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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1279/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1279/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MINIERI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ( VIALE 21 APRILE 15 00100 ROMA elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_1
ad istanza di quale mandataria di Controparte_1 CP_2
portante condanna al pagamento della somma Parte_2
pagina 2 di 5 di € 117.417,71. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 9 luglio 2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Assume l'opponente che il decreto non sarebbe stato notificato.
L'eccezione è infondata, dato che consta in atti (doc. 3) la relata di notifica e il decreto ingiuntivo è stato notificato a
. Parte_1
L'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo a per difetto di cessione a suo favore del Controparte_1
credito.
Ma l'eccezione, infondata e che va reietta, trova smentita nella pubblicazione delle cessioni, tra quella in oggetto, nella Gazzetta
Ufficiale (doc. C).
Ancora, si eccepisce l'usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento (cui accede la fideiussione).
L'eccezione non è stata in alcuna modo dettagliata, né provata,
riservandosi l'attore in futuro di “depositare la consulenza di
parte” (p. 29 citazione).
La stessa va pertanto reietta.
Le ulteriori eccezioni sollevate (quali motivi di opposizione)
sono talmente generiche da non meritare un seppur sommario specifico scrutinio.
Il credito agito, in sostanza trova pacifico riscontro pagina 3 di 5 documentale nel contratto di garanzia omnibus sottoscritto da Pt_1
in data 23 luglio 2014 a favore di Banca Carige Italia s.p.a.
[...]
L'opponente neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione.
Conclusivamente, essendo palesemente infondata l'opposizione, la stessa è reietta.
III. Tenuto conto della condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, che ha sollevato eccezioni ictu oculi infondate, con ciò denotando strumentalità
dell'opposizione, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equitativamente determinata, pari ad una quota parte delle spese processuali.
In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3°
comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo
delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte opponente va condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo in data 6 marzo 2024,
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al versamento dell'ulteriore importo di € 4.000, a titolo di abuso del processo.
Modena lì, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1279/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1279/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MINIERI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ( VIALE 21 APRILE 15 00100 ROMA elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. FORMARO ANTONIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_1
ad istanza di quale mandataria di Controparte_1 CP_2
portante condanna al pagamento della somma Parte_2
pagina 2 di 5 di € 117.417,71. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 9 luglio 2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Assume l'opponente che il decreto non sarebbe stato notificato.
L'eccezione è infondata, dato che consta in atti (doc. 3) la relata di notifica e il decreto ingiuntivo è stato notificato a
. Parte_1
L'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva in capo a per difetto di cessione a suo favore del Controparte_1
credito.
Ma l'eccezione, infondata e che va reietta, trova smentita nella pubblicazione delle cessioni, tra quella in oggetto, nella Gazzetta
Ufficiale (doc. C).
Ancora, si eccepisce l'usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento (cui accede la fideiussione).
L'eccezione non è stata in alcuna modo dettagliata, né provata,
riservandosi l'attore in futuro di “depositare la consulenza di
parte” (p. 29 citazione).
La stessa va pertanto reietta.
Le ulteriori eccezioni sollevate (quali motivi di opposizione)
sono talmente generiche da non meritare un seppur sommario specifico scrutinio.
Il credito agito, in sostanza trova pacifico riscontro pagina 3 di 5 documentale nel contratto di garanzia omnibus sottoscritto da Pt_1
in data 23 luglio 2014 a favore di Banca Carige Italia s.p.a.
[...]
L'opponente neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione.
Conclusivamente, essendo palesemente infondata l'opposizione, la stessa è reietta.
III. Tenuto conto della condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte opponente, che ha sollevato eccezioni ictu oculi infondate, con ciò denotando strumentalità
dell'opposizione, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma,
c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equitativamente determinata, pari ad una quota parte delle spese processuali.
In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3°
comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo
delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte opponente va condannata a versare, a tale titolo, la frazione di 1/3 delle spese processuali infra liquidate.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo in data 6 marzo 2024,
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al versamento dell'ulteriore importo di € 4.000, a titolo di abuso del processo.
Modena lì, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5