Articolo 24 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 23Articolo 25
Versione
19 febbraio 1953
Art. 24.
A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' esteso al personale effettivo ed a quello adibito in modo continuativo a servizi automobilistici urbani ed extra urbani, anche se esercitati da aziende non contemplate dall' art. 10, lettera c), del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , modificato con l' art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269 .
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953
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