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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4398/24 R.G.
promossa da liquidazione, P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'ex liquidatore p-t ed ex socio, sig. , nato a [...] il Parte_2
05/07/1964, cf. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelo Guidotto, C.F.
del Foro di Catania, n.q. di amministratore unico della C.F._2
soc. Società tra avvocati a responsabilità limitata, iscritta all'Albo CP_1
degli Avvocati di Catania, con sede legale in Catania via Pietro Novelli n. 159,
P.IVA elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo P.IVA_2
procuratore, sito in Catania (CT) via P. Novelli n. 159/b, giusta procura in attti;
CONTRO
(C.F. – Controparte_2 P.IVA_3
PARTITA IVA ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e P.IVA_4 legale rappresentante P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 23.1.2023 Persona_1
(rep n..37590 / 7131 ), domiciliata in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'
Ufficio legale distrettuale.
CONTRO
L' , con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
14 (C.F./P.I. n. , in persona del suo Responsabile Atti Introduttivi del P.IVA_5
Giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giaconia del Foro Parte_3
di Catania giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in
Catania, Via Francesco Crispi n.247, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
l Controparte_4
P. IVA n. , Cod. Fisc. n. , in persona ex lege
[...] P.IVA_6 P.IVA_7
del Direttore Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto Origlio,
, nel cui Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239007581185/000 del 28.04.2023, emesso dall' Controparte_5
, notificata alla società ricorrente, in persona dell'ex liquidatore p-t, in data
[...]
27.04.2024, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n.
129320170024502554000; n. 229320180010715283000 e avvisi di addebito nn.
Pag. 2 di 7 359320170000971828000; 459320170001283576000; n. 559320170001680042000;
n. 659320170002384014000
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 la sozietà , in Parte_1
liquidazione, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239007581185/000 del 28.04.2023, emesso dall'
[...]
, notificata alla società ricorrente, in persona Controparte_5
dell'ex liquidatore p-t, in data 27.04.2024, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n. 129320170024502554000; n. 229320180010715283000 e avvisi di addebito nn. 359320170000971828000; 459320170001283576000; n.
559320170001680042000; n. 659320170002384014000chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e della relativa procedura di riscossione,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta nonché degli atti opposti per
Difetto di motivazione – Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; per Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, in violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n.
600/1973 e 137 e seguenti c.p.c; Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.; la prescrizione della pretesa contributiva a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n.
335/1995.
CP_ Si costituivano l' la e l' in persona del rispettivi Controparte_6 CP_4
legali rappresentanti, eccepivano la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità
dell'opposizione perché proposta oltre i termini PER IMPUGNARE EX. ART. 24 DEL
Pag. 3 di 7 D.LGS. 46/99; la regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata e la infondatezza della eccepita prescrizione quinquennale e per l'effetto chiedevano il rigetto della spiegata opposizione con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente è ritenuta matura per la decisione veniva delegata a questo Giudice che rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 23.01.2025
con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; le parti depositavano le suddette note scritte nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente esaminata l'inammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5,
Decreto Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 con riferimento solo agli atti che risultano validamente notificati quali l'avviso di pagamento n. 359320170000971828000 notificato il 31.07.2017; avviso di addebito n. 459320170001283576000 notificato il
3.8.2017; n. 559320170001680042000 notificato il 18.09.2017; n.
659320170002384014000 notificata il 01.11.2017, mentre con riferimento alle cartella di pagamento n. 129320170024502554000 e n. 229320180010715283000 nessuna valida notifica risulta essere stata effettuata posto che dall'esame della documentazione ha prodotto solo una copia fotostatica di una ricevuta PEC di CP_7
“ , per cui è agli atti che le stesse non sono mai state notificate. Parte_4
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il
Pag. 4 di 7 termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale con riferimento agli avvisi di pagamento n. 359320170000971828000; avviso di addebito n. 459320170001283576000
Pag. 5 di 7 notificato il 3.8.2017; n. 559320170001680042000 notificato il 18.09.2017; n.
659320170002384014000 notificato il 01.11.2017.
Mentre l'opposizione è ammissibile in merito alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento riferiti a premi assicurativi 2015 e 2018, non essendo state regolarmente comunicate vanno dichiarate prescritte per decorso del termine quinquennale, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione di pagamento
(27.04.2024).
Con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n.
8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Nel caso in esame tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito n.
359320170000971828000 (31.07.2017); n. 459320170001283576000 (3.8.2017); n.
559320170001680042000 (18.09.2017); n. 659320170002384014000 (01.11.2017), sottesi all'intimazione di pagamento impugnata il primo atto successivo è l'intimazione di pagamento impugnata e notificata in data 27.04.2024 quando gia il termine prescrizionale quinquennale era abbondantemente decorso e la pretesa creditoria pertanto ampiamente prescritta, anche in applicazione della sospensione della prescrizione per emergenza COVID della normativa emergenziale invocata da controparte pari a 542 gg.
Pertanto i crediti di cui agli avvisi di addebito suddetti e sottesi all'intimazione di pagamento sono prescritti e pertanto non dovuti da parte opponente.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara prescritti i crediti richiesti con le cartelle di pagamento nn. 129320170024502554000 e 229320180010715283000 sottese all'intimazione di pagamento mentre con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 359320170000971828000; avviso di addebito n.
459320170001283576000; n. 559320170001680042000; n. 659320170002384014000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, vanno dichiarati non dovuti per prescrizione successiva.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso il 19.05.2015
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4398/24 R.G.
promossa da liquidazione, P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'ex liquidatore p-t ed ex socio, sig. , nato a [...] il Parte_2
05/07/1964, cf. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelo Guidotto, C.F.
del Foro di Catania, n.q. di amministratore unico della C.F._2
soc. Società tra avvocati a responsabilità limitata, iscritta all'Albo CP_1
degli Avvocati di Catania, con sede legale in Catania via Pietro Novelli n. 159,
P.IVA elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo P.IVA_2
procuratore, sito in Catania (CT) via P. Novelli n. 159/b, giusta procura in attti;
CONTRO
(C.F. – Controparte_2 P.IVA_3
PARTITA IVA ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e P.IVA_4 legale rappresentante P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 23.1.2023 Persona_1
(rep n..37590 / 7131 ), domiciliata in Piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'
Ufficio legale distrettuale.
CONTRO
L' , con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
14 (C.F./P.I. n. , in persona del suo Responsabile Atti Introduttivi del P.IVA_5
Giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giaconia del Foro Parte_3
di Catania giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in
Catania, Via Francesco Crispi n.247, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
l Controparte_4
P. IVA n. , Cod. Fisc. n. , in persona ex lege
[...] P.IVA_6 P.IVA_7
del Direttore Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto Origlio,
, nel cui Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239007581185/000 del 28.04.2023, emesso dall' Controparte_5
, notificata alla società ricorrente, in persona dell'ex liquidatore p-t, in data
[...]
27.04.2024, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n.
129320170024502554000; n. 229320180010715283000 e avvisi di addebito nn.
Pag. 2 di 7 359320170000971828000; 459320170001283576000; n. 559320170001680042000;
n. 659320170002384014000
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 la sozietà , in Parte_1
liquidazione, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239007581185/000 del 28.04.2023, emesso dall'
[...]
, notificata alla società ricorrente, in persona Controparte_5
dell'ex liquidatore p-t, in data 27.04.2024, nonché avverso le sottese cartelle di pagamento n. 129320170024502554000; n. 229320180010715283000 e avvisi di addebito nn. 359320170000971828000; 459320170001283576000; n.
559320170001680042000; n. 659320170002384014000chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e della relativa procedura di riscossione,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta nonché degli atti opposti per
Difetto di motivazione – Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; per Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, in violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n.
600/1973 e 137 e seguenti c.p.c; Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.; la prescrizione della pretesa contributiva a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n.
335/1995.
CP_ Si costituivano l' la e l' in persona del rispettivi Controparte_6 CP_4
legali rappresentanti, eccepivano la carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità
dell'opposizione perché proposta oltre i termini PER IMPUGNARE EX. ART. 24 DEL
Pag. 3 di 7 D.LGS. 46/99; la regolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata e la infondatezza della eccepita prescrizione quinquennale e per l'effetto chiedevano il rigetto della spiegata opposizione con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente è ritenuta matura per la decisione veniva delegata a questo Giudice che rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 23.01.2025
con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.; le parti depositavano le suddette note scritte nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente esaminata l'inammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5,
Decreto Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 con riferimento solo agli atti che risultano validamente notificati quali l'avviso di pagamento n. 359320170000971828000 notificato il 31.07.2017; avviso di addebito n. 459320170001283576000 notificato il
3.8.2017; n. 559320170001680042000 notificato il 18.09.2017; n.
659320170002384014000 notificata il 01.11.2017, mentre con riferimento alle cartella di pagamento n. 129320170024502554000 e n. 229320180010715283000 nessuna valida notifica risulta essere stata effettuata posto che dall'esame della documentazione ha prodotto solo una copia fotostatica di una ricevuta PEC di CP_7
“ , per cui è agli atti che le stesse non sono mai state notificate. Parte_4
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il
Pag. 4 di 7 termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale con riferimento agli avvisi di pagamento n. 359320170000971828000; avviso di addebito n. 459320170001283576000
Pag. 5 di 7 notificato il 3.8.2017; n. 559320170001680042000 notificato il 18.09.2017; n.
659320170002384014000 notificato il 01.11.2017.
Mentre l'opposizione è ammissibile in merito alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento riferiti a premi assicurativi 2015 e 2018, non essendo state regolarmente comunicate vanno dichiarate prescritte per decorso del termine quinquennale, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione di pagamento
(27.04.2024).
Con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento va tuttavia esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n.
8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Nel caso in esame tenuto conto della data di notifica degli avvisi di addebito n.
359320170000971828000 (31.07.2017); n. 459320170001283576000 (3.8.2017); n.
559320170001680042000 (18.09.2017); n. 659320170002384014000 (01.11.2017), sottesi all'intimazione di pagamento impugnata il primo atto successivo è l'intimazione di pagamento impugnata e notificata in data 27.04.2024 quando gia il termine prescrizionale quinquennale era abbondantemente decorso e la pretesa creditoria pertanto ampiamente prescritta, anche in applicazione della sospensione della prescrizione per emergenza COVID della normativa emergenziale invocata da controparte pari a 542 gg.
Pertanto i crediti di cui agli avvisi di addebito suddetti e sottesi all'intimazione di pagamento sono prescritti e pertanto non dovuti da parte opponente.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
accoglie l'opposizione e per l' effetto dichiara prescritti i crediti richiesti con le cartelle di pagamento nn. 129320170024502554000 e 229320180010715283000 sottese all'intimazione di pagamento mentre con riferimento ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 359320170000971828000; avviso di addebito n.
459320170001283576000; n. 559320170001680042000; n. 659320170002384014000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, vanno dichiarati non dovuti per prescrizione successiva.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso il 19.05.2015
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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