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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. ON Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4516 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato PROCOPIO TERESINA
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI VALENTINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 e Parte_1
hanno proposto domanda contestuale di Parte_2
separazione e scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata in PARMA in pagina 1 di 3 data 16/03/1996, dalla quale sono nati tre figli: ON (in data 25/04/1998),
(in data 27/07/2000) e (in data 29/12/2003). Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a Parte_1
COLLECCHIO (PR) il 12/02/1954) e Parte_2
(nata in [...] il [...]) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, esaminata la documentazione depositata in giudizio, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e Parte_2
(nata in [...] il [...]) che hanno contratto matrimonio
[...]
in data 16/03/1996 a PARMA, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PARMA, atto n. 37 – Parte I, Anno 1996;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni pagina 2 di 3 concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PARMA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. ON Medioli Devoto
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