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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.423/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 3699/2023 pubblicata il 26.09.2023
TRA
, (avv. Pietro Francesco Colella) Parte_1
appellante
Contro
(avv.ti Michele Denicolò e Olena Antonyuk) Controparte_1
[...]
appellato Parte_2
All'udienza del 3.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio dinnanzi al Parte_3 Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Bari esponendo che: Parte_1
- erano gli unici successibili ex lege (rispettivamente fratelli e nipote ex fratre premorto) di
, deceduto in Bari il 16.02.2006 vedovo e senza figli;
Persona_1
pagina 1 di 5 - al momento dell'apertura della successione il compendio ereditario era composto da un immobile per civile abitazione e tre fondi rustici in Triggiano;
- con testamento olografo del 16.04.2005 era stato istituito erede universale ma Parte_1
detto testamento era poi stato dichiarato nullo per apocrifia con sentenza n. 5578/2016 del
31.10.2016 del Tribunale di Bari passata in giudicato;
- il convenuto aveva rifiutato di rilasciare i beni in loro favore e che, nelle more, aveva subito l'esproprio di una parte di un fondo rustico dell'eredità percependo un'indennità pari ad €
3.793,00.
Chiedevano l'accertamento della propria qualità di eredi e la condanna di al Parte_1 rilascio dei beni, alla restituzione dell'importo di € 3.793,00, dei frutti percepiti dai predetti cespiti ereditari, con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo l'inesistenza della qualità di eredi in capo agli attori per Parte_1 decorso del termine decennale di prescrizione ai fini dell'accettazione dell'eredità.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori alla restituzione della somma di €
30.000,00 già mutuata al de cuius con contratto del 16.02.2005 nonché alla restituzione degli esborsi.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3699/2023 pubblicata il 26.09.2023 accoglieva la domanda principale degli attori.
Rilevava che con sentenza n. 5578/2016 del 31.10.2016, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del testamento olografo del 16.04.2005 che istituiva unico erede universale , e l'eredità di si era quindi devoluta ex lege in Parte_1 Persona_1
favore dei suoi germani, essendo egli deceduto vedovo e senza figli.
Argomentava che l'accettazione dell'eredità da parte degli attori si desumeva tacitamente, al più tardi, dall'atto di citazione del presente giudizio avendo gli stessi agito spendendo la loro qualità di eredi.
Rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità richiamando la fattispecie di cui all'art. 480, comma III, c.c., secondo cui il termine decennale di prescrizione non corre se non quando viene meno l'accettazione del precedente chiamato.
Argomentava che l'accettazione dell'erede testamentario era venuta Parte_1
definitivamente meno con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la nullità del testamento con la conseguenza che gli attori, sino alla data del 26.09.2017, non avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità perché quel testamento produceva l'effetto (sia pure apparente) di inibire la delazione per legge.
pagina 2 di 5 Concludeva che, alla data di introduzione del presente giudizio, essi erano ampiamente nei termini per l'accettazione.
Accertava, altresì, il diritto degli attori alla restituzione della somma complessiva di € 3.793,00 percepita dalla parte convenuta a titolo di indennità di esproprio oltre interessi dalla domanda al saldo.
Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale avendo il convenuto prodotto in atti il titolo contrattuale da cui risultava l'obbligazione a carico del de cuius alla restituzione della complessiva somma di € 31.500,00 che avrebbe dovuto essere versata entro il termine del 16.02.2006 nonché dedotto l'altrui inadempimento.
Superava le eccezioni sollevate dagli attori di estinzione dell'obbligazione per confusione ovvero per prescrizione.
Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale di restituzione degli esborsi effettuati dal Pt_1
nella qualità di erede apparente.
Riteneva non dovute le spese per la dichiarazione di successione e le successive volture catastali avendo causa in un interesse diretto e personale della parte che le ha sostenute e le spese per l'IMU aventi causa nel godimento effettivo degli immobili che era sempre rimasto in capo al
Pt_1
Riconosceva come dovute le spese sostenute a titolo di pagamento dell'imposta di registro per i provvedimenti giudiziali pronunciati nei confronti del de cuius, trattandosi di debiti dell'eredità.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, la Parte_1 violazione del disposto di cui all'art. 480 co. 3 cc per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il diritto di accettare l'eredità non potesse essere esercitato dai chiamati prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato nullo il testamento olografo.
Deduceva che il diritto degli attori di accettare l'eredità doveva ritenersi prescritto per essere il relativo termine decennale decorso a partire dal giorno di apertura della successione.
Instava per la riforma della sentenza con rigetto dell'azione di petizione ereditaria.
Si è costituito eccependo il difetto di interesse del non rientrando tra i Controparte_1 Pt_1
tra i successibili all'eredità di Persona_1
Proponeva, altresì, appello incidentale tardivo, condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, contestando il capo della sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione della complessiva somma di € 31.500,00.
L'appello principale non può essere accolto.
pagina 3 di 5 Deduce l'appellante che il diritto di accettare l'eredità sarebbe prescritto stante l'avvenuto decorso di 10 anni dall'apertura della successione di (16.2.2006) e che la pendenza del Persona_1
giudizio esitato nella sentenza del Tribunale di Bari n. 5578/2016 dichiarativa della nullità del testamento olografo integrerebbe un mero impedimento in fatto .
Il motivo non è condivisibile.
L'assunto dell'appellante secondo cui il termine decennale di prescrizione ex art. 480 cc decorre dal giorno di apertura della successione non tiene conto della originaria istituzione di
[...]
quale erede universale del de cuius con testamento olografo del 16.04.2005 dichiarato Parte_1
nullo per apocrifia con sentenza n. 5578/2016 del 31.10.2016 del Tribunale di Bari passata in giudicato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità In tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, il termine decennale previsto dall'art. 480, comma 1, c.c. decorre dall'apertura della successione ma rimane sospeso, ai sensi dell'art. 2935 c.c., qualora sussista un impedimento giuridico all'esercizio del diritto. Tale sospensione opera nel caso in cui un chiamato all'eredità in forza di un testamento non possa accettare a causa dell'esistenza di un successivo testamento incompatibile che implicitamente revoca il precedente, fino a quando non venga rimosso tale impedimento mediante
l'accertamento con efficacia di giudicato della falsità del testamento successivo. Non è applicabile in via analogica l'art. 480, comma 3, c.c., trattandosi di norma eccezionale, ma opera il principio generale dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 450 del 8 gennaio 2024
Nel caso di specie, come diffusamente argomentato dal Tribunale, l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede testamentario è venuta definitivamente meno solo con il Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del testamento.
I , sino alla data del 26.09.2017, non hanno avuto la possibilità giuridica di accettare Per_1
l'eredità.
Non può, pertanto, essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui la pendenza del giudizio sfociato nella sentenza dichiarativa del testamento olografo integrerebbe un mero impedimento di fatto inidoneo a fermare il corso della prescrizione.
L'appellante ha invocato a sostegno la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21687/2014 che afferisce, tuttavia, al caso, diverso in cui, era stata data rilevanza ad un mero impedimento di fatto ritenendo che il diritto di accettare l'eredità non poteva essere esercitato prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della proprietà di Villa Letizia ovvero prima della pagina 4 di 5 individuazione del soggetto che, in quanto proprietario di tale struttura, doveva considerarsi il destinatario dell'istituzione di erede.
L'appello va, quindi, rigettato.
Rimane assorbito l'appello incidentale in quanto condizionato all'ammissibilità dell'impugnazione principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2024
(valore indeterminabile complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese dei contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3699/2023 pubblicata il 26.09.2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese dei contumaci.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello del 10.06.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola Il Consigliere rel. est. dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.423/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 3699/2023 pubblicata il 26.09.2023
TRA
, (avv. Pietro Francesco Colella) Parte_1
appellante
Contro
(avv.ti Michele Denicolò e Olena Antonyuk) Controparte_1
[...]
appellato Parte_2
All'udienza del 3.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio dinnanzi al Parte_3 Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Bari esponendo che: Parte_1
- erano gli unici successibili ex lege (rispettivamente fratelli e nipote ex fratre premorto) di
, deceduto in Bari il 16.02.2006 vedovo e senza figli;
Persona_1
pagina 1 di 5 - al momento dell'apertura della successione il compendio ereditario era composto da un immobile per civile abitazione e tre fondi rustici in Triggiano;
- con testamento olografo del 16.04.2005 era stato istituito erede universale ma Parte_1
detto testamento era poi stato dichiarato nullo per apocrifia con sentenza n. 5578/2016 del
31.10.2016 del Tribunale di Bari passata in giudicato;
- il convenuto aveva rifiutato di rilasciare i beni in loro favore e che, nelle more, aveva subito l'esproprio di una parte di un fondo rustico dell'eredità percependo un'indennità pari ad €
3.793,00.
Chiedevano l'accertamento della propria qualità di eredi e la condanna di al Parte_1 rilascio dei beni, alla restituzione dell'importo di € 3.793,00, dei frutti percepiti dai predetti cespiti ereditari, con vittoria di spese.
Si costituiva eccependo l'inesistenza della qualità di eredi in capo agli attori per Parte_1 decorso del termine decennale di prescrizione ai fini dell'accettazione dell'eredità.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori alla restituzione della somma di €
30.000,00 già mutuata al de cuius con contratto del 16.02.2005 nonché alla restituzione degli esborsi.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3699/2023 pubblicata il 26.09.2023 accoglieva la domanda principale degli attori.
Rilevava che con sentenza n. 5578/2016 del 31.10.2016, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del testamento olografo del 16.04.2005 che istituiva unico erede universale , e l'eredità di si era quindi devoluta ex lege in Parte_1 Persona_1
favore dei suoi germani, essendo egli deceduto vedovo e senza figli.
Argomentava che l'accettazione dell'eredità da parte degli attori si desumeva tacitamente, al più tardi, dall'atto di citazione del presente giudizio avendo gli stessi agito spendendo la loro qualità di eredi.
Rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità richiamando la fattispecie di cui all'art. 480, comma III, c.c., secondo cui il termine decennale di prescrizione non corre se non quando viene meno l'accettazione del precedente chiamato.
Argomentava che l'accettazione dell'erede testamentario era venuta Parte_1
definitivamente meno con il passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la nullità del testamento con la conseguenza che gli attori, sino alla data del 26.09.2017, non avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità perché quel testamento produceva l'effetto (sia pure apparente) di inibire la delazione per legge.
pagina 2 di 5 Concludeva che, alla data di introduzione del presente giudizio, essi erano ampiamente nei termini per l'accettazione.
Accertava, altresì, il diritto degli attori alla restituzione della somma complessiva di € 3.793,00 percepita dalla parte convenuta a titolo di indennità di esproprio oltre interessi dalla domanda al saldo.
Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale avendo il convenuto prodotto in atti il titolo contrattuale da cui risultava l'obbligazione a carico del de cuius alla restituzione della complessiva somma di € 31.500,00 che avrebbe dovuto essere versata entro il termine del 16.02.2006 nonché dedotto l'altrui inadempimento.
Superava le eccezioni sollevate dagli attori di estinzione dell'obbligazione per confusione ovvero per prescrizione.
Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale di restituzione degli esborsi effettuati dal Pt_1
nella qualità di erede apparente.
Riteneva non dovute le spese per la dichiarazione di successione e le successive volture catastali avendo causa in un interesse diretto e personale della parte che le ha sostenute e le spese per l'IMU aventi causa nel godimento effettivo degli immobili che era sempre rimasto in capo al
Pt_1
Riconosceva come dovute le spese sostenute a titolo di pagamento dell'imposta di registro per i provvedimenti giudiziali pronunciati nei confronti del de cuius, trattandosi di debiti dell'eredità.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, la Parte_1 violazione del disposto di cui all'art. 480 co. 3 cc per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il diritto di accettare l'eredità non potesse essere esercitato dai chiamati prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato nullo il testamento olografo.
Deduceva che il diritto degli attori di accettare l'eredità doveva ritenersi prescritto per essere il relativo termine decennale decorso a partire dal giorno di apertura della successione.
Instava per la riforma della sentenza con rigetto dell'azione di petizione ereditaria.
Si è costituito eccependo il difetto di interesse del non rientrando tra i Controparte_1 Pt_1
tra i successibili all'eredità di Persona_1
Proponeva, altresì, appello incidentale tardivo, condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, contestando il capo della sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione della complessiva somma di € 31.500,00.
L'appello principale non può essere accolto.
pagina 3 di 5 Deduce l'appellante che il diritto di accettare l'eredità sarebbe prescritto stante l'avvenuto decorso di 10 anni dall'apertura della successione di (16.2.2006) e che la pendenza del Persona_1
giudizio esitato nella sentenza del Tribunale di Bari n. 5578/2016 dichiarativa della nullità del testamento olografo integrerebbe un mero impedimento in fatto .
Il motivo non è condivisibile.
L'assunto dell'appellante secondo cui il termine decennale di prescrizione ex art. 480 cc decorre dal giorno di apertura della successione non tiene conto della originaria istituzione di
[...]
quale erede universale del de cuius con testamento olografo del 16.04.2005 dichiarato Parte_1
nullo per apocrifia con sentenza n. 5578/2016 del 31.10.2016 del Tribunale di Bari passata in giudicato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità In tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, il termine decennale previsto dall'art. 480, comma 1, c.c. decorre dall'apertura della successione ma rimane sospeso, ai sensi dell'art. 2935 c.c., qualora sussista un impedimento giuridico all'esercizio del diritto. Tale sospensione opera nel caso in cui un chiamato all'eredità in forza di un testamento non possa accettare a causa dell'esistenza di un successivo testamento incompatibile che implicitamente revoca il precedente, fino a quando non venga rimosso tale impedimento mediante
l'accertamento con efficacia di giudicato della falsità del testamento successivo. Non è applicabile in via analogica l'art. 480, comma 3, c.c., trattandosi di norma eccezionale, ma opera il principio generale dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 450 del 8 gennaio 2024
Nel caso di specie, come diffusamente argomentato dal Tribunale, l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede testamentario è venuta definitivamente meno solo con il Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità del testamento.
I , sino alla data del 26.09.2017, non hanno avuto la possibilità giuridica di accettare Per_1
l'eredità.
Non può, pertanto, essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui la pendenza del giudizio sfociato nella sentenza dichiarativa del testamento olografo integrerebbe un mero impedimento di fatto inidoneo a fermare il corso della prescrizione.
L'appellante ha invocato a sostegno la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21687/2014 che afferisce, tuttavia, al caso, diverso in cui, era stata data rilevanza ad un mero impedimento di fatto ritenendo che il diritto di accettare l'eredità non poteva essere esercitato prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della proprietà di Villa Letizia ovvero prima della pagina 4 di 5 individuazione del soggetto che, in quanto proprietario di tale struttura, doveva considerarsi il destinatario dell'istituzione di erede.
L'appello va, quindi, rigettato.
Rimane assorbito l'appello incidentale in quanto condizionato all'ammissibilità dell'impugnazione principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2024
(valore indeterminabile complessità bassa parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese dei contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3699/2023 pubblicata il 26.09.2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
grado che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese dei contumaci.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello del 10.06.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola Il Consigliere rel. est. dr. Alessandra Piliego
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