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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
SALVUCCI DAVID, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6201/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 7578/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00735/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00735/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00735/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 società cooperativa per l'ottemperanza della sentenza di questa Corte n. 7578/4/2023, depositata il 15.9.2023 ed ormai irrevocabile – sentenza con la quale è stato respinto il gravame dell'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa n. 633/1/22 ed il predetto appellante è stato condannato alla refusione delle spese di giudizio sostenute da controparte, liquidate nella misura di 2.700,00 € oltre accessori –, all'udienza del
19.1.2026 le parti hanno concordemente rappresentato che le spese di giudizio erano state corrisposte e chiesto, conseguentemente, essendo cessata la materia del contendere, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. Però, mentre parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, AdE ne ha chiesto la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo state materialmente corrisposte le spese legali liquidate dal giudice d'appello, la materia del contendere è effettivamente venuta meno, sicché si impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, deve evidenziarsi che la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza è stata notificata ad AdE il 17.12.2024 e che, nonostante la Direzione Provinciale di Siracusa di AdE si sia attivata già in data 7.2.2025, trasmettendo alla Direzione Regionale - Ufficio Risorse materiali la nota prot. n. 16278 di pari data, per la materiale liquidazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite, evidentemente alla data di proposizione del ricorso di ottemperanza non si era ancora provveduto alla materiale erogazione delle somme - non avendo altrimenti
Ricorrente_1 società cooperativa ragione di ricorrere per ottemperanza - e comunque da AdE non è stato dimostrato il contrario.
E' evidente, pertanto, come l'introduzione del presente giudizio da parte di Ricorrente_1 società cooperativa trovava piena giustificazione e, conseguentemente, come, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, AdE debba essere condannata alla refusione, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 150,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del dottore Difensore_1, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – Sezione IV^ Staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 società cooperativa nel presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 150,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato e con distrazione in favore del dottore Difensore_1.
Siracusa, 19 gennaio 2026.
Il giudice monocraticoDavid SALVUCCI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
SALVUCCI DAVID, Giudice monocratico per ottemperanza in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6201/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 7578/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 15/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00735/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00735/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00735/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 società cooperativa per l'ottemperanza della sentenza di questa Corte n. 7578/4/2023, depositata il 15.9.2023 ed ormai irrevocabile – sentenza con la quale è stato respinto il gravame dell'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi AdE) avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa n. 633/1/22 ed il predetto appellante è stato condannato alla refusione delle spese di giudizio sostenute da controparte, liquidate nella misura di 2.700,00 € oltre accessori –, all'udienza del
19.1.2026 le parti hanno concordemente rappresentato che le spese di giudizio erano state corrisposte e chiesto, conseguentemente, essendo cessata la materia del contendere, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio. Però, mentre parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, AdE ne ha chiesto la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo state materialmente corrisposte le spese legali liquidate dal giudice d'appello, la materia del contendere è effettivamente venuta meno, sicché si impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, deve evidenziarsi che la sentenza di cui è stata chiesta l'ottemperanza è stata notificata ad AdE il 17.12.2024 e che, nonostante la Direzione Provinciale di Siracusa di AdE si sia attivata già in data 7.2.2025, trasmettendo alla Direzione Regionale - Ufficio Risorse materiali la nota prot. n. 16278 di pari data, per la materiale liquidazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite, evidentemente alla data di proposizione del ricorso di ottemperanza non si era ancora provveduto alla materiale erogazione delle somme - non avendo altrimenti
Ricorrente_1 società cooperativa ragione di ricorrere per ottemperanza - e comunque da AdE non è stato dimostrato il contrario.
E' evidente, pertanto, come l'introduzione del presente giudizio da parte di Ricorrente_1 società cooperativa trovava piena giustificazione e, conseguentemente, come, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, AdE debba essere condannata alla refusione, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 150,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del dottore Difensore_1, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – Sezione IV^ Staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 società cooperativa nel presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 150,00, oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato e con distrazione in favore del dottore Difensore_1.
Siracusa, 19 gennaio 2026.
Il giudice monocraticoDavid SALVUCCI