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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 622/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nata a [...] il [...] e residente in [...]
Località Goriti n. 16, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Paola Beata Getto e dell'avv Federica Ranieri, presso il cui studio in Ivrea (TO), Corso
Nigra n. 31, è elettivamente domiciliata per procura in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] il [...], ivi residente Località Controparte_1
Sotte, 19 - C.F. , rappresentato e difeso in forza di delega in CodiceFiscale_2
calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Giuliano e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Rivarolo Canavese (To) Corso Torino, 1 giusta procura in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Affidare in via condivisa i figli e ad entrambi genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, tenendo conto degli impegni dei figli, disporre che le visite
tra papà e figli avvengano il mercoledì e il venerdì presso la casa materna quando il padre
preleverà i ragazzi sino al giorno seguente, quando i ragazzi autonomamente si recheranno a
scuola (ad eccezione del venerdì poiché il sabato non c'è scuola).
In base agli impegni dei figli, e salvo diverso accordo fra i genitori, il sabato e domenica ogni 15
giorni il papà potrà tenere presso di sé i minori prelevandoli dalla casa materna alle 10 del
mattino per riportarli la domenica sera dopo cena fra le 21 e le 21,30.
Il tutto compatibilmente con i desiderata dei ragazzi, gli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
Per quanto riguarda le festività:
FESTIVITA' NATALIZIE: salvo diverso accordo tra i genitori, il genitore che trascorrerà la sera
del 24 dicembre con i ragazzi, li riporterà la mattina dopo presso la dimora dell'altro genitore per
trascorrere il Natale. Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di Natale con i figli potrà
trascorrere altresì il giorno di Santo Stefano con i ragazzi prelevandoli la mattina del 26/12
presso la dimora dell'altro genitore.
Considerate le richieste sovra citate per il calendario settimanale ordinario, la madre propone che
il padre durante le festività natalizie dopo la giornata del 26 dicembre riprenda la normale
calendarizzazione quindi con le due visite del mercoledì e del venerdì. In ogni caso qualora il
padre sia a casa in ferie potrà prolungare il periodo di permanenza coi figli compatibilmente con
gli impegni di questi ultimi.
FESTIVITA' PASQUALI: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno ad anni
alterni la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro.
LE VACANZE ESTIVE: qualora i ragazzi lo desiderino, il padre potrà trascorrere due settimane
anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per trascorrere le
vacanze entro il 30.5. dell'anno in corso.
pagina 2 di 5 - In punto mantenimento si insta affinché venga disposto che il sig. Controparte_1
provveda a contribuire al mantenimento di e mediante il versamento in favore Per_1 Per_2
della signora dell'importo di 250,00 euro per ciascun figlio (per un totale di Parte_1
500,00 euro), da versarsi anticipatamente entro il 12° giorno di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
- Disporre che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, i genitori sostengano al 50% delle
spese meglio descritte nel Protocollo di Ivrea sottoscritto fra Avvocati e Magistrati il 24.06.2016
che qui integralmente si richiama. “
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 4.3.2024, evocava in giudizio Parte_1 [...]
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai CP_1
cessata) erano nati i figli (il 2 maggio 2007) e il (29 giugno 2011), e Per_1 Per_2
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso deli figli all'epoca entrambi minori), con collocazione presso la madre, calendario di incontri padre/figlie, contributo a carico del padre di complessivi € 700,00 (pari ad euro 350,00 cadauno) mensili.
Il convenuto è comparso personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo;
successivamente il padre si è
formalmente costituto e le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle more della definizione del procedimento la figlia , nata il [...], è Per_1
divenuta maggiorenne per cui in relazione alla stessa nulla va disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri con il genitore non collocatario prevalente.
pagina 3 di 5 È' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, tenendo conto degli impegni del figlio, dispone che le visite tra papà e figli avvengano il mercoledì e il venerdì presso la casa materna quando il padre preleverà i ragazzi sino al giorno seguente, quando i ragazzi autonomamente si recheranno a scuola (ad eccezione del venerdì poiché il sabato non c'è scuola).
In base agli impegni dei figli, e salvo diverso accordo fra i genitori, il sabato e domenica ogni 15 giorni il papà potrà tenere presso di sé i minori prelevandoli dalla casa materna alle 10 del mattino per riportarli la domenica sera dopo cena fra le 21 e le 21,30.
Il tutto compatibilmente con i desiderata dei ragazzi, gli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
Per quanto riguarda le festività:
FESTIVITA' NATALIZIE: salvo diverso accordo tra i genitori, il genitore che trascorrerà
la sera del 24 dicembre con i ragazzi, li riporterà la mattina dopo presso la dimora dell'altro genitore per trascorrere il Natale. Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di pagina 4 di 5 Natale con i figli potrà trascorrere altresì il giorno di Santo Stefano con i ragazzi prelevandoli la mattina del 26/12 presso la dimora dell'altro genitore.
Considerate le richieste sovra citate per il calendario settimanale ordinario, la madre propone che il padre durante le festività natalizie dopo la giornata del 26 dicembre riprenda la normale calendarizzazione quindi con le due visite del mercoledì e del venerdì. In ogni caso qualora il padre sia a casa in ferie potrà prolungare il periodo di permanenza coi figli compatibilmente con gli impegni di questi ultimi.
FESTIVITA' PASQUALI: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro.
LE VACANZE ESTIVE: qualora i ragazzi lo desiderino, il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per trascorrere le vacanze entro il 30.5. dell'anno in corso.
2. Dispone che il sig. provveda a contribuire al mantenimento Controparte_1
di e mediante il versamento in favore della signora Per_1 Per_2 Parte_1
dell'importo di 250,00 euro per ciascun figlio (per un totale di 500,00 euro), da versarsi anticipatamente entro il 12° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
3. Dispone che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, i genitori sostengano al
50% delle spese meglio descritte nel Protocollo di Ivrea sottoscritto fra Avvocati e
Magistrati il 24.06.2016.
4. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 622/2024RG.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso da nata a [...] il [...] e residente in [...]
Località Goriti n. 16, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Paola Beata Getto e dell'avv Federica Ranieri, presso il cui studio in Ivrea (TO), Corso
Nigra n. 31, è elettivamente domiciliata per procura in atti
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...] il [...], ivi residente Località Controparte_1
Sotte, 19 - C.F. , rappresentato e difeso in forza di delega in CodiceFiscale_2
calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Giuliano e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Rivarolo Canavese (To) Corso Torino, 1 giusta procura in atti;
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Affidare in via condivisa i figli e ad entrambi genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, tenendo conto degli impegni dei figli, disporre che le visite
tra papà e figli avvengano il mercoledì e il venerdì presso la casa materna quando il padre
preleverà i ragazzi sino al giorno seguente, quando i ragazzi autonomamente si recheranno a
scuola (ad eccezione del venerdì poiché il sabato non c'è scuola).
In base agli impegni dei figli, e salvo diverso accordo fra i genitori, il sabato e domenica ogni 15
giorni il papà potrà tenere presso di sé i minori prelevandoli dalla casa materna alle 10 del
mattino per riportarli la domenica sera dopo cena fra le 21 e le 21,30.
Il tutto compatibilmente con i desiderata dei ragazzi, gli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
Per quanto riguarda le festività:
FESTIVITA' NATALIZIE: salvo diverso accordo tra i genitori, il genitore che trascorrerà la sera
del 24 dicembre con i ragazzi, li riporterà la mattina dopo presso la dimora dell'altro genitore per
trascorrere il Natale. Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di Natale con i figli potrà
trascorrere altresì il giorno di Santo Stefano con i ragazzi prelevandoli la mattina del 26/12
presso la dimora dell'altro genitore.
Considerate le richieste sovra citate per il calendario settimanale ordinario, la madre propone che
il padre durante le festività natalizie dopo la giornata del 26 dicembre riprenda la normale
calendarizzazione quindi con le due visite del mercoledì e del venerdì. In ogni caso qualora il
padre sia a casa in ferie potrà prolungare il periodo di permanenza coi figli compatibilmente con
gli impegni di questi ultimi.
FESTIVITA' PASQUALI: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno ad anni
alterni la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro.
LE VACANZE ESTIVE: qualora i ragazzi lo desiderino, il padre potrà trascorrere due settimane
anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per trascorrere le
vacanze entro il 30.5. dell'anno in corso.
pagina 2 di 5 - In punto mantenimento si insta affinché venga disposto che il sig. Controparte_1
provveda a contribuire al mantenimento di e mediante il versamento in favore Per_1 Per_2
della signora dell'importo di 250,00 euro per ciascun figlio (per un totale di Parte_1
500,00 euro), da versarsi anticipatamente entro il 12° giorno di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
- Disporre che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, i genitori sostengano al 50% delle
spese meglio descritte nel Protocollo di Ivrea sottoscritto fra Avvocati e Magistrati il 24.06.2016
che qui integralmente si richiama. “
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 4.3.2024, evocava in giudizio Parte_1 [...]
premettendo che dall'unione sentimentale tra le parti (oramai CP_1
cessata) erano nati i figli (il 2 maggio 2007) e il (29 giugno 2011), e Per_1 Per_2
chiedendo disporsi l'affidamento condiviso deli figli all'epoca entrambi minori), con collocazione presso la madre, calendario di incontri padre/figlie, contributo a carico del padre di complessivi € 700,00 (pari ad euro 350,00 cadauno) mensili.
Il convenuto è comparso personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo;
successivamente il padre si è
formalmente costituto e le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle more della definizione del procedimento la figlia , nata il [...], è Per_1
divenuta maggiorenne per cui in relazione alla stessa nulla va disposto in punto affidamento, collocazione e calendario di incontri con il genitore non collocatario prevalente.
pagina 3 di 5 È' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti – riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
Salvo diverso accordo tra i genitori, tenendo conto degli impegni del figlio, dispone che le visite tra papà e figli avvengano il mercoledì e il venerdì presso la casa materna quando il padre preleverà i ragazzi sino al giorno seguente, quando i ragazzi autonomamente si recheranno a scuola (ad eccezione del venerdì poiché il sabato non c'è scuola).
In base agli impegni dei figli, e salvo diverso accordo fra i genitori, il sabato e domenica ogni 15 giorni il papà potrà tenere presso di sé i minori prelevandoli dalla casa materna alle 10 del mattino per riportarli la domenica sera dopo cena fra le 21 e le 21,30.
Il tutto compatibilmente con i desiderata dei ragazzi, gli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
Per quanto riguarda le festività:
FESTIVITA' NATALIZIE: salvo diverso accordo tra i genitori, il genitore che trascorrerà
la sera del 24 dicembre con i ragazzi, li riporterà la mattina dopo presso la dimora dell'altro genitore per trascorrere il Natale. Il genitore che avrà trascorso la Vigilia di pagina 4 di 5 Natale con i figli potrà trascorrere altresì il giorno di Santo Stefano con i ragazzi prelevandoli la mattina del 26/12 presso la dimora dell'altro genitore.
Considerate le richieste sovra citate per il calendario settimanale ordinario, la madre propone che il padre durante le festività natalizie dopo la giornata del 26 dicembre riprenda la normale calendarizzazione quindi con le due visite del mercoledì e del venerdì. In ogni caso qualora il padre sia a casa in ferie potrà prolungare il periodo di permanenza coi figli compatibilmente con gli impegni di questi ultimi.
FESTIVITA' PASQUALI: salvo diverso accordo tra i genitori, i figli trascorreranno ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro.
LE VACANZE ESTIVE: qualora i ragazzi lo desiderino, il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i figli nel periodo estivo comunicando le date per trascorrere le vacanze entro il 30.5. dell'anno in corso.
2. Dispone che il sig. provveda a contribuire al mantenimento Controparte_1
di e mediante il versamento in favore della signora Per_1 Per_2 Parte_1
dell'importo di 250,00 euro per ciascun figlio (per un totale di 500,00 euro), da versarsi anticipatamente entro il 12° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
3. Dispone che, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, i genitori sostengano al
50% delle spese meglio descritte nel Protocollo di Ivrea sottoscritto fra Avvocati e
Magistrati il 24.06.2016.
4. Compensa le spese del procedimento tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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