Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 548
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Pagamento spese di giudizio

    Le spese di giudizio sono state corrisposte, ma la materia del contendere non era ancora cessata al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Essendo state materialmente corrisposte le spese legali liquidate dal giudice d'appello, la materia del contendere è effettivamente venuta meno, sicché si impone la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • Rigettato
    Richiesta di compensazione delle spese

    L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'introduzione del giudizio da parte del contribuente era giustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 548
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 548
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo