Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 2036 pronunciata il 06/12/2022
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 387/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Maria Contento, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Direttore regionale per la Puglia pro-tempore, domiciliato CP_1
presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. CP_2
Diana Anna Rotunno,
APPELLATO
All'udienza del 07/03/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Lavoro di Brindisi del 19/12/2019 dedusse di avere Parte_1
svolto attività di carrozziere e di operaio edile alle dipendenze di varie ditte utilizzando strumenti vibranti ed effettuando ripetutamente movimenti degli arti in posizioni scomode e non ergonomiche di circonduzione degli arti superiori con mano e gomito al di sopra della spalla;
il continuo e quotidiano ripetersi di questi movimenti e l'utilizzo di strumenti vibranti avevano determinato
Stante l'esito infruttuoso del prescritto iter amministrativo, chiese all'adito Giudice di I grado dichiararsi il proprio diritto alla costituzione dell'indennizzo in capitale o in rendita per inabilità permanente derivante da malattia asseritamente contratta per effetto di attività lavorativa nonché a tutte le prestazioni derivanti dal riconoscimento della malattia medesima e conseguentemente condannare l' al pagamneto dei relativi ratei nell'ammontare di legge, oltre accessori dalla CP_1
domanda amministrativa ed oltre spese e competenze di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituì l' contestando l'origine professionale della dedotta CP_1 malattia e deducendo l'assoluta carenza di prova sul nesso causale tra attività lavorativa svolta e le patologie denunciate. Concluse chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di I grado, istruita la causa con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, rigettò il ricorso;
evidenziò che le attività che comportano movimenti ripetuti di abduzione/elevazione oltre i 90° e il mantenimento di tale posizione per periodi protratti o con l'impegno di forza determinano la comparsa della patologia a carico della cuffia dei rotatori;
ma l'anamnesi lavorativa del ricorrente non aveva evidenziato tale tipo di sollecitazioni, avendo egli adoperato prevalentemente strumenti vibranti che possono interessare tendini della mano e del braccio e non della spalla. Inoltre, l'attività lavorativa era stata svolta in maniera discontinua e ridotta per oltre 12 anni, una volta cessata l'attività presso i cantieri navali Balsamo. In ragione di tanto aveva rigettato il ricorso, dichiarando le spese di giudizio irripetibili.
Con ricorso depositato il 06/06/2023 ha impugnato la sentenza di primo grado contestando Pt_1
l'esito della perizia nella parte in cui aveva escluso l'origine lavorativa delle patologie lamentate, ovvero sindrome da conflitto cuffie dei rotatori bilaterale e tendinite, tralasciando l'incontestato svolgimento da parte del lavoratore di mansioni caratterizzate da impegno ergonomico, posture incongrue, impiego di elevata forza, prolungata durata della prestazione lavorativa, lavoro svolto con le braccia ad altezza spalle o più in alto, nonché da posture incongrue costrette. Ha concluso chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla costituzione dell'indennizzo in capitale o in rendita per inabilità permanente derivante da malattia asseritamente contratta per effetto di attività lavorativa nonché a tutte le prestazioni derivanti dal riconoscimento della malattia medesima e conseguentemente condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare di legge, CP_1
oltre accessori dalla domanda amministrativa ed oltre spese e competenze di lite. Nel giudizio di appello si è costituito l' concordando con quanto concluso dal Consulente di I CP_1 grado e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la condanna alle spese di lite del soccombente.
Alla luce delle osservazioni contenute nell'atto di appello, questa Corte ha disposto procedersi a nuova CTU.
Depositato in data 12/01/2025 l'elaborato peritale, all'udienza del 07.03.2025, avendo le parti insistito nelle proprie conclusioni, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Dopo aver disaminato la documentazione sanitaria messa a sua disposizione nonché dopo aver eseguito l'esame obiettivo del periziando ed aver acquisito elementi circa le mansioni lavorative dallo stesso svolte, il CTU nominato da questa Corte ha riscontrato che è affetto Parte_1
da “esiti lesione cuffia dei rotatori spalla destra trattata chirurgicamente con tendinopatia cuffia rotatori bilaterale in artrosi acromion-claveare”.
Con riguardo alla tendinopatia della cuffia dei rotatori a livello delle scapolo-omerali, il Consulente ha dedotto che si tratta di un'alterazione tendinea correlata a problematiche degenerative riconducibili all'età e/o a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività svolte con ritmi continui e ripetitivi per almeno metà del tempo del turno lavorativo. Le mansioni lavorative maggiormente correlate alle problematiche scapolo-omerali riguardano lavori svolti in modo non occasionale con le braccia sollevate sopra l'altezza delle spalle, come segnalato nelle nuove tabelle delle malattie professionali al punto 78 ove è presente la tendinite del sovraspinoso.
Rispetto alle mansioni cui era addetto il , solo alcune lavorazioni presentavano Pt_1 caratteristiche potenzialmente usuranti e per di più unicamente nel periodo dal 1993 all'agosto 2001
e non in quello successivo, durante il quale egli ha svolto lavoro discontinuo e, per di più, non potenzialmente usurante. Le mansioni normalmente svolte dal prevedevano l'uso di Pt_1
strumenti vibranti determinanti vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio con particolare interessamento a livello del polso e del gomito e solo marginalmente delle scapolo- omerali.
Il Consulente ha, poi, evidenziato che l'intervento di ricostruzione della cuffia dei rotator, effettuato nel febbraio 2006 a seguito di un trauma verificatosi nel 2005, aveva inciso notevolmente sulla funzionalità e sulla biomeccanica della scapolo-omerale sia all'epoca dell'intervento medesimo e sia allo stato attuale, in quanto detto intervento di riparazione della cuffia dei rotatori, per quanto correttamente eseguito, non permette, comunque, un recupero funzionale ed articolare completo.
A ciò si aggiunge l'inevitabile verificarsi di fenomeni degenerativi artrosici a livello acromion- claveare non correlabili a cause lavorative, che favoriscono la degenerazione delle strutture muscolo tendinee della spalla.
Conclude pertanto il CTU ritenendo che le lesioni riscontrate siano legate agli esiti chirurgici post- traumatici e a fattori degenerativi artrosici e non siano in relazione di causalità e/o concausalità con l'attività lavorativa svolta, risultata dagli estratti contributivi piuttosto discontinua e, per quanto potenzialmente usurante, non costituita da lavorazioni ripetitive comportanti il coinvolgimento delle scapolo omerali con posture oltre il piano scapolare e senza sufficienti periodi di recupero.
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente d'Ufficio sono state riconfermate anche a seguito delle osservazioni avanzate dal Consulente Tecnico di Parte dell'appellante, il quale ha contestato il mancato riconoscimento del nesso di causalità o concausalità della denunziata malattia professionale, trattandosi di attività lavorativa potenzialmente usurante contemplata dalle Tabelle
Ministeriali e per la quale doveva, in ragione di tanto, automaticamente essere riconosciuto il rapporto causale con il tipo di patologia denunciata.
Ribadisce, di contro, il CTU che va, piuttosto, tenuto in debito conto, ai fini dell'esclusione del nesso causale, il percorso clinico seguito dal e specificamente l'intervento di ricostruzione Pt_1
della cuffia dei rotatori alla spalla destra, effettuato nel 2006, nonché la riscontrata artrosi acromion- claveare che, oltre a provocare un'alterazione del profilo anatomico della suddetta articolazione, determina una condizione di conflitto sub-acromiale “secondario” alla suddetta alterazione anatomica per attrito dei tendini contro la superficie articolare alterata.
Aggiunge, poi, il Consulente d'Ufficio che, essendo il periziando destrimane, sarebbe stato logico attendersi, come conseguenza dell'attività lavorativa, una maggiore usura a carico della spalla dominante piuttosto che un quadro sovrapponibile in entrambe le articolazioni;
aspetto che conferma, unitamente a tutto quanto sopra esposto, che la condizione degenerativa artrosica a livello acromion- claveare non ha correlazione con sollecitazioni/o usura lavorativa.
Affermato, infine, che gli accertamenti sono stati effettuati intorno al 2012, e non nel periodo di maggiore sovraccarico lavorativo (1993-2001), egli conclude ribadendo che manca il nesso di causalità e/o concausalità per “esiti lesione cuffia dei rotatori spalla destra trattata chirurgicamente con tendinopatia cuffia rotatori bilaterale in artrosi acromion-claveare” e l'attività lavorativa svolta.
In considerazione del fatto che la relazione sin qui illustrata appare sufficientemente approfondita e priva di vizi logici o tecnici, questa Corte non può che condividerne le conclusioni e, sulla scorta delle stesse, pervenire alla integrale conferma della impugnata sentenza, rigettando il proposto gravame.
Le spese vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06/06/2023 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 06/12/2022 n.ro 2036 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Spese di CTU a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/03/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi