CA
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 210 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Attolico e Luca C.F._5
Guidobaldi.
APPELLANTI
E
ASSOCIAZIONE ARTISTI 7607 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Mariamatilde Cascone.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione:
- riformare integralmente la Sentenza n. 21697/2018 (Rep. 24184/2018) resa inter partes dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. I, Giud. Dott. Vitalone, nell'ambito del giudizio recante RG n.
51205/2013, in data 8 novembre 2018 e pubblicata in data 12 novembre 2018, per i motivi e nelle parti indicate nell'atto di appello con ogni conseguenza ed effetto di legge, e, per l'effetto:
I. accertare la lesione del diritto all'onore ed alla reputazione del e dei Sigg.ri Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 avvenuta per effetto della campagna denigratoria posta in essere dalla Associazione Artisti 7607, meglio descritta in narrativa e, per l'effetto:
II. condannare la Associazione Artisti 7607 al risarcimento:
(i) dei danni patrimoniali subiti dagli appellanti;
(ii) dei danni non patrimoniali subiti dai medesimi appellanti da liquidarsi in via equitativa, ma che sin d'ora si quantificano:
- nella somma di € 200.000,00, in favore del;
Parte_1
- nella somma di € 100.000,00, in favore della Sig.ra Parte_2
- nella somma di € 50.000,00, in favore di ciascuno degli altri appellanti. III. disporre la pubblicazione della sentenza per estratto e per almeno 2 volte sui giornali quotidiani a tiratura nazionale “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, con caratteri (corpo e giustezza) di dimensioni superiori – almeno doppi – rispetto a quelli normali di stampa, con testo coordinato con l'odierna appellante e relativi costi ad esclusivo carico solidale della parte appellata.
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali dei due gradi di giudizio.”
L' appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, omnibus contrariis rejectis,
1) accertare e dichiarare che l'appello proposto dal , dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2 dalla Sig.ra dalla Sig.ra dal Sig. e dalla Parte_7 Parte_4 Parte_5
Sig.ra è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto respingerlo, Parte_6 confermando l'impugnata sentenza;
2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata l'inammissibilità del proposto appello, accertare e dichiarare che l'appello è infondato in fatto e in diritto e non provato e per l'effetto, respingerlo, confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma Parte_5 Parte_6
l'Associazione Artisti 7607 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della natura diffamatoria di alcuni contenuti diffusi a mezzo internet, attraverso la pubblicazione sul sito della convenuta, ossia di due video dal titolo
C
“Una commedia italiana che non fa ridere” e “Casa di Ravello”, di due articoli intitolati “ Vecchio
e il Nuovo ” e “Artisti 7607:Il punto di svolta” e di una lettera inviata dall'associazione Pt_1
al Presidente del Consiglio Mario CP_2
Si costituiva l'Associazione Artisti 7607 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21697/2018, rigettava le domande attoree ritenendo versarsi in ipotesi di legittimo esercizio del diritto di critica, stante la veridicità dei fatti contenuti nei video e nei documenti pubblicati, e comunque il mancato superamento dei limiti di continenza espressiva.
3. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno proposto appello per i seguenti motivi.
[...] Parte_6
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, o comunque di motivare, esaustivamente sulle domande risarcitorie proposte da ciascuno degli attori, non distinguendo in alcun modo tra le singole posizioni e non vagliando tutte le affermazioni diffamanti contenute negli scritti.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione del
Tribunale laddove è stato ritenuto che la fattispecie oggetto di giudizio fosse riconducibile non già al diritto di cronaca bensì al diritto di critica, contestando in ogni caso la sussistenza dei relativi presupposti.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l'omessa condanna dell'Associazione
7607 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della condotta diffamatoria della stessa.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
2. Il primo motivo è infondato.
La decisione impugnata, seppur con una motivazione sintetica, tiene conto anche del ruolo rivestito dagli attori nel Nuovo quali direttore e funzionari, affermando che Pt_1
le dichiarazioni considerate diffamatorie vogliono mettere in evidenza che i dirigenti e funzionari del Nuovo sono gli stessi del precedente , estinto a causa della Pt_1 Pt_1
incapacità gestionale dell'istituto, come emergeva dalla relazione allegata al decreto di estinzione del Prefetto di Roma del 30.4.2009.
3. Il secondo motivo è pure infondato.
Le affermazioni contenute nei video e nei testi pubblicati dall'associazione appellata vanno inquadrate nell'alveo del diritto di critica che si differenzia dalla cronaca essenzialmente in quanto non consiste, come quest'ultima, nella mera rappresentazione oggettiva dei fatti narrati, ma si concretizza nell'espressione di un giudizio che non può
pretendersi oggettivo, in quanto fondato su un'interpretazione soggettiva di fatti, situazioni e comportamenti, purché corrispondenti a verità, anche se non assoluta, quantomeno ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive
(Cass. n. 7847/2011; cfr. anche Cass. 25420/2017).
I contenuti contestati riportano notizie di cronaca, ossia le vicende afferenti all'estinzione dell' e alla costituzione del Nuovo , insieme a valutazioni Pt_1 Pt_1
critiche, individuabili nelle opinioni e nei commenti espressi in relazione alla gestione dell'ente estinto, alle cause determinanti l'estinzione dello stesso e alle scelte operate, anche dal legislatore, con riguardo all'organizzazione, nonché alle modalità operative della nuova associazione.
Secondo la prospettazione di parte appellante le esternazioni diffamatorie oggetto di giudizio (“il Governo inserisce un articolo che prevede la nascita del confermando Parte_1
però di fatto al loro posto tutti i dirigenti e i funzionari del vecchio ; “no, Pt_1 Parte_1
adesso si chiama ; “E' etico un istituto che rivendica discontinuità dalle vicende Parte_1
scabrose del vecchio ma ne conferma l'intero organico?”; “squadra perdente non si cambia. Pt_1
Infatti il conferma la vecchia squadra al completo. Stessi ruoli, stessi nomi, stesse Parte_1
parentele” a cui fa seguito una tabella con i nomi di Parte_2 Parte_3 [...]
, d;
“E' lo stesso gruppo dirigente che ha affossato Parte_4 Parte_5 Parte_6
il vecchio ) sarebbero erronee e fuorvianti, in quanto volte ad affermare una continuità, Pt_1 sotto il profilo dell'inadeguatezza gestionale e della rilevanza penale delle attività svolte, tra e . Pt_1 Parte_1
La doglianza non risulta condivisibile, in quanto il contenuto delle informazioni fornite appare conforme al vero nei suoi aspetti essenziali.
Nei video e nei testi contestati viene fatta una ricostruzione delle circostanze che hanno portato alla dichiarazione di estinzione dell' , che trova riscontro, come osservato dal Pt_1
Tribunale, nella relazione allegata al provvedimento adottato dal Prefetto. Nella stessa si dà
atto di una situazione di insanabile conflittualità all'interno dell'associazione, che originava dalla mancata ripartizione di ingenti somme arretrate da distribuire agli artisti e che interessava non solo il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza, come sostenuto dagli appellanti, ma anche la Direzione Generale e gli uffici amministrativi, tale da determinare,
ad avviso dell'autorità prefettizia, l'assoluta incapacità dell'ente e la conseguente impossibilità da parte dello stesso di assolvere lo scopo statutario (“relazione a quanto emerso
dal rapporto dei Revisori questo ufficio ha interessato il Comandante della Guardia di Finanza che
con nota in data 11 dicembre 2008 ha confermato che la gestione dell' , fortemente criticata Pt_1
dagli stessi associati per la cronica difficoltà a realizzare gli scopi istituzionali testimoniata dalla
consistente giacenza di fondi, negli ultimi mesi è stata caratterizzata da una generale situazione di
conflittualità interna, in particolare tra gli uffici della Direzione Generale e quelli della Presidenza”).
Viene poi dato atto della conferma nel Nuovo degli stessi soggetti nel ruolo di Pt_1
Direttore Generale e nei vertici amministrativi dell'ente (Responsabile del Dipartimento
Affari Amministrativi, Responsabile Dipartimento Affari Generali, Responsabile
Dipartimento Individuazione, Responsabile Aventi Diritto e Ripartizioni). Tale circostanza non è contestata dagli appellanti.
Quanto alle asserzioni inerenti alla cattiva amministrazione del Nuovo IMAIE
(“Moltissimi artisti non ricevono neanche l'ombra dei compensi che dovrebbero ricevere: i soldi
entrano ma non escono”), con riferimento all'erogazione dei compensi agli associati, le stesse sono fondate sul contenuto di una mozione presentata in sede parlamentare in cui si evidenziano i ritardi nelle attività dell'ente. Sulla base di tali dati l'associazione appellata ha esposto criticamente una valutazione negativa e di sfiducia sull'operato del ritenendo che il neo istituto non fosse Parte_1
altro che la riproposizione sotto una nuova veste formale del precedente organismo la cui continuità in negativo era espressa proprio dalla conferma in ruoli amministrativi dirigenziali degli stessi soggetti che, pur non essendo organi dell'istituto ricoprivano comunque delle rilevanti cariche gestionali.
Non risulta poi dagli atti e dai video che venga attribuita espressamente una responsabilità penale ai dirigenti o ai funzionari del . Le notizie afferenti alle Parte_1
indagini penali per il reato di truffa riguardano la gestione dell e non della nuova Pt_1
associazione. Pertanto non ha rilevanza la constatazione che le suddette indagini sarebbero partite proprio dalla denuncia-querela presentata da in qualità di Direttore Parte_2
Generale, su impulso di alcuni funzionari.
Per quanto concerne l'allusione alla circostanza che il Nuovo IMAIE operasse in regime di monopolio (“un decreto che viola i principi difesi dalla nostra Costituzione, perché vuole imporre
il NUOVO (o vecchio) come unico esclusivo organismo designato a rappresentare i diritti degli Pt_1
artisti italiani, che lo vogliano o no”; “è come se, davanti a uno chef che avvelena tutti, lo Stato
decidesse «aboliamo la ristorazione in Italia», e poi promuoviamo questo chef come unico chef
italiano”; “già oggi il senza averne alcun titolo, sta negoziando accordi con i Parte_1
produttori, sia del settore audio che video, in danno della nostra categoria”) la stessa rappresenta al più una critica alle scelte legislative, piuttosto che una contestazione rivolta all'associazione o ai suoi organi.
In merito alle esternazioni circa la mancata disponibilità del a collaborare Parte_1
con l'associazione appellata al fine di creare regole condivise a tutela dei diritti degli artisti,
interpreti ed esecutori, la circostanza non è smentita dagli appellanti. Questi, infatti, si limitano a rilevare come non sia stato impedito alle associazioni di artisti maggiormente rappresentativi di partecipare al processo di formazione del Nuovo IMAIE.
La comunicazione dell'importo percepito a titolo di compenso dal Direttore Generale,
(“Ma tu lo sai quanto prende il direttore generale dell' Che poi è lo stesso Parte_2 Pt_1 direttore generale del 240.000 euro all'anno, cioè più del vice-presidente degli Stati Parte_8
Uniti d'America: questo ti sembra etica?”), che secondo gli appellanti sarebbe errato, è
comunque basata su documentazione idonea ad avallare la verosimiglianza della notizia riportata, non valendo la dichiarazione dei redditi depositata a smentire quanto dedotto.
Invero la somma indicata comprenderebbe anche il noleggio e il leasing di autovetture, non negati dagli appellanti, nonché il rimborso dell'indennità di vacanza contrattuale, risultante dall'atto di nomina.
Sicché le affermazioni reputate diffamatorie, valutate nel loro complesso, costituiscono valutazioni fondate su dati oggettivi, che trovano conferma nella documentazione in atti,
pur essendo oggetto di interpretazione critica.
Con riferimento agli ulteriori parametri di legittimità necessari per scriminare la condotta di parte appellata, le opinioni espresse sono sicuramente pertinenti a un ambito di rilevante interesse generale, sia per la natura della tematica trattata che per la posizione pubblica dei protagonisti coinvolti e il diritto di esprimere un giudizio deve risultare tanto più ampio quanto più la questione riguarda fatti o persone di interesse pubblico.
Infine, quanto al requisito della continenza sia formale che contenutistica, questa è
intesa come l'uso di un linguaggio formalmente corretto e rispettoso, anche se non necessariamente neutrale o imparziale, che non sfoci in un attacco personale volto a ledere l'integrità morale dell'individuo su un piano privato e personale, ma che si concentri su ambiti di pubblico interesse, affinché l'opinione espressa possa essere considerata legittima,
pur se potenzialmente lesiva della reputazione altrui (Cass. n. n. 20907/2005; Cass. n.
839/2015).
Le dichiarazioni contestate possono considerarsi frutto di un'opinione soggettiva espressa, seppur con linguaggio icastico e pungente, per criticare essenzialmente il funzionamento di un ente di interesse pubblicistico e non tanto per dileggiare gratuitamente i suoi singoli esponenti.
6. L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato, con l'assorbimento dell'esame del terzo motivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 12.530,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella