TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 7898 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2018, avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, vertente tra
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato Parte_1
e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Paola Cipullo;
Opponente
E
in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e CP_1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Capasso;
Opposta
Nonché
rapp.to e difeso, in virtù di mandato in atti, Controparte_2
dall'avv. Luigi Maratta
Chiamato in causa in persona del legale rapp. p.t. dall'avv. Controparte_3
Gerardo Romano Cesareo;
Chiamata in garanzia
E , rapp. e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. CP_4
Federico Liccardo
Chiamato in causa
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1748\2018, emesso dal
Tribunale di S. Maria C.V. con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 22.284,97, a favore di , oltre CP_1
interessi come richiesti e spese del procedimento con accessori di legge. A sostegno deduceva, in via preliminare, che il decreto ingiuntivo era nullo in quanto emesso in violazione della clausola arbitrale dedotta nel contratto di appalto, nonché la carenza di legittimazione passiva del , atteso che l'ordine Parte_1
di servizio del 22-3-2015 posto a base della domanda di ingiunzione non era valido a fondare alcuna ragione creditoria nei confronti dell'ente, in quanto aveva riguardo ad una vera e propria variante di progetto che avrebbe dovuto essere oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante. Evidenziava altresì l'insussistenza del diritto di credito in capo alla società appaltata in relazione alla somma di € 19.325,09, in quanto la non aveva effettuato CP_1
interventi ulteriori rispetto a quelli oggetto del progetto iniziale e a quelli compresi nelle varianti in corso d'opera, a fronte dei quali ha ricevuto la giusta remunerazione da parte del per Pt_1
cui l'unica somma a credito risultante dalla certificazione di regolare esecuzione e dal conto finale dei lavori era quella di € 2.959,88. Eccepiva, ancora, l'illegittimità del decreto poiché
emesso in mancanza di prova scritta. Concludeva, in via preliminare,
per la revoca del decreto opposto stante la mancata devoluzione della controversia al giudizio arbitrale, così come previsto nel contratto e per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c, e nel merito per la revoca del decreto, per la carenza di legittimazione passiva del oltre alla condanna dell'opposta Parte_1
ex art. 96 cpc con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva che eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per CP_1
mancato avvio della procedura di mediazione da parte dell'opponente,
la cui omissione determinava l'esecutività del decreto opposto.
Eccepiva, ancora, la tardività dell'opposizione essendo il decreto stato notificato il 6-7-2018 e l'opposizione il 17-9-2018
all'opposta e il 20-9-2018 presso il procuratore costituito. In
relazione all'assunto difetto di giurisdizione per effetto della clausola compromissoria inserita nel contratto, faceva rilevare che l'art. 7 del contratto andava coordinato con l'art. 108 del capitolato speciale d'appalto che prevede una specifica competenza del collegio arbitrale solo nell'ipotesi di mancanza di accordo bonario. Sulla carenza di legittimazione passiva dell'ente e sulla mancanza di prova scritta per l'emissione del decreto, precisava che con verbale del 28-12-2012 era stata concordata la redazione di una perizia di variante e che la , con missiva del 18-4-2013, aveva CP_1
rappresentato all'ente l'impossibilità di sottoscrivere la perizia di variante perché le aree su cui realizzare le opere non erano nella disponibilità del . Sugli ordini di servizio chiariva che Pt_1 quello del 20-03-2015 e quello del 17-04-205 richiamavano il contratto originario del 22-3-2016 stipulato tra le parti e che avevano natura amministrativa in quanto dichiarativi del contenuto del contratto e tendenti ad assicurarne la regolare esecuzione e ad essi l'appaltatore era tenuto ad uniformarsi in virtù del disposto dell'art. 152, d.p.r. 207/2010. Deduceva, ancora, che ai sensi del capitolato speciale d'appalto, all'art. 67, il responsabile del procedimento ing. firmatario dell'ordine di servizio, era CP_2
stato nominato direttamente dal ed aveva una responsabilità Pt_1
equivalente a quella del committente e la corrispondenza provava che non si era trattato di una perizia di variante ma di un'opera necessaria per la perfetta esecuzione dei lavori e che all'art. 7
del capitolato era stabilito che non erano riconosciute varianti al progetto esecutivo eseguite senza il preventivo ordine scritto del direttore dei lavori. In via subordinata formulava istanza per indebito arricchimento per € 19.325,09, avendo realizzato l'opera a regola d'arte, conforme alle prescrizioni del direttore dei lavori e del RUP. Concludeva, in via preliminare, per l'improcedibilità
della domanda stante il mancato esperimento della mediazione, per l'inammissibilità dell'opposizione, notificata oltre il termine e per il rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione;
nel merito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine per la condanna del al Pt_1
pagamento della somma di € 22.284, a titolo di indebito arricchimento, nonché per la condanna dell'ente per lite temeraria con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva l'ing. CP_2 il quale faceva rilevare che aveva sempre agito in
[...]
rappresentanza e nell'interesse del comune di e alcun Parte_1
rapporto obbligatorio era mai sorto tra lui e la , la quale CP_1
ultima agiva in esecuzione del contratto d'appalto e delle varianti al progetto approvate dall'ente in corso d'opera; rilevava comunque di essere assicurato per la responsabilità civile, motivo per cui chiedeva la chiamata in garanzia dei per essere tenuto CP_3
indenne di quanto eventualmente fosse tenuto a pagare. Concludeva
per il rigetto della domanda nei suoi confronti e per la condanna dell'attrice alle spese del giudizio. Si costituivano Parte_2
titolari del Certificato di Assicurazione n.
[...]
A0180104100, che eccepivano l'inoperatività della polizza azionata,
dal momento che i comportamenti generatori di danno risalivano nel
2015 e, quindi, non nel periodo di vigenza della garanzia e il rischio assicurato era connesso a responsabilità extracontrattuale e non ai rischi connessi ad azioni fondate sul TUEL che hanno natura contrattuale. Concludeva per il rigetto in tutto o in parte la domanda di indennizzo svolta dall'ing. con vittoria delle CP_2
spese di lite. Si costituiva infine, chiamato in causa da CP_2
, che evidenziava l'erroneità della chiamata
[...] CP_4
in causa operata nei suoi riguardi dal dal momento che CP_2
l'ordine di servizio del 20 marzo 2005 era rivolto dal Rup ing.
[...]
al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'impresa, Pt_3 CP_4
non potendo in ogni caso rispondere il direttore dei lavori ex art. 191 tuel quale professionista esterno ed in presenza di responsabilità ascrivibile al solo funzionario pubblico. Non avendo peraltro parte opposta provveduto ad iscrivere a pena di decadenza riserve ( avendo sottoscritto il Certificato di Ultimazione Lavori
in data 12.5.2015 senza formulare riserva per i maggiori lavori eseguiti, il Registro di Contabilità in data 23.6.2015 senza iscrivere riserva per tali lavori eseguiti e non contabilizzati dal
Direttore dei Lavori nel Registro;
in data 16.10.2015 avendo sottoscritto il Conto Finale anche stavolta senza alcuna riserva ed infine, in data 16.11.2015, anche il Certificato di Regolare
Esecuzione ,alternativo al collaudo) senza richiedere alcunché, la domanda non poteva che essere disattesa. Avendo peraltro l'impresa appaltatrice rinunziato all'importo ora preteso con il verbale di accordo del 3\12\2015, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese. All'udienza del 04-03-2025 il giudice rimetteva la causa in decisione senza termini. Deve in primo luogo rilevarsi la non accoglibilità dell'eccezione di tardività della proposizione dell'opposizione come avanzata da parte opposta , in quanto , come è chiaro in giurisprudenza, se il giorno di scadenza
è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, co. 4 c.p.c.) e tale proroga si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadono nella giornata di sabato (art. 155,
co. 5 c.p.c.). La proroga automatica ai giorni lavorativi è
applicabile ai termini di natura perentoria, e tale interpretazione
è valida per qualsiasi atto che debba essere notificato (Cass. civ.,
Sez. III, 26 gennaio 2009, n. 1715). E ancora, la Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., la proroga non riguarda solo termini processuali, ma anche quelli per la notifica degli atti, con l'estensione della proroga al primo giorno successivo (Cass. civ.,
Sez. II, 3 giugno 2005, n. 11687; Cass. 2016\23375). In particolare,
come nel caso di specie, se la scadenza per la notifica di un atto cade di sabato, la notifica può essere eseguita al più tardi di lunedì , come nella specie avvenuto. Ciò posto, occorre valutare la questione di giurisdizione sollevata da parte opponente con riguardo al contratto di appalto stipulato dal Comune di con la Parte_1
“Edil Di. in data 23.3.2006 (rep.n. Controparte_5
4700, registrato a Sessa Aurunca in data 29.3.2006 al n. 467 mod.
1°) per l'esecuzione di “lavori di urbanizzazione primaria di
sistemazione e valorizzazione dell'area turistico termale”. In
particolare, all'art. 7 si prevede espressamente che “la definizione
delle controversie, ove non si proceda ad accordo bonario, viene
attribuita ad un arbitrato ai sensi dell'art. 32 della L. 109/94
nonché degli artt. 149 e 150 del regolamento generale e degli artt.
33 e 34 del capitolato generale d'appalto”. Le parti hanno dunque liberamente deferito ad arbitri la risoluzione della controversia ,
risultando l'esplicito richiamo all'art. 32 della legge 109\1994
secondo cui “tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri”. Né si pone in contrasto con la clausola compromissoria di cui al contratto intercorso tra le parti,
l'art. 108 del capitolato speciale di appalto applicabile esclusivamente nell'ipotesi , diversa da quella oggetto di valutazione, in presenza di variazioni dell'importo dell'appalto superiori al 10%, prevedendosi un'ipotesi di accordo bonario, e in ogni caso riservandosi all'arbitrato rituale la risoluzione delle controversie tra le parti. Deve pertanto ritenersi che in modo univoco le parti abbiano inteso nel contratto inserire clausola compromissoria di deferimento delle controversie ad arbitri in ordine all'esecuzione del contratto. Come è chiaro in dottrina e giurisprudenza, la clausola compromissoria ha natura costitutiva ,
determinando di per sé il deferimento della controversia al giudizio degli arbitri , assumendo tra gli effetti la deroga alla giurisdizione ordinaria , fornendo a ciascuna parte l'eccezione relativa nella specie ritualmente avanzata con l'opposizione al decreto monitorio , avendo dunque parte opponente ritualmente avanzato l'exceptio compromissi in relazione allo specifico contratto intercorso tra le parti e alla questione del preteso pagamento avanzata da parte opposta, essendo la clausola specificamente richiamata nel capitolato speciale ( cfr. in atti).
Non resta che dichiarare l'improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto monitorio, seguendo le spese di lite la soccombenza con riguardo al rapporto principale e potendo essere compensate con le altre parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile,
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di con la chiamata in causa di CP_1 CP_2
, e , così provvede:
[...] Controparte_3 CP_4
a) Dichiara l'improcedibilità della domanda per essere la controversia devoluta alla competenza del collegio arbitrale e per l'effetto revoca il decreto monitorio n. 1748\2018;
b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opponente che liquida in complessivi euro
4000,00 di cui euro 120,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
c) Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Santa Maria Capua Vetere, 08\04\2025
Il Giudice
dott. Giovanni D'Onofrio