Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Ingiunzione di pagamento europea
Modulo E Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
1. Organo giurisdizionale 941/25 Numero della causa
Denominazione Fatto a Data (giorno/mese/anno)
TRIBUNALE DI MACERATA 20/05/2025 MACERATA
Indirizzo Firma e/o timbro
VIA PESARO N. 6
Città Paese CAP
MACERATA Italia 62100
2. Parti e loro rappresentanti
03 Rappresentante del ricorrente * 05 Rappresentante legale del ricorrente ** Codici: 01 Ricorrente
06 Rappresentante legale del convenuto ** 04 Rappresentante del convenuto * 02 Convenuto
Codice Ragione sociale Codice di identificazione (ove applicabile)
01 Frenexport Spa 00260710439
Nome Cognome
Indirizzo CAP Città Paese
Via Enzo Ferrari 10 62017 PORTO RECANATI Italia
Fax *** Telefono *** Indirizzo di posta elettronica ***
RO *** Professione ***
Codice Ragione sociale Codice di identificazione (ove applicabile) 03 Avvocato Luca Vegini [...]
Nome Cognome
Paese Indirizzo CAP Città
Piazza XX settembre 24 24067 Sarnico (BG) ITALIA
Telefono*** Fax *** Indirizzo di posta elettronica ***
RO *** Professione ***
AVVOCATO
Ragione sociale Codice di identificazione (ove applicabile) Codice
-L 02 ATU67104625
Cognome Nome
Indirizzo CAP Città Paese
Laubgasse 56/PT/10 8055 GRAZ AUSTRIA
Telefono *** Fax *** Indirizzo di posta elettronica ***
RO *** Professione ***
Codice Ragione sociale Codice di identificazione (ove applicabile)
Nome Cognome
1/3 Generato dal portale europeo della giustizia elettronica.
Fax *** Telefono *** Indirizzo di posta elettronica ***
RO *** Professione
*** facoltativo
* ad es. avvocato
** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato
EUR Euro BGN Lev bulgaro CZK Corona ceca GBP Lira Sterlina HRK Kuna
Fiorino LTL Litas lituano LVL Lats lettone PLN Zloty polacco RON Leu romeno UF NG
SE CO DE
RO (conformemente al codice bancario internazionale)
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1896/2006/2006, il giudice ha emanato la seguente ingiunzione di pagamento europea sulla base della domanda acclusa alla presente. In virtù di tale decisione il giudice le intima il pagamento del seguente importo al ricorrente:
Convenuto 1 Cognome Nome Ragione sociale
-L
Data (giorno/mese/anno)Valuta Importo
Credito principale EUR 11.103,69 20/5/2025
Interesse
Penali contrattuali
Spese EUR 945,82
Importo totale* EUR:12.049,51
Convenuto 2 Cognome Nome Ragione sociale Valuta Importo Data (giorno/mese/anno)
Credito principale
Interesse
Penali contrattuali
Spese
Importo totale*
Responsabilità in solido
* si veda lettera f della sezione "Informazione importante all'attenzione del convenuto"
2/3 Generato dal portale europeo della giustizia elettronica. INFORMAZIONE IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO
La informiamo che:
a. ha la facoltà di:
i. pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione; oppure ii. opporsi all'ingiunzione proponendo opposizione dinanzi al giudice che ha emanato la presente ingiunzione entro il termine stabilito alla lettera b);
b. l'opposizione deve essere trasmessa al giudice entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata notificata l'ingiunzione. Tale periodo di 30 giorni ha inizio il giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Nel caso in cui l'ultimo giorno di tale periodo sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo scade il successivo giorno lavorativo (si veda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971*). Si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale;
c. l'ingiunzione è stata emanata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice;
d. l'ingiunzione diventa esecutiva salvo opposizione dinanzi al giudice entro il termine di cui alla lettera (b);
e. se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere il procedimento;
f. la legge nazionale può prevedere l'applicazione di interessi fino alla data di esecuzione dell'ingiunzione, nel qual caso l'importo dovuto complessivo risulterà maggiorato.
*GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1 (de, fr, it, nl)
Edizione speciale inglese: Serie I capitolo 1971(II), p.354. Edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1, pag. 131. Edizioni speciali portoghese e spagnola: capitolo 01 tomo 1, pag. 149. Edizioni speciali finlandese e DE: capitolo 01 tomo 1, pag. 71.
Edizioni speciali ceca, estone, NG, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena: capitolo 01 tomo 1, pag. 51.
Edizioni speciali bulgara e romena: capitolo 01 tomo 1, pag. 16.
3/3 Generato dal portale europeo della giustizia elettronica.