Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Avv. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 202/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Egle
Potenza che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(c.f.: Controparte_1
, n.q. di erede di elettivamente C.F._1 Persona_1 domiciliata in presso lo studio dell'avv. Maurizio Papa che la Pt_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: indennità disabili gravissimi
Conclusioni delle parti: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2020, , Controparte_1
n.q. di erede della madre , adiva il Tribunale di Siracusa perché Persona_1
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Contr condannasse l' di alla corresponsione dell'indennità economica Pt_1
spettante in conseguenza dello stato di disabile gravissima della madre.
Premetteva a tal fine: che in data 20.6.2017 era stata presentata domanda Cont all' per l'indennità di “disabile gravissima” in favore di;
Persona_1
Cont che, successivamente al decesso di quest'ultima in data 9.1.2018, l' con certificazione del 20.3.2018 aveva riconosciuto la condizione di “disabile
Cont gravissima” della sig.ra che tuttavia l' non corrispondeva Per_1
l'emolumento ma, ad integrazione della documentazione già allegata dalla ricorrente, chiedeva il verbale Inps attestante la condizione di cui alla L.
n.104/92; che la , stante il riconoscimento in sede giudiziale Pt_2
dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 2014, contestava la necessità di integrare la documentazione, ritenendo sussistenti le condizioni di legge per il riconoscimento del beneficio;
che l'Asp negava l'indennità per mancanza del prerequisito del riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Instaurato il contraddittorio con l' , il Tribunale accoglieva Parte_1
la domanda attorea. Richiamata la normativa di riferimento, il Tribunale riteneva che la corresponsione dell'assegno di cura consegua direttamente e in modo automatico all'accertamento sanitario compiuto da apposita commissione medica e al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Osservava inoltre che il DM del 26.9.2016 non richiede il formale riconoscimento dello stato di disabile grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 quale presupposto per il riconoscimento dello stato di “disabile gravissimo”, ma unicamente che ricorra almeno una delle condizioni espressamente elencate nella stessa disposizione normativa alle lettere da a) ad i) nei confronti di un soggetto che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 o, in alternativa, di persona definita non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. Poiché nella fattispecie la dante causa della ricorrente aveva ottenuto l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980, ricorreva l'unico prerequisito formale previsto dal decreto citato.
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Cont
Il decidente, pertanto, condannava l' al pagamento della provvidenza economica conseguente al riconoscimento dello stato di disabile gravissimo ai sensi della L. R. n. 4 dell'.
1.3.2017 e dal DPRS n. 545 del 10.05.2017, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.6.2017 e fino al decesso della
Per_1
Cont
Avverso la sentenza n.120/2022, dell'8.2.2022, l proponeva appello al quale resisteva l'appellata.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata deci- sa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c all'esito dell'udienza del 20.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante denunzia l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata nel corso del precedente grado di giudizio. Come già evidenziato nelle note depositate in primo grado, sostiene che la situazione giuridica soggettiva prospettata dalla ricorrente, odierna appellata, non è riconducibile ad un diritto soggettivo, bensì ad un interesse legittimo, dal momento che il legislatore regionale non riconosce al soggetto non autosufficiente una prestazione prestabilita ed automaticamente esigibile, ma dipendente dalle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione.
Specificamente la P.A. individua i soggetti da ammettere al beneficio in base a valutazioni tecnico specialistiche, rispetto alle quali la posizione del soggetto interessato degrada a interesse legittimo, tutelabile innanzi al TAR.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui afferma che il riconoscimento del beneficio consegue automaticamente all'accertamento sanitario e al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
Obietta che già l'art. 1 della L.R. n.4/2017 smentisce l'assunto stabilendo che le risorse del sono destinate agli aventi diritto nei limiti dello stanziamento CP_3
di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza, con ciò escludendo forme di automatismo e attribuendo all'amministrazione il potere di verifica dei presupposti richiesti dalla legge attraverso un procedimento amministrativo.
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Cont Nel caso in esame, infatti, l' aveva predisposto uno schema di domanda con l'indicazione dei requisiti e documenti richiesti dei quali la ricorrente ha fornito solo la certificazione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della testé citata legge ed omettendo la produzione della certificazione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
L'appellata, sebbene invitata, non aveva colmato la carenza documentale, allegando la documentazione integrativa richiesta.
3. L'appellante evidenzia l'erroneità della decisione laddove sostiene che l'unico prerequisito formale previsto dal Decreto sia la titolarità dell'indennità di accompagnamento.
In realtà- sostiene l'appellante – la ricorrente avrebbe dovuto documentare di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, come più Cont volte inutilmente richiesto dall' e non già allegare la certificazione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta legge.
4. Riassunti in detti termini i motivi di gravame, va preliminarmente rigettato quello relativo al difetto di giurisdizione del G.O. nella materia in esame. Al riguardo si richiama la sentenza già pronunciata da questa Corte d'Appello - nel giudizio iscritto con il NRG. 683/2021- con motivazione che al Collegio decidente appare pienamente condivisibile: “Va premesso che nella fattispecie in esame non rileva il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella recente sentenza n. 2481 del 27.01.2023, riguardando la differente fattispecie del risarcimento del danno per mancata erogazione dell'assegno di cura, non materialmente corrisposto solo a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione. Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del disabile alla erogazione dell'assegno di cura denegato per effetto del giudizio espresso dall'unità di valutazione Cont multidimensionale dell' in ordine alla insussistenza delle condizioni di disabilità gravissima.
7. Al fine di qualificare la prestazione in esame va richiamato il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1 comma 1264 della legge 27.12.2006 n. 296, prevede:
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“Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Controparte_4
un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è
[...]
assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009”.
L'art. 2 del D.M. del 26/09/2016 prevede:
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge
8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella
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misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea. …”.
La L.R. Sicilia 1 Marzo 2017 n. 4 ("Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale"), all'articolo 1, comma 1, così dispone:
"Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del non Controparte_5
C
, è istituito il “ per disabilità”, da destinare Controparte_6 Controparte_7
agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente”.
Il successivo comma 7 dispone:
“7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari», sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1”.
Il D.P.R.S. n. 532/Gab del 31/03/2017, in attuazione dell'art. 1, comma 7 della predetta legge e al fine di provvedere “con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, ciò al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente”, prevede:
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“art.
1. In conformità alle premesse, in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017 n. 4, viene erogato a titolo di anticipazione, un trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio-sanitario, ciò al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza ai bisogni di assistenza;
art. 2 Detto trasferimento monetario in fase di prima applicazione e invia sperimentale sarà erogato agli aventi diritto da individuare secondo quanto stabilito nella tabella 1 allegata al presente decreto, che costituisce riferimento univoco per le valutazione da effettuare da parte delle Unità di Valutazione
Multidimensionale delle Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) congiuntamente con i Comuni territorialmente competenti…”
Il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 545 del
10.05.2017 dispone:
“Gli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 del D.P.R.S. n.532/Gab del 31/03/2017, sono così sostituiti:
1) Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre
2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016.
2) Gli aventi diritto delle misure previste di cui al precedente art. 1 sono così come di seguito individuati:
a) soggetti già valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
(A.S.P.) e bisognosi di assistenza h24;
b) soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente decreto e che inoltrino istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Le istanze dovranno essere inoltrate congiuntamente presso i comuni e le
A.S.P. di appartenenza.
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L'intero procedimento di valutazione di ogni singola istanza dovrà definirsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
3) A tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 del presente decreto, sarà erogata, rispetto al fabbisogno annuo, un contributo pari ad €
1.500,00/mensili.
…
Il benefìcio economico rispetto al fabbisogno annuo sarà erogato a seguito della sottoscrizione del Patto di Cura ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, come da allegato 1 che risulta parte integrante del presente decreto, recante l'impegno a che le somme percepite siano destinate per le finalità di cui all'art. 1 della L.r. n.4 del 1 marzo 2017 e ss.mm.ii., che integrano gli interventi sanitari previsti nei Piani di Assistenza Individuali (P.A.I.).
Per coloro i quali si rifiuteranno di sottoscrivere il patto di cura verrà redatto apposito P.A.I. dalle U.V.M. territorialmente competenti. …”.
Il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 589 del 31 agosto 2018 ha dettato la “Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore dei disabili”, in attuazione delle previsioni della
L.R. Siciliana n. 8 del 9 maggio 2017 (che all'art. 9 ha istituito il “Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza”) come modificata dalla legge regionale 8 maggio 2018 n. 8.
8. Alla luce della normativa statale e regionale richiamata, il c.d. assegno di cura, consistente in un trasferimento monetario predeterminato, integra una prestazione assistenziale che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro;
in tal senso va richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione a
Sez. U. nella sentenza n. 22550 del 23.10.2024, che in ordine alle “controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l'invalidità civile, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295”, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, “anche quando investano il contenuto
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diagnostico del verbale, poiché tali commissioni non hanno poteri autoritativi e i loro giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non amministrativa”.
Ed infatti, nella specie la L.R. 1 Marzo 2017 n. 4 determina le condizioni sanitarie integranti la disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M.
26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
L'accertamento del requisito sanitario demandato alle commissioni istituite presso l' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica CP_2
e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la situazione giuridica soggettiva volta all'erogazione della prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata quale diritto soggettivo perfetto.
5. Tanto specificato in punto di giurisdizione, i successivi motivi di appello, trattati unitariamente, sono parimenti infondati.
L'appellante, in estrema sintesi, sostiene che ai fini del riconoscimento dello stato di “disabile gravissimo” non era sufficiente l'avvenuta attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore della che presupponeva Per_1
la certificazione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale, bensì occorreva documentare di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Orbene, risulta dagli atti di causa che la sig.ra aveva ottenuto il Per_1
riconoscimento dello stato di portatore di handicap ex art. 3, comma 1, della L.
n.104/92, come da verbale della commissione medica del 13.9.2014.
Inoltre, in esito al giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc il Tribunale le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento in quanto invalida al 100%.
Il Decreto Ministeriale del 26.9.2016 qualifica persona in condizioni di disabilità gravissime le persone beneficiarie dell'indennita' di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
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del 2013, e per le quali sia verificata una delle seguenti condizioni indicate nel medesimo decreto alle lettere da a) a i).
La lettera della norma è chiara nel porre in alternativa il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della l. n.18/1990 o la condizione di non autosufficienza sussumibile in una delle condizioni indicate dalla legge
Come correttamente affermato dal Tribunale, pertanto, ai fini dell'individuazione dello stato di “disabile gravissimo” non è necessario il formale riconoscimento dello stato di disabile grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 posto che la legge regionale richiede che il soggetto interessato sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980, come nella fattispecie o, in alternativa, sia persona definita non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013 sulla base di un accertamento medico legale di almeno una delle condizioni espressamente elencate nella stessa disposizione normativa alle lettere da a) ad i). Cont
Ne consegue l'illegittimità del diniego, da parte dell' dell'indennità all'avente diritto.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
Cont condanna l' appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 1.458,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 20.2.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Marcella Celesti
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