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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2642/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
– CF nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.05.1972 ed ivi residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla via Macedonio Melloni n.94 presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro CF
, dal quale é rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._2 al ricorso ex art.414 cpc notificato, legale che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax al 081/4288086 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di Email_1 cui all'art. 2 D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
appellante
E
cf. Controparte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via De Gasperi, n.55 presso gli Avvocati Paola Forgione ( C.F._3 E
) del foro di Firenze, Erminio Capasso del Email_2 E foro di Napoli (pec: ) e Agostino Di Feo Email_4 del Foro di Salerno ( t) che lo Email_5 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti per atto Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 Notar
[...] in Roma Persona_1
appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1928/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, depositata in cancelleria in data 02.05.2023 e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 03.05.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 07.10.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro , esponeva : Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.04.2002 al Controparte_2
21.10.2019,;
- che con sentenza del 23.08.2017 del Tribunale di Civitavecchia veniva dichiarato lo stato d'insolvenza della società datrice, con continuazione dell'attività di impresa;
- di aver, in data 30.11.2017, chiesto l'ammissione al passivo per il complessivo importo di € 56.702,02, di cui € 26.343,10 a titolo di Tfr maturato sino a quella data e di €. 9.527,29 a titolo di retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2017 non percepite;
- di essere stato ammesso al passivo e di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia il 04.12.2019;
- di aver ricevuto note del 19.05.2020, con cui l' ,quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia, comunicava il rigetto della domanda sia per il TFR in quanto “a carico del Fondo di Tesoreria”, che per i crediti di lavoro diversi dal TFR in quanto “non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”;
- di aver inoltrato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo il 17.07.2020, senza alcun esito.
Chiedeva , pertanto , la condanna dell' quale gestore del Fondo di garanzia al CP_1 pagamento della somma di € 9.620,29 a titolo di TFR, derivante dalla differenza tra il TFR totale e la somma versata al Fondo Tesoreria, e di € 9.527,29 a titolo di mensilità per i mesi di giugno, luglio e agosto 2017, in quanto ultime tre mensilità precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'autorizzazione alla continuazione dell'attività di impresa da parte del Tribunale di Civitavecchia. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva l' il quale eccepiva la prescrizione dei crediti diversi dal TFR, CP_1 contestando in ogni caso la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto . Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso ,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.10.2023, sulla base dei seguenti motivi:
1.Violazione e /o falsa applicazione dall'art.133 c.p.c. stante l'inesistenza giuridica della sentenza al momento della data di pubblicazione in essa apposta del 20.4.2023 , rispetto alla data del presunto deposito in cancelleria del 2.5.2023 ;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in combinato disposto con gli artt.99 c.p.c. e 2907 c.c., tanto in relazione al capo della domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna dell' al pagamento del credito azionato CP_1 quanto in ordine alle eccezioni sollevate dall' , in particolare Controparte_3 quella di prescrizione ex art 2 del D.L.gs 80/1992 ;
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché contraddittorietà, erroneità, manifesta illogicità della sentenza per violazione dell'art.2 comma 5 L 297/82 in relazione ai seguenti documenti: istanza di ammissione al passivo, pec trasmessa dal commissario giudiziale in data 27.06.2019 avente ad oggetto copia autentica (per estratto) dello stato passivo reso esecutivo, certificato di non proposta opposizione debitamente sottoscritto dal lavoratore;
4. Eccessiva, erronea e non motivata liquidazione delle spese di causa.
Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il Tribunale , dopo un'accurata ricostruzione sistematica dell'istituto del pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia ex artt. 1 e 2 del dlgs n. 80/1992 e dei crediti di lavoro diversi dal TFR , ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti di cui alla normativa di riferimento ai fini dei benefici reclamati ritenendo ,nel seguente passaggio motivazionale, che . ….Nello specifico, dalla visura camerale acquisita emerge che con decreto del 16.11.2019 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al D.Lgs n. 270/99 con riferimento alla società datrice. Parte ricorrente ha allegato al ricorso un'istanza di ammissione al passivo priva di data e di notifica, e una comunicazione via pec in cui si fa riferimento al provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà dello stato passivo, il quale però non è stato versato in atti. Pertanto, con provvedimento reso all'udienza dell'8.11.2022, il giudice ordinava al ricorrente il deposito del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, nonché del decreto di esecutorietà dello stato passivo con attestazione di mancata opposizione. Parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine predetto, reiterando il deposito della documentazione già allegata al ricorso, ad avviso della scrivente insufficiente a dimostrare l'intervenuta verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede concorsuale, essendo necessaria a tal fine l'acquisizione di copia del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale fallimentare di Civitavecchia, munita di attestazione di conformità all'originale. In altre parole, in mancanza del decreto di esecutorietà dello stato passivo, non può dirsi provata la sussistenza dei presupposti normativi per l'attivazione delle garanzie previste ex lege a carico del Fondo.
La decisione appare corretta nel suo iter logico argomentativo e scevra da vizi, ed in linea con la consolidata giurisprudenza della S. C. Ed infatti l' subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo CP_1 accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui risulta in quella sede accertato, con relativa incontestabilità da parte dell'Istituto di tale accertamento. (cfr. Cass. n. 24231/14; Cass. n. 11009/08; Cass. n. 10713/08; Cass. n. 7604/03). Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24730: “la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del CP_1 datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti ”. In altre parole, una volta che i crediti siano stati - a torto o a ragione - definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto CP_1 previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo. Ciò, si legge nella citata pronuncia, e' confermato dalla ratio legis - che e' quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell' - e dallo stesso tenore letterale CP_1 della Legge n. 297 del 1982, articolo 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L.F., articolo 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10).
Ed ancora la S. C. nella parte motiva della pronuncia n, 16249/2020 ha ribadito che,…. come già rimarcato in altri precedenti di questa Corte (v., fra i più recenti, Cass. n. 1886 del 2020 cit.), che l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltrechè coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro…... Ora nella specie difetta completamente la prova della definitività dello stato passivo ossia la produzione in giudizio del decreto di esecutorietà dello stato passivo con attestazione di mancata opposizione che parte appellante nel corso del giudizio di primo grado ha giammai prodotto nonostante l 'ordine di deposito reso all'udienza dell'8.11.2022 né tan meno ha prodotto in questa sede
. Ed infatti come si legge nella sentenza impugnata, con argomentazioni condivise dal Collegio :…., con provvedimento reso all'udienza dell'8.11.2022, il giudice ordinava al ricorrente il deposito del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, nonché del decreto di esecutorietà dello stato passivo con attestazione di mancata opposizione. Parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine predetto, reiterando il deposito della documentazione già allegata al ricorso, ad avviso della scrivente insufficiente a dimostrare l'intervenuta verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede concorsuale, essendo necessaria a tal fine l'acquisizione di copia del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale fallimentare di Civitavecchia, munita di attestazione di conformità all'originale. In altre parole, in mancanza del decreto di esecutorietà dello stato passivo, non può dirsi provata la sussistenza dei presupposti normativi per l'attivazione delle garanzie previste ex lege a carico del Fondo.
E' evidente allora che la documentazione : (1)Unilav; 2) sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
3) istanza di ammissione;
4) stato passivo;
5) comunicazioni di rigetto;
6) ricorso al comitato provinciale e relativa ricevuta;
7) copia bonifico fondo tesoreria;
8) visura della società ), cui parte appellante pone richiamo nei motivi di gravame ed allegata al ricorso di primo grado , ben valutata dal primo giudice , si rivela del tutto insufficiente a fondare la domanda.
Del tutto inconferente è il rilievo dell'appellante secondo cui all'allegato 4 sotto la dicitura “stato passivo” è stata depositata la comunicazione pec del 27.06.2019, a mezzo della quale il Commissario della procedura concorsuale della attestava che : “Con decreto del 27.06.2019 il sig Giudice Controparte_2 delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo che contestualmente viene trasmesso ai creditori (omissis) I creditori esclusi in tutto o in parte possono proporre opposizione (omissis) entro trenta giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell'art.99 Legge fallimentare.” Sta di fatto che il Tribunale proprio sulla base di tale comunicazione, (cui non risultava allegato alcun provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà dello stato passivo), nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ordinava al ricorrente il deposito oltre che del provvedimento di apertura della procedura concorsuale anche del decreto di esecutorietà dello stato passivo , con attestazione ovviamente da parte della cancelleria di mancata opposizione. Ordine al quale –come si è detto - parte ricorrente non ottemperava;
peraltro neppure in questo grado l'appellante ha ritenuto di integrare la documentazione mancante , insistendo ancora una volta sulla valenza di quella originariamente depositata. Sul punto , pertanto, la sentenza resiste alle censure che le vengono rivolte e deve essere confermata .
Con riferimento poi alla decorrenza della prescrizione in merito alle ultime tre mensilità, il relativo motivo di doglianza è parimenti infondato . Va detto che il Fondo di garanzia paga i «crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono» la data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 2, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 80 del 1992). L'art. 2, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 80 del 1992 stabilisce che il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno.
- Oggetto del contendere sul punto è proprio il compimento della prescrizione annuale. Secondo i principi generali (art. 2935 cod. civ.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre retribuzioni. Si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva'. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n. 27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia). La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' CP_1
(Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 32, punto 11). - Quando il datore di lavoro «sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria», il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia «[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo» (art. 2, comma 2, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992). Quando, ma non è il caso di specie, il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 e, negli stessi termini, art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992). - In tale ultima fattispecie, il termine annuale di prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie. Con la sentenza n. 32, del 03.01.2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, essendo l'obbligazione a carico dello speciale Fondo distinta da quella CP_1 propria del datore di lavoro, lo specifico termine di prescrizione non viene interrotto durante la procedura fallimentare a carico del datore. Dunque, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il termine di prescrizione entro cui avanzare la domanda al Fondo non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.
Ebbene nel caso di specie ,con specifico riferimento alle ultime mensilità richieste di giugno, luglio e agosto 2017,difettando la prova in ordine alla data di inoltro dell'istanza di ammissione al passivo e del decreto di esecutorietà, giustamente il primo giudice ha individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del 23.08.2017 o, al più, nel decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria del novembre 2017, con la conseguenza che essi devono considerarsi già prescritti alla data di proposizione della domanda amministrativa all' del 4.12.2019 . CP_1
Anche sul punto la sentenza impugnata resiste al gravame.
Per completezza motivazionale va disatteso anche il primo motivo di gravame con il quale si denuncia il vizio di invalidità della sentenza nella parte in cui riporta quale data di pubblicazione quella del 20.04.2023, antecedente al momento in cui viene ad esistere come atto giuridico, in luogo di quella del 02.05.2023 data del suo presunto deposito in cancelleria. Non sussiste infatti alcuna nullità della sentenza dovendosi fare applicazione del principio sancito dalle Sez Unite della S. C. ( Cass. Sez. Un. 13794/2012) secondo il quale qualora siano state apposte due date diverse, una di deposito e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza e, quindi , dalla data del suo deposito. Deposito e pubblicazione coincidono e si realizzano nel momento in cui «il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico», a cui segue l'attribuzione del numero identificativo. Ed è da questo punto in poi che va valutata, ad opera del giudice, la conoscibilità della sentenza . Per tutto quanto sin qui esposto, ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di spese regolamentate, in assenza della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c.,in base al principio della soccombenza. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano , tenuto conto della natura e del valore della controversia, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria , come da successivo dispositivo, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 - è possibile disporre la compensazione delle spese medesime.
.Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore dell' , delle spese del grado CP_1 che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 27.3.2025
Il Presidente est. rel.
dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2642/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
– CF nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.05.1972 ed ivi residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla via Macedonio Melloni n.94 presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro CF
, dal quale é rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._2 al ricorso ex art.414 cpc notificato, legale che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax al 081/4288086 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di Email_1 cui all'art. 2 D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
appellante
E
cf. Controparte_1
con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via De Gasperi, n.55 presso gli Avvocati Paola Forgione ( C.F._3 E
) del foro di Firenze, Erminio Capasso del Email_2 E foro di Napoli (pec: ) e Agostino Di Feo Email_4 del Foro di Salerno ( t) che lo Email_5 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti per atto Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 Notar
[...] in Roma Persona_1
appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1928/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro e Previdenza, depositata in cancelleria in data 02.05.2023 e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 03.05.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 07.10.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro , esponeva : Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.04.2002 al Controparte_2
21.10.2019,;
- che con sentenza del 23.08.2017 del Tribunale di Civitavecchia veniva dichiarato lo stato d'insolvenza della società datrice, con continuazione dell'attività di impresa;
- di aver, in data 30.11.2017, chiesto l'ammissione al passivo per il complessivo importo di € 56.702,02, di cui € 26.343,10 a titolo di Tfr maturato sino a quella data e di €. 9.527,29 a titolo di retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2017 non percepite;
- di essere stato ammesso al passivo e di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia il 04.12.2019;
- di aver ricevuto note del 19.05.2020, con cui l' ,quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia, comunicava il rigetto della domanda sia per il TFR in quanto “a carico del Fondo di Tesoreria”, che per i crediti di lavoro diversi dal TFR in quanto “non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”;
- di aver inoltrato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo il 17.07.2020, senza alcun esito.
Chiedeva , pertanto , la condanna dell' quale gestore del Fondo di garanzia al CP_1 pagamento della somma di € 9.620,29 a titolo di TFR, derivante dalla differenza tra il TFR totale e la somma versata al Fondo Tesoreria, e di € 9.527,29 a titolo di mensilità per i mesi di giugno, luglio e agosto 2017, in quanto ultime tre mensilità precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'autorizzazione alla continuazione dell'attività di impresa da parte del Tribunale di Civitavecchia. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. Si costituiva l' il quale eccepiva la prescrizione dei crediti diversi dal TFR, CP_1 contestando in ogni caso la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto . Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata rigettava il ricorso ,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 3.10.2023, sulla base dei seguenti motivi:
1.Violazione e /o falsa applicazione dall'art.133 c.p.c. stante l'inesistenza giuridica della sentenza al momento della data di pubblicazione in essa apposta del 20.4.2023 , rispetto alla data del presunto deposito in cancelleria del 2.5.2023 ;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in combinato disposto con gli artt.99 c.p.c. e 2907 c.c., tanto in relazione al capo della domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna dell' al pagamento del credito azionato CP_1 quanto in ordine alle eccezioni sollevate dall' , in particolare Controparte_3 quella di prescrizione ex art 2 del D.L.gs 80/1992 ;
3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché contraddittorietà, erroneità, manifesta illogicità della sentenza per violazione dell'art.2 comma 5 L 297/82 in relazione ai seguenti documenti: istanza di ammissione al passivo, pec trasmessa dal commissario giudiziale in data 27.06.2019 avente ad oggetto copia autentica (per estratto) dello stato passivo reso esecutivo, certificato di non proposta opposizione debitamente sottoscritto dal lavoratore;
4. Eccessiva, erronea e non motivata liquidazione delle spese di causa.
Concludeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che resisteva al CP_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e competenze di lite . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il Tribunale , dopo un'accurata ricostruzione sistematica dell'istituto del pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia ex artt. 1 e 2 del dlgs n. 80/1992 e dei crediti di lavoro diversi dal TFR , ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti di cui alla normativa di riferimento ai fini dei benefici reclamati ritenendo ,nel seguente passaggio motivazionale, che . ….Nello specifico, dalla visura camerale acquisita emerge che con decreto del 16.11.2019 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al D.Lgs n. 270/99 con riferimento alla società datrice. Parte ricorrente ha allegato al ricorso un'istanza di ammissione al passivo priva di data e di notifica, e una comunicazione via pec in cui si fa riferimento al provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà dello stato passivo, il quale però non è stato versato in atti. Pertanto, con provvedimento reso all'udienza dell'8.11.2022, il giudice ordinava al ricorrente il deposito del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, nonché del decreto di esecutorietà dello stato passivo con attestazione di mancata opposizione. Parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine predetto, reiterando il deposito della documentazione già allegata al ricorso, ad avviso della scrivente insufficiente a dimostrare l'intervenuta verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede concorsuale, essendo necessaria a tal fine l'acquisizione di copia del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale fallimentare di Civitavecchia, munita di attestazione di conformità all'originale. In altre parole, in mancanza del decreto di esecutorietà dello stato passivo, non può dirsi provata la sussistenza dei presupposti normativi per l'attivazione delle garanzie previste ex lege a carico del Fondo.
La decisione appare corretta nel suo iter logico argomentativo e scevra da vizi, ed in linea con la consolidata giurisprudenza della S. C. Ed infatti l' subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo CP_1 accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui risulta in quella sede accertato, con relativa incontestabilità da parte dell'Istituto di tale accertamento. (cfr. Cass. n. 24231/14; Cass. n. 11009/08; Cass. n. 10713/08; Cass. n. 7604/03). Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24730: “la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (nella specie, il TFR e le ultime tre mensilità della retribuzione) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del CP_1 datore di lavoro insolvente, posto che l'art. 2 della l. n. 297 del 1982 ha la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori e di evitare loro ulteriori e defatiganti accertamenti ”. In altre parole, una volta che i crediti siano stati - a torto o a ragione - definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può contestare tale accertamento, che vincola l'istituto CP_1 previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo. Ciò, si legge nella citata pronuncia, e' confermato dalla ratio legis - che e' quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori defatiganti accertamenti in altra sede nei confronti dell' - e dallo stesso tenore letterale CP_1 della Legge n. 297 del 1982, articolo 2, comma 2, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L.F., articolo 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituto presso l'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. In breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10).
Ed ancora la S. C. nella parte motiva della pronuncia n, 16249/2020 ha ribadito che,…. come già rimarcato in altri precedenti di questa Corte (v., fra i più recenti, Cass. n. 1886 del 2020 cit.), che l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltrechè coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro…... Ora nella specie difetta completamente la prova della definitività dello stato passivo ossia la produzione in giudizio del decreto di esecutorietà dello stato passivo con attestazione di mancata opposizione che parte appellante nel corso del giudizio di primo grado ha giammai prodotto nonostante l 'ordine di deposito reso all'udienza dell'8.11.2022 né tan meno ha prodotto in questa sede
. Ed infatti come si legge nella sentenza impugnata, con argomentazioni condivise dal Collegio :…., con provvedimento reso all'udienza dell'8.11.2022, il giudice ordinava al ricorrente il deposito del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, nonché del decreto di esecutorietà dello stato passivo con attestazione di mancata opposizione. Parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine predetto, reiterando il deposito della documentazione già allegata al ricorso, ad avviso della scrivente insufficiente a dimostrare l'intervenuta verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede concorsuale, essendo necessaria a tal fine l'acquisizione di copia del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale fallimentare di Civitavecchia, munita di attestazione di conformità all'originale. In altre parole, in mancanza del decreto di esecutorietà dello stato passivo, non può dirsi provata la sussistenza dei presupposti normativi per l'attivazione delle garanzie previste ex lege a carico del Fondo.
E' evidente allora che la documentazione : (1)Unilav; 2) sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
3) istanza di ammissione;
4) stato passivo;
5) comunicazioni di rigetto;
6) ricorso al comitato provinciale e relativa ricevuta;
7) copia bonifico fondo tesoreria;
8) visura della società ), cui parte appellante pone richiamo nei motivi di gravame ed allegata al ricorso di primo grado , ben valutata dal primo giudice , si rivela del tutto insufficiente a fondare la domanda.
Del tutto inconferente è il rilievo dell'appellante secondo cui all'allegato 4 sotto la dicitura “stato passivo” è stata depositata la comunicazione pec del 27.06.2019, a mezzo della quale il Commissario della procedura concorsuale della attestava che : “Con decreto del 27.06.2019 il sig Giudice Controparte_2 delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo che contestualmente viene trasmesso ai creditori (omissis) I creditori esclusi in tutto o in parte possono proporre opposizione (omissis) entro trenta giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell'art.99 Legge fallimentare.” Sta di fatto che il Tribunale proprio sulla base di tale comunicazione, (cui non risultava allegato alcun provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà dello stato passivo), nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ordinava al ricorrente il deposito oltre che del provvedimento di apertura della procedura concorsuale anche del decreto di esecutorietà dello stato passivo , con attestazione ovviamente da parte della cancelleria di mancata opposizione. Ordine al quale –come si è detto - parte ricorrente non ottemperava;
peraltro neppure in questo grado l'appellante ha ritenuto di integrare la documentazione mancante , insistendo ancora una volta sulla valenza di quella originariamente depositata. Sul punto , pertanto, la sentenza resiste alle censure che le vengono rivolte e deve essere confermata .
Con riferimento poi alla decorrenza della prescrizione in merito alle ultime tre mensilità, il relativo motivo di doglianza è parimenti infondato . Va detto che il Fondo di garanzia paga i «crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono» la data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 2, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 80 del 1992). L'art. 2, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 80 del 1992 stabilisce che il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno.
- Oggetto del contendere sul punto è proprio il compimento della prescrizione annuale. Secondo i principi generali (art. 2935 cod. civ.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre retribuzioni. Si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva'. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n. 27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia). La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' CP_1
(Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. 32, punto 11). - Quando il datore di lavoro «sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria», il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia «[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo» (art. 2, comma 2, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992). Quando, ma non è il caso di specie, il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 e, negli stessi termini, art. 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1992). - In tale ultima fattispecie, il termine annuale di prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie. Con la sentenza n. 32, del 03.01.2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, essendo l'obbligazione a carico dello speciale Fondo distinta da quella CP_1 propria del datore di lavoro, lo specifico termine di prescrizione non viene interrotto durante la procedura fallimentare a carico del datore. Dunque, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Il termine di prescrizione entro cui avanzare la domanda al Fondo non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.
Ebbene nel caso di specie ,con specifico riferimento alle ultime mensilità richieste di giugno, luglio e agosto 2017,difettando la prova in ordine alla data di inoltro dell'istanza di ammissione al passivo e del decreto di esecutorietà, giustamente il primo giudice ha individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del 23.08.2017 o, al più, nel decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria del novembre 2017, con la conseguenza che essi devono considerarsi già prescritti alla data di proposizione della domanda amministrativa all' del 4.12.2019 . CP_1
Anche sul punto la sentenza impugnata resiste al gravame.
Per completezza motivazionale va disatteso anche il primo motivo di gravame con il quale si denuncia il vizio di invalidità della sentenza nella parte in cui riporta quale data di pubblicazione quella del 20.04.2023, antecedente al momento in cui viene ad esistere come atto giuridico, in luogo di quella del 02.05.2023 data del suo presunto deposito in cancelleria. Non sussiste infatti alcuna nullità della sentenza dovendosi fare applicazione del principio sancito dalle Sez Unite della S. C. ( Cass. Sez. Un. 13794/2012) secondo il quale qualora siano state apposte due date diverse, una di deposito e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza e, quindi , dalla data del suo deposito. Deposito e pubblicazione coincidono e si realizzano nel momento in cui «il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico», a cui segue l'attribuzione del numero identificativo. Ed è da questo punto in poi che va valutata, ad opera del giudice, la conoscibilità della sentenza . Per tutto quanto sin qui esposto, ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di spese regolamentate, in assenza della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c.,in base al principio della soccombenza. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano , tenuto conto della natura e del valore della controversia, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria , come da successivo dispositivo, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis e della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 - è possibile disporre la compensazione delle spese medesime.
.Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore dell' , delle spese del grado CP_1 che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 27.3.2025
Il Presidente est. rel.
dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.