CASS
Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2023, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5901/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, – ricorrente – contro BANK OF MONTREAL IRELAND PLC, elettivamente domiciliata in Roma Via Po, 28 presso lo studio dell’Avv. Francesco Bonichi e rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Cardascia, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, SEZIONE STACCATA PESCARA, n. 1068/2018 depositata il 13/11/2018; IRES DINIEGO RIMBORSO Civile Sent. Sez. 5 Num. 7477 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 15/03/2023 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2023; sentiti l’Avv. Davide Giovanni Pintus per la ricorrente e l’Avv. Raffaele Sgambato per la controricorrente;
dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della Bank of Montreal Ireland P.L.C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha rigettato l’appello proposto in via principale avverso la sentenza della C.t.p. di Pescara che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata sugli interessi maturati sui titoli obbligazionari dalla banca depositaria. 2. La società contribuente, tra il 2006 ed il 2009, per il tramite della banca depositaria Euroclear Bank SA/NV, presentava sessantasette istanze per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva che detta ultima aveva applicato sugli interessi maturati su titoli obbligazionari emessi da società fiscalmente residenti in Italia;
a fondamento dell’istanza la contribuente adduceva che l’imposta non era dovuta, ricorrendo l’esenzione di cui all’art. 6 d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239. L’istanza veniva rigettata in data 26 novembre 2012, dopo la mancata risposta della contribuente al questionario del 24 luglio 2012, su presupposto della carenza probatoria. A fondamento del diniego l’Ufficio rilevava che mancavano i documenti comprovanti l’acquisto dei titoli sui mercati regolamentari italiani o al di fuori di essi, la proprietà dei medesimi, la ritenuta subita. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso avverso il diniego limitatamente a cinquantanove istanze in quanto non esaminate dall’Ufficio e lo rigettava quanto ad otto istanze – ovvero quelle cui si riferiva il 3 questionario al quale la contribuente non aveva risposto – su presupposto che la Banca non avesse fornito la documentazione aggiuntiva richiesta. 4. Avverso la detta sentenza frapponevano appello entrambe le parti. L’Ufficio censurava la sentenza impugnata quanto alle cinquantanove istanze per le quali era stato accolto il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva fornito adeguata prova in relazione a tutte le richieste di rimborso e deduceva la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ed il vizio di motivazione apparente. La Banca, viceversa, censurava la sentenza impugnata quanto alle otto istanze per le quali il ricorso era stato rigettato, contestando il mancato rilievo del vizio del provvedimento di diniego per eccesso di potere e per mancanza di motivazione. 5. La C.t.r. rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese. 6. Avverso detta ultima ricorre la sola Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. A fronte del riconoscimento nella sentenza di primo grado del diritto al rimborso per cinquantanove delle sessantasette istanze oggetto di diniego, l’Ufficio frapponeva appello ribadendo che la Banca, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva provato, con riferimento a tutte le sessantasette istanze – e non soltanto alle otto 4 per le quali la C.t.p. aveva rigettato il ricorso originario – la sussistenza dei presupposti per il diritto al rimborso. In particolare, deduceva che la contribuente non aveva provato la qualità di beneficiario effettivo, l’acquisto dei titoli, la loro proprietà, la ritenuta. Proponeva, per l’effetto, due motivi: con il primo deduceva la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la Banca non avesse dimostrato i presupposti del rimborso;
con il secondo deduceva il vizio di motivazione della sentenza che non spiegava le ragioni per le quali il ricorso era stato accolto quanto a cinquantanove istanze. La contribuente, a propria volta, spiegava appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato il rimborso per otto istanze. 3.2. La C.t.r. esordiva nella parte motiva affermando che entrambi gli appelli, principale ed incidentale, era da rigettare con conferma della sentenza di primo grado. Di seguito, occupandosi dell’appello principale, dopo aver rigettato il motivo relativo al vizio di motivazione, affrontava la questione dell’onere probatorio. Rilevava, in proposito, che la società non aveva fornito piena prova ex art. 2697 cod. civ. e che i documenti prodotti non erano «per tutte le istanze sufficienti», essendo necessari specifici documenti idonei ad assicurare certezza all’operazione. Aggiungeva che la Banca depositaria «avrebbe applicato la ritenuta in quanto non avrebbe effettuato in tempo utile la documentazione necessaria ai fini dell’esenzione»; che il requisito del beneficiario effettivo era essenziale nel determinare la spettanza dei benefici. Ribadiva, pertanto, che nella domanda di rimborso non era presente «per tutte le istanze» documentazione che permettesse di qualificare la contribuente come beneficiario effettivo del reddito. Precisava che non era stato dimostrato «né il trattenimento né l’autonomo impiego in relazione al 5 flusso patrimoniale» e concludeva affermando che «non sono state fornite per tutte le 67 istanze i necessari documenti». Infine, affermava che per le medesime ragioni non poteva accogliersi l’appello incidentale. 3.3. La C.t.r., pertanto, ha reso una motivazione tutta orientata a sostenere che la società non avevo fornito la prova su di essa gravante per ottenere il rimborso;
ciononostante, ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la sentenza di primo grado che, come detto, aveva riconosciuto il diritto alla restituzione per cinquantanove istanze. Vi è, pertanto, un contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza in quanto incide sull’idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. 3.4. La diversa interpretazione fornita dalla controricorrente – secondo cui la valutazione di insufficienza della prova fatta in motivazione dalla C.t.r. riguarderebbe solo le otto istanze per le quali il ricorso originario era stato rigettato dalla C.t.p. e che, pertanto, la motivazione sarebbe congrua con l’integrale conferma della sentenza di primo grado – non trova riscontro nella parte espositiva delle ragioni della decisione. La C.t.r., infatti, in alcun punto della motivazione ha precisato che l’insufficienza degli elementi addotti a sorreggere l’istanza di rimborso riguardava solo le otto istanze per le quali la C.t.p. aveva rigettato il ricorso. Al contrario, tutta la motivazione sopra riportata è esposta in sentenza con riferimento all’appello principale dell’Ufficio che aveva ad oggetto le cinquantanove istanze per le quali la C.t.p. aveva accolto l’istanza ed è successivamente richiamata a conferma anche del rigetto anche dell’appello incidentale. 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa 6 composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.
dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della Bank of Montreal Ireland P.L.C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha rigettato l’appello proposto in via principale avverso la sentenza della C.t.p. di Pescara che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata sugli interessi maturati sui titoli obbligazionari dalla banca depositaria. 2. La società contribuente, tra il 2006 ed il 2009, per il tramite della banca depositaria Euroclear Bank SA/NV, presentava sessantasette istanze per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva che detta ultima aveva applicato sugli interessi maturati su titoli obbligazionari emessi da società fiscalmente residenti in Italia;
a fondamento dell’istanza la contribuente adduceva che l’imposta non era dovuta, ricorrendo l’esenzione di cui all’art. 6 d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239. L’istanza veniva rigettata in data 26 novembre 2012, dopo la mancata risposta della contribuente al questionario del 24 luglio 2012, su presupposto della carenza probatoria. A fondamento del diniego l’Ufficio rilevava che mancavano i documenti comprovanti l’acquisto dei titoli sui mercati regolamentari italiani o al di fuori di essi, la proprietà dei medesimi, la ritenuta subita. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso avverso il diniego limitatamente a cinquantanove istanze in quanto non esaminate dall’Ufficio e lo rigettava quanto ad otto istanze – ovvero quelle cui si riferiva il 3 questionario al quale la contribuente non aveva risposto – su presupposto che la Banca non avesse fornito la documentazione aggiuntiva richiesta. 4. Avverso la detta sentenza frapponevano appello entrambe le parti. L’Ufficio censurava la sentenza impugnata quanto alle cinquantanove istanze per le quali era stato accolto il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva fornito adeguata prova in relazione a tutte le richieste di rimborso e deduceva la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ed il vizio di motivazione apparente. La Banca, viceversa, censurava la sentenza impugnata quanto alle otto istanze per le quali il ricorso era stato rigettato, contestando il mancato rilievo del vizio del provvedimento di diniego per eccesso di potere e per mancanza di motivazione. 5. La C.t.r. rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese. 6. Avverso detta ultima ricorre la sola Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ.. 3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. A fronte del riconoscimento nella sentenza di primo grado del diritto al rimborso per cinquantanove delle sessantasette istanze oggetto di diniego, l’Ufficio frapponeva appello ribadendo che la Banca, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva provato, con riferimento a tutte le sessantasette istanze – e non soltanto alle otto 4 per le quali la C.t.p. aveva rigettato il ricorso originario – la sussistenza dei presupposti per il diritto al rimborso. In particolare, deduceva che la contribuente non aveva provato la qualità di beneficiario effettivo, l’acquisto dei titoli, la loro proprietà, la ritenuta. Proponeva, per l’effetto, due motivi: con il primo deduceva la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la Banca non avesse dimostrato i presupposti del rimborso;
con il secondo deduceva il vizio di motivazione della sentenza che non spiegava le ragioni per le quali il ricorso era stato accolto quanto a cinquantanove istanze. La contribuente, a propria volta, spiegava appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato il rimborso per otto istanze. 3.2. La C.t.r. esordiva nella parte motiva affermando che entrambi gli appelli, principale ed incidentale, era da rigettare con conferma della sentenza di primo grado. Di seguito, occupandosi dell’appello principale, dopo aver rigettato il motivo relativo al vizio di motivazione, affrontava la questione dell’onere probatorio. Rilevava, in proposito, che la società non aveva fornito piena prova ex art. 2697 cod. civ. e che i documenti prodotti non erano «per tutte le istanze sufficienti», essendo necessari specifici documenti idonei ad assicurare certezza all’operazione. Aggiungeva che la Banca depositaria «avrebbe applicato la ritenuta in quanto non avrebbe effettuato in tempo utile la documentazione necessaria ai fini dell’esenzione»; che il requisito del beneficiario effettivo era essenziale nel determinare la spettanza dei benefici. Ribadiva, pertanto, che nella domanda di rimborso non era presente «per tutte le istanze» documentazione che permettesse di qualificare la contribuente come beneficiario effettivo del reddito. Precisava che non era stato dimostrato «né il trattenimento né l’autonomo impiego in relazione al 5 flusso patrimoniale» e concludeva affermando che «non sono state fornite per tutte le 67 istanze i necessari documenti». Infine, affermava che per le medesime ragioni non poteva accogliersi l’appello incidentale. 3.3. La C.t.r., pertanto, ha reso una motivazione tutta orientata a sostenere che la società non avevo fornito la prova su di essa gravante per ottenere il rimborso;
ciononostante, ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la sentenza di primo grado che, come detto, aveva riconosciuto il diritto alla restituzione per cinquantanove istanze. Vi è, pertanto, un contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza in quanto incide sull’idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. 3.4. La diversa interpretazione fornita dalla controricorrente – secondo cui la valutazione di insufficienza della prova fatta in motivazione dalla C.t.r. riguarderebbe solo le otto istanze per le quali il ricorso originario era stato rigettato dalla C.t.p. e che, pertanto, la motivazione sarebbe congrua con l’integrale conferma della sentenza di primo grado – non trova riscontro nella parte espositiva delle ragioni della decisione. La C.t.r., infatti, in alcun punto della motivazione ha precisato che l’insufficienza degli elementi addotti a sorreggere l’istanza di rimborso riguardava solo le otto istanze per le quali la C.t.p. aveva rigettato il ricorso. Al contrario, tutta la motivazione sopra riportata è esposta in sentenza con riferimento all’appello principale dell’Ufficio che aveva ad oggetto le cinquantanove istanze per le quali la C.t.p. aveva accolto l’istanza ed è successivamente richiamata a conferma anche del rigetto anche dell’appello incidentale. 4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa 6 composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.