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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1051 / 2022 vertente
tra
nato in [...] il [...], CUI: Parte_1
– ID VESTANET: rappresentato e difeso P.IVA_1 Numero_1 dall'Avv. Loredana Rago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palazzo San Gervasio alla via Conceria, 27, giusta pro- cura in atti;
parte ricorrente
e
[...]
_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e di-
[...] feso, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 7, del D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25, dal proprio funzionario, Viceprefetto, Dott.ssa
[...]
Per_1 parte resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
Pag. 1 di 17 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso iscritto in data 12.04.2022, l'odierno ricor- rente proponeva impugnazione avverso il provvedimento emesso il
31.03.2022 dalla _1
, notificato in data
[...]
04.04.2022, con il quale la predetta decideva di non CP_1 riconoscere la protezione internazionale per manifesta infondatez- za ai sensi dell'art. 28-ter, lettera b), del D.Lgs. 25/2008 come mo- dificato dalla Legge 132/2018, non ritenendo sussistenti neppure i presupposti per forme complementari di protezione.
Nel ricorso depositato il ricorrente rappresentava di aver la- sciato il Paese di origine temendo per la propria incolumità, es- sendo stato minacciato dal fratello. Giunto in Italia, è stato trat- tenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio, dove ha formalizza- to domanda di protezione internazionale, poi negata, per manife- sta infondatezza con la decisione impugnata.
Concludeva quindi chiedendo al Giudice adito di:
<- in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del prov- vedimento emesso nella seduta del giorno 31/03/2022, Rif. N.
PZ0004593, dalla _1 di con il quale è stato deciso di non ri-
[...] CP_1 conoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del
28/07/1951, ratificata in Italia con L. 722/54 e conseguentemente di- chiararsi riconosciuto lo Status di rifugiato ai sensi della medesima
Convenzione, a favore del ricorrente;
- in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudi- ziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per
l'applicabilità della Convenzione di Ginevra, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs.
251/2007, con ogni conseguente di legge;
- ancora in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione sussidiaria, accertarsi e dichiararsi il
Pag. 2 di 17 diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanita- ri ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998;
- ancora in via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti per la protezione internazionale “speciale”, trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, vista
l'entrata in vigore del D.L. 130/20>>.
Si costituiva ritualmente l'Amministrazione resistente, insi- stendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione im- pugnata.
Disposta e tenutasi l'audizione del ricorrente ed autorizzato il deposito di ulteriore documentazione, la causa veniva riservata in decisione nelle forme di legge.
2. – In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al prov- vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
Pag. 3 di 17 Con riguardo poi all'oggetto del presente procedimento si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifu- giato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n.
26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione per- secutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, as- sociazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle pro- prie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione de- mandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego del- la competente si deve fondare, quindi, sulla verifica CP_1 della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al ri- schio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di ap- partenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della diret- tiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apo- lidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valuta- zione delle domande di protezione internazionale, impone al ri-
Pag. 4 di 17 chiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs.251/2007 riconosce la protezione in- ternazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ri- tenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia- to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al
D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
3. – Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa,
l'odierno ricorrente, cittadino tunisino nato e vissuto a Karaouan, ha dichiarato in sede di audizione amministrativa di avere studia- to per dieci anni e di avere lavorato come meccanico nel suo Paese;
di avere una famiglia attualmente composta dalla madre, dal fra- tello maggiore e da due sorelle;
di professare la religione musul- mana.
Pag. 5 di 17 Ha inoltre aggiunto, a fondamento della sua richiesta di pro- tezione, che nel 2014 ha lasciato la scuola ed ha cominciato a lavo- rare per il fratello, che si occupava del trasporto di merce di con- trabbando nelle zone di confine con l'Algeria e la Libia. Nel 2018 il fratello è stato arrestato. È stato poi rilasciato molto presto dal carcere, ma ha subito il sequestro della merce che stava traspor- tando. Per tale ragione il congiunto ha ricevuto varie richieste di pagamenti da parte di persone danneggiate dal sequestro e ha at- tribuito al richiedente la responsabilità dell'accaduto, invitando tali persone a chiedere il denaro a lui, poiché era proprio all'odierno ricorrente che suo fratello aveva intestato il conto dove confluivano i ricavi dell'attività illecita. Intimorito da tale situa- zione è fuggito a Tunisi, dove ha vissuto fino al 2020. In tale anno, non sentendosi ancora tranquillo a causa della situazione descrit- ta, è partito per l'Italia. A seguito della partenza ha ricevuto mi- nacce da parte del fratello su Facebook, il quale gli ha promesso di fargli del male in caso di rientro. In Italia, fermato senza docu- menti, è stato trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio dove ha formalizzato domanda di protezione internazionale. In ca- so di rimpatrio teme di essere ucciso dal fratello e di avere pro- blemi con le persone che pretendevano da lui i pagamenti dovuti dal congiunto.
In sede di audizione giudiziale, dopo avere sostanzialmente confermato le ragioni poste a fondamento dell'espatrio così come rappresentate in sede amministrativa, il ricorrente ha ribadito il timore di rientrare in Tunisia perché sarebbe costretto a conti- nuare nell'attività di contrabbando portata avanti dal fratello, il quale insiste affinché torni a collaborare con lui e tanto nonostan- te proprio da lui, l'odierno ricorrente, sia stato accusato di avere sottratto denaro ad altri contrabbandieri. (verbale di udienza del
1.2.2023 in atti).
3.1. – Ebbene, i fatti posti dal ricorrente a fondamento dell'espatrio dinanzi la competente C.T. appaiono generici, som-
Pag. 6 di 17 mari e confusi da sembrare inverosimili. Non adeguatamente ap- profondita, per come narrata, è l'intera vicenda, a cominciare dal motivo per il quale proprio l'odierno ricorrente sarebbe stato accu- sato dal fratello di avere sottratto il denaro di altri contrabbandie- ri a causa del sequestro della merce e, pertanto, questi lo stiano cercando per riaverlo. E, del resto, incomprensibile appare la ra- gione per la quale, nonostante tutti i dissidi insorti fra il ricorren- te e suo fratello, quest'ultimo pretenda che il primo torni a svolge- re l'attività illecita con lui. Nessun valido elemento, inoltre, il ri- corrente è stato in grado di fornire, nonostante varie sollecitazioni in tal senso, sugli sviluppi di tale vicenda, circostanza che, come evidenziato dalla competente C.T., indebolisce ulteriormente il timore da egli addotto in relazione al possibile comportamento di tali persone in caso di rientro. Ed ancora, rimangono poco chiare e di difficile comprensione le ragioni per le quali il ricorrente, tra- sferitosi a Tunisi, abbia deciso, dopo due anni dai fatti narrati, di abbandonare definitivamente il Paese, posto che, per come dallo stesso dichiarato, in quel periodo non avrebbe incontrato alcun ti- po di problema relativo alla sua sicurezza personale.
In definitiva, deve qui condividersi il giudizio di inattendibi- lità del narrato espresso dalla competente C.T. nel provvedimento impugnato.
Per tali ragioni, dunque, non può essere riconosciuto al ricor- rente né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria di cui al- le lettere a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, le cui domande devo- no, conseguentemente, essere disattese.
3.2. – Non ricorre, allo stato, neppure il presupposto previsto dalla lett. c) dell'art.14 D.Lgs. 251/2007, posto che, da quanto si evince dalle fonti aperte più recenti e qualificate, nonostante la
Tunisia, sia contraddistinta ancora da una grave instabilità che mette a rischio i più elementari diritti umani, le informazioni per- tinenti e aggiornate non indicano l'esistenza di una situazione di violenza diffusa, nessuna situazione di conflitto armato interno o
Pag. 7 di 17 internazionale o una situazione di insicurezza generalizzata;
(in tal senso rapporto Mondiale 2023 dell'Osservatorio per i diritti umani “Nel 2022 sono continuate gravi violazioni dei diritti uma- ni, comprese restrizioni alla libertà di parola, violenza contro le donne e restrizioni arbitrarie durante lo stato di emergenza del
Paese. Le autorità hanno adottato una serie di misure repressive contro oppositori, critici e personalità politiche, inclusa l'assegna- zione di loro a residenze fisse, l'imposizione di divieti di viaggio e il perseguimento - a volte nei tribunali militari - per critiche pub- bliche al presidente, alle forze di sicurezza o ad altri funzionari.
La presa di potere del presidente IS ED nel luglio 2021 ha in- debolito le istituzioni governative progettate per controllare i poteri presidenziali e ha bloccato la transizione democratica del paese.
Nel settembre 2021, il presidente ED ha sospeso la maggior par- te della costituzione del 2014 e si è concesso un potere quasi illimi- tato di governare per decreto. Ha usato questa autorità per conso- lidare il potere nel 2022 introducendo una serie di riforme regres- sive e minando l'indipendenza della magistratura. Dopo aver so- speso il parlamento nel luglio 2021, ED lo ha sciolto completa- mente nel marzo 2022, dopo che i parlamentari hanno tentato di incontrarsi online per protestare contro le sue misure eccezionali. Il presidente ED ha mantenuto la sua tabella di marcia politica dichiarata tenendo un referendum costituzionale il 25 luglio e ele- zioni legislative anticipate il 17 dicembre. Tuttavia, il processo di riforma costituzionale è stato opaco ed è stato boicottato da gran parte dell'opposizione e della società civile. La nuova costituzione, approvata il 26 luglio, concede poteri quasi illimitati al presidente senza forti tutele per i diritti umani.
Le elezioni parlamentari del secondo turno tenutesi a gennaio
2023 hanno registrato una debole affluenza alle urne, pari a solo
l'11 percento;
il processo elettorale è stato rovinato da onerose re- strizioni alla candidatura e alla raccolta fondi, nonché da un boi- cottaggio guidato dai principali partiti di opposizione. Dopo l'i-
Pag. 8 di 17 naugurazione del nuovo parlamento a marzo, l'opposizione
[...] ha annunciato che non avrebbe riconosciuto la Controparte_2 legittimità dell'organismo.
A marzo, il presidente ÏE ha sciolto i primi consigli muni- cipali democratici del paese, eletti nel 2018, sostituendoli con un secondo organo legislativo meno autonomo, il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Le elezioni per i nuovi consigli locali si sono svolte a dicembre e hanno registrato un'affluenza alle urne estremamente bassa.
Le repressioni contro i critici e gli oppositori del regime di
ÏE si sono intensificate nel corso dell'anno. Numerosi giornali- sti, personaggi della società civile e politici dell'opposizione sono stati arrestati e processati per accuse arbitrarie e motivate politi- camente durante tutto l'anno, anche durante un'ondata di arresti di alto profilo a febbraio.
La violenza contro i migranti neri e africani è aumentata nel corso dell'anno. Alcuni difensori dei diritti affermano che tale vio- lenza è stata efficacemente sanzionata dalla retorica xenofoba e anti-nera del presidente ÏE. https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2024
La Tunisia ha visto una significativa regressione della liber- tà di espressione e di stampa. Le autorità hanno molestato, arre- stato e perseguito attivisti, giornalisti, oppositori politici e utenti dei social media per reati linguistici, anche solo per aver criticato il presidente ED, le forze di sicurezza o l'esercito. Alcuni sono stati processati in tribunali militari” https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html.
Le autorità hanno intensificato la repressione del dissenso, usando accuse infondate contro personaggi di alto profilo dell'op- posizione e altri critici. I parlamentari hanno proposto una legi- slazione repressiva che minacciava le organizzazioni indipendenti della società civile. Decine di manifestanti per la giustizia sociale e
l'ambiente sono stati ingiustamente perseguiti. L'indipendenza
Pag. 9 di 17 giudiziaria, la responsabilità e il diritto a un giusto processo han- no continuato a essere compromessi. Le osservazioni razziste del presidente hanno innescato un'ondata di aggressioni e arresti anti- neri. Le autorità hanno aumentato esponenzialmente le intercetta- zioni in mare, conducendo espulsioni di massa collettive ai confini con l'Algeria e la Libia. La rappresentanza delle donne in parla- mento è diminuita della metà. Le persone LGBTI e i difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a molestie e a una campagna di odio online. Il costo della vita e le crisi ambientali in Tunisia si sono aggravate, con un impatto diretto sull'accesso al cibo e all'ac- qua. (Rapporto sulla situazione dei diritti umani (2023)-Tunisia-
(Autore)Pubblicato il 24 aprile 2024) Controparte_3
Negli ultimi anni il tasso di attacchi terroristici in Tunisia è diminuito a fronte di un notevole miglioramento delle capacità del- le forze di sicurezza del paese. Tuttavia, una prolungata instabili- tà politica potrebbe avere implicazioni negative sulla sicurezza a lungo termine per il paese. In ogni caso, l'addestramento e l'assi- stenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Eu- ropea hanno permesso all'esercito di migliorare le capacità anti- terrorismo all'interno dell'apparato militare e di intelligence e di puntellare il confine tunisino con la Libia con oltre 200 chilometri di barriere di sabbia, fosse d'acqua e droni di sorveglianza statu- nitensi. Ciò ha consentito alle autorità tunisine di ridurre signifi- cativamente il tasso di attività terroristica nel paese [Jamestown
Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism;
Terrorism Monitor Volume: 19 Issue: 16, 13
August 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2058727.html].Con riferi- mento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel corso del 2022 ha registrato 4 eventi violenti (3 battaglie ed 1 Pt_2 episodio di violenza contro i civili che hanno causato il decesso di 1 persona).
Seppure dunque, le fonti aperte più autorevoli e recenti, evi-
Pag. 10 di 17 denziano il persistere in Tunisia di tensioni politiche e sociali e violazioni delle libertà democratiche, le stesse non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una si- tuazione di violenza indiscriminata, da cui possa derivare una minaccia grave alla vita o all'incolumità di un civile, sicché non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, neanche con ri- guardo alla lettera c) del citato art. 14 D. Lgs. n. 251 del 2007.
3.3. – A diverse conclusioni, invece si perviene in ordine alla subordinata domanda di riconoscimento al ricorrente di un per- messo di soggiorno per protezione speciale.
In proposito, deve evidenziarsi come nel caso di specie sia applicabile la disciplina normativa conseguente all'entrata in vi- gore del D.L. 130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n.
173 del 18.12.2020, e non, invece, quella successiva derivante dal d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, atteso che l'art. 7, comma 2, di tale atto legislativo prevede che <Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad ap- plicarsi la disciplina previgente>>, circostanza che ricorre nel pre- sente giudizio, in quanto la domanda di protezione risulta presen- tata dal ricorrente almeno in data antecedente al 30.03.2022
(giorno in cui si è tenuta l'audizione innanzi alla competente C.T.: cfr. il relativo verbale in atti), dunque prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, defini- tivamente superata dalla protezione speciale e complementare at- traverso l'emanazione del D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n.
173/2020 che, nel contempo, ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, in- troducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in
Pag. 11 di 17 considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto.
In particolare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar-
Pag. 12 di 17 ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon-
Pag. 13 di 17 damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
Pag. 14 di 17 A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del- la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ri- corrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di in- serimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraver- so la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nel- la specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto in-
Pag. 15 di 17 sufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comu- nicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., n. 29159/2024,
Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n. 21956/2024).
Orbene, alla luce di detti principi, nel caso di specie, scruti- nate tutte le ipotesi innanzi elencate, va osservato che il ricorren- te è presente nel T.N. a far data almeno dall'anno 2020 e ha pro- dotto documentazione attestante un apprezzabile sforzo di inte- grazione, mediante l'inserimento in un progetto di qualificazione professionale gestito dalla cooperativa sociale “Astrolabio” nell'ambito del progetto “LGNet” nel Comune di Latina (cfr. rela- tiva relazione depositata in atti) sia la presenza sul T.N. di perso- ne familiari del ricorrente (cfr. relativi documenti depositati in at- ti), sicché appaiono sussistenti sufficienti elementi per ritenere che vi siano giusti motivi per riconoscere al ricorrente un permes- so per protezione speciale. Tanto in quanto, alla luce delle emer- genze in atti, può evincersi, lo sradicamento a cui sarebbe sottopo- sto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata dallo stesso costruita- si nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico (cfr. casellario giudiziale, in atti, da cui nulla risulta).
A tal punto, come innanzi illustrato, le disposizioni normati- ve di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso un Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vi- ta privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicu- rezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “del- la natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel ter- ritorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o so- ciali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
Pag. 16 di 17 Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applica- bile al caso di specie.
4. – Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento del ricorso, si ritengono sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come novellato dal d.l. n.
130/2020 conv. in legge n. 173/2020, in relazione al richie- dente nato in [...] il Parte_1
14.02.1996, CUI: 0603S31 – ID VESTANET: PZ0004593;
• DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di Latina, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs.
286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disci- plinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
• MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 05.03.2025 La Presidente
dott.ssa Licia Tomay
Pag. 17 di 17
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1051 / 2022 vertente
tra
nato in [...] il [...], CUI: Parte_1
– ID VESTANET: rappresentato e difeso P.IVA_1 Numero_1 dall'Avv. Loredana Rago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palazzo San Gervasio alla via Conceria, 27, giusta pro- cura in atti;
parte ricorrente
e
[...]
_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e di-
[...] feso, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 7, del D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25, dal proprio funzionario, Viceprefetto, Dott.ssa
[...]
Per_1 parte resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
Pag. 1 di 17 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso iscritto in data 12.04.2022, l'odierno ricor- rente proponeva impugnazione avverso il provvedimento emesso il
31.03.2022 dalla _1
, notificato in data
[...]
04.04.2022, con il quale la predetta decideva di non CP_1 riconoscere la protezione internazionale per manifesta infondatez- za ai sensi dell'art. 28-ter, lettera b), del D.Lgs. 25/2008 come mo- dificato dalla Legge 132/2018, non ritenendo sussistenti neppure i presupposti per forme complementari di protezione.
Nel ricorso depositato il ricorrente rappresentava di aver la- sciato il Paese di origine temendo per la propria incolumità, es- sendo stato minacciato dal fratello. Giunto in Italia, è stato trat- tenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio, dove ha formalizza- to domanda di protezione internazionale, poi negata, per manife- sta infondatezza con la decisione impugnata.
Concludeva quindi chiedendo al Giudice adito di:
<- in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del prov- vedimento emesso nella seduta del giorno 31/03/2022, Rif. N.
PZ0004593, dalla _1 di con il quale è stato deciso di non ri-
[...] CP_1 conoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del
28/07/1951, ratificata in Italia con L. 722/54 e conseguentemente di- chiararsi riconosciuto lo Status di rifugiato ai sensi della medesima
Convenzione, a favore del ricorrente;
- in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudi- ziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per
l'applicabilità della Convenzione di Ginevra, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs.
251/2007, con ogni conseguente di legge;
- ancora in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione sussidiaria, accertarsi e dichiararsi il
Pag. 2 di 17 diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanita- ri ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998;
- ancora in via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti per la protezione internazionale “speciale”, trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, vista
l'entrata in vigore del D.L. 130/20>>.
Si costituiva ritualmente l'Amministrazione resistente, insi- stendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione im- pugnata.
Disposta e tenutasi l'audizione del ricorrente ed autorizzato il deposito di ulteriore documentazione, la causa veniva riservata in decisione nelle forme di legge.
2. – In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al prov- vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
Pag. 3 di 17 Con riguardo poi all'oggetto del presente procedimento si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifu- giato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n.
26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione per- secutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, as- sociazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle pro- prie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione de- mandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego del- la competente si deve fondare, quindi, sulla verifica CP_1 della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al ri- schio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di ap- partenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della diret- tiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apo- lidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valuta- zione delle domande di protezione internazionale, impone al ri-
Pag. 4 di 17 chiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D.Lgs.251/2007 riconosce la protezione in- ternazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ri- tenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave;
l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazio- ni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugia- to, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un per- messo umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al
D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998”
(Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
3. – Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa,
l'odierno ricorrente, cittadino tunisino nato e vissuto a Karaouan, ha dichiarato in sede di audizione amministrativa di avere studia- to per dieci anni e di avere lavorato come meccanico nel suo Paese;
di avere una famiglia attualmente composta dalla madre, dal fra- tello maggiore e da due sorelle;
di professare la religione musul- mana.
Pag. 5 di 17 Ha inoltre aggiunto, a fondamento della sua richiesta di pro- tezione, che nel 2014 ha lasciato la scuola ed ha cominciato a lavo- rare per il fratello, che si occupava del trasporto di merce di con- trabbando nelle zone di confine con l'Algeria e la Libia. Nel 2018 il fratello è stato arrestato. È stato poi rilasciato molto presto dal carcere, ma ha subito il sequestro della merce che stava traspor- tando. Per tale ragione il congiunto ha ricevuto varie richieste di pagamenti da parte di persone danneggiate dal sequestro e ha at- tribuito al richiedente la responsabilità dell'accaduto, invitando tali persone a chiedere il denaro a lui, poiché era proprio all'odierno ricorrente che suo fratello aveva intestato il conto dove confluivano i ricavi dell'attività illecita. Intimorito da tale situa- zione è fuggito a Tunisi, dove ha vissuto fino al 2020. In tale anno, non sentendosi ancora tranquillo a causa della situazione descrit- ta, è partito per l'Italia. A seguito della partenza ha ricevuto mi- nacce da parte del fratello su Facebook, il quale gli ha promesso di fargli del male in caso di rientro. In Italia, fermato senza docu- menti, è stato trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio dove ha formalizzato domanda di protezione internazionale. In ca- so di rimpatrio teme di essere ucciso dal fratello e di avere pro- blemi con le persone che pretendevano da lui i pagamenti dovuti dal congiunto.
In sede di audizione giudiziale, dopo avere sostanzialmente confermato le ragioni poste a fondamento dell'espatrio così come rappresentate in sede amministrativa, il ricorrente ha ribadito il timore di rientrare in Tunisia perché sarebbe costretto a conti- nuare nell'attività di contrabbando portata avanti dal fratello, il quale insiste affinché torni a collaborare con lui e tanto nonostan- te proprio da lui, l'odierno ricorrente, sia stato accusato di avere sottratto denaro ad altri contrabbandieri. (verbale di udienza del
1.2.2023 in atti).
3.1. – Ebbene, i fatti posti dal ricorrente a fondamento dell'espatrio dinanzi la competente C.T. appaiono generici, som-
Pag. 6 di 17 mari e confusi da sembrare inverosimili. Non adeguatamente ap- profondita, per come narrata, è l'intera vicenda, a cominciare dal motivo per il quale proprio l'odierno ricorrente sarebbe stato accu- sato dal fratello di avere sottratto il denaro di altri contrabbandie- ri a causa del sequestro della merce e, pertanto, questi lo stiano cercando per riaverlo. E, del resto, incomprensibile appare la ra- gione per la quale, nonostante tutti i dissidi insorti fra il ricorren- te e suo fratello, quest'ultimo pretenda che il primo torni a svolge- re l'attività illecita con lui. Nessun valido elemento, inoltre, il ri- corrente è stato in grado di fornire, nonostante varie sollecitazioni in tal senso, sugli sviluppi di tale vicenda, circostanza che, come evidenziato dalla competente C.T., indebolisce ulteriormente il timore da egli addotto in relazione al possibile comportamento di tali persone in caso di rientro. Ed ancora, rimangono poco chiare e di difficile comprensione le ragioni per le quali il ricorrente, tra- sferitosi a Tunisi, abbia deciso, dopo due anni dai fatti narrati, di abbandonare definitivamente il Paese, posto che, per come dallo stesso dichiarato, in quel periodo non avrebbe incontrato alcun ti- po di problema relativo alla sua sicurezza personale.
In definitiva, deve qui condividersi il giudizio di inattendibi- lità del narrato espresso dalla competente C.T. nel provvedimento impugnato.
Per tali ragioni, dunque, non può essere riconosciuto al ricor- rente né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria di cui al- le lettere a) e b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, le cui domande devo- no, conseguentemente, essere disattese.
3.2. – Non ricorre, allo stato, neppure il presupposto previsto dalla lett. c) dell'art.14 D.Lgs. 251/2007, posto che, da quanto si evince dalle fonti aperte più recenti e qualificate, nonostante la
Tunisia, sia contraddistinta ancora da una grave instabilità che mette a rischio i più elementari diritti umani, le informazioni per- tinenti e aggiornate non indicano l'esistenza di una situazione di violenza diffusa, nessuna situazione di conflitto armato interno o
Pag. 7 di 17 internazionale o una situazione di insicurezza generalizzata;
(in tal senso rapporto Mondiale 2023 dell'Osservatorio per i diritti umani “Nel 2022 sono continuate gravi violazioni dei diritti uma- ni, comprese restrizioni alla libertà di parola, violenza contro le donne e restrizioni arbitrarie durante lo stato di emergenza del
Paese. Le autorità hanno adottato una serie di misure repressive contro oppositori, critici e personalità politiche, inclusa l'assegna- zione di loro a residenze fisse, l'imposizione di divieti di viaggio e il perseguimento - a volte nei tribunali militari - per critiche pub- bliche al presidente, alle forze di sicurezza o ad altri funzionari.
La presa di potere del presidente IS ED nel luglio 2021 ha in- debolito le istituzioni governative progettate per controllare i poteri presidenziali e ha bloccato la transizione democratica del paese.
Nel settembre 2021, il presidente ED ha sospeso la maggior par- te della costituzione del 2014 e si è concesso un potere quasi illimi- tato di governare per decreto. Ha usato questa autorità per conso- lidare il potere nel 2022 introducendo una serie di riforme regres- sive e minando l'indipendenza della magistratura. Dopo aver so- speso il parlamento nel luglio 2021, ED lo ha sciolto completa- mente nel marzo 2022, dopo che i parlamentari hanno tentato di incontrarsi online per protestare contro le sue misure eccezionali. Il presidente ED ha mantenuto la sua tabella di marcia politica dichiarata tenendo un referendum costituzionale il 25 luglio e ele- zioni legislative anticipate il 17 dicembre. Tuttavia, il processo di riforma costituzionale è stato opaco ed è stato boicottato da gran parte dell'opposizione e della società civile. La nuova costituzione, approvata il 26 luglio, concede poteri quasi illimitati al presidente senza forti tutele per i diritti umani.
Le elezioni parlamentari del secondo turno tenutesi a gennaio
2023 hanno registrato una debole affluenza alle urne, pari a solo
l'11 percento;
il processo elettorale è stato rovinato da onerose re- strizioni alla candidatura e alla raccolta fondi, nonché da un boi- cottaggio guidato dai principali partiti di opposizione. Dopo l'i-
Pag. 8 di 17 naugurazione del nuovo parlamento a marzo, l'opposizione
[...] ha annunciato che non avrebbe riconosciuto la Controparte_2 legittimità dell'organismo.
A marzo, il presidente ÏE ha sciolto i primi consigli muni- cipali democratici del paese, eletti nel 2018, sostituendoli con un secondo organo legislativo meno autonomo, il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Le elezioni per i nuovi consigli locali si sono svolte a dicembre e hanno registrato un'affluenza alle urne estremamente bassa.
Le repressioni contro i critici e gli oppositori del regime di
ÏE si sono intensificate nel corso dell'anno. Numerosi giornali- sti, personaggi della società civile e politici dell'opposizione sono stati arrestati e processati per accuse arbitrarie e motivate politi- camente durante tutto l'anno, anche durante un'ondata di arresti di alto profilo a febbraio.
La violenza contro i migranti neri e africani è aumentata nel corso dell'anno. Alcuni difensori dei diritti affermano che tale vio- lenza è stata efficacemente sanzionata dalla retorica xenofoba e anti-nera del presidente ÏE. https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2024
La Tunisia ha visto una significativa regressione della liber- tà di espressione e di stampa. Le autorità hanno molestato, arre- stato e perseguito attivisti, giornalisti, oppositori politici e utenti dei social media per reati linguistici, anche solo per aver criticato il presidente ED, le forze di sicurezza o l'esercito. Alcuni sono stati processati in tribunali militari” https://www.ecoi.net/en/document/2085505.html.
Le autorità hanno intensificato la repressione del dissenso, usando accuse infondate contro personaggi di alto profilo dell'op- posizione e altri critici. I parlamentari hanno proposto una legi- slazione repressiva che minacciava le organizzazioni indipendenti della società civile. Decine di manifestanti per la giustizia sociale e
l'ambiente sono stati ingiustamente perseguiti. L'indipendenza
Pag. 9 di 17 giudiziaria, la responsabilità e il diritto a un giusto processo han- no continuato a essere compromessi. Le osservazioni razziste del presidente hanno innescato un'ondata di aggressioni e arresti anti- neri. Le autorità hanno aumentato esponenzialmente le intercetta- zioni in mare, conducendo espulsioni di massa collettive ai confini con l'Algeria e la Libia. La rappresentanza delle donne in parla- mento è diminuita della metà. Le persone LGBTI e i difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a molestie e a una campagna di odio online. Il costo della vita e le crisi ambientali in Tunisia si sono aggravate, con un impatto diretto sull'accesso al cibo e all'ac- qua. (Rapporto sulla situazione dei diritti umani (2023)-Tunisia-
(Autore)Pubblicato il 24 aprile 2024) Controparte_3
Negli ultimi anni il tasso di attacchi terroristici in Tunisia è diminuito a fronte di un notevole miglioramento delle capacità del- le forze di sicurezza del paese. Tuttavia, una prolungata instabili- tà politica potrebbe avere implicazioni negative sulla sicurezza a lungo termine per il paese. In ogni caso, l'addestramento e l'assi- stenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Eu- ropea hanno permesso all'esercito di migliorare le capacità anti- terrorismo all'interno dell'apparato militare e di intelligence e di puntellare il confine tunisino con la Libia con oltre 200 chilometri di barriere di sabbia, fosse d'acqua e droni di sorveglianza statu- nitensi. Ciò ha consentito alle autorità tunisine di ridurre signifi- cativamente il tasso di attività terroristica nel paese [Jamestown
Foundation, Tunisia's Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism;
Terrorism Monitor Volume: 19 Issue: 16, 13
August 2021, https://www.ecoi.net/en/document/2058727.html].Con riferi- mento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel corso del 2022 ha registrato 4 eventi violenti (3 battaglie ed 1 Pt_2 episodio di violenza contro i civili che hanno causato il decesso di 1 persona).
Seppure dunque, le fonti aperte più autorevoli e recenti, evi-
Pag. 10 di 17 denziano il persistere in Tunisia di tensioni politiche e sociali e violazioni delle libertà democratiche, le stesse non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una si- tuazione di violenza indiscriminata, da cui possa derivare una minaccia grave alla vita o all'incolumità di un civile, sicché non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, neanche con ri- guardo alla lettera c) del citato art. 14 D. Lgs. n. 251 del 2007.
3.3. – A diverse conclusioni, invece si perviene in ordine alla subordinata domanda di riconoscimento al ricorrente di un per- messo di soggiorno per protezione speciale.
In proposito, deve evidenziarsi come nel caso di specie sia applicabile la disciplina normativa conseguente all'entrata in vi- gore del D.L. 130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n.
173 del 18.12.2020, e non, invece, quella successiva derivante dal d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, atteso che l'art. 7, comma 2, di tale atto legislativo prevede che <Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad ap- plicarsi la disciplina previgente>>, circostanza che ricorre nel pre- sente giudizio, in quanto la domanda di protezione risulta presen- tata dal ricorrente almeno in data antecedente al 30.03.2022
(giorno in cui si è tenuta l'audizione innanzi alla competente C.T.: cfr. il relativo verbale in atti), dunque prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, defini- tivamente superata dalla protezione speciale e complementare at- traverso l'emanazione del D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n.
173/2020 che, nel contempo, ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, in- troducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in
Pag. 11 di 17 considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto.
In particolare, le predette situazioni risultano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar-
Pag. 12 di 17 ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Secondo la nuova normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del di- ritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha di- sciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del di- ritto alla protezione interna. Gli elementi che costituiscono para- metro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli fami- liari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la du- rata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di lega- mi familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rim- patrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costi- tuire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fon-
Pag. 13 di 17 damentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020,
n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al ri- spetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene al contenuto del giudizio di ac- certamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla conte- stualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla compara- zione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del ri- chiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della parten- za e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo stra- niero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpatrio costi- tuisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
Pag. 14 di 17 A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del- la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ri- corrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di in- serimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraver- so la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nel- la specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto in-
Pag. 15 di 17 sufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comu- nicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., n. 29159/2024,
Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n. 21956/2024).
Orbene, alla luce di detti principi, nel caso di specie, scruti- nate tutte le ipotesi innanzi elencate, va osservato che il ricorren- te è presente nel T.N. a far data almeno dall'anno 2020 e ha pro- dotto documentazione attestante un apprezzabile sforzo di inte- grazione, mediante l'inserimento in un progetto di qualificazione professionale gestito dalla cooperativa sociale “Astrolabio” nell'ambito del progetto “LGNet” nel Comune di Latina (cfr. rela- tiva relazione depositata in atti) sia la presenza sul T.N. di perso- ne familiari del ricorrente (cfr. relativi documenti depositati in at- ti), sicché appaiono sussistenti sufficienti elementi per ritenere che vi siano giusti motivi per riconoscere al ricorrente un permes- so per protezione speciale. Tanto in quanto, alla luce delle emer- genze in atti, può evincersi, lo sradicamento a cui sarebbe sottopo- sto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata dallo stesso costruita- si nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico (cfr. casellario giudiziale, in atti, da cui nulla risulta).
A tal punto, come innanzi illustrato, le disposizioni normati- ve di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso un Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vi- ta privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicu- rezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “del- la natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel ter- ritorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o so- ciali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
Pag. 16 di 17 Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientri in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applica- bile al caso di specie.
4. – Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento del ricorso, si ritengono sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come novellato dal d.l. n.
130/2020 conv. in legge n. 173/2020, in relazione al richie- dente nato in [...] il Parte_1
14.02.1996, CUI: 0603S31 – ID VESTANET: PZ0004593;
• DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di Latina, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs.
286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disci- plinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
• MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competen- za.
Così deciso il 05.03.2025 La Presidente
dott.ssa Licia Tomay
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