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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7730 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice UR RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41063/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAFINE Parte_1 P.IVA_1
AL CA, elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 52 00198 ROMA presso il difensore avv. BONAFINE AL CA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AMBROSOLI MATTEO e NE EL ( FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DEI MILLE 6 10123 TORINO presso il difensore avv. AMBROSOLI MATTEO
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 7.10.2025:
Parte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14046 del 5-8 settembre 2023 reso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 24506/2023 del Tribunale di Milano in quanto emesso nei confronti di soggetto non obbligato per le ragioni espresse in narrativa. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, come per legge. pagina 1 di 5
Parte_2 rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla per Parte_3 le ragioni esposte nei propri scritti difensivi o, comunque, condannare la Parte_3 al pagamento dell'importo di Euro 792.719,06, oltre interessi ex D. Lgs.
[...]
231/2002 dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta (quindi, dal 15 giugno 2023) sino al saldo effettivo. Si confida in un'opportuna condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con equa, ma congrua, determinazione ufficiosa del danno da riparare.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale di ingiungere alle società e il pagamento, Parte_3 CP_2 Parte_4
in suo favore e in solido fra loro, della somma di € 792.719,06 oltre interessi e spese.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che:
- in data 5.10.2020 ha stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese costituita fra e la polizza fideiussoria n. 40319891000033, Parte_3 Controparte_3
a garanzia della restituzione dell'anticipazione del corrispettivo di appalto concessa in relazione ai lavori di ricostruzione della scuola secondaria di primo grado A.
Canova di Brugnera;
- con determinazione n. 1281 del 16.11.2022, a seguito di gravi inadempimenti, il beneficiario della polizza, ha escusso la garanzia;
Parte_5
- con due bonifici datati 29.03.2023 e 13.06.2023 ha versato in Parte_2
favore della stazione appaltante la somma di complessiva di € 792.689,06;
- che pertanto ha diritto di agire in surroga e regresso nei confronti delle società garantite;
- ai sensi delle condizioni di polizza, le società garantite hanno l'obbligo di rimborsarle le somme versate, a prima richiesta e senza eccezioni;
pagina 2 di 5 - ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito è risultato vano;
- non avendo ottenuto il pagamento della predetta somma, si è vista costretta a chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti delle società debitrici.
In data 8.09.2023, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo nr. 14046/2023, con il quale ha ingiunto alle società e di pagare in favore Parte_3 Controparte_3
di entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di Controparte_1
€ 792.719,06 oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha Parte_3
evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'azione di regresso di Parte_2
infatti, ha allegato che con atto notarile del 14 ottobre 2021, ha Parte_3
concluso un contratto di affitto di ramo di azienda con (doc. 1) Controparte_3
comprendente anche il contratto di appalto di cui al presente giudizio, con specifica assunzione da parte di in deroga all'art.2560 comma 2 c.c., dei debiti CP_3
“strettamente attinenti ai cantieri descritti in premessa” (tra i quali quello di Brugnera) e sorti dopo il contratto di affitto.
La stessa ha altresì sottolineato che i gravi inadempimenti che hanno Parte_3
provocato la risoluzione del contratto e la conseguente escussione della garanzia si sono verificati successivamente all'affitto del ramo di azienda e sono addebitabili in via esclusiva a Pertanto, sostiene alla luce del fatto che si CP_3 Parte_3
tratta di un debito sorto successivamente alla stipulazione del contratto di affitto e originato dai gravi inadempimenti addebitabili esclusivamente alla società CP_3
sarebbe unicamente quest'ultima ad avere legittimazione passiva in relazione alla
[...]
domanda di regresso.
pagina 3 di 5 Conclusivamente, nel merito, ha dunque chiesto di revocare il decreto Parte_3
ingiuntivo opposto in quanto emesso, a suo dire, nei confronti di un soggetto non obbligato. si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del
7.10.2025, all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo non merita accoglimento.
La polizza fideiussoria oggetto di causa (doc. 1 e 2 fascicolo monitorio) è stata stipulata a garanzia della restituzione dell'anticipazione del corrispettivo di appalto concessa in relazione ai lavori di ricostruzione della scuola secondaria di primo grado “A. Canova” di Brugnera. Come correttamente evidenziato da Controparte_1
l'obbligazione in capo ad è sorta nel momento in cui la stessa ha Parte_3
ricevuto l'acconto da parte del committente, ovvero in data 3.11.2020. È irrilevante il fatto che successivamente al sorgere del debito, ovvero in data 14.10.2021, Parte_3
abbia stipulato con un contratto di affitto di ramo di azienda con
[...] Controparte_3
specifica assunzione da parte di in deroga all'art.2560 comma 2 c.c., dei CP_3
debiti sorti dopo il contratto di affitto. Nel caso di specie, infatti, poiché il debito nei confronti della stazione appaltante – debito per il quale nel presente giudizio agisce in surroga e regresso a seguito dell'escussione della garanzia – è Controparte_1
sorto prima della stipula del contratto di affitto di ramo azienda, trova applicazione la norma prevista dall'art. 2560 co. 1 c.c. in forza della quale “l'alienante non è liberato
pagina 4 di 5 dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. Dal momento che non risulta che la committente o abbiano consentito alla liberazione di Controparte_1 [...]
dai debiti sulla stessa gravanti, ne consegue che deve Parte_3 Parte_3
considerarsi tuttora obbligata al pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla per la fase istruttoria totalmente assente.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_3
14046/2023 – n. RG 24506/2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_3 Controparte_1
spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 14 ottobre 2025
Il giudice
UR RI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice UR RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 41063/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAFINE Parte_1 P.IVA_1
AL CA, elettivamente domiciliato in VIALE GORIZIA 52 00198 ROMA presso il difensore avv. BONAFINE AL CA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AMBROSOLI MATTEO e NE EL ( FORO BUONAPARTE, 68 20121 MILANO elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA DEI MILLE 6 10123 TORINO presso il difensore avv. AMBROSOLI MATTEO
CONVENUTO
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 7.10.2025:
Parte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 14046 del 5-8 settembre 2023 reso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 24506/2023 del Tribunale di Milano in quanto emesso nei confronti di soggetto non obbligato per le ragioni espresse in narrativa. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, come per legge. pagina 1 di 5
Parte_2 rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla per Parte_3 le ragioni esposte nei propri scritti difensivi o, comunque, condannare la Parte_3 al pagamento dell'importo di Euro 792.719,06, oltre interessi ex D. Lgs.
[...]
231/2002 dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta (quindi, dal 15 giugno 2023) sino al saldo effettivo. Si confida in un'opportuna condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con equa, ma congrua, determinazione ufficiosa del danno da riparare.
Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA, CPA e 15% di rimborso delle spese generali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale di ingiungere alle società e il pagamento, Parte_3 CP_2 Parte_4
in suo favore e in solido fra loro, della somma di € 792.719,06 oltre interessi e spese.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che:
- in data 5.10.2020 ha stipulato con l'Associazione Temporanea di Imprese costituita fra e la polizza fideiussoria n. 40319891000033, Parte_3 Controparte_3
a garanzia della restituzione dell'anticipazione del corrispettivo di appalto concessa in relazione ai lavori di ricostruzione della scuola secondaria di primo grado A.
Canova di Brugnera;
- con determinazione n. 1281 del 16.11.2022, a seguito di gravi inadempimenti, il beneficiario della polizza, ha escusso la garanzia;
Parte_5
- con due bonifici datati 29.03.2023 e 13.06.2023 ha versato in Parte_2
favore della stazione appaltante la somma di complessiva di € 792.689,06;
- che pertanto ha diritto di agire in surroga e regresso nei confronti delle società garantite;
- ai sensi delle condizioni di polizza, le società garantite hanno l'obbligo di rimborsarle le somme versate, a prima richiesta e senza eccezioni;
pagina 2 di 5 - ogni tentativo di recupero stragiudiziale del credito è risultato vano;
- non avendo ottenuto il pagamento della predetta somma, si è vista costretta a chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti delle società debitrici.
In data 8.09.2023, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo nr. 14046/2023, con il quale ha ingiunto alle società e di pagare in favore Parte_3 Controparte_3
di entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di Controparte_1
€ 792.719,06 oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha Parte_3
evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'azione di regresso di Parte_2
infatti, ha allegato che con atto notarile del 14 ottobre 2021, ha Parte_3
concluso un contratto di affitto di ramo di azienda con (doc. 1) Controparte_3
comprendente anche il contratto di appalto di cui al presente giudizio, con specifica assunzione da parte di in deroga all'art.2560 comma 2 c.c., dei debiti CP_3
“strettamente attinenti ai cantieri descritti in premessa” (tra i quali quello di Brugnera) e sorti dopo il contratto di affitto.
La stessa ha altresì sottolineato che i gravi inadempimenti che hanno Parte_3
provocato la risoluzione del contratto e la conseguente escussione della garanzia si sono verificati successivamente all'affitto del ramo di azienda e sono addebitabili in via esclusiva a Pertanto, sostiene alla luce del fatto che si CP_3 Parte_3
tratta di un debito sorto successivamente alla stipulazione del contratto di affitto e originato dai gravi inadempimenti addebitabili esclusivamente alla società CP_3
sarebbe unicamente quest'ultima ad avere legittimazione passiva in relazione alla
[...]
domanda di regresso.
pagina 3 di 5 Conclusivamente, nel merito, ha dunque chiesto di revocare il decreto Parte_3
ingiuntivo opposto in quanto emesso, a suo dire, nei confronti di un soggetto non obbligato. si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del
7.10.2025, all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
L'opposizione al decreto ingiuntivo non merita accoglimento.
La polizza fideiussoria oggetto di causa (doc. 1 e 2 fascicolo monitorio) è stata stipulata a garanzia della restituzione dell'anticipazione del corrispettivo di appalto concessa in relazione ai lavori di ricostruzione della scuola secondaria di primo grado “A. Canova” di Brugnera. Come correttamente evidenziato da Controparte_1
l'obbligazione in capo ad è sorta nel momento in cui la stessa ha Parte_3
ricevuto l'acconto da parte del committente, ovvero in data 3.11.2020. È irrilevante il fatto che successivamente al sorgere del debito, ovvero in data 14.10.2021, Parte_3
abbia stipulato con un contratto di affitto di ramo di azienda con
[...] Controparte_3
specifica assunzione da parte di in deroga all'art.2560 comma 2 c.c., dei CP_3
debiti sorti dopo il contratto di affitto. Nel caso di specie, infatti, poiché il debito nei confronti della stazione appaltante – debito per il quale nel presente giudizio agisce in surroga e regresso a seguito dell'escussione della garanzia – è Controparte_1
sorto prima della stipula del contratto di affitto di ramo azienda, trova applicazione la norma prevista dall'art. 2560 co. 1 c.c. in forza della quale “l'alienante non è liberato
pagina 4 di 5 dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”. Dal momento che non risulta che la committente o abbiano consentito alla liberazione di Controparte_1 [...]
dai debiti sulla stessa gravanti, ne consegue che deve Parte_3 Parte_3
considerarsi tuttora obbligata al pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
nulla per la fase istruttoria totalmente assente.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_3
14046/2023 – n. RG 24506/2023 che dichiara definitivamente esecutivo.
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_3 Controparte_1
spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 14 ottobre 2025
Il giudice
UR RI
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