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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MIGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al numero R.G. 838/2024 promosso da:
(già – ricorrente in primo grado - (PI: ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
corr. in RM (AO), Fraz. Entreves - Piazzale Funivie Val Veny, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , nonché il sig. CP_3 [...]
(CF: ), nato in [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._1
in Svizzera, entrambi, rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giuste deleghe in calce al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Stefano MONTELEONE (c.f.
e CA TT (c.f. del Foro di Biella ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Biella, Via Aldo Moro 3/A
-parte appellante -
contro
– parte opposta in primo grado - (C.F. Controparte_5
) con sede in , Piazza Deffeyes, n. 1, in persona del Presidente e P.IVA_2 CP_5
legale rappresentante pro tempore, , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CP_6
AR NS (C.F. – pec: t fax: C.F._4 Email_1
0165/273271), CO RI (C.F. - C.F._5
) e IM DI (C.F. – Email_2 C.F._6 pec: ) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso Email_4
l'Avvocatura regionale in , Piazza Deffeyes, n.1 e domicilio digitale presso l'indirizzo CP_5
pec t giusta procura alle liti. Email_1
1 - parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via principale, in accoglimento del proposto appello per i motivi esposti, riformare integralmente l'impugnata sentenza nr.4/2024 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 09.01.2024, e per l'effetto dichiarare e disporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione della
[...]
, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in ogni caso, con vittoria CP_5
di spese oltre ad onorari di giudizio, accessori ed iva come per Legge, sia di primo grado che di appello.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto da (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_7 pro tempore sig. , nonché dal sig. avverso la CP_3 Controparte_4 sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Aosta, in quanto infondato e, per l'effetto, confermarla integralmente. Condannare parte appellante al pagamento delle spese tutte di causa comprese spese generali e oneri riflessi quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non CP_8
essendo gli avvocati regionali soggetti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'i.v.a.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione della datata Controparte_5
17.04.2023 ed avente prot. n. 4427/5/S.A. Prat. N. , nonché avverso il verbale Parte_1
di contestazione n. 13/2018 redatto dal corpo forestale dello Stato in data 29.5.2018, quale atto presupposto, la e il signor chiedevano CP_1 Controparte_4
l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. In particolare, la Guardia Forestale con il verbale n. 13/18 contestava ai ricorrenti di aver violato l'art. 1 commi da 1 a 4 della
Legge Regionale nelle date del 27.01.2018, 28.01.2018 e 07.02.2018 poiché i voli effettuati fuori del comprensorio da e per le elisuperfici di base e da queste a quelle occasionali in quota non erano stati autorizzati e quindi veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.099,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Si costituiva in giudizio la non contestando in Controparte_5
punto di fatto le allegazioni attoree, ma fornendo una diversa interpretazione della
2 convenzione alla luce della normativa regionale di riferimento e comunque contestando l'intervenuta prescrizione. In particolare, riteneva che la Convenzione n. 226 autorizzerebbe l'uso delle elisuperfici di base di partenza, poste ad una quota superiore ai
1500 metri, esclusivamente per il trasporto di sciatori ed esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività di eliski, non per fini differenti quali il servizio di elitaxi. La tesi di parte ricorrente, secondo cui le elisuperfici di base e partenza sarebbero utilizzabili anche per altri scopi oltre a quello dell'eliski e senza limiti di tempo, risulterebbe in palese contrasto con i fini della l. regionale 15/1988 di tutelare l'ambiente naturale al di sopra dei
1500 metri di quota e di difenderlo dall'inquinamento acustico che un traffico eccessivo e non regolamentato andrebbe a creare.
Il Giudice di primo grado, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali, fissava udienza di discussione e pronunciava sentenza ex art. 429 co 1 c.p.c.
Con la sentenza n. 4/2024, pubblicata in data 09.01.2024, il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deducendo che la violazione delle condotte poste in essere in data 27.01.2018, 28.01.2018 e 7.02.2018, era stata contestata non immediatamente, ma con verbale 13/2018 notificato il
15.06.2018. Tale notifica costituiva atto interruttivo della prescrizione e, pertanto, il termine quinquennale non poteva dirsi decorso. Nel merito, prendendo atto che gli atti contestati erano pacifici, il Tribunale non riteneva condivisibile la tesi degli opponenti secondo cui le restrizioni previste dalla normativa regionale sarebbero applicabili ai soli voli per trasportare i turisti dalle aviosuperfici situate ad un'altezza superiore a 1500 metri agli areali in quota e non anche per ulteriori voli volti a recuperare i clienti dalle più disparate località per accompagnarli alle aviosuperfici di partenza. Detto altrimenti, non sembrerebbe ricompreso nel provvedimento amministrativo di autorizzazione all'utilizzo delle elisuperfici per lo svolgimento dell'attività di eliski, il cd. “elitaxi”, vale a dire il trasporto di clienti fino alle elisuperfici, anche se finalizzato ad una successiva escursione sciistica, stante il divieto di cui all'art. 1 co. 2 L. Reg. 15/1988.
Con ricorso in appello presentato in data 08.07.2024 e ritualmente notificato, la
[...]
(già impugnava la sentenza del Tribunale di Aosta Controparte_1 CP_7
chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censuravano l'erronea valutazione dei fatti in esame, ritenendo insussistente la fattispecie di cui all'art. 1 co. 2 L.R. 15/1988. Gli appellanti precisavano
3 che le supposte violazioni dell'art. 1 L.R. 15/1988 per le rotazioni effettuate nelle giornate suindicate da e per il comprensorio, erano avvenute comunque in relazione ad elisuperfici all'interno del comprensorio sciistico e non al di fuori di questo. Ciò che è stato contestato è che il giungere ad una elisuperficie autorizzata all'interno del comprensorio da un luogo diverso rispetto alla elisuperficie di base o alla base
Contro operativa in RM sarebbe di per sé una violazione. infatti, nelle date in contestazione, si era portata al di fuori del comprensorio per andare a prendere sciatori per atterrare nelle elisuperfici di base e quindi ripartire per gli areali di quota. Non vi sarebbe alcuna norma, né della convenzione, né della legge regionale, che vieti all'operatore di recarsi presso altre elisuperfici (che, peraltro, come quelle estere, non richiedono alcuna autorizzazione, né preventiva comunicazione di apertura) per portare sciatori presso quelle di base già autorizzate da lì agli areali di quota preventivamente comunicati, posti all'interno del comprensorio. Ciò che il Tribunale avrebbe frainteso è che il volo in violazione dei limiti di legge (volare a meno di 500 metri dal suolo a quote superiori di 1500 metri) non è mai stato attuato al di fuori del comprensorio. Le supposte violazioni, infatti, sarebbero avvenute esclusivamente in fase di atterraggio e decollo, da e per l'elisuperficie di base di Planaval che è posta all'interno del comprensorio autorizzato (a più di metri 1500) e che viene usata esclusivamente per il trasporto degli sciatori.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano la mancata applicazione del principio di cui all'art. 6 co. 11 L. 150/2011 che prevede che: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Si ritiene che il Tribunale di Aosta avrebbe dovuto accogliere il ricorso quantomeno sotto questo profilo.
Con il terzo motivo di appello si contesta la prescrizione della fattispecie. Gli appellanti rilevano che il verbale a non risulta affatto notificato in data CP_4
15.06.2023 ex art. 143 c.p.c. perché non vi sarebbe prova dell'attuazione del procedimento di notificazione con le modalità previste dalla legge che, in ogni caso, si perfezionerebbe solo nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte e quindi ben oltre il termine utile per l'interruzione della prescrizione avente scadenza proprio il 15.06.2023.
Con memoria datata 06.11.2024 si costituiva in giudizio la , Controparte_5
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo di appello,
l'appellata rilevava che la tesi degli appellanti secondo cui sarebbe legittimo giungere ad
4 un'elisuperficie autorizzata all'interno del comprensorio, da un luogo diverso rispetto alla elisuperficie di base o alla base operativa della sita in RM, CP_1 risulterebbe in contrasto con la realtà, atteso che tale divieto è previsto dall'art. 1 commi
1 e 2 L.R. 15/1988 oltre che dall'art. 1, comma 3, della Convenzione sottoscritta dagli stessi appellanti secondo cui viene espressamente previsto che: “le partenze devono obbligatoriamente avvenire dalle elisuperfici di base autorizzate dal Comune”. Nel caso di specie, gli appellanti hanno trasmesso alle due stazioni forestali competenti regolari comunicazioni di apertura elisuperfici nei giorni 27.01.2018, 28.01.2018 e 07.02.2018 per lo svolgimento di attività di eliski a quote superiori a 1500 metri, che prevedevano la rotazione presso tutti i punti di atterraggio e decollo previsti all'interno del comprensorio, con partenza dell'elicottero dalla base operativa sita in frazione Entreves del comune di
RM (ossia l'elisuperficie posta in corrispondenza dell'hangar dove erano Contro custoditi gli elicotteri della – che risultava essere l'unico punto di decollo, autorizzato, posto al di fuori del territorio previsto dalla convenzione, atteso che l'elicottero doveva, ovviamente, partire da tale elisuperficie per raggiungere quotidianamente il comprensorio dove svolgere l'attività di eliski – e arrivo presso l'elisuperficie “base di partenza” di Planaval. Dall'analisi dei tracciati GPS, invece, risulta evidente come gli appellanti, diversamente da quanto autorizzato, durante lo svolgimento dell'attività di eliski, abbiano effettuato numerose rotazioni in località esterne al comprensorio, anche in territorio francese. La predetta convenzione, infatti, autorizza il ad organizzare e gestire, in quei territori, l'attività di eliski dalle elisuperfici “base CP_9 di partenza” (nel caso di specie la base di partenza era Planaval), mentre il recupero di clienti al di fuori dello stesso, configurandosi quale servizio di elitaxi, quand'anche rivolto a clientela sciante, non rientra tra i voli autorizzati. Risulta pertanto ovvio che l'unico punto di decollo autorizzato, posto al di fuori del territorio individuato in convenzione per l'attività di eliski, fosse quello in corrispondenza dell'hangar in cui erano custoditi gli Contro elicotteri della società (in frazione Entreves), posto che necessariamente dovevano partire da tale elisuperficie per raggiungere il comprensorio per effettuare l'attività di eliski. Di conseguenza, risulta evidente come il trasporto delle stesse persone, verso o da punti esterni al comprensorio, non possa essere considerata attività di eliski, bensì di elitaxi, la quale nulla ha a che vedere con gli accordi previsti nella convenzione stipulata con i comuni interessati. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ritiene che la responsabilità degli appellanti per aver effettuato servizio di elitaxi e non solamente di eliski risulta provata, oltre che per loro stessa ammissione, anche dalle prove
5 documentali depositate in atti, risultando privo di pregio il richiamo all'art. 6 del D.lgs.
150/2011. Quanto al terzo motivo di appello, l'appellata, per quanto riguarda la notifica del verbale al signor evidenzia come la stessa sia avvenuta da parte del CP_4
Corpo Forestale a mani proprie in data 15.06.2018 mente la successiva ordinanza del
Presidente della , stante una prima tentata notifica con esito Controparte_5
negativo, veniva notificata mediante consegna di copia autentica al PM ex art 143, co.2,
c.p.c. in data 15.06.2023. Si ritenevano pertanto infondati anche questi motivi di doglianza.
All'udienza del 23.09.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa dandosi contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle date 27.01.2018, 28.01.2018 e 07.02.2018, la (già Controparte_1
effettuava numerosi voli non autorizzati anche in territorio francese, al di fuori CP_7
del comprensorio dei Comuni di Valgrisenche, Arvier e La Thuile, da e per le elisuperfici di base. Con apposita ordinanza-ingiunzione avente prot. n. 4427/5/S.A. Prat. N. 121/18 –
SA, la ingiungeva il pagamento della somma di 3.099 Controparte_5
euro più spese accessorie di notificazione, per un totale di 3.107,25 euro a titolo di sanzione amministrativa, contestando alla la violazione dell'art. 1 commi Controparte_1
1-4 L.R. 15/1988, sulla base del verbale di contestazione n. 13/2018 redatto dal corpo forestale dello Stato in data 29.5.2018.
L'appello non è fondato e va rigettato per ciascuno dei motivi sollevati.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'appellante sosteneva la decorrenza del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative, di cui all'art. 28 L. 689/1981. Come richiamato dal giudice di primo grado, tuttavia, si deve rilevare che la contestazione della violazione non era stata tempestiva, ma era avvenuta con apposito verbale , il n. 13/2018, redatto a cura del corpo forestale dello Stato in data 29.5.2018. Il verbale in questione aveva interrotto la decorrenza del termine prescrizionale che, pertanto, non poteva dirsi scaduto al momento dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 17.04.2023. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione era avvenuta in data 18.04.2023 nei confronti della a mezzo pec, mentre Controparte_1
era stata effettuata nei confronti del Sig. in data 15.06.2023, attraverso CP_4 consegna di copia della suddetta ordinanza al PM, ai sensi dell'art. 143 co. 2 cpc. In entrambi i casi, pertanto, non può dirsi decorso il termine quinquennale fissato per legge.
6 Nel merito, come primo motivo di appello, , offrendo una diversa CP_1
interpretazione alla normativa regionale coinvolta nella questione, sosteneva la legittimità dei voli effettuati nelle date suindicate, perché a suo dire il recupero degli sciatori “non può non essere considerato attività astrattamente connessa all'eliski”. Dato atto che i fatti, cioè le rotazioni effettuate dagli elicotteri così come avvenute e accertate dal Corpo Forestale per mezzo del GPS , non sono state contestati, l'art. 1 comma 2 L. regionale n. 15/1988 prevede che i divieti di volo indicati dal comma 1, compreso il sorvolo a quote inferiore a
500 metri dal suolo, “vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt.
1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla .” In base alla Convenzione n.226, stipulata in data 13/12/2017, la CP_5
(già era stata autorizzata a svolgere l'attività di eliski Controparte_1 CP_2 nell'ambito del comprensorio dei Comuni di Valgrisenche, Arvier e La Thuile. La rubrica della Parte I della Convenzione in questione indica espressamente “eliski” come “l'attività di trasporto di sciatori con elicotteri” ed è a questa sola attività che si fa riferimento per la concessione dell'autorizzazione a ora . L'art. 1 comma 3 della CP_2 CP_1
Convenzione stabilisce che “I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle elisuperfici base di partenza e dagli areali di recupero individuati ed autorizzati dalla
”, cioè nel caso di specie, dalla base di partenza Controparte_5
Planaval.
La parte appellante, nel corso della discussione orale, ha richiamato il contenuto della delibera n. 49 del 27/10/2021, con cui il Comune di Valtournenche ha approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di eliski, in conformità con la legge regionale sul volo alpino n. 15/1988. Nel punto 3 della delibera, rubricato “Finalità”, dopo essere stato affermato che l'oggetto del regolamento di autorizzazione del volo in elicottero è l'attività di eliski, vengono elencati una serie di casi ulteriori di disciplina dell'utilizzo dell'elicottero convenzionato “per la realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione del territorio e di proprietà anche private situate in quota e quindi spesso non diversamente accessibili […] e per finalizzare l'attività di eliski anche ad interventi di compensazione ambientale ed al rispetto nonché alla conservazione del territorio su cui insistono le attività invernali”. Tra questi casi sono espressamente esclusi i voli turistici o trasferimenti dal territorio comunale, riconducibili all'attività di elitaxi. Tale documento non
7 può quindi avere alcuna efficacia probatoria, non contenendo alcun riferimento ad una specifica autorizzazione ad effettuare voli turistici di trasporto di persone, eccetto l'eliski.
Al di fuori delle basi di partenza, pertanto, vige il divieto di cui all'art. 1 della L.R. 15/1988, fatta unicamente eccezione per la base operativa della società , sita in località CP_1
Entreves, presso il Comune di RM, che costituisce l'hangar in cui la società custodisce la flotta di elicotteri, da cui questi si sollevano per raggiungere il territorio del comprensorio dei Comuni suindicati per svolgere l'attività di eliski autorizzata. Non può accogliersi l'interpretazione di parte appellante che vorrebbe ricondurre nell'alveo dell'autorizzazione della Convenzione anche l'attività di recupero degli sciatori a valle. Il recupero e la traduzione degli sciatori da e verso altro luogo da quello di partenza, infatti, si configura come attività di “elitaxi”, ed essendo questa nettamente distinta dall'eliski, il suo esercizio necessiterebbe eventualmente di distinta autorizzazione. In breve, le rotazioni effettuate dagli elicotteri da e verso punti esterni al comprensorio non rientrano nell'attività di eliski, bensì in quella di elitaxi, motivo per cui sono sanzionabili dalla normativa regionale.
In terzo luogo, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 6 comma 11 L.
150/2011 in base a cui “ll giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità̀ dell'opponente”, stante il fatto che è stato dato puntuale accertamento: dei voli effettuati dal tracciato GPS, da parte del Corpo Forestale della
Regione ; della contestazione della violazione dell'art. 1 co.
1-4 della L.R. CP_5
15/1988 con verbale n. 13/2018; della notificazione del verbale tanto alla società
[...]
in data 17.04.2023, quanto al Sig. con consegna al PM della Controparte_1 CP_4
notifica in data 15.06.2023.
Per quanto, infine, attiene alle spese di giudizio, si ritiene che, attesa la natura della causa e le novità delle questioni trattate, concorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti anche le spese del presente grado.
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro CP_7 Controparte_5
, in persona del Presidente pro tempore, con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e
[...]
434 c.p.c., depositato in data 08.07.2024, avverso la sentenza n. 4/2024, pronunciata in data 09.01.2024 dal Tribunale di Aosta;
8 a) Rigetta l'appello, conferma la decisione di primo grado e dichiara compensate le spese del presente grado.
b) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 23.09.2025
La Presidente Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MIGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al numero R.G. 838/2024 promosso da:
(già – ricorrente in primo grado - (PI: ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
corr. in RM (AO), Fraz. Entreves - Piazzale Funivie Val Veny, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , nonché il sig. CP_3 [...]
(CF: ), nato in [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._1
in Svizzera, entrambi, rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giuste deleghe in calce al ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Stefano MONTELEONE (c.f.
e CA TT (c.f. del Foro di Biella ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Biella, Via Aldo Moro 3/A
-parte appellante -
contro
– parte opposta in primo grado - (C.F. Controparte_5
) con sede in , Piazza Deffeyes, n. 1, in persona del Presidente e P.IVA_2 CP_5
legale rappresentante pro tempore, , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CP_6
AR NS (C.F. – pec: t fax: C.F._4 Email_1
0165/273271), CO RI (C.F. - C.F._5
) e IM DI (C.F. – Email_2 C.F._6 pec: ) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso Email_4
l'Avvocatura regionale in , Piazza Deffeyes, n.1 e domicilio digitale presso l'indirizzo CP_5
pec t giusta procura alle liti. Email_1
1 - parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via principale, in accoglimento del proposto appello per i motivi esposti, riformare integralmente l'impugnata sentenza nr.4/2024 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 09.01.2024, e per l'effetto dichiarare e disporre l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione della
[...]
, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in ogni caso, con vittoria CP_5
di spese oltre ad onorari di giudizio, accessori ed iva come per Legge, sia di primo grado che di appello.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto da (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_7 pro tempore sig. , nonché dal sig. avverso la CP_3 Controparte_4 sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Aosta, in quanto infondato e, per l'effetto, confermarla integralmente. Condannare parte appellante al pagamento delle spese tutte di causa comprese spese generali e oneri riflessi quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non CP_8
essendo gli avvocati regionali soggetti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'i.v.a.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione della datata Controparte_5
17.04.2023 ed avente prot. n. 4427/5/S.A. Prat. N. , nonché avverso il verbale Parte_1
di contestazione n. 13/2018 redatto dal corpo forestale dello Stato in data 29.5.2018, quale atto presupposto, la e il signor chiedevano CP_1 Controparte_4
l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. In particolare, la Guardia Forestale con il verbale n. 13/18 contestava ai ricorrenti di aver violato l'art. 1 commi da 1 a 4 della
Legge Regionale nelle date del 27.01.2018, 28.01.2018 e 07.02.2018 poiché i voli effettuati fuori del comprensorio da e per le elisuperfici di base e da queste a quelle occasionali in quota non erano stati autorizzati e quindi veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.099,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Si costituiva in giudizio la non contestando in Controparte_5
punto di fatto le allegazioni attoree, ma fornendo una diversa interpretazione della
2 convenzione alla luce della normativa regionale di riferimento e comunque contestando l'intervenuta prescrizione. In particolare, riteneva che la Convenzione n. 226 autorizzerebbe l'uso delle elisuperfici di base di partenza, poste ad una quota superiore ai
1500 metri, esclusivamente per il trasporto di sciatori ed esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività di eliski, non per fini differenti quali il servizio di elitaxi. La tesi di parte ricorrente, secondo cui le elisuperfici di base e partenza sarebbero utilizzabili anche per altri scopi oltre a quello dell'eliski e senza limiti di tempo, risulterebbe in palese contrasto con i fini della l. regionale 15/1988 di tutelare l'ambiente naturale al di sopra dei
1500 metri di quota e di difenderlo dall'inquinamento acustico che un traffico eccessivo e non regolamentato andrebbe a creare.
Il Giudice di primo grado, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali, fissava udienza di discussione e pronunciava sentenza ex art. 429 co 1 c.p.c.
Con la sentenza n. 4/2024, pubblicata in data 09.01.2024, il Tribunale di Aosta rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, deducendo che la violazione delle condotte poste in essere in data 27.01.2018, 28.01.2018 e 7.02.2018, era stata contestata non immediatamente, ma con verbale 13/2018 notificato il
15.06.2018. Tale notifica costituiva atto interruttivo della prescrizione e, pertanto, il termine quinquennale non poteva dirsi decorso. Nel merito, prendendo atto che gli atti contestati erano pacifici, il Tribunale non riteneva condivisibile la tesi degli opponenti secondo cui le restrizioni previste dalla normativa regionale sarebbero applicabili ai soli voli per trasportare i turisti dalle aviosuperfici situate ad un'altezza superiore a 1500 metri agli areali in quota e non anche per ulteriori voli volti a recuperare i clienti dalle più disparate località per accompagnarli alle aviosuperfici di partenza. Detto altrimenti, non sembrerebbe ricompreso nel provvedimento amministrativo di autorizzazione all'utilizzo delle elisuperfici per lo svolgimento dell'attività di eliski, il cd. “elitaxi”, vale a dire il trasporto di clienti fino alle elisuperfici, anche se finalizzato ad una successiva escursione sciistica, stante il divieto di cui all'art. 1 co. 2 L. Reg. 15/1988.
Con ricorso in appello presentato in data 08.07.2024 e ritualmente notificato, la
[...]
(già impugnava la sentenza del Tribunale di Aosta Controparte_1 CP_7
chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censuravano l'erronea valutazione dei fatti in esame, ritenendo insussistente la fattispecie di cui all'art. 1 co. 2 L.R. 15/1988. Gli appellanti precisavano
3 che le supposte violazioni dell'art. 1 L.R. 15/1988 per le rotazioni effettuate nelle giornate suindicate da e per il comprensorio, erano avvenute comunque in relazione ad elisuperfici all'interno del comprensorio sciistico e non al di fuori di questo. Ciò che è stato contestato è che il giungere ad una elisuperficie autorizzata all'interno del comprensorio da un luogo diverso rispetto alla elisuperficie di base o alla base
Contro operativa in RM sarebbe di per sé una violazione. infatti, nelle date in contestazione, si era portata al di fuori del comprensorio per andare a prendere sciatori per atterrare nelle elisuperfici di base e quindi ripartire per gli areali di quota. Non vi sarebbe alcuna norma, né della convenzione, né della legge regionale, che vieti all'operatore di recarsi presso altre elisuperfici (che, peraltro, come quelle estere, non richiedono alcuna autorizzazione, né preventiva comunicazione di apertura) per portare sciatori presso quelle di base già autorizzate da lì agli areali di quota preventivamente comunicati, posti all'interno del comprensorio. Ciò che il Tribunale avrebbe frainteso è che il volo in violazione dei limiti di legge (volare a meno di 500 metri dal suolo a quote superiori di 1500 metri) non è mai stato attuato al di fuori del comprensorio. Le supposte violazioni, infatti, sarebbero avvenute esclusivamente in fase di atterraggio e decollo, da e per l'elisuperficie di base di Planaval che è posta all'interno del comprensorio autorizzato (a più di metri 1500) e che viene usata esclusivamente per il trasporto degli sciatori.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano la mancata applicazione del principio di cui all'art. 6 co. 11 L. 150/2011 che prevede che: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Si ritiene che il Tribunale di Aosta avrebbe dovuto accogliere il ricorso quantomeno sotto questo profilo.
Con il terzo motivo di appello si contesta la prescrizione della fattispecie. Gli appellanti rilevano che il verbale a non risulta affatto notificato in data CP_4
15.06.2023 ex art. 143 c.p.c. perché non vi sarebbe prova dell'attuazione del procedimento di notificazione con le modalità previste dalla legge che, in ogni caso, si perfezionerebbe solo nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte e quindi ben oltre il termine utile per l'interruzione della prescrizione avente scadenza proprio il 15.06.2023.
Con memoria datata 06.11.2024 si costituiva in giudizio la , Controparte_5
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo di appello,
l'appellata rilevava che la tesi degli appellanti secondo cui sarebbe legittimo giungere ad
4 un'elisuperficie autorizzata all'interno del comprensorio, da un luogo diverso rispetto alla elisuperficie di base o alla base operativa della sita in RM, CP_1 risulterebbe in contrasto con la realtà, atteso che tale divieto è previsto dall'art. 1 commi
1 e 2 L.R. 15/1988 oltre che dall'art. 1, comma 3, della Convenzione sottoscritta dagli stessi appellanti secondo cui viene espressamente previsto che: “le partenze devono obbligatoriamente avvenire dalle elisuperfici di base autorizzate dal Comune”. Nel caso di specie, gli appellanti hanno trasmesso alle due stazioni forestali competenti regolari comunicazioni di apertura elisuperfici nei giorni 27.01.2018, 28.01.2018 e 07.02.2018 per lo svolgimento di attività di eliski a quote superiori a 1500 metri, che prevedevano la rotazione presso tutti i punti di atterraggio e decollo previsti all'interno del comprensorio, con partenza dell'elicottero dalla base operativa sita in frazione Entreves del comune di
RM (ossia l'elisuperficie posta in corrispondenza dell'hangar dove erano Contro custoditi gli elicotteri della – che risultava essere l'unico punto di decollo, autorizzato, posto al di fuori del territorio previsto dalla convenzione, atteso che l'elicottero doveva, ovviamente, partire da tale elisuperficie per raggiungere quotidianamente il comprensorio dove svolgere l'attività di eliski – e arrivo presso l'elisuperficie “base di partenza” di Planaval. Dall'analisi dei tracciati GPS, invece, risulta evidente come gli appellanti, diversamente da quanto autorizzato, durante lo svolgimento dell'attività di eliski, abbiano effettuato numerose rotazioni in località esterne al comprensorio, anche in territorio francese. La predetta convenzione, infatti, autorizza il ad organizzare e gestire, in quei territori, l'attività di eliski dalle elisuperfici “base CP_9 di partenza” (nel caso di specie la base di partenza era Planaval), mentre il recupero di clienti al di fuori dello stesso, configurandosi quale servizio di elitaxi, quand'anche rivolto a clientela sciante, non rientra tra i voli autorizzati. Risulta pertanto ovvio che l'unico punto di decollo autorizzato, posto al di fuori del territorio individuato in convenzione per l'attività di eliski, fosse quello in corrispondenza dell'hangar in cui erano custoditi gli Contro elicotteri della società (in frazione Entreves), posto che necessariamente dovevano partire da tale elisuperficie per raggiungere il comprensorio per effettuare l'attività di eliski. Di conseguenza, risulta evidente come il trasporto delle stesse persone, verso o da punti esterni al comprensorio, non possa essere considerata attività di eliski, bensì di elitaxi, la quale nulla ha a che vedere con gli accordi previsti nella convenzione stipulata con i comuni interessati. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ritiene che la responsabilità degli appellanti per aver effettuato servizio di elitaxi e non solamente di eliski risulta provata, oltre che per loro stessa ammissione, anche dalle prove
5 documentali depositate in atti, risultando privo di pregio il richiamo all'art. 6 del D.lgs.
150/2011. Quanto al terzo motivo di appello, l'appellata, per quanto riguarda la notifica del verbale al signor evidenzia come la stessa sia avvenuta da parte del CP_4
Corpo Forestale a mani proprie in data 15.06.2018 mente la successiva ordinanza del
Presidente della , stante una prima tentata notifica con esito Controparte_5
negativo, veniva notificata mediante consegna di copia autentica al PM ex art 143, co.2,
c.p.c. in data 15.06.2023. Si ritenevano pertanto infondati anche questi motivi di doglianza.
All'udienza del 23.09.2025, dopo la discussione orale, la causa veniva decisa dandosi contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle date 27.01.2018, 28.01.2018 e 07.02.2018, la (già Controparte_1
effettuava numerosi voli non autorizzati anche in territorio francese, al di fuori CP_7
del comprensorio dei Comuni di Valgrisenche, Arvier e La Thuile, da e per le elisuperfici di base. Con apposita ordinanza-ingiunzione avente prot. n. 4427/5/S.A. Prat. N. 121/18 –
SA, la ingiungeva il pagamento della somma di 3.099 Controparte_5
euro più spese accessorie di notificazione, per un totale di 3.107,25 euro a titolo di sanzione amministrativa, contestando alla la violazione dell'art. 1 commi Controparte_1
1-4 L.R. 15/1988, sulla base del verbale di contestazione n. 13/2018 redatto dal corpo forestale dello Stato in data 29.5.2018.
L'appello non è fondato e va rigettato per ciascuno dei motivi sollevati.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'appellante sosteneva la decorrenza del termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative, di cui all'art. 28 L. 689/1981. Come richiamato dal giudice di primo grado, tuttavia, si deve rilevare che la contestazione della violazione non era stata tempestiva, ma era avvenuta con apposito verbale , il n. 13/2018, redatto a cura del corpo forestale dello Stato in data 29.5.2018. Il verbale in questione aveva interrotto la decorrenza del termine prescrizionale che, pertanto, non poteva dirsi scaduto al momento dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 17.04.2023. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione era avvenuta in data 18.04.2023 nei confronti della a mezzo pec, mentre Controparte_1
era stata effettuata nei confronti del Sig. in data 15.06.2023, attraverso CP_4 consegna di copia della suddetta ordinanza al PM, ai sensi dell'art. 143 co. 2 cpc. In entrambi i casi, pertanto, non può dirsi decorso il termine quinquennale fissato per legge.
6 Nel merito, come primo motivo di appello, , offrendo una diversa CP_1
interpretazione alla normativa regionale coinvolta nella questione, sosteneva la legittimità dei voli effettuati nelle date suindicate, perché a suo dire il recupero degli sciatori “non può non essere considerato attività astrattamente connessa all'eliski”. Dato atto che i fatti, cioè le rotazioni effettuate dagli elicotteri così come avvenute e accertate dal Corpo Forestale per mezzo del GPS , non sono state contestati, l'art. 1 comma 2 L. regionale n. 15/1988 prevede che i divieti di volo indicati dal comma 1, compreso il sorvolo a quote inferiore a
500 metri dal suolo, “vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt.
1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla .” In base alla Convenzione n.226, stipulata in data 13/12/2017, la CP_5
(già era stata autorizzata a svolgere l'attività di eliski Controparte_1 CP_2 nell'ambito del comprensorio dei Comuni di Valgrisenche, Arvier e La Thuile. La rubrica della Parte I della Convenzione in questione indica espressamente “eliski” come “l'attività di trasporto di sciatori con elicotteri” ed è a questa sola attività che si fa riferimento per la concessione dell'autorizzazione a ora . L'art. 1 comma 3 della CP_2 CP_1
Convenzione stabilisce che “I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle elisuperfici base di partenza e dagli areali di recupero individuati ed autorizzati dalla
”, cioè nel caso di specie, dalla base di partenza Controparte_5
Planaval.
La parte appellante, nel corso della discussione orale, ha richiamato il contenuto della delibera n. 49 del 27/10/2021, con cui il Comune di Valtournenche ha approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di eliski, in conformità con la legge regionale sul volo alpino n. 15/1988. Nel punto 3 della delibera, rubricato “Finalità”, dopo essere stato affermato che l'oggetto del regolamento di autorizzazione del volo in elicottero è l'attività di eliski, vengono elencati una serie di casi ulteriori di disciplina dell'utilizzo dell'elicottero convenzionato “per la realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione del territorio e di proprietà anche private situate in quota e quindi spesso non diversamente accessibili […] e per finalizzare l'attività di eliski anche ad interventi di compensazione ambientale ed al rispetto nonché alla conservazione del territorio su cui insistono le attività invernali”. Tra questi casi sono espressamente esclusi i voli turistici o trasferimenti dal territorio comunale, riconducibili all'attività di elitaxi. Tale documento non
7 può quindi avere alcuna efficacia probatoria, non contenendo alcun riferimento ad una specifica autorizzazione ad effettuare voli turistici di trasporto di persone, eccetto l'eliski.
Al di fuori delle basi di partenza, pertanto, vige il divieto di cui all'art. 1 della L.R. 15/1988, fatta unicamente eccezione per la base operativa della società , sita in località CP_1
Entreves, presso il Comune di RM, che costituisce l'hangar in cui la società custodisce la flotta di elicotteri, da cui questi si sollevano per raggiungere il territorio del comprensorio dei Comuni suindicati per svolgere l'attività di eliski autorizzata. Non può accogliersi l'interpretazione di parte appellante che vorrebbe ricondurre nell'alveo dell'autorizzazione della Convenzione anche l'attività di recupero degli sciatori a valle. Il recupero e la traduzione degli sciatori da e verso altro luogo da quello di partenza, infatti, si configura come attività di “elitaxi”, ed essendo questa nettamente distinta dall'eliski, il suo esercizio necessiterebbe eventualmente di distinta autorizzazione. In breve, le rotazioni effettuate dagli elicotteri da e verso punti esterni al comprensorio non rientrano nell'attività di eliski, bensì in quella di elitaxi, motivo per cui sono sanzionabili dalla normativa regionale.
In terzo luogo, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 6 comma 11 L.
150/2011 in base a cui “ll giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità̀ dell'opponente”, stante il fatto che è stato dato puntuale accertamento: dei voli effettuati dal tracciato GPS, da parte del Corpo Forestale della
Regione ; della contestazione della violazione dell'art. 1 co.
1-4 della L.R. CP_5
15/1988 con verbale n. 13/2018; della notificazione del verbale tanto alla società
[...]
in data 17.04.2023, quanto al Sig. con consegna al PM della Controparte_1 CP_4
notifica in data 15.06.2023.
Per quanto, infine, attiene alle spese di giudizio, si ritiene che, attesa la natura della causa e le novità delle questioni trattate, concorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti anche le spese del presente grado.
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro CP_7 Controparte_5
, in persona del Presidente pro tempore, con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e
[...]
434 c.p.c., depositato in data 08.07.2024, avverso la sentenza n. 4/2024, pronunciata in data 09.01.2024 dal Tribunale di Aosta;
8 a) Rigetta l'appello, conferma la decisione di primo grado e dichiara compensate le spese del presente grado.
b) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 23.09.2025
La Presidente Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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