzo per dolo incidente, negando che il servizio fosse stato svolto da personale non qualificato, ma al contrario sottolineava di aver addirittura integrato il servizio a proprie spese con un'unità cinofila e un'altra guardia giurata dopo i furti;
— sul diritto dell'attrice alla riduzione del prezzo in assenza della prestazione, respingeva le avverse affermazioni CP_2
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 3 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
secondo cui il personale notturno dormisse durante l'orario di servizio, evidenziando come una simile circostanza non potesse essere attribuita alla convenuta sulla base di una semplice foto (allegata in atti) priva di data od altri riferimenti al personale di guardia, ed ancora, evidenziava la contraddittorietà dell'attrice che solo nelle conclusioni avrebbe chiesto di accertare e determinare il dovuto per l'asserito mancato servizio di due G.P.G. (Guardie Particolari Giurate), ribadendo, di contro, di aver comunicato e fatturato alla committente la variazione contrattuale (mai contestata) a seguito di accordi verbali;
— infine, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della per essere da questa manlevata, in CP_4 Controparte_5 caso di accoglimento della domanda attorea, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della attrice per il pagamento dell'importo di euro 49.651,32, quale corrispettivo per il servizio di vigilanza reso nei confronti della prima, corrispondente alle fatture emesse dal 1° Dicembre 2017 al 1° Novembre 2018.
Sulla base dei suesposti motivi, insisteva per l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare:
Dichiarare la nullità della domanda per i motivi esposti
1) sempre in via preliminare:
Ove fossero ingiustamente disattese le spiegate eccezioni di nullità, Voglia la
Signoria Vostra illustrissima autorizzare la comparente alla chiamata in causa delle fissando termine per la notifica e differimento udienza Controparte_6 affinché nel proseguo, ove la domanda avversa risultasse ammissibile e provata, sia essa chiamata in causa a sostenere il peso economico di una eventuale condanna anche parziale comprensiva del riconoscimento del danno.
2) Nel merito:
In accoglimento delle proprie eccezioni e difese rigettare la domanda siccome infondata in fatto e diritto con condanna alle spese;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale:
Sia la condannata oltre che al pagamento dell'importo di curo Parte_2
49,651,32 oltre interessi al riconoscimento del danno da mancato incasso delle fatture e per il mancato adempimento da liquidarsi secondo giustizia in misura non inferiore ad euro $0,000,00. Con Vittoria di spese diritti onorari.”.
Autorizzata la chiamata in causa chiesta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa evocata in lite, si costituiva, in data 07/06/2019, la Controparte_3 quale, di contro, esponeva quanto segue: — premesso che , contraente CP_2 assicurato aveva, stipulato polizza n° 350689097 per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, deduceva la non operatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza avrebbe coperto solo i danni subiti dai clienti dell'assicurato (
[...]
), escludendo le somme che quest'ultimo sarebbe tenuto a restituire per una CP_2 prestazione errata: nel caso specifico, lamentava un inadempimento Parte_2 contrattuale (non danni subiti come cliente) e, inoltre, alcuna sentenza definitiva n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 4 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
aveva accertato la responsabilità dell'assicurato nei furti contestati;
— evidenziava, ancora, i limiti entro cui la Compagnia avrebbe risposto in caso di condanna dell'assicurato che, da polizza, prevedevano uno scoperto del 10% per ogni sinistro
(minimo € 5.000, massimo € 50.000) e un massimale annuo di € 1.000.000; — contestava, inoltre, la responsabilità della per i furti, affermando che CP_2 la sola verificazione degli eventi non implicasse automaticamente colpa della società di vigilanza, non essendovi prova che il personale incaricato avesse agito in modo negligente, né vi fosse un obbligo per l'istituto di vigilanza di garantire l'assenza di furti;
—evidenziava la contraddittorietà della che contestava la Parte_2 responsabilità della vigilanza solo mesi dopo i furti, e solo dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte dell'assicurata; — infine, contestava la documentazione fornita a supporto della richiesta di risarcimento, ritenendola insufficiente a dimostrare il valore e la quantità della merce rubata.
Per quanto sopra, la Compagnia assicurativa chiamata in causa concludeva chiedendo di:
“a) accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. 350689097 azionata in giudizio, ai fini della manleva, dalla Controparte_2
[...]
b) rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, improcedibile ed inammissibile ovvero non sufficientemente provata;
d) nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, principale e di manleva, ridurre la pretesa risarcitoria vantata dall'attrice, perché sperequata in eccesso e non provata, e, comunque, escludere dalla manleva le somme a credito che la dovesse essere Controparte_2 costretta a compensare con il controcredito vantato dalla Parte_2
e) ove, salvo gravame, dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, le avverse domande, con conseguente accertamento di responsabilità e/o condanna della società e contestuale Controparte_2 condanna della alla manleva dell'assicurato, contenere Controparte_5
l'esposizione debitoria della predetta Compagnia assicuratrice, nei termini esposti nel precedente capo d), entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo e tenendo conto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Nelle more, con atto di citazione parimenti ritualmente notificato alla convenuta e introduttiva del giudizio iscritto al n. 252/2019 r.g., la medesima attrice Parte_1
spiegava opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 4978/2018 emesso da CP_2 questo stesso Tribunale in data 29/11/2018 in favore di e avente ad CP_2 oggetto proprio la somma di euro 49.651,32 che quest'ultima aveva rivendicato anche nel giudizio n. 12969/2018 r.g.. a pagamento delle fatture emesse per il servizio di n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 5 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
vigilanza svolto in favore della prima nell'ambito del medesimo contratto ivi già dedotto in lite.
In particolare, anche nell'ambito del menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti spiegavano sostanzialmente le medesime difese e formulavano le medesime deduzioni — compresa la chiamata in causa della compagnia
[...]
— già svolte nell'ambito del giudizio prevenuto iscritto al n. 12969/2018 CP_3
r.g.; così l'attrice-opponente in riconvenzionale ivi concludeva Parte_2 chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, preso atto di tutto quanto sopra dedotto, preliminarmente disporre per la riunione del giudizio con RG 12969/2018,
Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Buffardo, con prossima udienza al 1° marzo
2019, a quello oggi proposto;
nonché previa revoca del decreto ingiuntivo n 4978/2018 emesso il 29/11/2018, opposto, preso atto delle domande riconvenzionali proposte,
- accertare l'inesistenza di diritti di credito della società ricorrente per avvenuto pagamento delle fatture relative al periodo dicembre 2017 fino al mese di novembre
2018 per il servizio di guardiania relativa agli uffici di Via Ripuaria per curo
7717,12, mentre per le fatture relative al periodo 19-21 agosto 2018 per il cantiere in Via Pigna, oltre ad accertare addebito di costi maggiori del presunto dovuto, accertare esservi inadempimento del servizio di vigilanza da parte della società
, dichiarando che nulla è dovuto;
CP_2
- accertare dichiarare, comunque, che la società convenuta è obbligata al risarcimento danni come quantificati nella perizia di parte prodotta in curo
98.810,00 per i soli danni diretti, oltre quelli definibili indiretti, compresa manodopera per rifacimento di tutti gli impianti elettrici danneggiati e relative difficoltà tecniche di esecuzione per la presenza di cavi elettrici spezzati in più punti, anche in tubazioni interrate, determinabili in almeno euro 30,000,00, oltre accessori. ovvero accertati nel corso del giudizio anche a mezzo CTU, a seguito dei furti verificatisi tra il 7/8 agosto e 20/21 agosto 2018 durante il servizio di vigilanza, per la determinazione dei quali si dovrà tener conto di quanto corrisponderà, e se corrisponderà, la compagnia assicuratrice con la quale parte attrice è assicurata, salvo differenze a calcolarsi dovute, ivi compreso mancato ristoro dello scoperto del 10% ovvero della più probabile franchigia di euro
5,000,00 (dovendosi procedere alla liquidazione di importo per danni di circa
38.750,00 per il furto del 7/8 agosto); il tutto tenendo conto del successivo subingresso ex art 1916 cod. civ. contro il responsabile dei danni e compensando con eventuale credito che verrà riconosciuto alla ricorrente ove ne sia data prova di aver adempiuto alle proprie prestazioni e con le modalità convenute o pertinenti al tipo di obbligo assunto;
in ogni caso valendo quanto chiesto e dedotto sopra al
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 6 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
punto I II III e IV ivi compresa il mancato riconoscimento di addebito di costo per due guardie giurate armate mai convenuto e/o accettato;
con conseguente condanna della ricorrente alla corresponsione di quanto accertato
e dichiarato. in uno agli interessi ex art 1284 cc, comma 4 almeno dalla domanda.
Con riserva di richiedere ulteriori danni anche a seguito di determinazioni della committente . Controparte_7
Il tutto con condanna alle spese e competenze professionali di giudizio.”.
Di contro, la convenuta-opposta, , costituitasi anche nell'ambito del CP_2 menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa depositata telematicamente in data 21 febbraio 2019, così concludeva:
“1) In via preliminare:
Rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per i fatti su esposti;
Confermare il decreto ingiuntivo n. 4978 del 2018 del Tribunale di Napoli Nord.
Sempre in Via preliminare: Qualora l'On. Tribunale ritenga per assurdo l'ipotesi di controparte relativa all'importo di euro 38.359,49 espressamente riconosciuto, chiedere che venga concessa la provvisoria esecuzione su tale importo.
Sempre in via preliminare: Ove fossero ingiustamente disattese le spiegate eccezioni di nullità, Voglia la Signoria Vostra illustrissima autorizzare la comparente alla chiamata in causa delle fissando termine Controparte_6 per la notifica e differimento udienza affinché nel proseguo, ove la domanda avversa risultasse ammissibile e provata, sia essa chiamata in causa a sostenere il peso economico di una eventuale condanna anche parziale comprensiva del riconoscimento del danno,
1) Nel merito:
In accoglimento delle proprie eccezioni e difese rigettare l'opposizione con condanna alle spese e la conferma del Decreto Ingiuntivo n.4978 del 2018 per euro
48.934,2.”.
A seguito della autorizzata chiamata in causa operata dalla convenuta-opposta anche nel giudizio n. 252/2019 r.g., in data 23 ottobre 2019 si CP_2 costituiva in giudizio, altresì, la rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
a) in via preliminare, rimettere il fascicolo d'ufficio al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord affinché sia valutata la sussistenza delle condizioni per disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente tra le stesse parti dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord, G.U. dott.ssa Buffardo, con N.R.G. 12969/18
(prossima udienza fissata per il giorno 26.06.2020 a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. con decorrenza dal 30.03.2020);
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 7 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
b) accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. 350689097 azionata in giudizio, ai fini della manleva, dalla Controparte_2
[...]
c) rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, improcedibile ed inammissibile ovvero non sufficientemente provata;
d) nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, principale e di manleva, ridurre la pretesa risarcitoria vantata dall'opponente, perché sperequata in eccesso e non provata, e, comunque, escludere dalla manleva le somme a credito che la dovesse essere Controparte_2 costretta a compensare con il controcredito vantato dalla Parte_2
e) ove, salvo gravame, dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, le avverse domande, con conseguente accertamento di responsabilità e/o condanna della società e contestuale Controparte_2 condanna della alla manleva dell'assicurato, contenere Controparte_5
l'esposizione debitoria della predetta Compagnia assicuratrice, nei termini esposti nel precedente capo d), entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo e tenendo conto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”.
Dati gli evidenti profili di connessione soggettiva e oggettiva sussistenti tra i richiamati procedimenti iscritti ai numeri 12969/2018 e 252/2019 r.g., il precedente istruttore ne disponeva la riunione con provvedimento emesso in data 24/07/2020.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito del giudizio riunito 252/2019 r.g., che una istanza di pagamento di somme non contestate formulate dalla convenuta, espletate le prove testimoniali richieste dalla parte attrice-opponente, mutata, nelle more, la persona fisica del giudicante (con designazione dello scrivente avvenuta in data
08/06/2022), ammessa ed espletata una CTU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del
23/12/2024, con provvedimento del 24/12/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In rito va innanzitutto respinta, perché destituita di fondamento, l'eccezione, formulata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, di nullità della citazione introduttiva del giudizio prevenuto per asserita genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché l'esposizione n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 8 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta parte appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte.
Nel merito va preliminarmente osservato che risulta del tutto incontestato che tra le parti siano intercorsi due distinti rapporti contrattuali aventi ad oggetto il servizio di guardiania presso due diversi immobili:
– (i) un primo contratto del 23/04/2015 e consistente in un abbonamento per il collegamento, controllo e pronto intervento operativo su segnalazione di allarme da svolgersi presso gli uffici della siti in Giugliano in Campania alla Parte_2
Via Ripuaria, il tutto per un canone mensile di euro 59,76;
– (ii) un secondo contratto del 01/08/2018, il quale, invece, prevedeva un servizio di vigilanza notturna armata dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (mediante n. 1 Guardia
Particolare Giurata — G.P.G. — e in divisa) e un servizio di vigilanza diurna non armata dalle ore 6:00 alle ore 22:00 (mediante il presidio fisso di n. 1 Operatore
Fiduciario — O.P.L. — in divisa e con tesserino di riconoscimento), 7 giorni su 7, presso il cantiere Lidl sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna.
Tanto nel giudizio prevenuto iscritto al n. 12969/2018 r.g. (in riconvenzionale), quanto nel giudizio n. 252/2019 r.g. (in monitorio), la convenuta ha CP_2 richiesto la condanna della attrice al pagamento del corrispettivo asseritamente maturato per i servizi svolti in adempimento dei predetti contratti, azionando, in particolare, le seguenti fatture:
– FT. N. 28750 del 1 Dicembre 2017 di euro 59,76;
– FT. N. 234 del 1 Gennaio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 2871 del 1 Febbraio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 5501 del 1 Marzo 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 8151 del 1 Aprile 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 10847 del 1 Maggio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 13585 del 1 Giugno 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 16422 del 1 Luglio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 19311 del 1 Agosto 2018 di euro 59,76
– FT. N. 1133 del 30 Agosto 2018 di euro 12.600,16;
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 9 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
– FT. N. 22277 del 1 Settembre 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 1250 del 30 Settembre 2018 di euro 12.297,60;
– FT. N. 25218 del 1 Ottobre 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 1400 del 30 Ottobre 2018 di euro 18.856,32;
– FT. N. 28151 del 1 Novembre 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 30494 del 1 Novembre 218 di euro 5.180,12.
Il tutto, dunque, per complessivi euro 49.651,32 — comprensiva di IVA — (somma oggetto di ingiunzione di pagamento nel decreto monitorio n. 4978/2018).
Ora, in merito al suddetto credito va subito precisato che, con riferimento alla debenza delle fatture emesse per il servizio svolto presso gli uffici siti in Giugliano in
Campania alla Via Ripuaria (fatture da dicembre 2017 a novembre 2018, tutte dell'importo di euro 59,76 ciascuna), la stessa ammetteva di aver CP_2 erroneamente addebitato alla controparte (anche nell'ambito della procedura monitoria successivamente opposta), l'importo di euro 717,12, riconoscendo, quindi, doversi ridurre la originaria pretesa creditoria dagli iniziali euro 49.651,31 ad euro
48.934,20 (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta in data
21/02/2019 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 252/2019 r.g.).
Tale circostanza è, altresì, provata dalla con ricevuta di bonifico bancario Parte_2 allegata al n. 9 della propria produzione di parte depositata nell'ambito del giudizio di opposizione n. 252/2019 r.g.; risulta, dunque, sostanzialmente pacifico tra le parti la non debenza (da parte della attrice) della suddetta somma di euro 717,12 (rispetto all'originario credito azionato dalla convenuta).
Sul restante ammontare del credito contestato che ritiene esserle CP_2 dovuto (ovvero, sostanzialmente sulle somme fatturate per il servizio reso presso il cantiere Lidl sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna, oggetto del secondo contratto di vigilanza del 01/08/2018 stipulato tra le parti), la committente ha svolto eccezioni e contestazioni che possono essere così sintetizzate: Parte_2
– (a) l'importo relativo alle fatture riguardanti il periodo 01-21 agosto 2018 non sarebbe dovuto, per non aver parte convenuta-opposta adempiuto al proprio obbligo di vigilanza, essendosi verificati in tale arco di tempo i due furti dedotti in citazione;
– (b) l'ammontare delle fatture di ottobre e novembre 2018 non sarebbe integralmente dovuto, in quanto l'istituto di vigilanza convenuto avrebbe ivi incluso il costo per l'impiego di due guardie armate anziché una sola, così come previsto in contratto, dovendosi detrarre, dunque, dalla somma ingiunta n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 10 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
l'importo complessivo di euro 10.574,72 (ovvero euro 6.100,00 oltre IVA dalla fattura n. 1400 del 31/10/2018, ed euro 1.980,00 oltre IVA dalla fattura n. 30494 del
01/11/2018, oltre euro 717,12 per la vigilanza presso gli uffici della Parte_2 alla Via Ripuaria di cui si è già innanzi detto);
– (c) l'importo della fattura riguardante lo svolgimento del servizio di vigilanza per il periodo di settembre 2018 (come anche le somme a credito residue sulle fatture di ottobre e novembre 2018, al netto delle contestazioni sopra svolte), pur essendo astrattamente dovuto, dovrebbe essere compensato con il presunto credito risarcitorio da essa attrice vantato nei confronti della convenuta per i danni conseguenti ai due furti subiti nell'agosto 2018 e che l'istante ha addebitato alla responsabilità da inadempimento contrattuale di essa convenuta.
Appare, dunque, questione logicamente preordinata a tutte le altre l'esame della domanda proposta da parte attrice (in via principale nel giudizio n. 12969/2018 r.g. e in via riconvenzionale nel giudizio 252/2019 r.g.) nei confronti della convenuta e sulla quale essa istante ha avanzato sia una vera e propria domanda risarcitoria (da porre eventualmente in compensazione con le somme rivendicate dalla convenuta nei propri confronti), sia di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria).
Le suddette domande trovano la loro ragione giustificativa — secondo la prospettazione attorea — nei due furti commessi da ignoti nelle notti tra il 7/8 agosto e il 20/21 agosto 2018 in Giugliano in Campania alla Via Pigna, di cui l'istante ha addebitato la esclusiva responsabilità contrattuale in capo alla , resasi Controparte_8 colpevole — a suo dire — del grave inadempimento consistito, sostanzialmente: (a) nel non aver impedito i furti avvenuti durante l'orario in cui la opposta doveva svolgere l'attività di vigilanza;
(b) nell'aver impiegato nello svolgimento delle attività di vigilanza personale non qualificato, in abiti civili e non armato, tanto che gli stessi agenti avrebbero dichiarato di essere privi del porto d'armi.
Sotto tale profilo occorre, dunque, premettere che la prestazione di un servizio di vigilanza integra pacificamente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: oggetto del contratto di vigilanza è difatti l'obbligo di vigilare su un determinato locale, preservandolo da intrusioni di terzi, entro i termini previsti dal contratto, con la conseguenza che l'istituto di vigilanza si obbliga a svolgere diligentemente la prestazione dedotta in contratto, secondo le modalità ivi previste e concordate, non essendo esigibile, invece, l'obbligo di impedire in assoluto l'assenza di furti.
In tal senso — per il rilievo che avrà in prosieguo — deve ritenersi pacifico che la verifica temporalmente circoscritta, ma continua, delle condizioni di una determinata area effettuata da un istituto di vigilanza non sia idonea — di per sé — ad impedire il cagionarsi di qualsiasi evento di danno relativo all'oggetto della sorveglianza.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 11 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
La responsabilità dell'istituto di vigilanza è circoscritta, quindi, all'assolvimento degli obblighi secondo le modalità esecutive specificamente previste dal contratto;
soltanto ove sia dimostrato che tali obblighi non siano stati eseguiti o siano stati non correttamente eseguiti, l'istituto di vigilanza risponde per inadempimento. Tuttavia, pur innanzi ad un inadempimento conclamato, il positivo vaglio di una domanda risarcitoria esigerebbe pur sempre l'individuazione di un univoco e preciso nesso di causa tra inadempimento (o inesatto adempimento) imputato all'istituto di vigilanza e verificazione dell'evento di danno dedotto (id est il lamentato furto); in altri termini,
è pur sempre necessario che si raggiunga idonea prova sulla circostanza che, se l'istituto di vigilanza avesse tenuto la condotta contrattualmente dovuta e invece omessa, il furto non si sarebbe verificato (quantomeno con alta soglia di verosimiglianza).
Ebbene, sotto tutti i profili innanzi riassunti, le domande e prospettazioni attoree si sono rivelate gravemente carenti (sia sul piano deduttivo che su quello stricto sensu probatorio).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che il contratto di vigilanza aveva ad oggetto il servizio di vigilanza notturna armata dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (mediante n. 1 Guardia Particolare Giurata — G.P.G. — e in divisa) e un servizio di vigilanza diurna non armata dalle ore 6:00 alle ore 22:00 (mediante il presidio fisso di n. 1 Operatore Fiduciario — O.P.L. — in divisa e con tesserino di riconoscimento), 7 giorni su 7 (cfr. doc. 4 del fascicolo parte attrice).
Ciò posto, quanto agli obblighi contrattuali incombenti sulla convenuta, la società attrice invoca la responsabilità dell'istituto di vigilanza addebitandole negligenza nell'attività di controllo, risultata inefficace rispetto alle modalità e ai tempi con cui si sono verificati i due eventi di furto.
Tuttavia, occorre in primo luogo premettere che la contestazione di inadempimento mossa dall'attrice alla convenuta risulta generica, atteso che si limita a ricondurre l'inadempimento ad astratte negligenze e alla mancanza di una attività più accurata, senza tuttavia indicare nel concreto quali sarebbero state le specifiche omissioni, negligenze e/o imperizie addebitabili ai vigilanti e che avrebbero portato — non solo ad una non soddisfacente esecuzione del servizio, bensì — alle intrusioni nel cantiere.
Sul punto, parte attrice-opponente ritiene che, contrariamente a quanto pattuito nell'art. 7 del contratto di vigilanza, in base al quale era prevista una guardia giurata armata durante le ore notturne «[…] per tutto il periodo in cui è stata svolta l'attività di vigilanza detta figura professionale non vi è mai stata ovvero il servizio era prestato da operatori non qualificati ovvero privi di valido requisito e, comunque, non in divisa (anche nella fascia oraria 06.00 - 22.00), oltre a tenersi conto che non vi sono mai state sul cantiere due guardie» e che, ancora, «[…] il personale preposto al servizio di vigilanza notturno, in
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 12 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
luogo di prestare la dovuta attenzione al cantiere, provvedeva alle fisiologiche attività di riposo di ogni normale persona, come in più occasioni è stato constatato (Doc. n. 15), anche con testimoni» (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio).
Tali asserzioni, tuttavia, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio nel corso del processo.
Ed infatti, gli esiti dell'istruttoria orale e documentale non hanno confermato che l'attività della società di vigilanza – per il tramite degli agenti in servizio di pattuglia la notte dei furti — sia stata effettuata in maniera negligente o contraria agli obblighi contrattuali assunti.
In primo luogo, si deve evidenziare che all'udienza del 24 maggio 2022, dinanzi al precedente istruttore, sono stati escussi due testimoni per parte attrice-opponete sui capitoli di prova riguardanti l'entità e la quantità dei materiali trafugati in occasione dei furti del 07-08 agosto e del 20-21 agosto 2018.
In particolare, il primo testimone, , oltre ad essere stato molto Testimone_1 vago nella ricostruzione delle precise quantità di cavi trafugati, nulla ha riferito in merito alla vigilanza esistente;
mentre il secondo testimone, Testimone_2 essendo l'ingegnere che è stato incaricato della redazione della perizia di parte allegata in atti da parte attrice (al n. 4 della produzione allegata al Parte_2 procedimento 252/2019 r.g.), si è limitato a riferire «[…] preciso che il vigilante era unico ed aveva circa 30 anni;
qualche volta l'ho visto entrare ma spesso andavo via prima;
era un solo vigilante;
non so se fosse o meno armato;
si posizionava all'aera vendita all'ingresso; qualche volta l'ho visto ed era sempre la stessa persona;
non so che macchina aveva il vigilante;
riconosco nel fotogramma che mi viene mostrato il luogo ove si posizionava il vigilante e non so se è lui o meno».
All'udienza del 23/01/2023 veniva, poi, escusso — dinanzi allo scrivente, a seguito della modifica dell'assegnazione del procedimento — il teste , Testimone_3 dichiaratosi impiegato e figlio del titolare della società attrice, il quale, in merito al contestato inadempimento imputato all'istituto di vigilanza, riferiva: «[…] mi recavo spesso al cantiere, dove rinvenivo gli addetti alla sicurezza della , i quali non CP_2 portavano alcuna arma e in un'occasione mi dissero anche che loro non erano dotati di porto
d'armi; preciso che nel periodo in cui è stato sottoposto al sequestro, sul cantiere vi erano solo
i dipendenti della , addetti alla sicurezza; […] ricordo che in un'occasione, CP_2 nell'ottobre dell'anno 2018, dopo il primo furto, mi recai sul cantiere di notte e vidi che gli addetti alla sicurezza della stavano dormendo in macchina e non indossavano CP_2 alcuna divisa; […] Non ricordo se la macchina presentava le effigi e le insegne della
[...]
; […] Riconosco nella foto che mi viene mostrata [sub doc. n. 15 della produzione di CP_2 parte attrice-opponente] una foto che scattai io nell'ottobre dell'anno 2018, di pomeriggio;
preciso che scattai la foto in quanto la persona che si vede nella foto è un addetto alla sicurezza della;
sono in grado di riferire che la persona era un addetto alla CP_2 CP_2
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 13 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
in quanto l'ho visto altre volte prestare servizio di turno per la sicurezza e anche
CP_2 perché in quel periodo vi era solo la sul cantiere; […] Sono in grado di riferire
CP_2 che la persona che si vede nella foto stava dormendo, in quanto, dopo aver scattato la foto, mi sono avvicinato e l'ho chiamata e la persona mi ha detto che in effetti si era addormentata perché aveva fatto il turno; […] Le auto di cui si avvaleva la erano a volte del
CP_2 tipo di quelle che si vede in foto, altre volte auto bianche; […] Non ricordo se alcune delle macchine di cui si avvaleva la recavano la loro insegna; […] Preciso che
CP_2 anche di notte non ho visto le guardie giurate portare la pistola;
infatti, proprio in un'occasione, durante il turno di notte, quando mi presentai sul cantiere, una guardia giurata mi disse che non avevano neppure il porto d'armi; […] So precisare che i furti sul cantiere sono stati due;
l'uno si verificò nel mese di agosto dell'anno 2018 e l'altro poco dopo, ma non ricordo di preciso la data; […] Ricordo che nella maggior parte delle volte che mi sono recato sul cantiere, ho visto che i turni degli addetti alla sicurezza della erano
CP_2 formati da un solo vigilante;
qualche volta ne ho visti anche due, ma credo si sia trattato di un cambio turno.».
Da quanto sopra non sono emersi elementi indiziari tali da far ritenere dimostrato l'inadempimento imputabile alla società convenuta, laddove il teste (pur non essendo già in partenza pienamente disinteressato alla vicenda per cui è causa, e ciò sia in ragione del rapporto di parentela con il legale rappresentante della società attrice, che per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di quest'ultima), è stato molto vago nell'elencare e collocare nel tempo gli eventi a cui sostiene di aver assistito.
Ci si riferisce, in particolare, agli episodi in cui descrive di aver visto i vigilanti svolgere il servizio privi dell'arma di ordinanza, senza specificare se si trattasse delle guardie adibite al turno diurno o notturno, oppure allorquando riferisce di aver sorpreso di notte “gli addetti alla sicurezza della ” senza divisa e “intenti a CP_2 riposare in macchina” (senza neppure contestualizzare e chiarire le ragioni di tali presunti propri accessi notturni al cantiere), laddove, invece, parte attrice ha più volte insistito sulla circostanza che il servizio di guardiania venisse svolto sempre da un solo agente per turno di guardia.
A ciò aggiungasi, inoltre, che, volendo accedere alla narrazione resa dal teste
, dovrebbe concludersi che si fosse al cospetto di un servizio di vigilanza di Tes_3 conclamata e pacifica inefficienza e inadeguatezza, tale da non poter essere ignorata dalla Società committente;
eppure, non si comprende allora il motivo per il quale alcuna contestazione di inadempimento vi è in atti — proveniente dalla attrice nei confronti della convenuta — e risalente ad un'epoca antecedente alle richieste di pagamento da quest'ultima rivolte alla attrice in relazione alle fatture rimaste inadempiute;
del pari, non si comprenderebbe neppure il motivo per il quale, anche a seguito del primo episodio di furto, alcuna iniziativa risolutoria del contratto di cui si discorre fosse stata posta in essere dalla attrice nei confronti della convenuta.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 14 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Quanto, invece, alla riproduzione fotografica allegata in atti da parte attrice (al n. 15 del fascicolo di parte depositato nell'ambito del giudizio n. 252/2019 r.g. e al n. 13 del fascicolo di parte depositato nell'ambito del giudizio n. 12969/2018 r.g.), che ritrae un uomo con capo chino in una macchina, non vi sono sicuri indici che consentano di associare l'immagine in atti allo svolgimento del servizio di vigilanza da parte della convenuta, né la sua precisa contestualizzazione spazio-temporale; in ogni caso, pur se si volesse affermare che tale foto ritragga, in effetti, una guardia alle dipendenze della convenuta addormentata, non vi è alcun ulteriore elemento probatorio
(ancorché indiziario) in atti che possa solidamente dimostrare che — lungi dal trattarsi di un episodio sporadico e ben circoscritto al preciso istante immortalato nel fotogramma in atti, peraltro completamente decontestualizzato — ciò si verificasse con costante regolarità, compreso in entrambe le notti dei furti qui in contestazione.
Tale quadro probatorio, in breve, non consente di fondare il presunto inadempimento imputabile alla convenuta-opposta, basato — in sostanza — sulla sola narrazione resa dal teste escusso all'udienza del 23/01/2023 (dal momento che neanche l'ulteriore testimone della società committente, , escusso Testimone_4 all'udienza del 05/06/2023, ha aggiunto nulla di utile o di nuovo al riguardo, avendo egli reso dichiarazioni del tutto ininfluenti e di nulla valenza istruttoria nel caso di specie).
Non appare superfluo, inoltre, anche osservare che, rispetto alle modalità dei furti
(così come descritte in atti), sarebbe stato anche del tutto indifferente che le guardie fossero state armate o meno, non essendovi stato alcun contatto diretto tra i malviventi e i vigilanti, per cui non è in alcun modo provato (quanto, piuttosto, il frutto di una mera congettura attorea) che la presenza di armi (previste, tra l'altro, a sicurezza ed incolumità dei soli agenti, anziché dei beni nel cantiere), avesse potuto certamente scongiurare i furti (nemmeno sotto l'aspetto della mera deterrenza, essendosi i malviventi comunque introdotti in un'area che sapevano essere certamente sorvegliata, non potendo prevedere in anticipo se si trattasse di vigilanza armata o non armata).
In definitiva, la deduzione sillogistica formulata da parte attrice secondo cui dagli episodi di furto si debba necessariamente derivare (sostanzialmente in re ipsa)
l'inadempimento della società convenuta al servizio cui era tenuta, sino addirittura ad addebitarle le conseguenze dannose negative di tali furti (quasi trasfondendo in ambito civilistico concetti noti soprattutto in materia penalistica e, in particolare, in materia di posizione di garanzia, secondo cui non impedire un evento che si era tenuti ad evitare equivale a cagionarlo) appare fallace se sottoposta al vaglio delle note nozioni della contrattualistica civilistica.
Già si è detto, infatti, che quella che gravava in capo alla convenuta fosse una tipica obbligazione di mezzi e non di risultato (onde, alcuna obbligazione specifica di senz'altro evitare eventi del tipo di quello verificatosi nella specie poteva dirsi n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 15 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
contrattualmente gravare sulla convenuta); a ciò aggiungasi che — per quanto innanzi detto — non è probatoriamente emerso, all'esito del processo, neppure uno specifico inadempimento, o una inesatta esecuzione, di tale obbligazione di mezzi gravante sulla convenuta (essendo le deduzioni di “inadeguatezza” del servizio e di non qualificata professionalità dei vigilanti dedotte da parte attrice rimaste sul mero piano assertivo e prive di concreti elementi istruttori di riscontro); infine, pur qualora volessero superarsi le considerazioni che precedono, la domanda attorea è comunque rimasta del tutto carente sotto un ulteriore e altrettanto decisivo profilo: ovvero sulla precisa deduzione e prova del nesso eziologico sussistente tra inadempimento dedotto ed evento di danno (id est i furti di cui trattasi).
Sul punto appare qui rilevante richiamare l'orientamento espresso dalla pur risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa”
(cfr. Cass. 142/1984).
Sarebbe spettato, dunque, a parte attrice provare come le condotte (da egli genericamente ritenute) inadempienti addebitate a parte convenuta avrebbero potuto essere in grado — in concreto — di evitare l'evento di danno dedotto, considerato che un conto è la prova dell'inadempimento e altro conto è la prova della responsabilità della convenuta-opposta in ordine al verificarsi degli eventi di furto in questione e della sussistenza di un preciso nesso di causalità tra tali dedotti inadempimenti e i furti stessi.
Peraltro, non appare irrilevante nella specie osservare come, a fronte della considerevole estensione della superficie dell'area da sorvegliare (così come evincibile anche dalla CTU in atti), il servizio commissionato dalla attrice alla convenuta (ovvero vigilanza tramite una sola unità, solo successivamente aumentata a due agenti, come in appresso meglio si specificherà) apparisse già ex ante e in astratto del tutto inidoneo a scongiurare ogni possibilità di abusivo accesso presso i luoghi in considerazione e di asportazione furtiva di materiali;
ne consegue che non potrebbero addebitarsi alla convenuta negligenze pianificatorie, di programmazione e di custodia addebitabili, in verità, alla stessa parte attrice.
Le risultanze dell'istruttoria orale e documentale inducono, pertanto, a concludere che alcuna specifica negligenza possa essere addebitata alla società convenuta, per quanto innanzi osservato, anche con riferimento alle richiamate circostanze di fatto venute in considerazione nel caso concreto;
inoltre, l'inadempimento della convenuta n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 16 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
non può essere desunto, in re ipsa, neppure dal mero mancato raggiungimento del risultato utile sperato dalla società cliente, in assenza di compiuta dimostrazione in atti né di specifici inadempimenti imputabili alla convenuta, né di un univoco rapporto causale sussistente tra presunte omissioni e negligenze imputabili alla convenuta e l'evento di danno dedotto in lite dalla attrice.
Nonostante la valenza assolutamente assorbente delle considerazioni che precedono con riguardo all'an della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice (al fine di predicarne l'infondatezza), appare, cionondimeno, utile osservare come anche sul versante del quantum debeatur la detta domanda sia apparsa gravemente lacunosa e deficitaria.
Ed invero, la CTU disposta nel corso del processo ha evidenziato sul punto che:
“Quindi, non è stato possibile osservare i siti interessati dal procedimento in epigrafe, nella condizione in cui apparivano dopo ciascun furto: i danni a “INTERNI” ed “ESTERNI” erano stati ripristinati e le apparecchiature erano state riparate. La stima del valore dei materiali trafugati, durante i due (2) furti all'origine del procedimento in epigrafe, si basa, quindi, sulla documentazione depositata dalle parti.” (cfr. pag. 24 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti); e, inoltre, “Non è presente, in altri documenti depositati nel fascicolo del procedimento in epigrafe, alcun dato o riferimento tale da permettere l'esame dello stato di “INTERNI” o “ESTERNI”, durante i giorni successivi ai furti. Pertanto, la relazione elaborata dall'ing. che Testimone_2
è allegata con il codice All.4.1, riporta i dati principalmente utilizzati, al fine di definire il valore dei danni arrecati, durante i furti; le quantità di materiale rubate, durante ciascun furto in esame, vengono valutate integrando a quelle informazioni sia documentazione progettuale, che è stata gentilmente fornita dall'azienda proprietaria dell'attività commerciale, “LIDL ITALIA S.r.l.”, sia dati osservati, durante i sopralluoghi. È opportuno evidenziare che l'ing. ha valutato, in suddetta relazione, Testimone_2 anche i danni arrecati da un furto avvenuto in data 30/07/2018, che esula dal quesito posto dal G.I. e, quindi, viene ignorato. Infine, il consulente legale della parte opposta ha depositato nel fascicolo telematico, in data 11/03/2021, un documento, classificato con il codice
“ALLEGATO B”, che costituisce la copia digitale di una fattura pagata, in data 23/07/2019, dalla parte opposta all'azienda “De.Pa. Impianti S.r.l.”; l'importo corrisposto è pari a Eur
30.000 e la causale riferisce “…opere extra, c/o vs. cantiere LIDL in Giugliano in Campania.”
Tale documento non fornisce, quindi, informazioni relative ai furti ed è stata emessa in una data successiva all'ultimo furto, avvenuto nella notte che congiungeva il giorno
20/08/2018 al giorno 21/08/2018; pertanto, non è desumibile a quale furto si riferiscano i danni ripristinati mediante il pagamento riportato in quel documento.” (cfr. pp. 27 e
28 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
In definitiva, deve ritenersi che l'unica stima dei danni che è stato possibile operare fonda unicamente su documentazione di formazione unilaterale prodotta dalla stessa parte attrice, che nulla, tuttavia, dice circa la precisa natura, quantità e tipologia del materiale asseritamente trafugato;
non sono presenti in atti, inoltre, apposite contabili, fatture e/o computi metrici precipuamente riferibili agli eventi di furto in n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 17 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
discussione che possano consentire di ricostruire, con sufficiente oggettività e specificità, i danni effettivamente ricollegabili ai detti eventi. Motivo per il quale la domanda attorea deve ritenersi altamente fumosa e generica anche sul mero versante del quantum debeatur.
La domanda risarcitoria dell'attrice deve, pertanto, essere rigettata.
Dal detto rigetto discende, inoltre, l'integrale assorbimento delle domande di manleva e garanzia formulate dalla convenuta nei confronti della parte chiamata in causa (domande formulate nei confronti della chiamata in causa Controparte_3 per il solo caso di accoglimento della domanda attorea).
Correlativamente deve essere accolta, seppure entro i limiti di cui in appresso si dirà, la domanda svolta da parte convenuta-opposta (in via riconvenzionale nel giudizio iscritto al n. 12969/2018 r.g. e in via principale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 252/2019 r.g.), e tesa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore della Società attrice-opponente per il periodo agosto-novembre
2018.
Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che, trattandosi di domanda di adempimento contratture, vigono i pacifici principi di diritto sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione in merito (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001, recepita da innumerevoli successive pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; 7530/2012;
3373/2010), secondo cui, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto in giudizio, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ebbene, nella specie è rimasto del tutto incontestato tra le parti che, per il periodo in esame, il pattuito servizio di vigilanza sia stato effettivamente reso dalla convenuta in favore della attrice.
Quest'ultima, da parte sua, lungi dall'aver fornito la prova dell'adempimento del corrispettivo con riguardo alle prestazioni rese in proprio favore (e fatta eccezione per la somma di euro 717,12, di cui si è già innanzi detto) o dall'aver contestato l'esecuzione in sé della prestazione da parte della convenuta, ne ha dedotto, da un lato, la non corretta esecuzione (opponendo, dunque, una eccezione ex art. 1460 c.c.)
e, dall'altro lato, ha svolto contestazioni con riguardo al numero di unità di vigilanza addebitate per lo svolgimento del servizio (computate, nelle fatture in atti, in due unità, anziché in una sola, come contrattualmente pattuito).
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 18 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Ora, per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., essa si fonda sulle medesime ragioni già poste dall'attrice a fondamento della propria speculare domanda risarcitoria;
pertanto, tale eccezione deve ritenersi parimenti infondata e superata sulla scorta di tutte le considerazioni già sopra svolte.
Quanto, invece, all'addebito del costo di due vigilanti, anziché di uno solo, devono svolgersi le ulteriori considerazioni che seguono.
Dalle comunicazioni a mezzo PEC dell'11, 15 e 18 ottobre 2018 prodotte in atti da parte convenuta-opposta (cfr. doc. nn. 2 e 3 della produzione parte convenuta- opposta) — e la cui ricezione e contenuto mai sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della attrice — emerge chiaramente che la convenuta (proprio a seguito del secondo furto dell'agosto del 2018) provvedeva ad aumentare il servizio di vigilanza armata da una a due unità, rispetto a quanto originariamente contrattualizzato;
tuttavia, il costo per il relativo servizio aggiuntivo veniva addebitato alla attrice solo a decorrere dal 1° ottobre 2018 (il che trova specifico riscontro nella fattura n. 1400 del 31 ottobre 2018, dove, appunto, per la prima volta, il costo della vigilanza veniva computato per due, anziché per una unità), il tutto secondo le condizioni evincibili dalla missiva avente ad oggetto “Variazione modalità svolgimento servizio di vigilanza”, trasmessa a mezzo PEC dalla convenuta alla attrice in data 18/10/2018.
Parte attrice, dal canto suo, in alcun modo contestando o opponendosi alle suddette comunicazioni, non ha in alcun modo dimostrato di essere stata del tutto ignara e/o inconsapevole di tale modifica incrementativa del servizio reso in proprio favore (né ha dimostrato di aver mai riscontrato alle suddette missive di controparte, rifiutando l'aumento di una unità di vigilanza ivi prospettato), serbando, anzi, sul punto — e in corso di rapporto — un comportamento totalmente acquiescente e concludente (tanto che, anzi, anche lo stesse teste , nella propria deposizione testimoniale, si è Tes_3 riferita agli agenti di vigilanza presenti sul cantiere sempre al plurale); quanto precede, dunque, è certamente indice di una accettazione quantomeno tacita della relativa modifica contrattuale (non potendosi ritenere neutra, dal punto di vista negoziale — materia che ben conosce la nozione di comportamento concludente e di tacita accettazione — la condotta di una parte che incameri una prestazione che ben sappia essere aggiuntiva rispetto a quanto originariamente pattuito — e al di fuori della casistica degli arricchimenti imposti o inconsapevoli, la quale, tuttavia, pacificamente non ricorre nel caso di specie — , vieppiù che, nella specie, l'aumento di vigilanza si rendeva sostanzialmente necessitato, non contestato e, di fatto, accettato da parte attrice anche e soprattutto per effetto del secondo — terzo in totale, se si considera anche l'epoca antecedente alla stipula del contratto di vigilanza con la convenuta — furto subito).
Tuttavia, l'applicato aumento di corrispettivo per l'impiego di una ulteriore unità di vigilanza non può produrre effetti retroattivi rispetto a prestazioni già eseguite.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 19 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Ed invero, è documentalmente emerso — per quanto innanzi già precisato — che fu solo a seguito della detta missiva del 18 ottobre 2018 che fu comunicata alla attrice
(che, come detto, alcuna opposizione manifestò al riguardo) l'addebito di tale unità aggiuntiva di vigilanza;
onde tale addebito aggiuntivo non potrebbe retroagire al servizio già reso per il periodo 01-18 ottobre 2018.
Da quanto sopra, pertanto, consegue che l'importo di cui alla fattura n. 1400 del 31 ottobre 2018, e, in particolare, il costo per il servizio di piantonamento notturno con guardia armata svolto nel periodo dal 1° al 18 ottobre 2018 (computato dalla convenuta già per due unità di vigilanza), va necessariamente ridotto della metà, ovvero di euro (6.480,00/2 = ) 3.240,00 (id est, di euro 3.952,80 comprensivo di IVA al
22%).
Non possono, infine, trovare accoglimento le deduzioni (invero del tutto teoriche e congetturali) formulate da parte attrice con riguardo ad una ipotetica configurabilità, nella specie, di un dolo determinante o quantomeno incidente addebitabile alla convenuta.
Occorre rammentare in merito che elementi della fattispecie del dolo in senso oggettivo, ex art. 1439 c.c., invocato da parte attrice sono: (a) un raggiro, ossia una condotta commissiva o omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale;
(b) l'effettiva alterazione della volontà contrattuale della vittima in conseguenza del raggiro;
(c) l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione.
Non è, invece, requisito del dolo la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale per la vittima.
Sotto tale aspetto l'art. 1439 c.c. disciplina la figura del dolo vizio (c.d. causam dans), che ricorre quando il raggiro è determinante del consenso perché induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato.
In giurisprudenza ed in dottrina è stato, peraltro, specificato che il raggiro può realizzarsi non solo mediante artifici positivi o dichiarazioni menzognere, ma anche con la reticenza o, in presenza di determinate circostanze, con il semplice silenzio
(c.d. dolo omissivo). Tuttavia, in tale ultimo caso, affinché possa dirsi integrata la fattispecie del dolo, occorre che le dette reticenze ed il detto mero silenzio si inseriscano in un complessivo quadro comportamentale ed in una più ampia condotta maliziosa complessivamente diretta a ingannare la vittima (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 14628/2009; Cass. 9253/2006; Cass. 2104/2003; Cass. 8295/1994; Cass.
10718/1993; Cass. 11038/1991; Cass. 257/1991; Cass. 7572/1983; nonché Cass. 8352/1987
e Cass. 7418/1986 che hanno anche chiarito che la mera reticenza volontaria, singolarmente considerata e senza alcuna ulteriore condotta di contorno, rende annullabile il negozio solo con riferimento ai contratti di assicurazione, come previsto dall'art. 1892 c.c.). Infine, elemento necessario del dolo è anche n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 20 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
l'intenzionalità del raggiro (c.d. animus decipendi, su cui, tra le tante, cfr. Cass.
2311/1972).
Alla luce del quadro istruttorio in atti (e in considerazione di tutto quanto in precedenza già osservato), appare oltremodo evidente che parte attrice non risulta aver provato nel corso del processo alcunché da cui poter inferire — neppure sul piano meramente presuntivo — gli elementi fondamentali dalla fattispecie di annullabilità del contratto invocata.
Analoghe considerazioni possono ripetersi anche con riguardo al soltanto prospettato dolo incidens.
In diritto, occorre previamente osservare che la figura giuridica del dolo incidente si concreta nel dolo non determinante del vero e proprio consenso a contrarre, ma che incide sul contenuto dell'accordo negoziale raggiunto. In tale ipotesi il raggiro, avendo ad oggetto circostanze non essenziali, non determina la vittima a concludere il contratto, ma la induce ad accettare condizioni meno favorevoli di quelle che avrebbe altrimenti conseguito. Gli elementi costitutivi della fattispecie del dolo incidente sono, per il resto, gli stessi che caratterizzano il dolo determinante, ovvero la realizzazione di un raggiro, l'alterazione della volontà negoziale della vittima a causa del raggiro e l'idoneità del raggiro stesso a trarre in inganno il deceptus.
Di conseguenza, il dolo incidentale non invalida il contratto (come è invece nel caso del dolo determinante, il quale, di contro, rappresenta un caso di annullabilità del contratto, ex art. 1439 c.c., quale vero e proprio vizio del consenso), ma costituisce un illecito civile e, pertanto, ove abbia determinato un danno, obbliga l'autore del raggiro al suo risarcimento. Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si ritiene che trattarsi, in particolare, di una peculiare forma di responsabilità precontrattuale fondata sulla lesione della libertà negoziale della vittima (cosicché non avrebbe senso di parlare di responsabilità ex art. 1440 ed ex art. 1337 c.c. come di due forme autonome di responsabilità civile — come invece pare fare l'attrice, la quale ha fondato la propria richiesta risarcitoria su entrambe le norme richiamate in via subordinata tra loro — , quanto piuttosto di una medesima forma di responsabilità civile, di cui l'una — quella ex art. 1440 c.c. — costituente la species del più ampio genus della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.).
Come per il dolo determinante, poi, anche nel dolo incidente è ritenuta necessaria una condotta insidiosa idonea ad ingannare un contraente di normale diligenza (cfr. per prima Cass. 1289/1949), che ben potrebbe concretarsi nella forma della mera reticenza (cfr. Cass. 2961/1976).
In particolare, sul punto è stato specificato che «La semplice reticenza può integrare il dolo incidente, a meno che non si provi che la controparte avrebbe potuto conoscere la circostanza taciuta usando l'ordinaria diligenza.» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2961 del n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 21 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
24/07/1976, cit.), infatti, in maniera ancor più chiara, la giurisprudenza di legittimità successiva ha ribadito che «In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacchè l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 27/10/2004 e, da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1585 del 20/01/2017).
Ebbene, nella specie — come innanzi già osservato — il quadro probatorio offerto da parte attrice sul punto si è rivelato assolutamente carente e non passibile di portare alla precisa individuazione di uno specifico raggiro commissivo od omissivo eventualmente perpetrato dalla convenuta nei propri confronti;
a ciò aggiungasi, inoltre, che le stesse circostanze invocate da parte attrice a sostegno della prospettazione di un tal tipo di dolo (servizio prestato da operatori non in divisa, non armati e “non qualificati”) erano circostanze (se effettivamente verificatesi) agevolmente constatabili dalla stessa società attrice committente con l'uso della ordinaria diligenza (e, proprio in quanto asseritamente constatate, sostanzialmente tollerate dalla stessa parte attrice) e, dunque, già in astratto del tutto inidonee a integrare un raggiro (determinante o incidente).
Per tutte le considerazioni sinora svolte, dunque, rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nell'ambito di entrambi i giudizi riuniti, accertato l'inadempimento di parte attrice nel pagamento del corrispettivo del servizio di vigilanza reso in proprio favore dalla convenuta, la prima va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, del complessivo importo (al netto delle somme di cui è incontestato il già intervenuto pagamento — id est della somma di euro
717,12 — e della decurtazione innanzi indicata con riguardo al periodo di decorrenza dell'addebito della seconda unità di vigilanza — per euro 3.952,80 — ) di euro
(49.651,32 - 717,12 - 3.952,80 = ) 44.981,40 (quarantaquattromilanovecentoottantuno/40) — già comprensiva di IVA — , oltre ai chiesti interessi moratori, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale (da farsi risalire alla notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo operata da parte convenuta opposta nei confronti dell'attrice-opponente) e sino al soddisfo.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto (n. 4978/2018, pubblicato in data
29/11/2018, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 12733/2018), emesso per il superiore importo di euro 49.651,32, va revocato (in parziale accoglimento, in parte qua, della opposizione spiegata dall'attrice-opponente nell'ambito del giudizio, qui riunito, n. 252/2019 r.g.).
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta da parte convenuta-opposta (essendo la propria domanda creditoria stata accolta per importo inferiore rispetto a quello azionato, il n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 22 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accoglimento, seppur parziale, dell'opposizione spiegata dalla attrice-opponente), nonché valutata anche la soccombenza riportata dalla stessa parte attrice-opponente in relazione alla domanda risarcitoria da essa spiegata nei confronti della convenuta in entrambi i giudizi riuniti, e, dunque, stante il globale prodursi tra le dette parti di una soccombenza reciproca parziale, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua di 1/3 (un terzo), dovendosi porre la quota dei residui 2/3 (due terzi) ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Quanto, invece, alle spese di lite relative alla parte chiamata in causa, stante il sostanziale assorbimento di ogni domanda avanzata dalla convenuta nei confronti di quest'ultima in entrambi i giudizi riuniti (col conseguente mancato esame ed approfondimento delle difese e della posizione di quest'ultima) e data la limitata attività processuale svolta dalla detta parte chiamata in causa, il Tribunale ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (attrice e convenuta) rispetto alla predetta parte chiamata in causa.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M.); la liquidazione andrà operata unitariamente per entrambi i giudizi riuniti, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, seppur operando gli aumenti previsti dalla medesima norma e le diminuzioni di cui al successivo comma 4 nell'ipotesi di difesa di più parti con identica posizione processuale che non abbia richiesto l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (come appunto accaduto, nel caso di specie).
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 23 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte attrice-opponente (rivelatasi integralmente soccombente con riguardo alla domanda risarcitoria da essa spiegata e che ha dato corso al menzionato accertamento tecnico).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai numeri 12969/2018 e 252/2019 R.G.A.C., pendenti tra — attrice- Parte_2 opponente — e Controparte_2
— convenuta-opposta — , nonché — chiamata in
[...] Controparte_3 causa —, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, tanto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 12969/2018 r.g. (in via principale), quanto nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 252/2019 r.g. (in via riconvenzionale), per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di manleva e garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti della parte chiamata in causa;
3. in parziale accoglimento della opposizione spiegata da parte attrice-opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 4978/2018 (di cui al giudizio riunito iscritto al n.
252/2019 r.g.a.c.), revoca il predetto provvedimento monitorio e, contestualmente, in parziale accoglimento della domanda spiegata da parte convenuta-opposta sin dalla fase monitoria, condanna parte attrice-opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore della convenuta-opposta, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., per le causali di cui
[...] in motivazione, della somma complessiva di euro 44.981,40
(quarantaquattromilanovecentoottantuno/40), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
4. compensa tra parte attrice e parte convenuta, nella misura di 1/3 (un terzo), le spese di lite relative ad entrambi i giudizi riuniti, contestualmente condannando parte attrice-opponente, in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta,
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., dei residui 2/3 (due terzi) delle dette spese, che qui si n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 24 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 6.600,00
(seimilaseicento/00), di cui euro 600,00 (seicento/00) per spese, ed euro 6.000,00
(seimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte convenuta-opposta,
Avv. Cubuzio Paolo Mario, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le originarie parti e la chiamata in causa Controparte_3
6. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 24 dicembre 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice-opponente, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al
C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 11/04/2024
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 12969/2018 e 252/2019 R.G.A.C. assegnate in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA Contr (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Pacilio Ciro (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù di procure in calce agli atti di citazione di entrambi i giudizi riuniti
ATTRICE-OPPONENTE
E
(c.f.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli alla Via F. Fracanzano n. 31, presso lo studio dell'Avv. Cubuzio Paolo Mario
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procure in C.F._2 calce alle comparse di costituzione e risposta depositate nell'ambito di entrambi i giudizi riuniti;
CONVENUTA-OPPOSTA NONCHE' c.f.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Tuccillo Luigi (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procure in calce alle comparse di costituzione e risposte depositate nell'ambito dei giudizi riuniti
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/12/2024.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 1 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte e introduttivo del giudizio iscritto al n. 12969/2018 r.g. di questo Tribunale, la società Parte_2 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la
[...]
(da adesso ed in seguito ) per ivi Controparte_2 CP_2 sentirla dichiarare responsabile dell'inadempimento contrattuale per negligente esecuzione del servizio di vigilanza svolto in favore dell'attrice nel periodo dal 1° al
21 agosto 2018.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva: — di aver iniziato nell'aprile 2018, quale impresa attiva nella costruzione di medie strutture commerciali, la realizzazione di un immobile a Giugliano in Campania alla via Pigna per LIDL Italia;
— dopo un primo furto subito il 1° agosto 2018, la società ha ritenuto necessario un servizio di vigilanza e ha stipulato un contratto con la per la
CP_2 sorveglianza armata notturna e diurna del cantiere;
— nonostante il conferimento dell'incarico, la subiva ulteriori due furti l'8 e il 21 agosto 2018, con Parte_2 danni significativi ai cavi elettrici e agli impianti;
— in conseguenza di ciò, contestava alla l'inadempimento del servizio reso e rifiutava il pagamento delle
CP_2 fatture per la sorveglianza, chiedendo, di contro, un risarcimento per i danni subiti a causa dei furti e quantificati in una propria perizia di parte;
— più in particolare, riferiva di aver attivato precedentemente ai furti, una polizza assicurativa a parziale copertura dei danni subiti, ma che spettasse alla l'obbligo di risarcire
CP_2 il residuo di tali danni quantificati in circa 140.000,00 euro;
— inoltre, Parte_1 contestava alcune fatture emesse da e relative a servizi di vigilanza
CP_2 resi in un luogo diverso dal cantiere e quelle che addebitavano il costo di due guardie armate invece di una, come pattuito;
— da ultimo, chiedeva l'annullamento del contratto per dolo determinante o la riduzione del dovuto per dolo incidente, sostenendo che avesse fornito un servizio diverso da quello pattuito
CP_2
(personale non qualificato e assenza di guardia armata).
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare esservi inadempimento del servizio di vigilanza da parte della società
per il periodo che va dal 1 al 21 agosto 2018 e conseguente CP_2 inesistenza del diritto al pagamento di somme e/riduzione;
- accertare e dichiarare che la società convenuta obbligata al risarcimento danni come quantificati nella perizia di parte prodotta, salvo CTU, per inadempimento
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 2 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
al servizio di vigilanza a seguito dei furti avvenuti il 7 e 21 agosto 2018, per la determinazione dei quali vi è necessità di verifica di quanto corrisponderà e se corrisponderà la compagnia assicuratrice con la quale parte attrice è assicurata, salvo differenze a calcolarsi dovute e comunque mancato ristoro dello scoperto del
10%, della franchigia di euro 5.000,00, il tutto tenendo conto del successivo subingresso ex art. 1916 cod.civ. contro il responsabile dei danni con conseguente dichiarazione di legittimo esercizio del diritto, in via giurisdizionale, dell'eccezione di inadempimento al pagamento delle fatture n. 1133 relativa al mese di agosto c.a. per curo 12.600,16, n, 1250 di settembre per euro 12.297,60, n.
1400 di ottobre per euro 18.856,32 e n. 30494 di novembre (fino al giorno 9) per euro 5.180,12, per un totale di complessivi euro 49.561,32, anche per poter eccepire, sia pur in compensazione, il relativo credito di parte attrice, per la parte che residua e non risarcita (compreso scoperto e franchigia) con il credito di parte convenuta e per la misura effettivamente ad essa spettante, giusta quanto dedotto ai punti I, Il e IV della premessa del presente atto;
⁃ accertare e determinare in ogni caso l'effettivo determinazione del dovuto per attribuzione di costi per due guardie armate in quanto mai chiesto il relativo servizio e per la misura effettivamente ad essa spettante, giusta quanto dedotto ai punti da I a V della premessa del presente atto. Con riserva di richiedere ulteriori danni anche a seguito di determinazioni della committente.
- Il tutto con condanna alle spese e competenze professionali di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 05/02/2019, si costituiva nell'ambito del predetto giudizio, altresì in riconvenzionale, la convenuta
, la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto CP_2
e prodotto, eccepiva: — in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., in quanto privo di contenuti sostanziali, ovvero dell'esposizione dei fatti e quindi non comprensibile alla controparte;
— nel merito, sul presunto inadempimento del servizio di vigilanza (1-21 agosto 2018), evidenziava come l'attrice non avesse mai sollevato contestazioni sull'esecuzione e l'efficacia del servizio reso, ma al contrario pretendesse l'annullamento delle fatture di agosto solo a seguito della richiesta di pagamento del 13 novembre 2018; — sul preteso risarcimento per i furti del 7 e 21 Agosto 2018 e sulla validità probatoria della perizia di controparte, contestava gli asseriti danni, il nesso causale e l'ipotesi CP_2 di una responsabilità imputabile alla società di vigilanza, deducendo, altresì, che se il servizio fosse stato così inefficace, controparte non avrebbe continuato ad avvalersene fino a novembre 2018; — sulle modalità di esecuzione del servizio di vigilanza, la convenuta contestava l'avversa richiesta di annullamento del contratto per dolo determinante o di riduzione del prezzo per dolo incidente, negando che il servizio fosse stato svolto da personale non qualificato, ma al contrario sottolineava di aver addirittura integrato il servizio a proprie spese con un'unità cinofila e un'altra guardia giurata dopo i furti;
— sul diritto dell'attrice alla riduzione del prezzo in assenza della prestazione, respingeva le avverse affermazioni CP_2
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 3 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
secondo cui il personale notturno dormisse durante l'orario di servizio, evidenziando come una simile circostanza non potesse essere attribuita alla convenuta sulla base di una semplice foto (allegata in atti) priva di data od altri riferimenti al personale di guardia, ed ancora, evidenziava la contraddittorietà dell'attrice che solo nelle conclusioni avrebbe chiesto di accertare e determinare il dovuto per l'asserito mancato servizio di due G.P.G. (Guardie Particolari Giurate), ribadendo, di contro, di aver comunicato e fatturato alla committente la variazione contrattuale (mai contestata) a seguito di accordi verbali;
— infine, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della per essere da questa manlevata, in CP_4 Controparte_5 caso di accoglimento della domanda attorea, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della attrice per il pagamento dell'importo di euro 49.651,32, quale corrispettivo per il servizio di vigilanza reso nei confronti della prima, corrispondente alle fatture emesse dal 1° Dicembre 2017 al 1° Novembre 2018.
Sulla base dei suesposti motivi, insisteva per l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare:
Dichiarare la nullità della domanda per i motivi esposti
1) sempre in via preliminare:
Ove fossero ingiustamente disattese le spiegate eccezioni di nullità, Voglia la
Signoria Vostra illustrissima autorizzare la comparente alla chiamata in causa delle fissando termine per la notifica e differimento udienza Controparte_6 affinché nel proseguo, ove la domanda avversa risultasse ammissibile e provata, sia essa chiamata in causa a sostenere il peso economico di una eventuale condanna anche parziale comprensiva del riconoscimento del danno.
2) Nel merito:
In accoglimento delle proprie eccezioni e difese rigettare la domanda siccome infondata in fatto e diritto con condanna alle spese;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale:
Sia la condannata oltre che al pagamento dell'importo di curo Parte_2
49,651,32 oltre interessi al riconoscimento del danno da mancato incasso delle fatture e per il mancato adempimento da liquidarsi secondo giustizia in misura non inferiore ad euro $0,000,00. Con Vittoria di spese diritti onorari.”.
Autorizzata la chiamata in causa chiesta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa evocata in lite, si costituiva, in data 07/06/2019, la Controparte_3 quale, di contro, esponeva quanto segue: — premesso che , contraente CP_2 assicurato aveva, stipulato polizza n° 350689097 per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, deduceva la non operatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza avrebbe coperto solo i danni subiti dai clienti dell'assicurato (
[...]
), escludendo le somme che quest'ultimo sarebbe tenuto a restituire per una CP_2 prestazione errata: nel caso specifico, lamentava un inadempimento Parte_2 contrattuale (non danni subiti come cliente) e, inoltre, alcuna sentenza definitiva n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 4 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
aveva accertato la responsabilità dell'assicurato nei furti contestati;
— evidenziava, ancora, i limiti entro cui la Compagnia avrebbe risposto in caso di condanna dell'assicurato che, da polizza, prevedevano uno scoperto del 10% per ogni sinistro
(minimo € 5.000, massimo € 50.000) e un massimale annuo di € 1.000.000; — contestava, inoltre, la responsabilità della per i furti, affermando che CP_2 la sola verificazione degli eventi non implicasse automaticamente colpa della società di vigilanza, non essendovi prova che il personale incaricato avesse agito in modo negligente, né vi fosse un obbligo per l'istituto di vigilanza di garantire l'assenza di furti;
—evidenziava la contraddittorietà della che contestava la Parte_2 responsabilità della vigilanza solo mesi dopo i furti, e solo dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte dell'assicurata; — infine, contestava la documentazione fornita a supporto della richiesta di risarcimento, ritenendola insufficiente a dimostrare il valore e la quantità della merce rubata.
Per quanto sopra, la Compagnia assicurativa chiamata in causa concludeva chiedendo di:
“a) accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. 350689097 azionata in giudizio, ai fini della manleva, dalla Controparte_2
[...]
b) rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, improcedibile ed inammissibile ovvero non sufficientemente provata;
d) nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, principale e di manleva, ridurre la pretesa risarcitoria vantata dall'attrice, perché sperequata in eccesso e non provata, e, comunque, escludere dalla manleva le somme a credito che la dovesse essere Controparte_2 costretta a compensare con il controcredito vantato dalla Parte_2
e) ove, salvo gravame, dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, le avverse domande, con conseguente accertamento di responsabilità e/o condanna della società e contestuale Controparte_2 condanna della alla manleva dell'assicurato, contenere Controparte_5
l'esposizione debitoria della predetta Compagnia assicuratrice, nei termini esposti nel precedente capo d), entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo e tenendo conto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Nelle more, con atto di citazione parimenti ritualmente notificato alla convenuta e introduttiva del giudizio iscritto al n. 252/2019 r.g., la medesima attrice Parte_1
spiegava opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 4978/2018 emesso da CP_2 questo stesso Tribunale in data 29/11/2018 in favore di e avente ad CP_2 oggetto proprio la somma di euro 49.651,32 che quest'ultima aveva rivendicato anche nel giudizio n. 12969/2018 r.g.. a pagamento delle fatture emesse per il servizio di n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 5 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
vigilanza svolto in favore della prima nell'ambito del medesimo contratto ivi già dedotto in lite.
In particolare, anche nell'ambito del menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti spiegavano sostanzialmente le medesime difese e formulavano le medesime deduzioni — compresa la chiamata in causa della compagnia
[...]
— già svolte nell'ambito del giudizio prevenuto iscritto al n. 12969/2018 CP_3
r.g.; così l'attrice-opponente in riconvenzionale ivi concludeva Parte_2 chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito, preso atto di tutto quanto sopra dedotto, preliminarmente disporre per la riunione del giudizio con RG 12969/2018,
Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Buffardo, con prossima udienza al 1° marzo
2019, a quello oggi proposto;
nonché previa revoca del decreto ingiuntivo n 4978/2018 emesso il 29/11/2018, opposto, preso atto delle domande riconvenzionali proposte,
- accertare l'inesistenza di diritti di credito della società ricorrente per avvenuto pagamento delle fatture relative al periodo dicembre 2017 fino al mese di novembre
2018 per il servizio di guardiania relativa agli uffici di Via Ripuaria per curo
7717,12, mentre per le fatture relative al periodo 19-21 agosto 2018 per il cantiere in Via Pigna, oltre ad accertare addebito di costi maggiori del presunto dovuto, accertare esservi inadempimento del servizio di vigilanza da parte della società
, dichiarando che nulla è dovuto;
CP_2
- accertare dichiarare, comunque, che la società convenuta è obbligata al risarcimento danni come quantificati nella perizia di parte prodotta in curo
98.810,00 per i soli danni diretti, oltre quelli definibili indiretti, compresa manodopera per rifacimento di tutti gli impianti elettrici danneggiati e relative difficoltà tecniche di esecuzione per la presenza di cavi elettrici spezzati in più punti, anche in tubazioni interrate, determinabili in almeno euro 30,000,00, oltre accessori. ovvero accertati nel corso del giudizio anche a mezzo CTU, a seguito dei furti verificatisi tra il 7/8 agosto e 20/21 agosto 2018 durante il servizio di vigilanza, per la determinazione dei quali si dovrà tener conto di quanto corrisponderà, e se corrisponderà, la compagnia assicuratrice con la quale parte attrice è assicurata, salvo differenze a calcolarsi dovute, ivi compreso mancato ristoro dello scoperto del 10% ovvero della più probabile franchigia di euro
5,000,00 (dovendosi procedere alla liquidazione di importo per danni di circa
38.750,00 per il furto del 7/8 agosto); il tutto tenendo conto del successivo subingresso ex art 1916 cod. civ. contro il responsabile dei danni e compensando con eventuale credito che verrà riconosciuto alla ricorrente ove ne sia data prova di aver adempiuto alle proprie prestazioni e con le modalità convenute o pertinenti al tipo di obbligo assunto;
in ogni caso valendo quanto chiesto e dedotto sopra al
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 6 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
punto I II III e IV ivi compresa il mancato riconoscimento di addebito di costo per due guardie giurate armate mai convenuto e/o accettato;
con conseguente condanna della ricorrente alla corresponsione di quanto accertato
e dichiarato. in uno agli interessi ex art 1284 cc, comma 4 almeno dalla domanda.
Con riserva di richiedere ulteriori danni anche a seguito di determinazioni della committente . Controparte_7
Il tutto con condanna alle spese e competenze professionali di giudizio.”.
Di contro, la convenuta-opposta, , costituitasi anche nell'ambito del CP_2 menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa depositata telematicamente in data 21 febbraio 2019, così concludeva:
“1) In via preliminare:
Rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per i fatti su esposti;
Confermare il decreto ingiuntivo n. 4978 del 2018 del Tribunale di Napoli Nord.
Sempre in Via preliminare: Qualora l'On. Tribunale ritenga per assurdo l'ipotesi di controparte relativa all'importo di euro 38.359,49 espressamente riconosciuto, chiedere che venga concessa la provvisoria esecuzione su tale importo.
Sempre in via preliminare: Ove fossero ingiustamente disattese le spiegate eccezioni di nullità, Voglia la Signoria Vostra illustrissima autorizzare la comparente alla chiamata in causa delle fissando termine Controparte_6 per la notifica e differimento udienza affinché nel proseguo, ove la domanda avversa risultasse ammissibile e provata, sia essa chiamata in causa a sostenere il peso economico di una eventuale condanna anche parziale comprensiva del riconoscimento del danno,
1) Nel merito:
In accoglimento delle proprie eccezioni e difese rigettare l'opposizione con condanna alle spese e la conferma del Decreto Ingiuntivo n.4978 del 2018 per euro
48.934,2.”.
A seguito della autorizzata chiamata in causa operata dalla convenuta-opposta anche nel giudizio n. 252/2019 r.g., in data 23 ottobre 2019 si CP_2 costituiva in giudizio, altresì, la rassegnando le seguenti Controparte_3 conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
a) in via preliminare, rimettere il fascicolo d'ufficio al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord affinché sia valutata la sussistenza delle condizioni per disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente tra le stesse parti dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord, G.U. dott.ssa Buffardo, con N.R.G. 12969/18
(prossima udienza fissata per il giorno 26.06.2020 a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. con decorrenza dal 30.03.2020);
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 7 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
b) accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. 350689097 azionata in giudizio, ai fini della manleva, dalla Controparte_2
[...]
c) rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, improcedibile ed inammissibile ovvero non sufficientemente provata;
d) nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, principale e di manleva, ridurre la pretesa risarcitoria vantata dall'opponente, perché sperequata in eccesso e non provata, e, comunque, escludere dalla manleva le somme a credito che la dovesse essere Controparte_2 costretta a compensare con il controcredito vantato dalla Parte_2
e) ove, salvo gravame, dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, le avverse domande, con conseguente accertamento di responsabilità e/o condanna della società e contestuale Controparte_2 condanna della alla manleva dell'assicurato, contenere Controparte_5
l'esposizione debitoria della predetta Compagnia assicuratrice, nei termini esposti nel precedente capo d), entro i limiti del massimale previsto dal contratto assicurativo e tenendo conto dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
f) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”.
Dati gli evidenti profili di connessione soggettiva e oggettiva sussistenti tra i richiamati procedimenti iscritti ai numeri 12969/2018 e 252/2019 r.g., il precedente istruttore ne disponeva la riunione con provvedimento emesso in data 24/07/2020.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate sia l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito del giudizio riunito 252/2019 r.g., che una istanza di pagamento di somme non contestate formulate dalla convenuta, espletate le prove testimoniali richieste dalla parte attrice-opponente, mutata, nelle more, la persona fisica del giudicante (con designazione dello scrivente avvenuta in data
08/06/2022), ammessa ed espletata una CTU, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del
23/12/2024, con provvedimento del 24/12/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In rito va innanzitutto respinta, perché destituita di fondamento, l'eccezione, formulata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, di nullità della citazione introduttiva del giudizio prevenuto per asserita genericità della domanda.
Invero, la lettura del menzionato atto introduttivo consente agevolmente ed esaurientemente di ricavare l'oggetto della domanda attorea, nonché l'esposizione n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 8 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
dei fatti e degli elementi di diritto posti a suo fondamento con le relative conclusioni: alcuna lesione del diritto di difesa della suddetta parte appare, pertanto, concretamente ipotizzabile, come peraltro dimostrano le compiute difese, anche nel merito, dalla stessa predisposte.
Nel merito va preliminarmente osservato che risulta del tutto incontestato che tra le parti siano intercorsi due distinti rapporti contrattuali aventi ad oggetto il servizio di guardiania presso due diversi immobili:
– (i) un primo contratto del 23/04/2015 e consistente in un abbonamento per il collegamento, controllo e pronto intervento operativo su segnalazione di allarme da svolgersi presso gli uffici della siti in Giugliano in Campania alla Parte_2
Via Ripuaria, il tutto per un canone mensile di euro 59,76;
– (ii) un secondo contratto del 01/08/2018, il quale, invece, prevedeva un servizio di vigilanza notturna armata dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (mediante n. 1 Guardia
Particolare Giurata — G.P.G. — e in divisa) e un servizio di vigilanza diurna non armata dalle ore 6:00 alle ore 22:00 (mediante il presidio fisso di n. 1 Operatore
Fiduciario — O.P.L. — in divisa e con tesserino di riconoscimento), 7 giorni su 7, presso il cantiere Lidl sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna.
Tanto nel giudizio prevenuto iscritto al n. 12969/2018 r.g. (in riconvenzionale), quanto nel giudizio n. 252/2019 r.g. (in monitorio), la convenuta ha CP_2 richiesto la condanna della attrice al pagamento del corrispettivo asseritamente maturato per i servizi svolti in adempimento dei predetti contratti, azionando, in particolare, le seguenti fatture:
– FT. N. 28750 del 1 Dicembre 2017 di euro 59,76;
– FT. N. 234 del 1 Gennaio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 2871 del 1 Febbraio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 5501 del 1 Marzo 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 8151 del 1 Aprile 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 10847 del 1 Maggio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 13585 del 1 Giugno 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 16422 del 1 Luglio 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 19311 del 1 Agosto 2018 di euro 59,76
– FT. N. 1133 del 30 Agosto 2018 di euro 12.600,16;
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 9 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
– FT. N. 22277 del 1 Settembre 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 1250 del 30 Settembre 2018 di euro 12.297,60;
– FT. N. 25218 del 1 Ottobre 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 1400 del 30 Ottobre 2018 di euro 18.856,32;
– FT. N. 28151 del 1 Novembre 2018 di euro 59,76;
– FT. N. 30494 del 1 Novembre 218 di euro 5.180,12.
Il tutto, dunque, per complessivi euro 49.651,32 — comprensiva di IVA — (somma oggetto di ingiunzione di pagamento nel decreto monitorio n. 4978/2018).
Ora, in merito al suddetto credito va subito precisato che, con riferimento alla debenza delle fatture emesse per il servizio svolto presso gli uffici siti in Giugliano in
Campania alla Via Ripuaria (fatture da dicembre 2017 a novembre 2018, tutte dell'importo di euro 59,76 ciascuna), la stessa ammetteva di aver CP_2 erroneamente addebitato alla controparte (anche nell'ambito della procedura monitoria successivamente opposta), l'importo di euro 717,12, riconoscendo, quindi, doversi ridurre la originaria pretesa creditoria dagli iniziali euro 49.651,31 ad euro
48.934,20 (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta in data
21/02/2019 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 252/2019 r.g.).
Tale circostanza è, altresì, provata dalla con ricevuta di bonifico bancario Parte_2 allegata al n. 9 della propria produzione di parte depositata nell'ambito del giudizio di opposizione n. 252/2019 r.g.; risulta, dunque, sostanzialmente pacifico tra le parti la non debenza (da parte della attrice) della suddetta somma di euro 717,12 (rispetto all'originario credito azionato dalla convenuta).
Sul restante ammontare del credito contestato che ritiene esserle CP_2 dovuto (ovvero, sostanzialmente sulle somme fatturate per il servizio reso presso il cantiere Lidl sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna, oggetto del secondo contratto di vigilanza del 01/08/2018 stipulato tra le parti), la committente ha svolto eccezioni e contestazioni che possono essere così sintetizzate: Parte_2
– (a) l'importo relativo alle fatture riguardanti il periodo 01-21 agosto 2018 non sarebbe dovuto, per non aver parte convenuta-opposta adempiuto al proprio obbligo di vigilanza, essendosi verificati in tale arco di tempo i due furti dedotti in citazione;
– (b) l'ammontare delle fatture di ottobre e novembre 2018 non sarebbe integralmente dovuto, in quanto l'istituto di vigilanza convenuto avrebbe ivi incluso il costo per l'impiego di due guardie armate anziché una sola, così come previsto in contratto, dovendosi detrarre, dunque, dalla somma ingiunta n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 10 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
l'importo complessivo di euro 10.574,72 (ovvero euro 6.100,00 oltre IVA dalla fattura n. 1400 del 31/10/2018, ed euro 1.980,00 oltre IVA dalla fattura n. 30494 del
01/11/2018, oltre euro 717,12 per la vigilanza presso gli uffici della Parte_2 alla Via Ripuaria di cui si è già innanzi detto);
– (c) l'importo della fattura riguardante lo svolgimento del servizio di vigilanza per il periodo di settembre 2018 (come anche le somme a credito residue sulle fatture di ottobre e novembre 2018, al netto delle contestazioni sopra svolte), pur essendo astrattamente dovuto, dovrebbe essere compensato con il presunto credito risarcitorio da essa attrice vantato nei confronti della convenuta per i danni conseguenti ai due furti subiti nell'agosto 2018 e che l'istante ha addebitato alla responsabilità da inadempimento contrattuale di essa convenuta.
Appare, dunque, questione logicamente preordinata a tutte le altre l'esame della domanda proposta da parte attrice (in via principale nel giudizio n. 12969/2018 r.g. e in via riconvenzionale nel giudizio 252/2019 r.g.) nei confronti della convenuta e sulla quale essa istante ha avanzato sia una vera e propria domanda risarcitoria (da porre eventualmente in compensazione con le somme rivendicate dalla convenuta nei propri confronti), sia di una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria).
Le suddette domande trovano la loro ragione giustificativa — secondo la prospettazione attorea — nei due furti commessi da ignoti nelle notti tra il 7/8 agosto e il 20/21 agosto 2018 in Giugliano in Campania alla Via Pigna, di cui l'istante ha addebitato la esclusiva responsabilità contrattuale in capo alla , resasi Controparte_8 colpevole — a suo dire — del grave inadempimento consistito, sostanzialmente: (a) nel non aver impedito i furti avvenuti durante l'orario in cui la opposta doveva svolgere l'attività di vigilanza;
(b) nell'aver impiegato nello svolgimento delle attività di vigilanza personale non qualificato, in abiti civili e non armato, tanto che gli stessi agenti avrebbero dichiarato di essere privi del porto d'armi.
Sotto tale profilo occorre, dunque, premettere che la prestazione di un servizio di vigilanza integra pacificamente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: oggetto del contratto di vigilanza è difatti l'obbligo di vigilare su un determinato locale, preservandolo da intrusioni di terzi, entro i termini previsti dal contratto, con la conseguenza che l'istituto di vigilanza si obbliga a svolgere diligentemente la prestazione dedotta in contratto, secondo le modalità ivi previste e concordate, non essendo esigibile, invece, l'obbligo di impedire in assoluto l'assenza di furti.
In tal senso — per il rilievo che avrà in prosieguo — deve ritenersi pacifico che la verifica temporalmente circoscritta, ma continua, delle condizioni di una determinata area effettuata da un istituto di vigilanza non sia idonea — di per sé — ad impedire il cagionarsi di qualsiasi evento di danno relativo all'oggetto della sorveglianza.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 11 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
La responsabilità dell'istituto di vigilanza è circoscritta, quindi, all'assolvimento degli obblighi secondo le modalità esecutive specificamente previste dal contratto;
soltanto ove sia dimostrato che tali obblighi non siano stati eseguiti o siano stati non correttamente eseguiti, l'istituto di vigilanza risponde per inadempimento. Tuttavia, pur innanzi ad un inadempimento conclamato, il positivo vaglio di una domanda risarcitoria esigerebbe pur sempre l'individuazione di un univoco e preciso nesso di causa tra inadempimento (o inesatto adempimento) imputato all'istituto di vigilanza e verificazione dell'evento di danno dedotto (id est il lamentato furto); in altri termini,
è pur sempre necessario che si raggiunga idonea prova sulla circostanza che, se l'istituto di vigilanza avesse tenuto la condotta contrattualmente dovuta e invece omessa, il furto non si sarebbe verificato (quantomeno con alta soglia di verosimiglianza).
Ebbene, sotto tutti i profili innanzi riassunti, le domande e prospettazioni attoree si sono rivelate gravemente carenti (sia sul piano deduttivo che su quello stricto sensu probatorio).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta che il contratto di vigilanza aveva ad oggetto il servizio di vigilanza notturna armata dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (mediante n. 1 Guardia Particolare Giurata — G.P.G. — e in divisa) e un servizio di vigilanza diurna non armata dalle ore 6:00 alle ore 22:00 (mediante il presidio fisso di n. 1 Operatore Fiduciario — O.P.L. — in divisa e con tesserino di riconoscimento), 7 giorni su 7 (cfr. doc. 4 del fascicolo parte attrice).
Ciò posto, quanto agli obblighi contrattuali incombenti sulla convenuta, la società attrice invoca la responsabilità dell'istituto di vigilanza addebitandole negligenza nell'attività di controllo, risultata inefficace rispetto alle modalità e ai tempi con cui si sono verificati i due eventi di furto.
Tuttavia, occorre in primo luogo premettere che la contestazione di inadempimento mossa dall'attrice alla convenuta risulta generica, atteso che si limita a ricondurre l'inadempimento ad astratte negligenze e alla mancanza di una attività più accurata, senza tuttavia indicare nel concreto quali sarebbero state le specifiche omissioni, negligenze e/o imperizie addebitabili ai vigilanti e che avrebbero portato — non solo ad una non soddisfacente esecuzione del servizio, bensì — alle intrusioni nel cantiere.
Sul punto, parte attrice-opponente ritiene che, contrariamente a quanto pattuito nell'art. 7 del contratto di vigilanza, in base al quale era prevista una guardia giurata armata durante le ore notturne «[…] per tutto il periodo in cui è stata svolta l'attività di vigilanza detta figura professionale non vi è mai stata ovvero il servizio era prestato da operatori non qualificati ovvero privi di valido requisito e, comunque, non in divisa (anche nella fascia oraria 06.00 - 22.00), oltre a tenersi conto che non vi sono mai state sul cantiere due guardie» e che, ancora, «[…] il personale preposto al servizio di vigilanza notturno, in
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luogo di prestare la dovuta attenzione al cantiere, provvedeva alle fisiologiche attività di riposo di ogni normale persona, come in più occasioni è stato constatato (Doc. n. 15), anche con testimoni» (cfr. atto di citazione introduttivo del giudizio).
Tali asserzioni, tuttavia, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio nel corso del processo.
Ed infatti, gli esiti dell'istruttoria orale e documentale non hanno confermato che l'attività della società di vigilanza – per il tramite degli agenti in servizio di pattuglia la notte dei furti — sia stata effettuata in maniera negligente o contraria agli obblighi contrattuali assunti.
In primo luogo, si deve evidenziare che all'udienza del 24 maggio 2022, dinanzi al precedente istruttore, sono stati escussi due testimoni per parte attrice-opponete sui capitoli di prova riguardanti l'entità e la quantità dei materiali trafugati in occasione dei furti del 07-08 agosto e del 20-21 agosto 2018.
In particolare, il primo testimone, , oltre ad essere stato molto Testimone_1 vago nella ricostruzione delle precise quantità di cavi trafugati, nulla ha riferito in merito alla vigilanza esistente;
mentre il secondo testimone, Testimone_2 essendo l'ingegnere che è stato incaricato della redazione della perizia di parte allegata in atti da parte attrice (al n. 4 della produzione allegata al Parte_2 procedimento 252/2019 r.g.), si è limitato a riferire «[…] preciso che il vigilante era unico ed aveva circa 30 anni;
qualche volta l'ho visto entrare ma spesso andavo via prima;
era un solo vigilante;
non so se fosse o meno armato;
si posizionava all'aera vendita all'ingresso; qualche volta l'ho visto ed era sempre la stessa persona;
non so che macchina aveva il vigilante;
riconosco nel fotogramma che mi viene mostrato il luogo ove si posizionava il vigilante e non so se è lui o meno».
All'udienza del 23/01/2023 veniva, poi, escusso — dinanzi allo scrivente, a seguito della modifica dell'assegnazione del procedimento — il teste , Testimone_3 dichiaratosi impiegato e figlio del titolare della società attrice, il quale, in merito al contestato inadempimento imputato all'istituto di vigilanza, riferiva: «[…] mi recavo spesso al cantiere, dove rinvenivo gli addetti alla sicurezza della , i quali non CP_2 portavano alcuna arma e in un'occasione mi dissero anche che loro non erano dotati di porto
d'armi; preciso che nel periodo in cui è stato sottoposto al sequestro, sul cantiere vi erano solo
i dipendenti della , addetti alla sicurezza; […] ricordo che in un'occasione, CP_2 nell'ottobre dell'anno 2018, dopo il primo furto, mi recai sul cantiere di notte e vidi che gli addetti alla sicurezza della stavano dormendo in macchina e non indossavano CP_2 alcuna divisa; […] Non ricordo se la macchina presentava le effigi e le insegne della
[...]
; […] Riconosco nella foto che mi viene mostrata [sub doc. n. 15 della produzione di CP_2 parte attrice-opponente] una foto che scattai io nell'ottobre dell'anno 2018, di pomeriggio;
preciso che scattai la foto in quanto la persona che si vede nella foto è un addetto alla sicurezza della;
sono in grado di riferire che la persona era un addetto alla CP_2 CP_2
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in quanto l'ho visto altre volte prestare servizio di turno per la sicurezza e anche
CP_2 perché in quel periodo vi era solo la sul cantiere; […] Sono in grado di riferire
CP_2 che la persona che si vede nella foto stava dormendo, in quanto, dopo aver scattato la foto, mi sono avvicinato e l'ho chiamata e la persona mi ha detto che in effetti si era addormentata perché aveva fatto il turno; […] Le auto di cui si avvaleva la erano a volte del
CP_2 tipo di quelle che si vede in foto, altre volte auto bianche; […] Non ricordo se alcune delle macchine di cui si avvaleva la recavano la loro insegna; […] Preciso che
CP_2 anche di notte non ho visto le guardie giurate portare la pistola;
infatti, proprio in un'occasione, durante il turno di notte, quando mi presentai sul cantiere, una guardia giurata mi disse che non avevano neppure il porto d'armi; […] So precisare che i furti sul cantiere sono stati due;
l'uno si verificò nel mese di agosto dell'anno 2018 e l'altro poco dopo, ma non ricordo di preciso la data; […] Ricordo che nella maggior parte delle volte che mi sono recato sul cantiere, ho visto che i turni degli addetti alla sicurezza della erano
CP_2 formati da un solo vigilante;
qualche volta ne ho visti anche due, ma credo si sia trattato di un cambio turno.».
Da quanto sopra non sono emersi elementi indiziari tali da far ritenere dimostrato l'inadempimento imputabile alla società convenuta, laddove il teste (pur non essendo già in partenza pienamente disinteressato alla vicenda per cui è causa, e ciò sia in ragione del rapporto di parentela con il legale rappresentante della società attrice, che per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di quest'ultima), è stato molto vago nell'elencare e collocare nel tempo gli eventi a cui sostiene di aver assistito.
Ci si riferisce, in particolare, agli episodi in cui descrive di aver visto i vigilanti svolgere il servizio privi dell'arma di ordinanza, senza specificare se si trattasse delle guardie adibite al turno diurno o notturno, oppure allorquando riferisce di aver sorpreso di notte “gli addetti alla sicurezza della ” senza divisa e “intenti a CP_2 riposare in macchina” (senza neppure contestualizzare e chiarire le ragioni di tali presunti propri accessi notturni al cantiere), laddove, invece, parte attrice ha più volte insistito sulla circostanza che il servizio di guardiania venisse svolto sempre da un solo agente per turno di guardia.
A ciò aggiungasi, inoltre, che, volendo accedere alla narrazione resa dal teste
, dovrebbe concludersi che si fosse al cospetto di un servizio di vigilanza di Tes_3 conclamata e pacifica inefficienza e inadeguatezza, tale da non poter essere ignorata dalla Società committente;
eppure, non si comprende allora il motivo per il quale alcuna contestazione di inadempimento vi è in atti — proveniente dalla attrice nei confronti della convenuta — e risalente ad un'epoca antecedente alle richieste di pagamento da quest'ultima rivolte alla attrice in relazione alle fatture rimaste inadempiute;
del pari, non si comprenderebbe neppure il motivo per il quale, anche a seguito del primo episodio di furto, alcuna iniziativa risolutoria del contratto di cui si discorre fosse stata posta in essere dalla attrice nei confronti della convenuta.
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Quanto, invece, alla riproduzione fotografica allegata in atti da parte attrice (al n. 15 del fascicolo di parte depositato nell'ambito del giudizio n. 252/2019 r.g. e al n. 13 del fascicolo di parte depositato nell'ambito del giudizio n. 12969/2018 r.g.), che ritrae un uomo con capo chino in una macchina, non vi sono sicuri indici che consentano di associare l'immagine in atti allo svolgimento del servizio di vigilanza da parte della convenuta, né la sua precisa contestualizzazione spazio-temporale; in ogni caso, pur se si volesse affermare che tale foto ritragga, in effetti, una guardia alle dipendenze della convenuta addormentata, non vi è alcun ulteriore elemento probatorio
(ancorché indiziario) in atti che possa solidamente dimostrare che — lungi dal trattarsi di un episodio sporadico e ben circoscritto al preciso istante immortalato nel fotogramma in atti, peraltro completamente decontestualizzato — ciò si verificasse con costante regolarità, compreso in entrambe le notti dei furti qui in contestazione.
Tale quadro probatorio, in breve, non consente di fondare il presunto inadempimento imputabile alla convenuta-opposta, basato — in sostanza — sulla sola narrazione resa dal teste escusso all'udienza del 23/01/2023 (dal momento che neanche l'ulteriore testimone della società committente, , escusso Testimone_4 all'udienza del 05/06/2023, ha aggiunto nulla di utile o di nuovo al riguardo, avendo egli reso dichiarazioni del tutto ininfluenti e di nulla valenza istruttoria nel caso di specie).
Non appare superfluo, inoltre, anche osservare che, rispetto alle modalità dei furti
(così come descritte in atti), sarebbe stato anche del tutto indifferente che le guardie fossero state armate o meno, non essendovi stato alcun contatto diretto tra i malviventi e i vigilanti, per cui non è in alcun modo provato (quanto, piuttosto, il frutto di una mera congettura attorea) che la presenza di armi (previste, tra l'altro, a sicurezza ed incolumità dei soli agenti, anziché dei beni nel cantiere), avesse potuto certamente scongiurare i furti (nemmeno sotto l'aspetto della mera deterrenza, essendosi i malviventi comunque introdotti in un'area che sapevano essere certamente sorvegliata, non potendo prevedere in anticipo se si trattasse di vigilanza armata o non armata).
In definitiva, la deduzione sillogistica formulata da parte attrice secondo cui dagli episodi di furto si debba necessariamente derivare (sostanzialmente in re ipsa)
l'inadempimento della società convenuta al servizio cui era tenuta, sino addirittura ad addebitarle le conseguenze dannose negative di tali furti (quasi trasfondendo in ambito civilistico concetti noti soprattutto in materia penalistica e, in particolare, in materia di posizione di garanzia, secondo cui non impedire un evento che si era tenuti ad evitare equivale a cagionarlo) appare fallace se sottoposta al vaglio delle note nozioni della contrattualistica civilistica.
Già si è detto, infatti, che quella che gravava in capo alla convenuta fosse una tipica obbligazione di mezzi e non di risultato (onde, alcuna obbligazione specifica di senz'altro evitare eventi del tipo di quello verificatosi nella specie poteva dirsi n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 15 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
contrattualmente gravare sulla convenuta); a ciò aggiungasi che — per quanto innanzi detto — non è probatoriamente emerso, all'esito del processo, neppure uno specifico inadempimento, o una inesatta esecuzione, di tale obbligazione di mezzi gravante sulla convenuta (essendo le deduzioni di “inadeguatezza” del servizio e di non qualificata professionalità dei vigilanti dedotte da parte attrice rimaste sul mero piano assertivo e prive di concreti elementi istruttori di riscontro); infine, pur qualora volessero superarsi le considerazioni che precedono, la domanda attorea è comunque rimasta del tutto carente sotto un ulteriore e altrettanto decisivo profilo: ovvero sulla precisa deduzione e prova del nesso eziologico sussistente tra inadempimento dedotto ed evento di danno (id est i furti di cui trattasi).
Sul punto appare qui rilevante richiamare l'orientamento espresso dalla pur risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa”
(cfr. Cass. 142/1984).
Sarebbe spettato, dunque, a parte attrice provare come le condotte (da egli genericamente ritenute) inadempienti addebitate a parte convenuta avrebbero potuto essere in grado — in concreto — di evitare l'evento di danno dedotto, considerato che un conto è la prova dell'inadempimento e altro conto è la prova della responsabilità della convenuta-opposta in ordine al verificarsi degli eventi di furto in questione e della sussistenza di un preciso nesso di causalità tra tali dedotti inadempimenti e i furti stessi.
Peraltro, non appare irrilevante nella specie osservare come, a fronte della considerevole estensione della superficie dell'area da sorvegliare (così come evincibile anche dalla CTU in atti), il servizio commissionato dalla attrice alla convenuta (ovvero vigilanza tramite una sola unità, solo successivamente aumentata a due agenti, come in appresso meglio si specificherà) apparisse già ex ante e in astratto del tutto inidoneo a scongiurare ogni possibilità di abusivo accesso presso i luoghi in considerazione e di asportazione furtiva di materiali;
ne consegue che non potrebbero addebitarsi alla convenuta negligenze pianificatorie, di programmazione e di custodia addebitabili, in verità, alla stessa parte attrice.
Le risultanze dell'istruttoria orale e documentale inducono, pertanto, a concludere che alcuna specifica negligenza possa essere addebitata alla società convenuta, per quanto innanzi osservato, anche con riferimento alle richiamate circostanze di fatto venute in considerazione nel caso concreto;
inoltre, l'inadempimento della convenuta n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 16 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
non può essere desunto, in re ipsa, neppure dal mero mancato raggiungimento del risultato utile sperato dalla società cliente, in assenza di compiuta dimostrazione in atti né di specifici inadempimenti imputabili alla convenuta, né di un univoco rapporto causale sussistente tra presunte omissioni e negligenze imputabili alla convenuta e l'evento di danno dedotto in lite dalla attrice.
Nonostante la valenza assolutamente assorbente delle considerazioni che precedono con riguardo all'an della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice (al fine di predicarne l'infondatezza), appare, cionondimeno, utile osservare come anche sul versante del quantum debeatur la detta domanda sia apparsa gravemente lacunosa e deficitaria.
Ed invero, la CTU disposta nel corso del processo ha evidenziato sul punto che:
“Quindi, non è stato possibile osservare i siti interessati dal procedimento in epigrafe, nella condizione in cui apparivano dopo ciascun furto: i danni a “INTERNI” ed “ESTERNI” erano stati ripristinati e le apparecchiature erano state riparate. La stima del valore dei materiali trafugati, durante i due (2) furti all'origine del procedimento in epigrafe, si basa, quindi, sulla documentazione depositata dalle parti.” (cfr. pag. 24 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti); e, inoltre, “Non è presente, in altri documenti depositati nel fascicolo del procedimento in epigrafe, alcun dato o riferimento tale da permettere l'esame dello stato di “INTERNI” o “ESTERNI”, durante i giorni successivi ai furti. Pertanto, la relazione elaborata dall'ing. che Testimone_2
è allegata con il codice All.4.1, riporta i dati principalmente utilizzati, al fine di definire il valore dei danni arrecati, durante i furti; le quantità di materiale rubate, durante ciascun furto in esame, vengono valutate integrando a quelle informazioni sia documentazione progettuale, che è stata gentilmente fornita dall'azienda proprietaria dell'attività commerciale, “LIDL ITALIA S.r.l.”, sia dati osservati, durante i sopralluoghi. È opportuno evidenziare che l'ing. ha valutato, in suddetta relazione, Testimone_2 anche i danni arrecati da un furto avvenuto in data 30/07/2018, che esula dal quesito posto dal G.I. e, quindi, viene ignorato. Infine, il consulente legale della parte opposta ha depositato nel fascicolo telematico, in data 11/03/2021, un documento, classificato con il codice
“ALLEGATO B”, che costituisce la copia digitale di una fattura pagata, in data 23/07/2019, dalla parte opposta all'azienda “De.Pa. Impianti S.r.l.”; l'importo corrisposto è pari a Eur
30.000 e la causale riferisce “…opere extra, c/o vs. cantiere LIDL in Giugliano in Campania.”
Tale documento non fornisce, quindi, informazioni relative ai furti ed è stata emessa in una data successiva all'ultimo furto, avvenuto nella notte che congiungeva il giorno
20/08/2018 al giorno 21/08/2018; pertanto, non è desumibile a quale furto si riferiscano i danni ripristinati mediante il pagamento riportato in quel documento.” (cfr. pp. 27 e
28 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
In definitiva, deve ritenersi che l'unica stima dei danni che è stato possibile operare fonda unicamente su documentazione di formazione unilaterale prodotta dalla stessa parte attrice, che nulla, tuttavia, dice circa la precisa natura, quantità e tipologia del materiale asseritamente trafugato;
non sono presenti in atti, inoltre, apposite contabili, fatture e/o computi metrici precipuamente riferibili agli eventi di furto in n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 17 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
discussione che possano consentire di ricostruire, con sufficiente oggettività e specificità, i danni effettivamente ricollegabili ai detti eventi. Motivo per il quale la domanda attorea deve ritenersi altamente fumosa e generica anche sul mero versante del quantum debeatur.
La domanda risarcitoria dell'attrice deve, pertanto, essere rigettata.
Dal detto rigetto discende, inoltre, l'integrale assorbimento delle domande di manleva e garanzia formulate dalla convenuta nei confronti della parte chiamata in causa (domande formulate nei confronti della chiamata in causa Controparte_3 per il solo caso di accoglimento della domanda attorea).
Correlativamente deve essere accolta, seppure entro i limiti di cui in appresso si dirà, la domanda svolta da parte convenuta-opposta (in via riconvenzionale nel giudizio iscritto al n. 12969/2018 r.g. e in via principale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 252/2019 r.g.), e tesa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in favore della Società attrice-opponente per il periodo agosto-novembre
2018.
Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che, trattandosi di domanda di adempimento contratture, vigono i pacifici principi di diritto sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione in merito (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001, recepita da innumerevoli successive pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; 7530/2012;
3373/2010), secondo cui, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto in giudizio, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Ebbene, nella specie è rimasto del tutto incontestato tra le parti che, per il periodo in esame, il pattuito servizio di vigilanza sia stato effettivamente reso dalla convenuta in favore della attrice.
Quest'ultima, da parte sua, lungi dall'aver fornito la prova dell'adempimento del corrispettivo con riguardo alle prestazioni rese in proprio favore (e fatta eccezione per la somma di euro 717,12, di cui si è già innanzi detto) o dall'aver contestato l'esecuzione in sé della prestazione da parte della convenuta, ne ha dedotto, da un lato, la non corretta esecuzione (opponendo, dunque, una eccezione ex art. 1460 c.c.)
e, dall'altro lato, ha svolto contestazioni con riguardo al numero di unità di vigilanza addebitate per lo svolgimento del servizio (computate, nelle fatture in atti, in due unità, anziché in una sola, come contrattualmente pattuito).
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 18 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Ora, per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., essa si fonda sulle medesime ragioni già poste dall'attrice a fondamento della propria speculare domanda risarcitoria;
pertanto, tale eccezione deve ritenersi parimenti infondata e superata sulla scorta di tutte le considerazioni già sopra svolte.
Quanto, invece, all'addebito del costo di due vigilanti, anziché di uno solo, devono svolgersi le ulteriori considerazioni che seguono.
Dalle comunicazioni a mezzo PEC dell'11, 15 e 18 ottobre 2018 prodotte in atti da parte convenuta-opposta (cfr. doc. nn. 2 e 3 della produzione parte convenuta- opposta) — e la cui ricezione e contenuto mai sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della attrice — emerge chiaramente che la convenuta (proprio a seguito del secondo furto dell'agosto del 2018) provvedeva ad aumentare il servizio di vigilanza armata da una a due unità, rispetto a quanto originariamente contrattualizzato;
tuttavia, il costo per il relativo servizio aggiuntivo veniva addebitato alla attrice solo a decorrere dal 1° ottobre 2018 (il che trova specifico riscontro nella fattura n. 1400 del 31 ottobre 2018, dove, appunto, per la prima volta, il costo della vigilanza veniva computato per due, anziché per una unità), il tutto secondo le condizioni evincibili dalla missiva avente ad oggetto “Variazione modalità svolgimento servizio di vigilanza”, trasmessa a mezzo PEC dalla convenuta alla attrice in data 18/10/2018.
Parte attrice, dal canto suo, in alcun modo contestando o opponendosi alle suddette comunicazioni, non ha in alcun modo dimostrato di essere stata del tutto ignara e/o inconsapevole di tale modifica incrementativa del servizio reso in proprio favore (né ha dimostrato di aver mai riscontrato alle suddette missive di controparte, rifiutando l'aumento di una unità di vigilanza ivi prospettato), serbando, anzi, sul punto — e in corso di rapporto — un comportamento totalmente acquiescente e concludente (tanto che, anzi, anche lo stesse teste , nella propria deposizione testimoniale, si è Tes_3 riferita agli agenti di vigilanza presenti sul cantiere sempre al plurale); quanto precede, dunque, è certamente indice di una accettazione quantomeno tacita della relativa modifica contrattuale (non potendosi ritenere neutra, dal punto di vista negoziale — materia che ben conosce la nozione di comportamento concludente e di tacita accettazione — la condotta di una parte che incameri una prestazione che ben sappia essere aggiuntiva rispetto a quanto originariamente pattuito — e al di fuori della casistica degli arricchimenti imposti o inconsapevoli, la quale, tuttavia, pacificamente non ricorre nel caso di specie — , vieppiù che, nella specie, l'aumento di vigilanza si rendeva sostanzialmente necessitato, non contestato e, di fatto, accettato da parte attrice anche e soprattutto per effetto del secondo — terzo in totale, se si considera anche l'epoca antecedente alla stipula del contratto di vigilanza con la convenuta — furto subito).
Tuttavia, l'applicato aumento di corrispettivo per l'impiego di una ulteriore unità di vigilanza non può produrre effetti retroattivi rispetto a prestazioni già eseguite.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 19 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Ed invero, è documentalmente emerso — per quanto innanzi già precisato — che fu solo a seguito della detta missiva del 18 ottobre 2018 che fu comunicata alla attrice
(che, come detto, alcuna opposizione manifestò al riguardo) l'addebito di tale unità aggiuntiva di vigilanza;
onde tale addebito aggiuntivo non potrebbe retroagire al servizio già reso per il periodo 01-18 ottobre 2018.
Da quanto sopra, pertanto, consegue che l'importo di cui alla fattura n. 1400 del 31 ottobre 2018, e, in particolare, il costo per il servizio di piantonamento notturno con guardia armata svolto nel periodo dal 1° al 18 ottobre 2018 (computato dalla convenuta già per due unità di vigilanza), va necessariamente ridotto della metà, ovvero di euro (6.480,00/2 = ) 3.240,00 (id est, di euro 3.952,80 comprensivo di IVA al
22%).
Non possono, infine, trovare accoglimento le deduzioni (invero del tutto teoriche e congetturali) formulate da parte attrice con riguardo ad una ipotetica configurabilità, nella specie, di un dolo determinante o quantomeno incidente addebitabile alla convenuta.
Occorre rammentare in merito che elementi della fattispecie del dolo in senso oggettivo, ex art. 1439 c.c., invocato da parte attrice sono: (a) un raggiro, ossia una condotta commissiva o omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale;
(b) l'effettiva alterazione della volontà contrattuale della vittima in conseguenza del raggiro;
(c) l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione.
Non è, invece, requisito del dolo la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale per la vittima.
Sotto tale aspetto l'art. 1439 c.c. disciplina la figura del dolo vizio (c.d. causam dans), che ricorre quando il raggiro è determinante del consenso perché induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato.
In giurisprudenza ed in dottrina è stato, peraltro, specificato che il raggiro può realizzarsi non solo mediante artifici positivi o dichiarazioni menzognere, ma anche con la reticenza o, in presenza di determinate circostanze, con il semplice silenzio
(c.d. dolo omissivo). Tuttavia, in tale ultimo caso, affinché possa dirsi integrata la fattispecie del dolo, occorre che le dette reticenze ed il detto mero silenzio si inseriscano in un complessivo quadro comportamentale ed in una più ampia condotta maliziosa complessivamente diretta a ingannare la vittima (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 14628/2009; Cass. 9253/2006; Cass. 2104/2003; Cass. 8295/1994; Cass.
10718/1993; Cass. 11038/1991; Cass. 257/1991; Cass. 7572/1983; nonché Cass. 8352/1987
e Cass. 7418/1986 che hanno anche chiarito che la mera reticenza volontaria, singolarmente considerata e senza alcuna ulteriore condotta di contorno, rende annullabile il negozio solo con riferimento ai contratti di assicurazione, come previsto dall'art. 1892 c.c.). Infine, elemento necessario del dolo è anche n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 20 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
l'intenzionalità del raggiro (c.d. animus decipendi, su cui, tra le tante, cfr. Cass.
2311/1972).
Alla luce del quadro istruttorio in atti (e in considerazione di tutto quanto in precedenza già osservato), appare oltremodo evidente che parte attrice non risulta aver provato nel corso del processo alcunché da cui poter inferire — neppure sul piano meramente presuntivo — gli elementi fondamentali dalla fattispecie di annullabilità del contratto invocata.
Analoghe considerazioni possono ripetersi anche con riguardo al soltanto prospettato dolo incidens.
In diritto, occorre previamente osservare che la figura giuridica del dolo incidente si concreta nel dolo non determinante del vero e proprio consenso a contrarre, ma che incide sul contenuto dell'accordo negoziale raggiunto. In tale ipotesi il raggiro, avendo ad oggetto circostanze non essenziali, non determina la vittima a concludere il contratto, ma la induce ad accettare condizioni meno favorevoli di quelle che avrebbe altrimenti conseguito. Gli elementi costitutivi della fattispecie del dolo incidente sono, per il resto, gli stessi che caratterizzano il dolo determinante, ovvero la realizzazione di un raggiro, l'alterazione della volontà negoziale della vittima a causa del raggiro e l'idoneità del raggiro stesso a trarre in inganno il deceptus.
Di conseguenza, il dolo incidentale non invalida il contratto (come è invece nel caso del dolo determinante, il quale, di contro, rappresenta un caso di annullabilità del contratto, ex art. 1439 c.c., quale vero e proprio vizio del consenso), ma costituisce un illecito civile e, pertanto, ove abbia determinato un danno, obbliga l'autore del raggiro al suo risarcimento. Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si ritiene che trattarsi, in particolare, di una peculiare forma di responsabilità precontrattuale fondata sulla lesione della libertà negoziale della vittima (cosicché non avrebbe senso di parlare di responsabilità ex art. 1440 ed ex art. 1337 c.c. come di due forme autonome di responsabilità civile — come invece pare fare l'attrice, la quale ha fondato la propria richiesta risarcitoria su entrambe le norme richiamate in via subordinata tra loro — , quanto piuttosto di una medesima forma di responsabilità civile, di cui l'una — quella ex art. 1440 c.c. — costituente la species del più ampio genus della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.).
Come per il dolo determinante, poi, anche nel dolo incidente è ritenuta necessaria una condotta insidiosa idonea ad ingannare un contraente di normale diligenza (cfr. per prima Cass. 1289/1949), che ben potrebbe concretarsi nella forma della mera reticenza (cfr. Cass. 2961/1976).
In particolare, sul punto è stato specificato che «La semplice reticenza può integrare il dolo incidente, a meno che non si provi che la controparte avrebbe potuto conoscere la circostanza taciuta usando l'ordinaria diligenza.» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2961 del n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 21 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
24/07/1976, cit.), infatti, in maniera ancor più chiara, la giurisprudenza di legittimità successiva ha ribadito che «In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacchè l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 27/10/2004 e, da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 1585 del 20/01/2017).
Ebbene, nella specie — come innanzi già osservato — il quadro probatorio offerto da parte attrice sul punto si è rivelato assolutamente carente e non passibile di portare alla precisa individuazione di uno specifico raggiro commissivo od omissivo eventualmente perpetrato dalla convenuta nei propri confronti;
a ciò aggiungasi, inoltre, che le stesse circostanze invocate da parte attrice a sostegno della prospettazione di un tal tipo di dolo (servizio prestato da operatori non in divisa, non armati e “non qualificati”) erano circostanze (se effettivamente verificatesi) agevolmente constatabili dalla stessa società attrice committente con l'uso della ordinaria diligenza (e, proprio in quanto asseritamente constatate, sostanzialmente tollerate dalla stessa parte attrice) e, dunque, già in astratto del tutto inidonee a integrare un raggiro (determinante o incidente).
Per tutte le considerazioni sinora svolte, dunque, rigettata la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nell'ambito di entrambi i giudizi riuniti, accertato l'inadempimento di parte attrice nel pagamento del corrispettivo del servizio di vigilanza reso in proprio favore dalla convenuta, la prima va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, del complessivo importo (al netto delle somme di cui è incontestato il già intervenuto pagamento — id est della somma di euro
717,12 — e della decurtazione innanzi indicata con riguardo al periodo di decorrenza dell'addebito della seconda unità di vigilanza — per euro 3.952,80 — ) di euro
(49.651,32 - 717,12 - 3.952,80 = ) 44.981,40 (quarantaquattromilanovecentoottantuno/40) — già comprensiva di IVA — , oltre ai chiesti interessi moratori, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale (da farsi risalire alla notificazione del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo operata da parte convenuta opposta nei confronti dell'attrice-opponente) e sino al soddisfo.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto (n. 4978/2018, pubblicato in data
29/11/2018, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 12733/2018), emesso per il superiore importo di euro 49.651,32, va revocato (in parziale accoglimento, in parte qua, della opposizione spiegata dall'attrice-opponente nell'ambito del giudizio, qui riunito, n. 252/2019 r.g.).
Quanto, infine, al riparto delle spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta da parte convenuta-opposta (essendo la propria domanda creditoria stata accolta per importo inferiore rispetto a quello azionato, il n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 22 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e all'accoglimento, seppur parziale, dell'opposizione spiegata dalla attrice-opponente), nonché valutata anche la soccombenza riportata dalla stessa parte attrice-opponente in relazione alla domanda risarcitoria da essa spiegata nei confronti della convenuta in entrambi i giudizi riuniti, e, dunque, stante il globale prodursi tra le dette parti di una soccombenza reciproca parziale, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua di 1/3 (un terzo), dovendosi porre la quota dei residui 2/3 (due terzi) ad esclusivo carico di parte attrice-opponente.
Quanto, invece, alle spese di lite relative alla parte chiamata in causa, stante il sostanziale assorbimento di ogni domanda avanzata dalla convenuta nei confronti di quest'ultima in entrambi i giudizi riuniti (col conseguente mancato esame ed approfondimento delle difese e della posizione di quest'ultima) e data la limitata attività processuale svolta dalla detta parte chiamata in causa, il Tribunale ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (attrice e convenuta) rispetto alla predetta parte chiamata in causa.
Ed invero, il Giudice delle Leggi (Corte Cost., sent. n. 77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma;
ragioni equivalenti ritenute sussistenti nella specie per quanto innanzi illustrato.
Tutte tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dai difensori delle parti costituite (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M.); la liquidazione andrà operata unitariamente per entrambi i giudizi riuniti, secondo il disposto di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, seppur operando gli aumenti previsti dalla medesima norma e le diminuzioni di cui al successivo comma 4 nell'ipotesi di difesa di più parti con identica posizione processuale che non abbia richiesto l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (come appunto accaduto, nel caso di specie).
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 23 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte attrice-opponente (rivelatasi integralmente soccombente con riguardo alla domanda risarcitoria da essa spiegata e che ha dato corso al menzionato accertamento tecnico).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai numeri 12969/2018 e 252/2019 R.G.A.C., pendenti tra — attrice- Parte_2 opponente — e Controparte_2
— convenuta-opposta — , nonché — chiamata in
[...] Controparte_3 causa —, ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, tanto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 12969/2018 r.g. (in via principale), quanto nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 252/2019 r.g. (in via riconvenzionale), per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di manleva e garanzia avanzata da parte convenuta nei confronti della parte chiamata in causa;
3. in parziale accoglimento della opposizione spiegata da parte attrice-opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 4978/2018 (di cui al giudizio riunito iscritto al n.
252/2019 r.g.a.c.), revoca il predetto provvedimento monitorio e, contestualmente, in parziale accoglimento della domanda spiegata da parte convenuta-opposta sin dalla fase monitoria, condanna parte attrice-opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore della convenuta-opposta, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., per le causali di cui
[...] in motivazione, della somma complessiva di euro 44.981,40
(quarantaquattromilanovecentoottantuno/40), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
4. compensa tra parte attrice e parte convenuta, nella misura di 1/3 (un terzo), le spese di lite relative ad entrambi i giudizi riuniti, contestualmente condannando parte attrice-opponente, in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., al pagamento, in favore di parte convenuta-opposta,
[...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., dei residui 2/3 (due terzi) delle dette spese, che qui si n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 24 di 25 N. 12969/2018 R.G.A.C.
liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 6.600,00
(seimilaseicento/00), di cui euro 600,00 (seicento/00) per spese, ed euro 6.000,00
(seimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte convenuta-opposta,
Avv. Cubuzio Paolo Mario, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le originarie parti e la chiamata in causa Controparte_3
6. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 24 dicembre 2024, pone definitivamente le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice-opponente, con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al
C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione.
Così deciso in Aversa, 11/04/2024
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 12969/2018 r.g.a.c. Pag. 25 di 25