Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
18.02.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso –scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Giulio Amandola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato presso CP_1 C.F._2 lo studio degli avv.ti Concetta Filosa e Michele Caldeo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 18.02.2024, Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il
[...]
06.04.2001 con che dall'unione con quest'ultimo erano nati tre CP_1 figli, (nata il [...]), (nata l'[...]) e (nato il Per_1 _2 R_
27.09.2013) e che con decreto di omologa (nr. 9335/2021) del 02.07.2021 di questo tribunale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, si limitava a dedurre l'ottemperanza da parte del resistente agli accordi di separazione consensuale, eccezione fatta per il versamento di alcune rate del contributo al mantenimento dei figli, chiedendo: -pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio;
-confermarsi le condizioni di separazione, nonché confermarsi a carico del IG.
l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto CP_1 dell'immobile adibito a casa coniugale.
Con decreto depositato in data 22.04.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 04.06.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e
2 di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2024, a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli o, in subordine, rideterminarsi in €150,00 mensili il contributo di mantenimento in favore degli stessi.
A fondamento della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli deduceva di essere gravato, oltre che dal predetto contributo, anche dal rateo mensile (pari ad euro 450,00) del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale e donato da esso comparente ai figli, con concessione dell'usufrutto perpetuo alla ricorrente. Rappresentava di non essere più in grado di sostenere economicamente i predetti i costi, essendo stato costretto a trasferirsi nel Nord Italia per reperire un'occupazione lavorativa, poi rinvenuta nella città di
Verona, precisando che la retribuzione percepita (pari a circa 1.500,00 euro lordi, cui si aggiungono eventuali straordinari ed emolumenti) veniva impiegata per sostenere, altresì, le spese mensili di locazione (con canone pari ad euro 350,00 mensili), vitto e trasporti.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenutasi in data 04.06.2024, il giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della richiesta di rinvio per bonario componimento, rinviava all'uopo all'udienza dell'11.10.2024.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice delegato, con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare, confermava le condizioni di separazione stabilite con la separazione personale omologata da questo tribunale e, non ammettendo i mezzi di prova richiesti dalle parti, rinviava per la rimessione della causa in decisione al 18.02.2025 assegnando i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Depositati gli scritti conclusionali, all'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
3
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (n.9335/2021) del
02.07.2021, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesta in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n.
1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: Parte_3
Relativamente all'affidamento dei figli minori (nata l'[...]) e _2 R_
(nato il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una
4 applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per i minori, tale da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori e , come peraltro già statuito in sede provvisoria _2 R_
(cfr. ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare dell'11.10.2024, la quale a sua volta rinvia alle condizioni di separazione stabilite con decreto di omologa) e richiesto da entrambe le parti.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale e _2 R_ hanno sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione dei minori stessi.
Nulla deve disporsi in merito alla FI , essendo la stessa maggiorenne. Per_1
5 DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori _2
e , osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori R_ di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Considerata l'età della minore (di anni diciassette), ritiene il tribunale di _2 lasciare alla libera determinazione della FI ed ai suoi desiderata le decisioni in ordini agli incontri con il genitore non collocatario.
Per quanto concerne , ritiene il tribunale che il padre potrà tenere con sé R_ il minore salvo diverso accordo e tenuto conto delle eIGenze e degli impegni extra scolastici dello stesso, oltre che dei suoi desiderata, con le medesime modalità concordate in sede di separazione, ovvero: 1) in via alternata con la madre un intero fine settimana, nel fine settimana di competenza del IG. si intende dal CP_1 sabato mattina dalle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 21,00; 2) per le festività natalizie, il minore trascorrerà il giorno 24 dicembre e 1gennaio con il padre, e il
25 e 31 dicembre con la madre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno nella scelta del periodo;
3) durante il periodo Pasquale il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì successivo con l'altro; 4) per quanto riguarda il periodo estivo, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore
15 giorni consecutivi di vacanza previa comunicazione della data di inizio ferie entro e non oltre il 30 giugno;
5) il minore trascorrerà gli altri giorni festivi dell'anno (es.
01/05, 02/06, 25/04), con esclusione delle festività già indicate, in alternanza con il padre o con la madre, alternando una festa per ciascun genitore, 6) il minore trascorrerà altresì con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo e della Festa del Papà, ugualmente trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la Festa della Mamma;
7) il minore trascorrerà il giorno del loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore riservando all'altro genitore la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con il bambino per festeggiare anche con questi il compleanno.
Nulla deve disporsi in merito al diritto di visita di , essendo la stessa Per_1 maggiorenne.
6 ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori e _2 R_
e convivente con la FI maggiorenne non economicamente autosufficiente. Per_1
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA) alla via
Casacelle Fab. Pesanti n. 123, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente , Per_1
e ; con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per _2 R_ disporne l'assegnazione alla IG.ra . Parte_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore dei figli , e , collocati presso la madre, il tribunale osserva Per_1 _2 R_ quanto segue.
Parte ricorrente chiedeva confermarsi il contributo nella misura pattuita in sede di separazione, mentre parte resistente chiedeva disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento o, in subordine, ridursi l'importo del contributo stesso.
Sul punto, osserva il tribunale che i giudici di legittimità, con orientamento da condividersi, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo di mantenimento del figlio, hanno statuito come tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, ossia rimanendo suscettibili di modifica in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, mentre la rilevanza di fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla
7 regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. ex multis: Cassazione Civile n. 2935 del 2017, n. 4768 del 2018, n. 1177 del 2019).
La Suprema Corte di Cassazione, a proposito di filiazione naturale, ha di recente statuito che: “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale” (sic:
Cass.civ., I Sezione, ordinanza 30.06.2021, n.18608). La revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti postula, quindi, l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, rileva il Tribunale come nel caso di specie il resistente deduceva di essere gravato dal rateo mensile (pari ad euro
450,00) del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale e donato da esso comparente ai figli, con concessione dell'usufrutto perpetuo alla ricorrente, di essere stato costretto a trasferirsi nel Nord Italia per reperire un'occupazione lavorativa, poi rinvenuta nella città di Verona, precisando che la retribuzione percepita (pari a circa 1.500,00 euro lordi, cui si aggiungono eventuali straordinari ed emolumenti) veniva impiegata per sostenere, altresì, le spese mensili di locazione (con canone pari ad euro 350,00 mensili), vitto e trasporti.
8 Rileva il tribunale come dagli atti non emerga un peggioramento della complessiva situazione reddituale del resistente, considerato che lo stesso ha omesso di documentare le entrate di cui disponeva all'epoca della separazione, necessarie per effettuare un raffronto con le attuali condizioni al fine di verificare l'esitenza delle dedotte variazioni i in peius, e che anzi la ricorrente ha affermato, senza che ciò risulti contestato in atti, che il resistente prima di trasferirsi a Verona faceva solo lavori saltuari.
Tali elementi inducono a ritenere perfino migliorata e non peggiorata la complessiva condizione reddituale, specie se si considera che dall'esame delle buste paga allegate emergono importi mensili netti che oscillano tra 1681,00 per il mese di novembre 2023 ed euro 2000,02 per il mese di gennaio 2024.
Lo stesso importo del canone di locazione indicato in euro 350,00 non appare eccessivo rispetto alle entrate ed il canone inerente il pagamento della rata di mutuo era stato già considerato nel complessivo assetto concordato in sede di separazione ove era stato altresì previsto l'accollo integrale delle spese straordinarie per i figli a carico della madre, non rappresentando pertando elemento di novità.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle eIGenze dei figli, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2021) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale del resistente, il quale con decorrenza dall'01.03.2024 lavora alle dipendenze della società “Green
Logistic s.r.l.” sita in Verona, svolgendo mansioni di addetto carico/scarico merci e percependo una retribuzione come sopra indicata, oltre a percepire il 50% dell'assegno universale per i figli da dicembre 2023 (cfr. memoria ex art. 471bis.17, co.1, c.c.), devono confermarsi le condizioni economiche già concordate in sede di separazione tra cui l'obbligo a carico del IG. di corrispondere alla CP_1 IG.ra a titolo di mantenimento dei figli (maggiorenne Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente), e (entrambi minori) l'assegno _2 R_ mensile complessivo pari ad euro 500,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare dell'11.10.2024, ed oltre le ulteriori previsioni di cui all'omologa, qui da intendersi integralmente richiamate e trasxtritte, inerenti il pagamento del mutuo e la regolamentazione delle spese straordinarie per i figli.
9 L'importo si euro 500,00 dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese alla IG.ra
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto Parte_1 corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_2
), nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 CP_1
), nato a [...] l'[...]- Atto n. 25, Parte I, Serie /, C.F._2 anno 2001– celebrato in Giugliano in Campania (NA) il 06.04.2001;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori (nata a [...] in Persona_4
Campania l'11.01.2008) e (nato a [...] il [...]) ad Persona_5 entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- assegna la casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA), alla via Casacelle-
Fab. Pesanti n. 123, alla IG.ra ; Parte_2
-pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra CP_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 500,00 a titolo di Parte_2 mantenimento dei figli minori e e della FI , maggiorenne _2 R_ Per_1 non economicamente autosufficiente;
- conferma le ulteriori condizioni economiche stabilite dalle parti nel decreto di omologa, qui da intendersi riportate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
10 74;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, lì 20.5.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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