CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sergio Sparti presso il cui studio in
Palermo, via Principe di Belmonte n. 94 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Principe di Paternò 56;
Appellato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “VOGLIA LA CORTE Reiectis adversis, detta inammissibile e respinta ogni contraria difesa con qualsiasi statuizione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per la forma e per il merito il presente appello, adottando retta motivazione che sostituisca quella appellata;
altresì riformare, annullare o revocare le statuizioni di primo grado ed ogni motivazione sicché non possa formarsi giudicato su alcun punto a carico del concludente, che sottopone ad appello ogni statuizione anche se non facendone singola indicazione e, per
l'effetto: rigettare l'avversa opposizione al D.I. n. 575/2016 del Tribunale di Termini Imerese proposta dal , per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, o per quegli altri Controparte_1 che il giudice individuerà, confermando il decreto ingiuntivo opposto e riconoscendo il diritto dell'ing. ad avere corrisposto, per l'attività prestata in favore dell'opponente, Parte_1 la somma di € 62.173,02 (a lordo delle ritenute fiscali) oltre gli interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria si spese di lite e di compensi professionali, maggiorati di rimborso spese forfettario,
CPA e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE
SECONDA CIVILE Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni: Preliminarmente chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art.
348 bis cpc Sempre preliminarmente ritenere inammissibile e rigettare la richiesta di CTU formulata da parte appellante per i motivi di cui in comparsa di costituzione. Nel merito rigettare
l'appello proposto dall'ing. perché infondato in fatto che in diritto Parte_1 confermando la sentenza impugnata. Ove occorra ammettere i mezzi istruttori dedotti in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e reiterati nella memoria ex, art. 183 sexies n. 2 nel giudizio di primo grado. Condannare lo stesso al pagamento della spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 322 pubblicata il 20 aprile 2022, il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione spiegata dal avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo nr. 575/2016 emesso su istanza dell'Ing. per il pagamento Parte_1 delle competenze spettanti in relazione all'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di messa in sicurezza del bacino portuale di San Nicola l'Arena; revocò per l'effetto il decreto opposto, compensando integralmente le spese di lite.
A tanto pervenne il primo giudice ritenendo non raggiunta la prova da parte del professionista della sussistenza di adeguata copertura assicurativa alla data dell'approvazione del progetto, come previsto dall'art. 19 del disciplinare di incarico.
2. Avverso tale decisione ha interposto appello l' , con atto di citazione notificato il Pt_1
30 giugno 2022, chiedendone la riforma con unico ed articolato motivo di impugnazione con cui ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del disciplinare d'incarico, dell'art. 30, comma 5, della Legge n. 109/1994, coordinata con le norme della L.R. n. 7 del 2.8.2002, con le norme della L.R. n. 7 del 19.5.2003 e dell'art 105, comma 1, del DPR n. 554 del 1999
(regolamento Legge Merloni) nonché il difetto di motivazione del relativo capo di sentenza.
3. Ristabilito il contradditorio in questo grado, si è costituito il Controparte_1 resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza dell'11 luglio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di gg. venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. venti per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente compendiato l'oggetto del contendere, con il gravame l' si Pt_1 duole dell'accoglimento dell'avversa opposizione sol perché egli non avrebbe “…dimostrata la sussistenza di adeguata copertura assicurativa alla data dell'approvazione del progetto”, come previsto dall'art. 19 del disciplinare d'incarico conferito con la delibera n. 245 del 13.12.2005.
Evidenzia che dalle fonti normative vigenti (comma 5 dell'art. 30 della legge 11/02/1994
n. 109 coordinata con le norme della L.R. 02/08/02 n. 7 e con le norme della L.R. 19/05/03 n.
7,articolo 105 comma 1 del D.P.R. 21/12/1995 n. 554; art. 30, comma 5, legge 109/1994; art. 24 della L.R. 7/2002, comma 4; art. 105, comma 1, D.P.R. 554/1999) l'obbligo per il progettista esterno di munirsi di apposita polizza assicurativa decorre dall'approvazione del progetto esecutivo ovvero dalla liquidazione della parcella e la garanzia deve decorrere dalla data di inizio lavori e avere termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Aggiunge che lo stesso art. 19 del disciplinare d'incarico in questione disponeva l'obbligo di munirsi della polizza assicurativa “…a far data dall'approvazione del progetto esecutivo”, dal che derivava che l'obbligo per l'appellante di munirsi di apposita polizza assicurativa non si era mai attivato, poiché la fase progettuale oggetto dell'incarico conferito con la nota n. 6964 del
12.4.2007 si era esaurita con la redazione del progetto di livello definitivo.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la deliberazione della
Giunta Municipale del 12.3.2010, non conteneva alcuna approvazione del progetto esecutivo, limitandosi a certificare, esclusivamente, l'immediata esecutività della predetta deliberazione e non già del progetto, tanto è vero che i lavori per la realizzazione delle “opere di messa in sicurezza del bacino portuale di San Nicola l'Arena”, oggetto del progetto definitivo da lui presentato non avevano mai avuto inizio.
Soggiunge di essere, come accertato anche dalla sentenza impugnata, dotato di polizza RC professionale n. A115C98875, rilasciata da dal 1 marzo 2015, quindi avente validità CP_2 dalla data di inizio lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Pertanto, poiché i lavori per le opere di messa in sicurezza del bacino portuale di San
Nicola l'Arena, oggetto del progetto definitivo presentato non erano ancora iniziati, appare evidente come la predetta polizza assicurativa era, in ogni caso, idonea a garantire la necessaria copertura assicurativa, qualora i lavori in questione fossero stati avviati e per tutta la durata degli stessi.
6. Costituendosi (anche) in questo grado, il ha riproposto. Controparte_1
a) la questione della insussistenza del credito per nullità della delibera della G.M. n.245 del 13/12/2005 e dell'incarico conferito con la nota prot.6964 del 12/04/2007 per violazione di norme imperative in quanto la nota prot. n.6964 del 12/04/2007 non era un atto autonomo, ma successivo e dipendente dalla delibera n. 245, da ciò conseguendone che la nullità per violazione di norme imperative della delibera rendeva nulla anche la nota posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
b) la questione per cui, se tale dipendenza non venisse riconosciuta, sarebbe dovuta riconoscersi la nullità e/o l'inefficacia della nota prot. 6964 del 12/04/2007 per violazione dell'art.13 della L.R. n.44 del 3/12/1991 e dell'art.191 del D.l.n.267 del 18/8/2000 stante la mancanza di copertura finanziaria;
c) l'insussistenza del credito per mancata presentazione della polizza di garanzia ai sensi dell'art.19 del disciplinare d'incarico, con conseguente nullità della delibera ed esonero del per violazione dell'art. 30 comma 5 della Legge 109; CP_1
d) l'insussistenza del credito per responsabilità del progettista incaricato in quanto la mancata realizzazione dell'ampliamento del porto turistico di San Nicola L'Arena era dipeso dal ritardo da parte dei professionisti della trasmissione dei progetti che aveva determinato la revoca dell'ammissione al finanziamento e dalla non conformità del progetto redatto dall'opponente con lo strumento urbanistico del porto;
e) l'eccessività delle somme richieste in quanto l'ammontare delle somme richieste era eccessiva e sproporzionata rispetto all'attività espletata.
7. Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha replicato deducendo l'irritualità di tali deduzioni, avendo l'opponente riproposto sia motivi di opposizione rigettati sia la domanda riconvenzionale senza tuttavia avere avanzato appello incidentale e senza avere rispettato il termine di costituzione di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, essendosi costituito il 4.1.2023 con udienza fissata per il 10.1.2023 e differita d'ufficio al 13.1.2023.
8. Quest'ultima deduzione è errata. Mette, infatti, conto ricordare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021; Sez. U
- , Sentenza n. 7940 del 21/03/2019; Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025).
Sulla base di tale condivisibile principio, per il principio della “ragione più liquida” va allora esaminata – in questa sede – la questione della pacifica mancata copertura di spesa relativamente al disciplinare posto alla base della pretesa fatta valere dall'appellante, ossia la nota n. 6964 del 12 aprile 2007, pure richiamato nella fattura nr. 3 del 2 aprile 2009.
La circostanza, oltre ad essere pacifica, risulta dal documento in questione in cui, in ordine alla copertura finanziaria, fu previsto che sarebbe avvenuta “all'interno del finanziamento dell'opera inserita nel programma complessivo di finanziamento approvato dalla Giunta
Regionale …e saranno sottoposti a validazione da parte della Giunta non appena quantificati dal professionista”.
Al di là, dunque, di questa generica espressione, è – dunque - pacifico tra le parti che il non stanziò, per tale ordine, alcun impegno di spesa con conseguente Controparte_1 fondatezza del motivo di opposizione, con cui il appellato ha dedotto il mancato CP_1 rispetto nella fattispecie in esame della disciplina sulla contabilità degli enti locali da ultimo trasfusa nel d. lgs. 267 del 2000 (cosiddetto testo unico sugli enti locali).
Non può dirsi certo rispettata la prescrizione di cui all'art. 191 del testo unico degli enti locali che appunto richiede, “l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma
5”,
Secondo, infatti, l'autorevole indirizzo della Corte di Legittimità – che si condivide appieno in questa sede – “è solo con l'iscrizione dell'impegno contabile nel bilancio di previsione dell'ente locale che viene a costituirsi il vincolo tra spese e somme destinate alla loro copertura.
Non è quindi sufficiente che l'ente locale, nei propri atti, individui le modalità di reperimento delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dai contratti (nel caso di specie, attraverso un mutuo contratto presso la Cassa depositi e prestiti), ma è necessario che le risorse così individuate vengano impegnate attraverso l'annotazione nel bilancio di previsione e che di ciò venga data comunicazione ai terzi interessati” (Cassazione civile sez. I, 12 giugno 2008 n.
15688; Cass., n. 2814 del 2006, in motivazione;
Cass., n. 10640 del 2007).
Sancisce l'art. 191 del citato d.lgs.: ”
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore
e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni ”.
Si tratta, come è noto, della nuova formulazione dell'art. 23 del decreto legge n. 66 del
1989 che, al comma 3, che, per le province, i comuni e le comunità montane, stabiliva che
“qualsiasi spesa é consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”.
A sua volta, il comma 4 disponeva che, in caso “di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura”.
Sul punto, mette peraltro conto rilevare che ogni soluzione di continuità nella disciplina in questione viene esclusa dal fatto che il menzionato art. 23 è stato sostituito – per l'epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 77 del 1995 – dall'art. 35 del medesimo D.lgs., nel quale è riprodotta una normativa del tutto analoga a quella sopra ricordata, normativa che è stata oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Orbene la disciplina in questione comporta l'imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) degli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali: tutto ciò con lo scopo di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati.
In tale prospettiva, il detto art. 23 prevede una disciplina che comporta il venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la
P.A., dall'altra, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stessi (Cass. civ., Sez.
Unite, Sent. 26/11/2020, n. 26985).
Tale scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti ed impedisce di rendere applicabili gli schemi della responsabilità dell'amministrazione (v. Cass.
10199/2000; Cass. 5284/2000; Cass. 7085/97; C. Cost. 446/95; C. Cost. 295/97).
È evidente che la disposizione sopra citata mira, da un canto, a delineare i limiti entro i quali le contrattazioni tra l'ente locale ed i terzi possono spiegare effetti nei confronti della P.A.
e ad evitare esplicitamente che beni e servizi possano essere acquisiti dalle amministrazioni al di fuori delle procedure amministrativo-contabili previste e, dall'altro, a porre una garanzia nei confronti dei privati che abbiano eseguito tali prestazioni, ovverosia l'instaurazione ex lege di un rapporto obbligatorio diretto fra questi ultimi e gli amministratori e funzionari che abbiano consentito l'esecuzione delle forniture (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2024, n. 3222).
È bene peraltro evidenziare che la violazione della normativa contabile in questione non importa la nullità del contratto, ma solo l'impossibilità di riferirlo all'amministrazione, dal momento che con la “cesura” dell'immedesimazione organica, del rapporto viene ad essere parte il funzionario che abbia impegnato l'amministrazione al di fuori delle garanzie dianzi delineate.
9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la pretesa vantata dall'appellante non
è fondata per questo, dirimente, aspetto che, in quanto idoneo a definire la controversia, assorbe ogni altra questione.
La sentenza impugnata, correttane la motivazione nei termini che precedono, va dunque interamente confermata, con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, conferma la sentenza n. 322 resa il 20 aprile 2022 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata da con atto di citazione notificato il 30 giugno 2022; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 30 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AL TO EP PO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta da:
1) Dott. EP PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL TO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022,
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sergio Sparti presso il cui studio in
Palermo, via Principe di Belmonte n. 94 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Principe di Paternò 56;
Appellato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “VOGLIA LA CORTE Reiectis adversis, detta inammissibile e respinta ogni contraria difesa con qualsiasi statuizione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per la forma e per il merito il presente appello, adottando retta motivazione che sostituisca quella appellata;
altresì riformare, annullare o revocare le statuizioni di primo grado ed ogni motivazione sicché non possa formarsi giudicato su alcun punto a carico del concludente, che sottopone ad appello ogni statuizione anche se non facendone singola indicazione e, per
l'effetto: rigettare l'avversa opposizione al D.I. n. 575/2016 del Tribunale di Termini Imerese proposta dal , per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, o per quegli altri Controparte_1 che il giudice individuerà, confermando il decreto ingiuntivo opposto e riconoscendo il diritto dell'ing. ad avere corrisposto, per l'attività prestata in favore dell'opponente, Parte_1 la somma di € 62.173,02 (a lordo delle ritenute fiscali) oltre gli interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria si spese di lite e di compensi professionali, maggiorati di rimborso spese forfettario,
CPA e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio".
Per l'appellato: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE
SECONDA CIVILE Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni: Preliminarmente chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art.
348 bis cpc Sempre preliminarmente ritenere inammissibile e rigettare la richiesta di CTU formulata da parte appellante per i motivi di cui in comparsa di costituzione. Nel merito rigettare
l'appello proposto dall'ing. perché infondato in fatto che in diritto Parte_1 confermando la sentenza impugnata. Ove occorra ammettere i mezzi istruttori dedotti in atto di opposizione a decreto ingiuntivo e reiterati nella memoria ex, art. 183 sexies n. 2 nel giudizio di primo grado. Condannare lo stesso al pagamento della spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio. Salvo ogni altro diritto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 322 pubblicata il 20 aprile 2022, il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione spiegata dal avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo nr. 575/2016 emesso su istanza dell'Ing. per il pagamento Parte_1 delle competenze spettanti in relazione all'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di messa in sicurezza del bacino portuale di San Nicola l'Arena; revocò per l'effetto il decreto opposto, compensando integralmente le spese di lite.
A tanto pervenne il primo giudice ritenendo non raggiunta la prova da parte del professionista della sussistenza di adeguata copertura assicurativa alla data dell'approvazione del progetto, come previsto dall'art. 19 del disciplinare di incarico.
2. Avverso tale decisione ha interposto appello l' , con atto di citazione notificato il Pt_1
30 giugno 2022, chiedendone la riforma con unico ed articolato motivo di impugnazione con cui ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del disciplinare d'incarico, dell'art. 30, comma 5, della Legge n. 109/1994, coordinata con le norme della L.R. n. 7 del 2.8.2002, con le norme della L.R. n. 7 del 19.5.2003 e dell'art 105, comma 1, del DPR n. 554 del 1999
(regolamento Legge Merloni) nonché il difetto di motivazione del relativo capo di sentenza.
3. Ristabilito il contradditorio in questo grado, si è costituito il Controparte_1 resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza dell'11 luglio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di gg. venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. venti per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente compendiato l'oggetto del contendere, con il gravame l' si Pt_1 duole dell'accoglimento dell'avversa opposizione sol perché egli non avrebbe “…dimostrata la sussistenza di adeguata copertura assicurativa alla data dell'approvazione del progetto”, come previsto dall'art. 19 del disciplinare d'incarico conferito con la delibera n. 245 del 13.12.2005.
Evidenzia che dalle fonti normative vigenti (comma 5 dell'art. 30 della legge 11/02/1994
n. 109 coordinata con le norme della L.R. 02/08/02 n. 7 e con le norme della L.R. 19/05/03 n.
7,articolo 105 comma 1 del D.P.R. 21/12/1995 n. 554; art. 30, comma 5, legge 109/1994; art. 24 della L.R. 7/2002, comma 4; art. 105, comma 1, D.P.R. 554/1999) l'obbligo per il progettista esterno di munirsi di apposita polizza assicurativa decorre dall'approvazione del progetto esecutivo ovvero dalla liquidazione della parcella e la garanzia deve decorrere dalla data di inizio lavori e avere termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Aggiunge che lo stesso art. 19 del disciplinare d'incarico in questione disponeva l'obbligo di munirsi della polizza assicurativa “…a far data dall'approvazione del progetto esecutivo”, dal che derivava che l'obbligo per l'appellante di munirsi di apposita polizza assicurativa non si era mai attivato, poiché la fase progettuale oggetto dell'incarico conferito con la nota n. 6964 del
12.4.2007 si era esaurita con la redazione del progetto di livello definitivo.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la deliberazione della
Giunta Municipale del 12.3.2010, non conteneva alcuna approvazione del progetto esecutivo, limitandosi a certificare, esclusivamente, l'immediata esecutività della predetta deliberazione e non già del progetto, tanto è vero che i lavori per la realizzazione delle “opere di messa in sicurezza del bacino portuale di San Nicola l'Arena”, oggetto del progetto definitivo da lui presentato non avevano mai avuto inizio.
Soggiunge di essere, come accertato anche dalla sentenza impugnata, dotato di polizza RC professionale n. A115C98875, rilasciata da dal 1 marzo 2015, quindi avente validità CP_2 dalla data di inizio lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Pertanto, poiché i lavori per le opere di messa in sicurezza del bacino portuale di San
Nicola l'Arena, oggetto del progetto definitivo presentato non erano ancora iniziati, appare evidente come la predetta polizza assicurativa era, in ogni caso, idonea a garantire la necessaria copertura assicurativa, qualora i lavori in questione fossero stati avviati e per tutta la durata degli stessi.
6. Costituendosi (anche) in questo grado, il ha riproposto. Controparte_1
a) la questione della insussistenza del credito per nullità della delibera della G.M. n.245 del 13/12/2005 e dell'incarico conferito con la nota prot.6964 del 12/04/2007 per violazione di norme imperative in quanto la nota prot. n.6964 del 12/04/2007 non era un atto autonomo, ma successivo e dipendente dalla delibera n. 245, da ciò conseguendone che la nullità per violazione di norme imperative della delibera rendeva nulla anche la nota posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
b) la questione per cui, se tale dipendenza non venisse riconosciuta, sarebbe dovuta riconoscersi la nullità e/o l'inefficacia della nota prot. 6964 del 12/04/2007 per violazione dell'art.13 della L.R. n.44 del 3/12/1991 e dell'art.191 del D.l.n.267 del 18/8/2000 stante la mancanza di copertura finanziaria;
c) l'insussistenza del credito per mancata presentazione della polizza di garanzia ai sensi dell'art.19 del disciplinare d'incarico, con conseguente nullità della delibera ed esonero del per violazione dell'art. 30 comma 5 della Legge 109; CP_1
d) l'insussistenza del credito per responsabilità del progettista incaricato in quanto la mancata realizzazione dell'ampliamento del porto turistico di San Nicola L'Arena era dipeso dal ritardo da parte dei professionisti della trasmissione dei progetti che aveva determinato la revoca dell'ammissione al finanziamento e dalla non conformità del progetto redatto dall'opponente con lo strumento urbanistico del porto;
e) l'eccessività delle somme richieste in quanto l'ammontare delle somme richieste era eccessiva e sproporzionata rispetto all'attività espletata.
7. Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha replicato deducendo l'irritualità di tali deduzioni, avendo l'opponente riproposto sia motivi di opposizione rigettati sia la domanda riconvenzionale senza tuttavia avere avanzato appello incidentale e senza avere rispettato il termine di costituzione di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, essendosi costituito il 4.1.2023 con udienza fissata per il 10.1.2023 e differita d'ufficio al 13.1.2023.
8. Quest'ultima deduzione è errata. Mette, infatti, conto ricordare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021; Sez. U
- , Sentenza n. 7940 del 21/03/2019; Sez. 2 - , Sentenza n. 19755 del 17/07/2025).
Sulla base di tale condivisibile principio, per il principio della “ragione più liquida” va allora esaminata – in questa sede – la questione della pacifica mancata copertura di spesa relativamente al disciplinare posto alla base della pretesa fatta valere dall'appellante, ossia la nota n. 6964 del 12 aprile 2007, pure richiamato nella fattura nr. 3 del 2 aprile 2009.
La circostanza, oltre ad essere pacifica, risulta dal documento in questione in cui, in ordine alla copertura finanziaria, fu previsto che sarebbe avvenuta “all'interno del finanziamento dell'opera inserita nel programma complessivo di finanziamento approvato dalla Giunta
Regionale …e saranno sottoposti a validazione da parte della Giunta non appena quantificati dal professionista”.
Al di là, dunque, di questa generica espressione, è – dunque - pacifico tra le parti che il non stanziò, per tale ordine, alcun impegno di spesa con conseguente Controparte_1 fondatezza del motivo di opposizione, con cui il appellato ha dedotto il mancato CP_1 rispetto nella fattispecie in esame della disciplina sulla contabilità degli enti locali da ultimo trasfusa nel d. lgs. 267 del 2000 (cosiddetto testo unico sugli enti locali).
Non può dirsi certo rispettata la prescrizione di cui all'art. 191 del testo unico degli enti locali che appunto richiede, “l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma
5”,
Secondo, infatti, l'autorevole indirizzo della Corte di Legittimità – che si condivide appieno in questa sede – “è solo con l'iscrizione dell'impegno contabile nel bilancio di previsione dell'ente locale che viene a costituirsi il vincolo tra spese e somme destinate alla loro copertura.
Non è quindi sufficiente che l'ente locale, nei propri atti, individui le modalità di reperimento delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dai contratti (nel caso di specie, attraverso un mutuo contratto presso la Cassa depositi e prestiti), ma è necessario che le risorse così individuate vengano impegnate attraverso l'annotazione nel bilancio di previsione e che di ciò venga data comunicazione ai terzi interessati” (Cassazione civile sez. I, 12 giugno 2008 n.
15688; Cass., n. 2814 del 2006, in motivazione;
Cass., n. 10640 del 2007).
Sancisce l'art. 191 del citato d.lgs.: ”
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore
e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni ”.
Si tratta, come è noto, della nuova formulazione dell'art. 23 del decreto legge n. 66 del
1989 che, al comma 3, che, per le province, i comuni e le comunità montane, stabiliva che
“qualsiasi spesa é consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”.
A sua volta, il comma 4 disponeva che, in caso “di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura”.
Sul punto, mette peraltro conto rilevare che ogni soluzione di continuità nella disciplina in questione viene esclusa dal fatto che il menzionato art. 23 è stato sostituito – per l'epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 77 del 1995 – dall'art. 35 del medesimo D.lgs., nel quale è riprodotta una normativa del tutto analoga a quella sopra ricordata, normativa che è stata oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Orbene la disciplina in questione comporta l'imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) degli effetti dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali: tutto ciò con lo scopo di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati.
In tale prospettiva, il detto art. 23 prevede una disciplina che comporta il venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la
P.A., dall'altra, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stessi (Cass. civ., Sez.
Unite, Sent. 26/11/2020, n. 26985).
Tale scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti ed impedisce di rendere applicabili gli schemi della responsabilità dell'amministrazione (v. Cass.
10199/2000; Cass. 5284/2000; Cass. 7085/97; C. Cost. 446/95; C. Cost. 295/97).
È evidente che la disposizione sopra citata mira, da un canto, a delineare i limiti entro i quali le contrattazioni tra l'ente locale ed i terzi possono spiegare effetti nei confronti della P.A.
e ad evitare esplicitamente che beni e servizi possano essere acquisiti dalle amministrazioni al di fuori delle procedure amministrativo-contabili previste e, dall'altro, a porre una garanzia nei confronti dei privati che abbiano eseguito tali prestazioni, ovverosia l'instaurazione ex lege di un rapporto obbligatorio diretto fra questi ultimi e gli amministratori e funzionari che abbiano consentito l'esecuzione delle forniture (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2024, n. 3222).
È bene peraltro evidenziare che la violazione della normativa contabile in questione non importa la nullità del contratto, ma solo l'impossibilità di riferirlo all'amministrazione, dal momento che con la “cesura” dell'immedesimazione organica, del rapporto viene ad essere parte il funzionario che abbia impegnato l'amministrazione al di fuori delle garanzie dianzi delineate.
9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la pretesa vantata dall'appellante non
è fondata per questo, dirimente, aspetto che, in quanto idoneo a definire la controversia, assorbe ogni altra questione.
La sentenza impugnata, correttane la motivazione nei termini che precedono, va dunque interamente confermata, con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, conferma la sentenza n. 322 resa il 20 aprile 2022 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata da con atto di citazione notificato il 30 giugno 2022; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 30 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AL TO EP PO