CASS
Ordinanza 10 novembre 2022
Ordinanza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/11/2022, n. 33228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33228 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30525/2020 R.G. proposto da NO OR E MA UR, elettivamente domiciliate in Roma, via Moriconi n. 9, presso lo studio dell’Avv. Beatrice Aureli, rappresentate e difese dall’Avv. Ennio Manfredi Selvaggi – ricorrenti – contro LL AR IS, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Spataro e IN ET, dai qual è rappresentata e difesa – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza n. 64/2020 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il giorno 25 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA ME AN A COSE Civile Ord. Sez. 3 Num. 33228 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 10/11/2022 r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 2 1. All’esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo esperito per individuare le cause di infiltrazioni d’acqua riscontrate sulla parete perimetrale di fabbricato di sua proprietà, RI IN LI propose ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. nei confronti di RA NN e GI NN (quest’ultima poi deceduta lite pendente, lasciando unica erede RA NN) nonché di AU CI, proprietarie di due distinti immobili confinanti, chiedendone la condanna a consentire l’accesso ai loro fondi, ai sensi dell’art. 843 cod. civ., onde eseguire lavori di riparazione del muro della ricorrente, nonché al risarcimento dei danni cagionati. 2. In accoglimento delle domande, il giudice di prime cure dichiarò il diritto della ricorrente ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione del muro esterno dell’immobile di sua proprietà accedendo ai fondi delle convenute;
condannò quest’ultime a contribuire, nella misura del 50% del totale, agli importi occorrenti per l’effettuazione dell’intervento ed al risarcimento dei danni, quantificati in misura differente per ciascuna delle convenute. 3. L’appello spiegato da RA NN ed AU CI è stato parzialmente accolto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l’accesso ai fond confinanti e l’esecuzione sugli stessi dei lavori di riparazione del muro;
ha invece confermato, nell’an e nel quantum, la condanna delle appellanti al risarcimento dei danni. 4. Ricorrono per cassazione RA NN ed AU CI, articolando due motivi;
resiste, con controricorso, RI IN LI la quale spiega altresì ricorso incidentale articolato su un motivo, a sua volta resistito con controricorso dalle ricorrenti principali. 5. Le ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della gravata sentenza «per vizio motivazionale assoluto, costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., in violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.» sotto quattro distinti profili: (a) per avere, limitandosi a «ripetere l’ordinanza di primo grado ed a condividerla», omesso di illustrare le ragioni di reiezione dei motivi di gravame e circoscritto la motivazione alla mera indicazione della «C.T.U. quale fonte di convincimento affidandosi all’esame “filtrato” che di essa ha fatto il primo giudice, senza procedere ad autonoma disamina logico-giuridica dell’elaborato peritale e delle osservazioni alla C.T.U. del C.T.P. delle NN – CI»; (b) per avere illogicamente ritenuto assorbiti i motivi di appello concernenti il vizio di extrapetizione inficiante la condanna di AU CI a concorrere alle spese per i lavori di riparazione e concernenti il travisamento dei luoghi e dei fatti di causa;
(c) per avere, con argomentazioni obiettivamente inconciliabili, ritenuto i fusti metallici ubicati sul fondo NN deputati alla raccolta di acque piovane e, ad un tempo, causa delle infiltrazioni delle acque stesse nell’immobile LI, affermazione contrastante con l’altra per cui le infiltrazioni erano da addebitare ad inesistenza di barriera impermeabile nella muratura dell’immobile LI;
(d) per errore di percezione sui risultati della espletata C.T.U., la quale nulla diceva della incidenza sulle infiltrazioni dei fusti siti nella proprietà di NN, considerati invece fonte della corresponsabilità di quest’ultima. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione di plurime norme di diritto, processuali e sostanziali, perpetrata attraverso l’affermata sussistenza r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 4 dei presupposti di responsabilità risarcitoria a carico di ambedue le convenute e di ciascuna di esse singolarmente considerata, dovendosi individuare le cause del fenomeno infiltrativo in altre circostanze (l’atavico stato di permeabilità del fabbricato LI, la preesistenza delle lamentate infiltrazioni rispetto alla ristrutturazione di detto bene, la negligenza nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di esso). 3. Il ricorso principale, nella sua interezza apprezzato, è inammissibile, siccome proposto da due parti in conflitto di interessi tra loro con il patrocinio del medesimo difensore, al quale risulta conferito mandato ad litem con un unico atto. È doveroso premettere che la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884): per tale ragione, siffatta inammissibilità è rilevabile di ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (da ultimo, Cass. 30/05/2022, n. 17456; Cass. 20/01/2020, n. 1143; Cass. 25/09/2018, n. 22772). Ai fini suddetti, l’atto introduttivo del giudizio di legittimità deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto onde verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (Cass. 02/10/2020, n. 20991). r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5 La situazione di conflitto d’interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, poi, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741). 3.1. Nella specie, l’articolata argomentazione illustrata nel ricorso introduttivo, nella sua duplice declinazione (cioè a dire sia nella prospettazione di vizi motivazionali che di errori di diritto), si risolve, al fondo, nel censurare la sussistenza dei presupposti integranti la responsabilità risarcitoria affermata dalla gravata pronuncia a carico di ambedue le parti qui impugnanti. Ma – e la notazione è dirimente – la critica a tal fine uno actu svolta si sostanzia nella deduzione, in coacervo inestricabile ed insuscettibile di una disamina separata, tanto di elementi (fattuali e giuridici) a rilevanza «comune» ad ambedue le ricorrenti principali (lo stato del fabbricato di proprietà attorea, l’inesistenza di un obbligo di un obbligo di impermeabilizzazione del terrapieno che naturalmente conforma il fondo della NN e quello della CI) quanto di elementi (fattuali e giuridici) riferibili, singolarmente e distintamente, alla posizione dell’una o dell’altra ricorrente (l’incidenza eziologica, nella derivazione delle infiltrazioni d’acqua fonte di danni, del canale di gronda del fabbricato CI e dei fusti metallici allocati sul fondo NN) e tali, quindi, da condurre, in ipotesi di accoglimento del motivo (e previa, ove occorrente, nuova valutazione del fatto in sede di rinvio), alla negazione dell’obbligo risarcitorio di una delle ricorrenti principali a totale scapito dell’altra oppure, comunque, ad un diverso riparto delle quote di responsabilità tra le stesse. r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 6 Chiaro appare, in altri termini, che le allegazioni formulate dalle ricorrenti principali concernono i reciproci rapporti esistenti tra esse, profilandosi, di volta in volta, a favore di taluna e contro l’altra, e viceversa: e tanto integra, ad avviso della Corte, una situazione (quantomeno virtuale o potenziale) di conflitto d’interessi, rilevabile ex officio come ragione di inammissibilità del ricorso. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 843 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto di circoscrivere il diritto di accesso al (e passaggio nel) fondo del vicino per la sola riparazione del muro, negando detta possibilità per la esecuzione di scavi nel fondo stesso o per la effettuazione di opere relative alla porzione di muro posta al di sotto del piano di campagna. 4.1. Peraltro, inammissibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza dichiarato inefficace il ricorso incidentale così articolato, siccome tardivamente proposto. Secondo il principio di diritto espresso in maniera consolidata da questa Corte, infatti, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (così Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass. 26/03/2015, n. 6077). Nella specie, la notifica del ricorso incidentale è avvenuta in data 5 gennaio 2021, ben oltre il termine c.d. lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., scaduto, pur considerando le maggiorazioni previste per la sospensione feriale e per la sospensione relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 30 novembre 2020 (per differimento dal 28 novembre 2020, cadente di sabato). r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 7 4.2. L’inefficacia del ricorso incidentale impone a questa Corte di esimersi dal prendere posizione sulla quaestio iuris con esso sollevata, oggetto di decisioni in senso difforme di questa Corte. Ed infatti, ad un primo orientamento (cui ha prestato adesione la sentenza gravata) secondo cui l’art. 843 cod. civ., in quanto norma di stretta interpretazione, fa obbligo al proprietario soltanto di consentire l’accesso ed il passaggio nel suo fondo ma non comprende la possibilità di effettuare scavi nel fondo stesso nonché opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna (così Cass. 27/02/1995, n. 2274; Cass. 28/08/1998, n. 8544), si contrappone altro indirizzo ermeneutico, più recentemente sviluppato, a mente del quale in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall’ambito di applicazione dell’art. 843 cod. civ. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l’occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l’esecuzione di lavori non istantanei (così Cass. 05/11/2021, n. 32100; spunti in tal senso anche nella remota Cass. 24/11/1974, n. 3909). 5. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile;
il ricorso incidentale è dichiarato inefficace. 6. In ordine alle spese del grado, ribadito che in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte soccombente in via principale (v. Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074), il rilievo officioso della ragione di inammissibilità del ricorso principale e la r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 8 dubbia soluzione della questione posta dal ricorso incidentale giustificano la integrale compensazione delle spese tra le parti. 7. Attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente in via principale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Quanto al ricorso incidentale, il tenore della pronunzia, che è di mera declaratoria di inefficacia e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del citato art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (così Cass. 22/06/2021, n. 17707).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace l’incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
condannò quest’ultime a contribuire, nella misura del 50% del totale, agli importi occorrenti per l’effettuazione dell’intervento ed al risarcimento dei danni, quantificati in misura differente per ciascuna delle convenute. 3. L’appello spiegato da RA NN ed AU CI è stato parzialmente accolto dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l’accesso ai fond confinanti e l’esecuzione sugli stessi dei lavori di riparazione del muro;
ha invece confermato, nell’an e nel quantum, la condanna delle appellanti al risarcimento dei danni. 4. Ricorrono per cassazione RA NN ed AU CI, articolando due motivi;
resiste, con controricorso, RI IN LI la quale spiega altresì ricorso incidentale articolato su un motivo, a sua volta resistito con controricorso dalle ricorrenti principali. 5. Le ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della gravata sentenza «per vizio motivazionale assoluto, costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., in violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.» sotto quattro distinti profili: (a) per avere, limitandosi a «ripetere l’ordinanza di primo grado ed a condividerla», omesso di illustrare le ragioni di reiezione dei motivi di gravame e circoscritto la motivazione alla mera indicazione della «C.T.U. quale fonte di convincimento affidandosi all’esame “filtrato” che di essa ha fatto il primo giudice, senza procedere ad autonoma disamina logico-giuridica dell’elaborato peritale e delle osservazioni alla C.T.U. del C.T.P. delle NN – CI»; (b) per avere illogicamente ritenuto assorbiti i motivi di appello concernenti il vizio di extrapetizione inficiante la condanna di AU CI a concorrere alle spese per i lavori di riparazione e concernenti il travisamento dei luoghi e dei fatti di causa;
(c) per avere, con argomentazioni obiettivamente inconciliabili, ritenuto i fusti metallici ubicati sul fondo NN deputati alla raccolta di acque piovane e, ad un tempo, causa delle infiltrazioni delle acque stesse nell’immobile LI, affermazione contrastante con l’altra per cui le infiltrazioni erano da addebitare ad inesistenza di barriera impermeabile nella muratura dell’immobile LI;
(d) per errore di percezione sui risultati della espletata C.T.U., la quale nulla diceva della incidenza sulle infiltrazioni dei fusti siti nella proprietà di NN, considerati invece fonte della corresponsabilità di quest’ultima. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione di plurime norme di diritto, processuali e sostanziali, perpetrata attraverso l’affermata sussistenza r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 4 dei presupposti di responsabilità risarcitoria a carico di ambedue le convenute e di ciascuna di esse singolarmente considerata, dovendosi individuare le cause del fenomeno infiltrativo in altre circostanze (l’atavico stato di permeabilità del fabbricato LI, la preesistenza delle lamentate infiltrazioni rispetto alla ristrutturazione di detto bene, la negligenza nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di esso). 3. Il ricorso principale, nella sua interezza apprezzato, è inammissibile, siccome proposto da due parti in conflitto di interessi tra loro con il patrocinio del medesimo difensore, al quale risulta conferito mandato ad litem con un unico atto. È doveroso premettere che la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884): per tale ragione, siffatta inammissibilità è rilevabile di ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (da ultimo, Cass. 30/05/2022, n. 17456; Cass. 20/01/2020, n. 1143; Cass. 25/09/2018, n. 22772). Ai fini suddetti, l’atto introduttivo del giudizio di legittimità deve essere valutato unitariamente nel suo contenuto onde verificare la sussistenza di un conflitto di interessi, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (Cass. 02/10/2020, n. 20991). r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5 La situazione di conflitto d’interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, poi, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741). 3.1. Nella specie, l’articolata argomentazione illustrata nel ricorso introduttivo, nella sua duplice declinazione (cioè a dire sia nella prospettazione di vizi motivazionali che di errori di diritto), si risolve, al fondo, nel censurare la sussistenza dei presupposti integranti la responsabilità risarcitoria affermata dalla gravata pronuncia a carico di ambedue le parti qui impugnanti. Ma – e la notazione è dirimente – la critica a tal fine uno actu svolta si sostanzia nella deduzione, in coacervo inestricabile ed insuscettibile di una disamina separata, tanto di elementi (fattuali e giuridici) a rilevanza «comune» ad ambedue le ricorrenti principali (lo stato del fabbricato di proprietà attorea, l’inesistenza di un obbligo di un obbligo di impermeabilizzazione del terrapieno che naturalmente conforma il fondo della NN e quello della CI) quanto di elementi (fattuali e giuridici) riferibili, singolarmente e distintamente, alla posizione dell’una o dell’altra ricorrente (l’incidenza eziologica, nella derivazione delle infiltrazioni d’acqua fonte di danni, del canale di gronda del fabbricato CI e dei fusti metallici allocati sul fondo NN) e tali, quindi, da condurre, in ipotesi di accoglimento del motivo (e previa, ove occorrente, nuova valutazione del fatto in sede di rinvio), alla negazione dell’obbligo risarcitorio di una delle ricorrenti principali a totale scapito dell’altra oppure, comunque, ad un diverso riparto delle quote di responsabilità tra le stesse. r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 6 Chiaro appare, in altri termini, che le allegazioni formulate dalle ricorrenti principali concernono i reciproci rapporti esistenti tra esse, profilandosi, di volta in volta, a favore di taluna e contro l’altra, e viceversa: e tanto integra, ad avviso della Corte, una situazione (quantomeno virtuale o potenziale) di conflitto d’interessi, rilevabile ex officio come ragione di inammissibilità del ricorso. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 843 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto di circoscrivere il diritto di accesso al (e passaggio nel) fondo del vicino per la sola riparazione del muro, negando detta possibilità per la esecuzione di scavi nel fondo stesso o per la effettuazione di opere relative alla porzione di muro posta al di sotto del piano di campagna. 4.1. Peraltro, inammissibile il ricorso principale, a mente dell’art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza dichiarato inefficace il ricorso incidentale così articolato, siccome tardivamente proposto. Secondo il principio di diritto espresso in maniera consolidata da questa Corte, infatti, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (così Cass. 22/06/2021, n. 17707; Cass. 26/03/2015, n. 6077). Nella specie, la notifica del ricorso incidentale è avvenuta in data 5 gennaio 2021, ben oltre il termine c.d. lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., scaduto, pur considerando le maggiorazioni previste per la sospensione feriale e per la sospensione relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 30 novembre 2020 (per differimento dal 28 novembre 2020, cadente di sabato). r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 7 4.2. L’inefficacia del ricorso incidentale impone a questa Corte di esimersi dal prendere posizione sulla quaestio iuris con esso sollevata, oggetto di decisioni in senso difforme di questa Corte. Ed infatti, ad un primo orientamento (cui ha prestato adesione la sentenza gravata) secondo cui l’art. 843 cod. civ., in quanto norma di stretta interpretazione, fa obbligo al proprietario soltanto di consentire l’accesso ed il passaggio nel suo fondo ma non comprende la possibilità di effettuare scavi nel fondo stesso nonché opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna (così Cass. 27/02/1995, n. 2274; Cass. 28/08/1998, n. 8544), si contrappone altro indirizzo ermeneutico, più recentemente sviluppato, a mente del quale in tema di accesso nel fondo altrui per la costruzione o riparazione «di un muro od altra opera», non possono escludersi dall’ambito di applicazione dell’art. 843 cod. civ. le opere concernenti la parte del muro che è al di sotto del piano di campagna, ivi compresi gli scavi nel fondo del vicino, dovendosi consentire tutte quelle indispensabili alla costruzione o riparazione propriamente detta a partire dalle fondamenta, nonché la permanenza e l’occupazione del fondo altrui per il tempo necessario per l’esecuzione di lavori non istantanei (così Cass. 05/11/2021, n. 32100; spunti in tal senso anche nella remota Cass. 24/11/1974, n. 3909). 5. In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile;
il ricorso incidentale è dichiarato inefficace. 6. In ordine alle spese del grado, ribadito che in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte soccombente in via principale (v. Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074), il rilievo officioso della ragione di inammissibilità del ricorso principale e la r.g. n. 30525/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 8 dubbia soluzione della questione posta dal ricorso incidentale giustificano la integrale compensazione delle spese tra le parti. 7. Attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente in via principale - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Quanto al ricorso incidentale, il tenore della pronunzia, che è di mera declaratoria di inefficacia e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del citato art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (così Cass. 22/06/2021, n. 17707).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace l’incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione