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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Nigro in virtù di
[...] procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Monte Baldo n. 18;
- appellanti contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Porto in virtù CP_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Carmine Tripodi n.
2/A;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 19-11-2018 n. 2460, nell'ambito della causa n. 4674/2013 R.G.A.C. promossa da nei confronti di CP_1
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 7-10-2013, il Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione al a titolo di compenso per l'attività di CP_1 consulenza e di collaborazione professionale prestata dal predetto in loro favore della somma di €uro 15.000,00, rigettando per converso la ulteriore domanda attrice di risarcimento dei danni, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 6-5-2019, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
e , censurandone le statuizioni con essa
[...] Parte_2
adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellato si costituiva in giudizio, come da comparsa CP_1
in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza collegiale del 28-1-2025, il procuratore delle parti appellanti e dichiarava, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, la morte del proprio assistito e l'avvenuta sottoposizione della citata società alla procedura di liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale di Cosenza depositata il 24-10-2024 n. 48, e la
Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 28-1-2025,
a seguito della dichiarata morte dell'appellante Parte_2
e dell'avvenuta sottoposizione della società appellante a procedura di liquidazione giudiziale, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Nigro in virtù di
[...] procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Monte Baldo n. 18;
- appellanti contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Porto in virtù CP_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Carmine Tripodi n.
2/A;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 19-11-2018 n. 2460, nell'ambito della causa n. 4674/2013 R.G.A.C. promossa da nei confronti di CP_1
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 7-10-2013, il Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione al a titolo di compenso per l'attività di CP_1 consulenza e di collaborazione professionale prestata dal predetto in loro favore della somma di €uro 15.000,00, rigettando per converso la ulteriore domanda attrice di risarcimento dei danni, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione proponevano appello, con atto di citazione ritualmente notificato il 6-5-2019, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1
e , censurandone le statuizioni con essa
[...] Parte_2
adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellato si costituiva in giudizio, come da comparsa CP_1
in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza collegiale del 28-1-2025, il procuratore delle parti appellanti e dichiarava, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, la morte del proprio assistito e l'avvenuta sottoposizione della citata società alla procedura di liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale di Cosenza depositata il 24-10-2024 n. 48, e la
Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 28-1-2025,
a seguito della dichiarata morte dell'appellante Parte_2
e dell'avvenuta sottoposizione della società appellante a procedura di liquidazione giudiziale, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)