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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°13677 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), col ministero degli Avv.ti Luigi Giacomo Messina, C.F._1
Ignazio Ardagna e Claudia Argento,
ATTORE
E in persona del Curatore pro tempore, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
CF: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Vittorio
Balestrazzi e Francesco Balestrazzi,
CONVENUTA
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro tempore, e per essa la procuratrice C.F. Controparte_4
che a sua volta agisce tramite la sub-servicer P.IVA_3 CP_5
C.F. , col ministero dell'Avv.to Pietro Davide Sarti,
[...] P.IVA_4
INTERVENIENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 19.9.2018, la società e CP_1 [...]
esponendo che la società aveva acceso (tra il 2007 e il 2011) presso la Pt_1
Cont (d'ora in avanti, anche semplicemente un Controparte_2 conto corrente di corrispondenza (n. 3045), un conto anticipi (n. 280356) e un conto anticipi transato POS (n. 282839), ed aveva pure stipulato (il 26.2.2010) con l'istituto un contratto di finanziamento per € 500.000,00, rapporti tutti assistiti da fideiussione rilasciata dall'allora legale rappresentante ha Parte_1 lamentato molteplici violazioni della disciplina di settore a tutela del correntista, chiedendo, previa ricostruzione e ricalcolo dei saldi, di «[…] ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta e/o dei contratti relativi ai conti anticipi, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei conti anticipi intercorsi tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
III. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nei 3
contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
IV. ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli condizioni;
V. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
VI. ritenere e dichiarare nulla l'applicazione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive e, per l'effetto, depurare i saldi contabili dagli effetti anatocistici;
VII. ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
VIII. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
IX. ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
X. accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o dei conti anticipi, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
XI. per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia 4
intrafido che extrafido, dagli effetti anatocistici, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
XII. ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
XIII. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti dalla correntista presso la banca convenuta;
XIV. all'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo della correntista, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
XV. ritenere e dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione dei tassi di interesse nel contratto di mutuo, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso, scaturente altresì dalla aleatorietà del criterio di indicizzazione IB, e, per l'effetto, dichiarare nulli gli interi contratti e ciò per le motivazioni di cui in premessa, con conseguente restituzione degli interessi indebitamente pagati
XVI. ritenere e dichiarare che la banca convenuta non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti dell' attore, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
XVII. ritenere e dichiarare che la banca non può rivalersi nei confronti del fideiussore, posto che l'invalidità dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art 1939 c.c., determina conseguentemente la nullità della relativa fideiussione;
XVIII. ritenere e dichiarare, comunque, nulla la fideiussione omnibus per violazione di norma imperativa, per le ragioni espresse in premessa – e conseguentemente la mancanza di titolo di qualunque pretesa della Banca nei confronti dei fideiussori;
5
con vittoria di spese e competenze professionali da distrarre in favore dei sottoscritti legali
[…]». Contr 2. Con comparsa depositata il 4.7.2019, si è costituita la eccependo la prescrizione e rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] - rigettare le domande attoree perché totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque prescritte;
- in via riconvenzionale condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed in solido CP_1 il Sig. nato a [...] il [...], al pagamento della complessiva somma di € Parte_1
100.152,34 di cui € 23.283,13 per il saldo negativo del conto corrente n. 3045 ed € 76.869,21 per il saldo negativo del conto anticipi n. 282839, il tutto oltre interessi convenzionali dall'1.7.2018 al soddisfo;
- in subordine, sempre in via riconvenzionale, compensare le rispettive ragioni Cont creditorie/debitorie delle parti tenendo conto anche dei crediti di per i mutui concessi con atti del 7.6.2007 e 9.7.2007 (Rep. n. 24.215 e n. 24.286) e del 26.2.2010 (Rep. n. 25.871) per Notaio di Monreale, condannando la in persona del suo legale Persona_1 CP_1 rappresentante pro tempore, ed in solido il Sig. nato a [...] il [...], al Parte_1 pagamento della differenza […]» (v. pag. 26 della comparsa).
3. Dichiarato interrotto il giudizio all'udienza di prima comparizione (per il fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo n. CP_1
84 del 24-31.7.2019), il giudizio veniva riassunto su impulso di Parte_1
Esperito iussu iudicis il tentativo obbligatorio di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., all'esito dei quali veniva disposta c.t.u.
(affidata alla perizia della dott.ssa ). Depositate la relazione Persona_2 peritale e successive integrazioni, subentrato frattanto lo scrivente nella titolarità del procedimento, allo scadere del termine perentorio del 9.12.2024, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Con atto di costituzione del 9.11.2021, è intervenuta in giudizio (ai sensi dell'art. 111 c.p.c.) quale sopra rappresentata, professandosi Controparte_3 6
Contr successore a titolo particolare di per effetto del contratto di cessione del
2.8.2021, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1. L. 130/1999, come da avviso sulla G.U.-Parte
Seconda- n. 93 del 7.8.2021, e facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va chiarito che l'attore, che ha interesse e titolo a far valere eventuali illegittimità concernenti i rapporti bancari intercorsi tra la e CP_1
Contr
in ragione delle refluenze che l'accertamento della reale esposizione debitoria della debitrice principale produce sulla relazione accessoria di garanzia, come pure a dedurre eventuali invalidità della fideiussione ch'egli ebbe a stipulare, non ha, di contro, titolo ad agire per la restituzione dei supposti pagamenti indebiti, competendo simile azione solo a chi ebbe allora a rivestire la qualità di solvens, ossia alla titolare dei rapporti principali, oggi fallita e non CP_1 costituitasi (in persona del curatore) nel giudizio riassunto successivamente alla declaratoria di interruzione del giudizio operata all'udienza del 10.9.2019, proseguito, come detto, per sola iniziativa dell'attore. L'azione di accertamento negativo svolta dall'attore sarà, perciò, scrutinata per via degli effetti ch'essa è suscettiva di comportare sulla posizione del fideiussore. Contr 2. In ordine all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da nel rispetto dell'onere di allegazione sulla medesima gravante, correttamente evaso con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare senza la necessità dell'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. (v. Cass., Sez. Un., n. 15895.2019;
Cass., n. 7013.2020; Cass. n. 18144/2018), noto è l'orientamento della Suprema
Corte, che si condivide, a mente del quale l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'evenienza in cui i 7
versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass., Sez. Un., n. 24418.2010; successiva conforme, Cass. n. 24051.2019). Nel caso di versamenti in corso di rapporto, dunque, occorre verificare, ai fini della decorrenza della prescrizione, se gli stessi possano essere considerati quali pagamenti (e, quindi, suscettibili di formare oggetto di ripetizione laddove risultino indebiti), ipotesi che si verifica laddove i versamenti siano stati eseguiti su un conto in passivo (ovvero scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito o siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Il saldo, tuttavia, da utilizzare per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie non è quello della banca, che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, ma è il cd. saldo rettificato, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito: tale è l'orientamento recentemente sposato dalla Suprema
Corte (v. ordinanza n. 9141.2020 e Cass. n. 7721.2023), secondo cui, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. 8
Contr 3. Nel merito, risulta per tabulas che ha stipulato con CP_1
- in data 8.5.2007, un contratto di conto corrente di corrispondenza, rubricato Contr al n. 4700/3045 (v. doc. 3 fasc. ;
- in data 28.9.2011, un contratto di conto anticipi transato POS, n. 282839 (v. Contr doc. 4 fasc. .
Quanto al rapporto di conto anticipi n. 280356, l'attore deduce ch'esso è sorto in data 28.6.2007, anche se agli atti non è presente il correlativo contratto.
I predetti rapporti risultano garantiti da (all'epoca legale Parte_1 rappresentante della società), che rilasciò, in data 8.5.2007, fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 400.000,00, rinnovata con impegno del 15.12.2008 (lo si Contr deduce leggendo il doc. 15 fasc. .
Ebbene:
1. con riguardo al c/c n .4700/3045, escluso qualsivoglia superamento del tasso soglia in tutti i trimestri presi in considerazione, salvo che per il trimestre
31.12.2009, rispetto al quale «il superamento deriva dall'applicazione dei diritti istruttoria affidamento (spese accessorie) e pertanto si è provveduto alla riconduzione al tasso soglia»
(così a pag. 16 della c.t.u. depositata il 22.12.2021), trattasi di conto assistito da apertura di credito, prevista all'art. 6 del contratto madre, e dunque con forma accettabile (trovando applicazione, sul punto, il principio secondo cui «In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,"in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio"»: v. Cass. n. 27836.2017; nello stesso 9
senso, Cass. n. 7763.2017). Di talché, appare corretta la scelta del c.t.u. di applicare, sia per gli utilizzi entro fido che per quelli extra fido, l'unico tasso debitore indicato nel contratto costitutivo del conto.
Corretti, salvo le precisazioni che appresso si faranno, appaiono i criteri generali di calcolo adottati dal c.t.u., esplicitati a pag. 17 e ss. della relazione su citata: «[…] Le comunicazioni per l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il correntista, presenti in atti così come previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, sono quelle indicate nel paragrafo 2 e riguardano prevalentemente le variazioni dell'importo del fido. Tutte le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ad eccezione di quelle elencate nel precedente capoverso, risultano indicate solo nel riassunto scalare in applicazione dei conteggi effettuati dalla Banca per la liquidazione periodica degli interessi, commissioni e spese.
L'esercizio della facoltà di modifica unilaterale, in assenza della preventiva comunicazione effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente nel tempo, ancorché convenuta all'art. 16 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, rende inefficace la variazione operata per inosservanza delle prescrizioni disposte dalla citata normativa. Ne consegue che in presenza di modifiche unilaterali inefficaci, le condizioni sfavorevoli applicate debbano essere ricondotte alle pattuizioni contrattuali valide che, nel caso di specie, coincidono con quelle previste nel contratto originario di conto corrente e successivamente variate in senso favorevole per il correntista. A coerenza di ciò è stata effettuata la rielaborazione del conto, mantenendo le variazioni unilaterali in senso favorevole al correntista. Al riguardo, da un punto di vista operativo, l'esercizio dello jus variandi è stato considerato sempre legittimo ed efficace per le variazioni in senso favorevole, le cui condizioni sono state applicate fino a nuova modifica, sul presupposto che se favorevoli non necessitano degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, indispensabili, invece, qualora le variazioni sono in senso sfavorevole per il correntista. In particolare, l'operatività anzi descritta ha interessato il tasso di interesse creditore e debitore, la spesa operazione, i diritti fissi di chiusura. L'esclusione ha riguardato, invece, commissioni e spese applicate non pattuite, quali 10
diritti istruttoria affidamento e/o pattuite in modo indeterminato quale la commissione di massimo scoperto. Le valute applicate dalla banca sono state confermate limitatamente agli addebiti relativi agli assegni emessi dal correntista e alle competenze periodiche, in quanto le stesse risultano pattuite all'art. 7 del contratto di conto corrente, che stabilisce rispettivamente data valuta pari alla data di emissione e alla data di regolamento conto. In ordine alla loro verifica si evidenzia che la stessa è stata effettuata sulla base delle sole annotazioni presenti negli estratti conto. Per le restanti operazioni, invece, la valuta è stata ricondotta alla data di registrazione sul conto. Con riguardo alle competenze ed altre commissioni e/o diritti addebitate dalla , si precisa che quelle per le quali sono stati rilevati pagamenti solutori ante CP_2
19/09/2008 sono state interamente confermate in quanto considerate prescritte e pertanto irripetibili. In ordine alla commissione di massimo scoperto si evidenzia che la stessa, sempreché ripetibile, è stata stornata per essere definitivamente esclusa in quanto ritenuta indeterminata per l'assenza della pattuizione della periodicità. La capitalizzazione trimestrale degli interessi e in generale delle competenze, è stata confermata a partire dal 7/05/2007 e fino al 31/12/2013. La capitalizzazione operata dal 7/05/2007 e fino al 31/12/2013 è conseguente all'adeguamento della
Banca alla delibera del CICR del 9/2/2000, comunicato con pubblicazione sulla GURI, mentre l'assenza di capitalizzazione per gli anni 2014, 2015,2016, 2017 e 2018 è conseguente alla mancanza di stipulazione tra le parti di accordo per l'addebito degli interessi ed in particolare dal 9/04/2016 per la mancanza di autorizzazione per l'addebito al momento in cui gli stessi diventano esigibili. […] In via generale la ricostruzione del saldo del conto corrente per tutte le ipotesi anzi esposte - ferma restando per ciascuna di esse la specificità della gestione dei pagamenti solutori rilevati con affidamento e l'esclusione della commissione di affidamento - è stata operata, previa espunzione di tutte le componenti oggetto di ricalcolo e/o di esclusione per difetto di pattuizione, applicando le condizioni di seguito elencate: - data valuta pari alla data operazione per tutti i movimenti diversi dagli addebiti degli assegni emessi dal correntista e del regolamento delle competenze periodiche;
- tasso di interesse creditore dello 0,01% quale tasso fisso minimo garantito, variato nel corso del rapporto nel rispetto dell'esercizio dello jus variandi come precedentemente specificato;
- tasso di interesse debitore 14,00% (senza alcun 11
limite di utilizzo), variato nel corso del rapporto nel rispetto dell'esercizio dello jus variandi come precedentemente specificato;
- spese liquidazione 40 euro;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dall'7/5/2007 e fino al 31/12/2013, mentre dall' 1/01/2014 al 31/03/2018 capitalizzazione semplice. Le operazioni di addebito delle competenze e di altre commissioni oggetto di pagamenti solutori rilevati ante 19/09/2008, ancorché derivanti dall'applicazione di condizioni non pattuite e/o non conforme a quelle pattuite, sono state tutte confermate all'epoca in cui sono state regolate in quanto prescritte/irripetibili. Con riguardo al tasso debitore si evidenzia che la stessa misura è stata applicata sia agli utilizzi entro fido che a quelli fuori fido.
Ciò in quanto non risulta una pattuizione diversificata in relazione al limite degli importi utilizzati. Ne consegue che il tasso applicato all'intera esposizione (entro e fuori fido) è stato sempre il più favorevole per il correntista nel rispetto dell'esercizio dello jus variandi come precedentemente specificato. In ordine alla produzione discontinua degli estratti conto, si precisa che in sede di rielaborazione la continuità del saldo del conto corrente è stata ripristinata inserendo un movimento di riallineamento saldo - d'importo pari alla differenza tra il saldo iniziale del primo elaborato disponibile successivo al periodo mancante e quello finale dell'elaborato precedente - al quale è stata attribuita data valuta pari a quella corrispondente al sopra citato saldo iniziale.» (cfr. anche i dettagli forniti dal c.t.u. in risposta alle osservazioni delle parti: v. pag. 53 e ss.). Senonché, si ritiene di convalidare il progetto di ricalcolo che muove dall'esistenza di una clausola di giroconto delle competenze dei conti anticipi sul conto ordinario: conformemente a quanto assume l'interveniente (v. note depositate il 14.1.2022), infatti, il doc. 5 accluso Contr alla comparsa di costituzione di dà evidenza di sopraggiunte variazioni contrattuali riguardanti concessioni di anticipi su incassi POS con regolamentazione di commissioni e tassi sul c/c n. 4700/3045. Ne discende di dover approvare il ricalcolo esposto a pag. 4 della relazione integrativa depositata il 9.1.2024, che espone un credito, inclusivo dei pagamenti solutori prescritti riscontrati sul saldo rielaborato, alla data del 31.3.2018 (dell'ultimo estratto disponibile) di + € 173.833,08 (frutto delle seguenti rettifiche: «[…] - è stato 12
appurato che il primo documento contrattuale presente nell'allegato 5 alla comparsa di costituzione e risposta riportava la data del 20/10/2009; - per ciò che concerne il conto corrente ordinario n. 4700/3045: è stato effettuato lo storno dei giroconti delle competenze maturate nel conto anticipi n. 4700/280356 fino al IV trim. 2009, data del primo documento contrattuale, migliorando il saldo del conto corrente;
dal I trim. 2010, sono stati mantenuti
(senza alcuna epurazione) nel conto corrente ordinario tutti i giroconti delle competenze maturate in entrambi i conti anticipi, peggiorando il saldo del conto corrente;
- per ciò che concerne il conto anticipi n. 4700/280356: fino al IV trim. 2009, sono stati reinserite nel conto corrente ordinario gli addebiti delle competenze maturate, in seguito allo storno compiuto nel c/c ordinario, peggiorando il saldo del conto anticipi;
dal I trim. 2010, sono stati mantenuti (senza alcuna epurazione) i giroconti al conto corrente ordinario delle competenze maturate nel conto anticipi, migliorando il saldo del conto de quo;
- per ciò che concerne il conto anticipi n.
4700/282839 (movimentato dal 27/09/2011) sono stati mantenuti (senza alcuna epurazione) i giroconti al conto corrente ordinario delle competenze maturate nel conto anticipi, migliorando il saldo del conto de quo […]»);
2. con riferimento, poi, al contratto di conto anticipi transato POS n. 282839, Contr stipulato il 28.9.2011, al doc. 4 fasc. è prodotta una lettera di apertura di conto corrente riportante come condizioni un tasso creditore di 0,01 % e debitore di 6,40%: è vero che dal reperto non risulta leggibile il numero di conto;
eppure, è
l'attore stesso che riferisce di avere sottoscritto il 27.9.2011 (errando di un solo giorno) un contratto di conto anticipi, al quale attribuisce il numero n. 282839.
Come correttamente spiegato dal c.t.u., «La ricostruzione del conto corrente è stata effettuata a partire dal 28/09/2011 e fino al 31/03/2018. In sede di ricalcolo gli interessi, commissioni e spese sono state applicate nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e dell'esercizio dello jus variandi, così come previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dall'art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con esclusione di ogni onere non pattuito e con rettifica di quello computato in modo difforme alla pattuizione. Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi ed in generale delle competenze, si precisa che la stessa è stata operata a partire 13
dall'apertura del conto e fino al 31/12/2013; mentre dall'1/01/2014 al 31/03/2018 con capitalizzazione semplice come stabilito dalla legge di stabilità del 2014 che ha riformato l'art. 120 del T.U.B e la successiva riforma del 2016 e la relativa delibera Cicr» (per i dettagli, e salvo quanto a breve si dirà, v. pag. 23 e ss. della relazione principale). In coerenza con i rilievi già svolti rispetto al tema dell'epurazione dei giroconti verso il c/c ordinario, devesi adottare, quale definitiva ipotesi ricostruttiva, il ricalcolo illustrato come ipotesi B a pag. 4 della relazione integrativa depositata il 9.1.2024, operato mantenendo i giroconti verso il conto corrente ordinario delle competenze maturate nel conto anticipi, con conseguente miglioramento del saldo del conto in esame, per un ammontare, depurato delle competenze prescritte sul saldo rielaborato, di + € 173.833,08 (a fronte di un saldo banca di - €
15.727,83). Infine, si evidenzia che in tutti i trimestri presi in considerazione il
TEG risulta inferiore al tasso soglia di riferimento;
3. per ciò che concerne il conto anticipi n. 4700/280356, la cui stipula l'attore riporta al 28.6.2007, l'esito della ricostruzione del saldo è stata effettuata alla data del 31.12.2011, in quanto dal trimestre successivo il conto non risulta più movimentato. Non è stato rinvenuto il contratto originario, ma poiché, in materia bancaria, le nullità operano a vantaggio del cliente, che non se ne è specificamente e tempestivamente doluto, non contestando le risultanze né la metodologia prescelta dal c.t.u., vale la ricostruzione compiuta dall'ausiliario sulla scorta dei movimenti presenti negli estratti conto (v. pag. 12 della relazione principale).
Vale, del pari, quanto osservato sul mantenimento nel c/c ordinario (dal I trim.
2010) dei giroconti delle competenze provenienti dai conti anticipi (v. doc. 5 fasc. Contr
, sicché «fino al IV trim. 2009, sono stati reinserite nel conto corrente ordinario gli addebiti delle competenze maturate, in seguito allo storno compiuto nel c/c ordinario, peggiorando il saldo del conto anticipi;
dal I trim. 2010, sono stati mantenuti (senza alcuna epurazione) i giroconti al conto corrente ordinario delle competenze maturate nel conto anticipi, migliorando il saldo del conto de quo» (v. pag.
3-4 della relazione integrativa dep. il 14
9.1.2024). Applicando i criteri illustrati dal c.t.u. alle pagg. 20 e ss. della relazione principale (non specificamente contestati neppure dall'interveniente e ai quali, dunque, si fa interamente rinvio), integrati dal supplemento istruttorio depositato il 9.1.2024 (v. pag. 4), si giunge a un saldo ricostruito (al netto dei pagamenti solutori prescritti conteggiati sul saldo rielaborato) di + € 22.746,75, a fronte di un saldo banca pari a 0. Da ultimo, in nessun trimestre si registrano superamenti del tasso soglia.
4. Con riguardo, invece, al contratto di mutuo del 26.2.2010 di cui al doc. 14 Contr fasc. (garantito da in forza della sopra menzionata Parte_1 fideiussione omnibus), e in particolare alla denuncia di illegittimità del parametro
IB (v. pag. 8 e ss. della citazione), va ricordato che i tassi IB, in quanto rilevati ufficialmente dalla E.B.F., sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile (v. Trib. Roma, 15 giugno 2017 n. 12202), restando inteso che «la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato» (v., ex multiis, Cass. n. 9465.2000; Cass. n. 4490.2002). L'inserimento dell'IB quale unico parametro variabile soddisfa, perciò, le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola. Benché, infatti,
l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, è comunque un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE, sì ch'esso risulta perfettamente determinabile, essendo frutto di un sistema di calcolo, e quindi di un'operazione matematica, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
In coerenza con simili premesse, la Suprema Corte ha recentemente affermato che
«Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, 15
fanno riferimento all'IB, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'IB sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'IB (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento» (v. Cass. n. 12007.2024). I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'IB, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova – nel caso di specie assente – della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, sì che va esclusa l'invocata nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
Ciò posto, in relazione alla verifica del superamento del tasso soglia, il c.t.u. ha evidenziato che «Il TEG/TAEG calcolato prendendo in considerazione il capitale erogato risulta pari al 3,127% inferiore al tasso soglia di riferimento del 8,145%. Con 16
riferimento alla verifica del tasso di mora, pari a 8,145% e risulta essere pari al tasso soglia di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo gennaio–febbraio 2010, già individuato nella misura del 8,145%. Relativamente all'eventuale usura sopravvenuta dei tassi, così variati nel corso del tempo, si rileva che sia gli interessi corrispettivi che gli interessi di mora pattuiti risultano essere entro soglia.» (v. pag. 52 della relazione principale).
Quanto all'ammontare del debito dovuto dalla mutuataria, il c.t.u. ha evidenziato, in ordine agli interessi compensativi corrisposti per tutta la durata del rapporto, che «dal 31 gennaio 2015 il piano di ammortamento ha subito una sostanziale variazione nei criteri di determinazione della rata dovuta. Tuttavia, nella documentazione allegata al fascicolo processuale, non è presente alcun documento che confermi tale variazione» (v. pag. 49 e ss. della relazione principale), sicché «A partire dal 31 gennaio 2015, in base a quanto previsto dal punto I) del , il ctu ha ritenuto opportuno ricalcolare il piano di ammortamento Pt_2 prendendo in considerazione i tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in quanto i parametri applicati per la determinazione delle restanti rate dovute non sono individuabili mediante criteri prestabiliti e allo stesso tempo non tengono conto delle pattuizioni presenti nel contratto di mutuo» (così alla successiva pagina 50). In conclusione: «Per le ultime 4 rate, essendo il tasso sostitutivo preceduto dal segno negativo, non sono stati conteggiati interessi. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che l'ammontare complessivamente dovuto dal mutuatario per il rimborso del capitale e degli interessi è pari ad Euro 556.564,69, mentre la sommatoria dei versamenti complessivamente effettuati nel corso del rapporto ammonta ad Euro 540.898,12 […]
Poiché tra l'ammontare corrisposto e l'ammontare dovuto (anche a seguito dei ricalcoli effettuati) vi è una differenza di Euro 15.666,67, tale somma costituisce il debito residuo del mutuatario nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro» (v. pag. 52).
A tale debito va aggiunto quello, al 31.7.2018, «della complessiva somma di €
14.199,45 per rate scadute, interessi di mora e residuo debito (doc. 8) in relazione al contratto di mutuo concesso con atti del 7.6.2007 (Rep. n. 24.215) e 9.7.2007 (Rep. n. 24.286) a rogito del
Notaio di Monreale (docc. 9 e 10) per il quale ha notificato precetto in data Persona_1 17
20.9.2018 (doc. 11) e pignoramento in data 29.10.2018 (doc. 12)», somma oggetto di domanda Contr riconvenzionale di e non contestata in alcun punto dall'attore.
5. Ricostruiti come sopra i saldi dei rapporti bancari accesi dalla CP_1
(conti corrente e mutui) e dedotti in giudizio, emerge, a valle della compensazione Contr richiesta in riconvenzionale da un credito da restituzione della società fallita
(oggi contumace), e dunque l'insussistenza di un'obbligazione di garanzia esigibile dal la quale, valida ex art. 1938 c.c., essendo subordinata la Pt_1 validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito, nella specie riscontrabile (v. contratto costitutivo), non è concretamente esigibile, vista l'inesistenza del debito garantito, al quale debito quella è notoriamente avvinta da un vicolo di accessorietà, con conseguente assorbimento di ogni profilo concernente l'inefficacia della fideiussione.
Resta comunque il fatto:
- che l'asserita nullità della fideiussione in atti per corrispondenza di porzioni della negoziazione (e segnatamente della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) allo schema contrattuale giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, non potrebbe che operare in misura parziale (mancando la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla parte nulla: v. Cass. n. 6685.2024 e Cass. SS.UU. n.
41994.2021), sì che non potrebbe reputarsi venuto meno il titolo di garanzia, operando semmai la reviviscenza dello statuto naturale della fideiussione (quindi dell'art. 1957 c.c.), senza però effetti benefici per il garante, il quale non ha offerto alcun elemento utile a comprendere quando l'obbligazione di restituzione dei saldi passivi è divenuta esigibile (tanto più che per i conti correnti la debitrice principale era globalmente a credito) e se il creditore ebbe ad attivarsi entro il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- che, in tema di liberazione del fideiussore per obbligazione futura (art. 1956
c.c.), trova applicazione il principio per cui la mancata richiesta di autorizzazione 18
non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (v. Cass. n. 20713.2023; Cass. n. 2902.2016; Cass. n. 3761.2021); simile conoscenza, nel caso di specie, deve ritenersi presunta, visto che
[...] rivestiva, al tempo, la qualità amministratore della Pt_1 CP_1
6. Conclusivamente, va provveduto alle declaratorie accertative di cui appresso, senza l'adozione di statuizioni condannatorie per le ragioni sopra esplicitate.
L'esito della lite, favorevole all'attore, giustifica la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., queste ultime già separatamente liquidate. I compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M.
55/2014 (scaglione di valore: indeterminabile-complessità media) e in rapporto ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande svolte da e per Parte_1
l'effetto accerta e dichiara ch'egli non è debitore, in forza del titolo (fideiussione) dedotto in giudizio, di né dell'interveniente; Controparte_2
- condanna parte convenuta e l'interveniente al pagamento, in solido fra loro, in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in € 545,50 per esborsi ed €
7.202,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva, da distrarsi in favore dei
Difensori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di parte convenuta e dell'interveniente, in misura uguale nei rapporti interni.
Così deciso, il 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi